CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - R.G. n. 19896/2021 REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12.5.2021, R.G. n. 752/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 752/2020, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro detta decisione, riconosceva il suo diritto ad ottenere l’indennità chilometrica da lui rivendicata e, per l’effetto, condannava il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino a corrispondergli la somma di € 7.252,00a titolo di differenze sull’indennità chilometrica computata ai sensi dell’art. 54 del c.c.n.l. idraulico – forestale 2010/ 20 12, anziché ai sensi dell’art. 7 CIR 2008/2011. 2. La Corte territorialeha ritenuto : che nella fattispecie oggetto di causa trovasse applicazione l’art. 54 del c.c.n.l. idraulico – forestale 2010/ 20 12 , che regola specificamentela disciplina dei mezzi di trasporto degli operai ed il rimborso delle spese da questi sostenute in relazione all’utilizzo di mezzi propri per il raggiungimento dei luoghi di lavoro , rimborso commisurato ad 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso; che la materia rimessa dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata fosse altra e riguardasse, non l’utilizzo del mezzo proprio da parte degli operai e il relativo rimborso, bensì il trattamento di “missioni e trasferte” di cui all’art. 16 del c.c.n.l.; che quest’ultima disposizione è infatti espressamente R.G. n. 19896/2021 richiamata dall’art. 2, lett. f) del c.c.n.l. che individua le materie delegate alla contrattazione decentrata; che lo stesso contratto integrativo regionale fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento,rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative (legittimamente) introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello, tra cui deve ritenersi compresa l’indennità chilometrica che ha natura retributiva, in quanto erogata in misura fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore. 3. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. Èstata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. , nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di revoca della domiciliazione per il giudizio di cassazione presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ha, altresì, resistito con controricorso la Regione Calabria (chiamata in causa sin dal primo grado, su analoga istanza del Consorzio convenuto). Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso è denuncia ta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012; dell’art. 7, commi 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011; dell’art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. di settore 2010-2012; dell’art. 20 del C.I.R. Calabria 2008-2011; dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene: che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso il dato letterale inequivoco dell’art. 54, comma 6, del c.c.n.l. vigente, che qualifica espressamente come “rimborso” l’indennità chilometrica richiesta; che in conseguenza dell’erronea qualificazione della citata voce come compenso di natura retributiva, anziché restitutoria, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto la stessa ricompresa nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del C.I.R. R.G. n. 19896/2021 vigente; che l’indirizzo giurisprud enziale richiamato dalla Corte di merito (Cass. n. 4603 del 2015) era riferito ad un diverso e risalente contratto collettivo (c.c.n.l. 1994 - 1997 , art. 52) , privo della espressa precisazione secondo cui “ il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costitui sce una mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, dichiarazione confermata dall’art. 7 del C.I.R. ai sensi del quale il rimborso forfettario non si computa sulle mensilità aggiuntive e non è soggetto a tassazione; che l a voce in questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, non è sottratta alla contrattazione decentrata a cui l’art. 2, comma 9 lett. f) , demanda la materia delle “ diverse modalità di rimborso spese”; che ugualmente errata è l’affermazione contenuta nella sentenza d’appello, in base alla quale il contra t to integrativo sarebbe precedente rispetto al contratto collettivo nazionale, atteso che l’art. 7, comma 2, del C . I.R. è stat o oggetto di accordo sottoscritt o dalle parti il 30.3.2011, qualche mese dopo la sottoscrizione del c.c.n.l., il che chiarisce quale sia stata la comune intenzione delle parti. 6. Secondo il Consorzio, l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni sopra richiamateviolerebbe gli artt. 1362 e ss. c.c., avendo la Corte preferito all’interpretazione basata sulla lettera dei contratti e sulla comune intenzione delle parti, risultante anche dal comportamento successivo delle stesse, una interpretazione sistematica fondata su presupposti errati e su disposizioni contrattuali non più vigenti. 7. In via preliminare, deve respingersi perché infondata l ’eccezione sollevata nel controricorso, di produzione tardiva, in quanto effettuata solo nel giudizio di cassazione, dei contratti collettivi su cui le censure si fondano. 8. L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.con esclusivo riferimento al giudizio di cassazione (v. Cass. n. 4350 del 2015; n. 6255 del 2019)e detto onere può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per R.G. n. 19896/2021 l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c. (v. anche Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); un analogo onere non è imposto nel giudizio di meritonel quale, ove si ritenesse indispensabile l'acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, si potrebbe fare ricorso all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (v. Cass. n. 14527 del 20 21 , in motivazione). 9. Il ricorso è infondato. 10. Occorre premettere che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019). 11. Deve inoltre ribadirsi che, secondo l’orientamento consolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. (v. Cass. n. 19351 del 2007; Cass. n. 12098 del 2010; Cass. n. 5651 del 2021). R.G. n. 19896/2021 12. Si è precisato, su un piano più generale, come nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento "al senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione dell'interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (v. Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione). 13. Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012 e il [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011 (C.I.R.), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro. 14. Al riguardo, l ’art. 54 del c.c.n.l. vigente all’epoca dei fatti, prevede: “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza siasuperiore a due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilit a dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta èdi norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. R.G. n. 19896/2021 L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità l'azienda. Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo,al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ovela distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”. 15. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento del rimborso chilometrico nei confronti dell’attuale controricorrente non secondo i criteri dettati dall’art.54 del c.c.n.l.bensì in base a quanto previsto dal C.I.R. che, all’art. 7, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza (“Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza […]. Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”). 16. Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivo nazionale, all’art. 2,esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”) e , nella medesima R.G. n. 19896/2021 disposizione, elenc a in modo tassativo le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le materie rinviate alla competenza del Ci rl sono pertanto esclusivamente le seguenti”). L’elenco di tali materie contenuto nell’art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), “il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”. 17. L’art. 16 del c.c.n.l., la cui rubrica è “Missioni e Trasferte”, stabilisce: “Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso dellespese anche non documentabili sostenute per la trasferta […] Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale”. 18. Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e d a i rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all’art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell’art. 15 e dell’art. 54 del c.c.n.l., quest’ultimo dedicato agli operai. 19. L’art. 2, comma 9 lett. f) e l’art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata quella delle “Missioni e trasferte” e l’art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”. 20. Non solo quindi l’art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all’art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico,interpretare l’espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell’art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l’uso R.G. n. 19896/2021 del mezzo di trasporto privato (come preteso dal Consorzio, v. ricorso pag. 9) in quanto quest’ultima disposizione r ichiama esplicit amente (tra parentesi) solo l’art. 16; inoltre, l’espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplinadelle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità pe r i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. N é utili riferimenti si ritrovano nell’art. 7 del contratto integrativo. Quest’ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l’utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionalené reca alcun riferimento all’art. 54 cit. 21. In tale contesto, l a precisazione contenuta nel comma 6 dell’art. 54 c.c.n.l. per cui il “rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere deroga ti dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell’art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondo livello. 22. Non appare in alcun modo dirimente l’osservazione del Consorzio sulla novità della clausola pattizia di cui all’art. 54, comma 6, c.c.n.l. e sul suo significato inequivoco ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti, con conseguente irrilevanza di quanto già statuito da questa S.C. nella sentenza n. 4603 del 2015, perché “riferito ad un altro risalente contratto collettivo (CCNL 1994-1997, art. 52) che non conteneva la espressa dichiarazione, presente ed oggetto di pattuizione invece nel CCNL vigente (all’art. 54, 6° comma) secondo cui “il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”(ricorso pag. 6). R.G. n. 19896/2021 23. Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi un profilo di inammissibilità , sollevato anche nel controricorso (pag. 4),poiché la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere imposto dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, non risultando depositato il c.c.n.l. previgente che si assume privo della clausola ora oggetto del comma 6, dell’art. 54 c.c.n.l. vigente e la cui novità sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti. 24. Peraltro, l’assunto del Consorzio ricorrente non trova conferma nel precedente di legittimità richiamato anche nella sentenza di appello. La pronuncia di questa Corte, Cass. n. 4603 del 2015, concerne i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002 e nella fattispecie ivi esaminata il Consorzio ricorrente aveva prospettato (col secondo motivo di ricorso) la “violazione e falsa applicazione degliartt. 50, 52 CCNL 1994/1997, 52 e 54 CCNL 1998/2002, 11 CIR 1998/2002 e vizio di mo tivazione in relazione all' art.360 c.p.c. nn. 3 e 5, per la natura di rimborso di spesa dell'indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall'uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura diun mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degliartt. 52 CCNL 1994/1997 e 54 CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore (pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera restituzione di somme anticipate dal primo per conto del secondo dall'art. 54, u.c. CCNL 1998/2002”. 25. La dicitura contenuta nel comma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica ( pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all’accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello “in R.G. n. 19896/2021 ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore”. Analogo accertamento è contenuto nella sentenza oggi impugnata (che ha ribadito che l’indennità “ a) è erogata in somma fissa e continuativa, b) in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, c) in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza del luogo di lavoro”) e ciò consente di confermare anche l’ulteriore argomento sistematico utilizzato dalla Corte di merito ( v. pag. 9 della sentenza d’appello) e fondato sulla previsione dell’art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello. 26. Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni dei contratti collettivi e ciò comporta il rigetto del ricorso. 27. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali,ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi professionali e in favore del difensore dell’altro controricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario, in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, per entrambi i controricorrenti oltre R.G. n. 19896/2021 rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello