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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 26 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 234/25 [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] für Konsumenteninformation [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Diritti dei consumatori – Eccezioni al diritto di recesso – Perdita del diritto di recesso – Servizio digitale – Contenuto digitale – Abbonamento ad un servizio di streaming – Qualificazione di un siffatto servizio »

I. Introduzione

1. In questi ultimi anni, l’utilizzazione delle piattaforme di streaming si è democratizzata, contestualmente alla considerevole moltiplicazione dell’offerta di tali piattaforme: oggi, le piattaforme a disposizione dei consumatori sono numerose, e i contenuti da esse proposti si sono arricchiti.

Se è vero che tali piattaforme presentano ciascuna delle peculiarità, esse hanno tuttavia in comune talune caratteristiche principali.

2. In tal senso, la fornitura di un servizio di streaming comporta la messa a disposizione del consumatore di contenuti, come video ed opere musicali, ai fini della loro visione o del loro ascolto.

Tali contenuti sono archiviati su un server, al quale i consumatori possono accedere tramite un collegamento ipertestuale o un’applicazione sul proprio terminale.

Essi possono poi procedere alla visione o all’ascolto di un’opera selezionata tra i contenuti messi a disposizione via Internet, «live» o «on demand», a seconda delle condizioni del loro abbonamento e dell’offerta proposta.

3. Il più delle volte, la fornitura di un servizio di streaming offre parimenti al consumatore la possibilità di scaricare il contenuto selezionato, affinché quest’ultimo possa essere visualizzato o ascoltato anche in assenza di una connessione ad Internet.

In un’ipotesi del genere, l’opera scelta viene archiviata su un proprio supporto di memoria e può essere visualizzata, anche indipendentemente da un accesso ad Internet, generalmente per un periodo di tempo limitato, al di là del quale non sarà più possibile accedere al contenuto in questione sotto forma di download, fermo restando che quest’ultimo continua ad essere disponibile online.

4. Inoltre, l’offerta di contenuti da visualizzare o da ascoltare è accompagnata, solitamente, da una personalizzazione della loro presentazione sulla piattaforma, propria di ciascun consumatore, tramite playlist come le visualizzazioni o gli ascolti in corso, o suggerimenti personalizzati sulla base dei contenuti già consumati.

5. Tali piattaforme si trovano al centro della presente causa, la quale induce la Corte a stabilire se la fornitura di un servizio di streaming debba essere qualificato come offerta di un «contenuto digitale» o di un «servizio digitale», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2011/83/UE ( 2 ).

6. Una siffatta qualificazione non è soltanto semantica.

Infatti, secondo le disposizioni di tale direttiva, il diritto di recesso previsto da quest’ultima può estinguersi prima della scadenza del termine di 14 giorni da essa previsto, in linea di principio, qualora venga fornito un «contenuto digitale», e non nell’ipotesi di un’offerta di un «servizio digitale».

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2019/770

7. I considerando 19 e 57 della direttiva (UE) 2019/770 ( 3 ) enunciano quanto segue: «(19) La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti digitali e di servizi digitali e alla loro fornitura.

Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di “contenuto digitale” o di “servizio digitale”, la presente direttiva dovrebbe contemplare, tra l’altro, programmi informatici, applicazioni, file video, file audio, file musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, nonché i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o l’archiviazione dei dati in formato digitale, nonché l’accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing e nei media sociali.

Dal momento che esistono numerosi modi per fornire il contenuto digitale o i servizi digitali, come la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l’autorizzazione all’accesso a capacità di archiviazione di contenuto digitale o l’accesso all’uso dei social media, la presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione del contenuto digitale o del servizio digitale o per darvi accesso.

Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di accesso a Internet. (...) (57) I contenuti digitali o i servizi digitali potrebbero inoltre essere forniti ai consumatori in modo continuativo per un determinato periodo di tempo.

La fornitura continuativa può includere casi in cui l’operatore economico mette a disposizione dei consumatori un servizio digitale per un periodo di tempo determinato o indeterminato, come un contratto di archiviazione su cloud di due anni o l’iscrizione a una piattaforma dei social media a tempo indeterminato.

L’elemento distintivo di questa categoria è il fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato.

È pertanto giustificato che, in tali casi, l’operatore economico sia soltanto responsabile del difetto di conformità che si manifesta durante tale periodo di tempo.

L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine.

Casi quali la trasmissione in streaming di un videoclip dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo.

Anche i casi in cui elementi specifici del contenuto digitale o del servizio digitale sono messi a disposizione periodicamente, o in diverse occasioni per la durata determinata del contratto, o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato, dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo, ad esempio quando il contratto prevede che una copia del software antivirus possa essere utilizzato per un anno e sia automaticamente aggiornato il primo giorno del mese durante tale periodo, o che l’operatore economico rilasci aggiornamenti ogniqualvolta diventino disponibili nuove caratteristiche di un gioco digitale, e il contenuto o il servizio digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato».

8. L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue ai suoi punti 1 e 2: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale; 2) “servizio digitale”:

a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati».

9. L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue al suo paragrafo 5, lettera g): «5.

La presente direttiva non si applica ai contratti concernenti: (...)

g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali».

10. L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale», prevede quanto segue: «1.

L’operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore.

Salvo diverso accordo tra le parti, l’operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.

2. L’operatore economico ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando:

a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo;

b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo».

2. Direttiva (UE) 2019/2161

11. I considerando 30 e 38 della direttiva (UE) 2019/2161 ( 4 ) enunciano quanto segue: «(30) Le definizioni di “contenuti digitali” e “servizi digitali” di cui alla [direttiva 2011/83] dovrebbero essere allineate a quelle di cui alla [direttiva 2019/770].

I contenuti digitali nella definizione della [direttiva 2019/770] si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo.

L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine.

Casi quali la trasmissione in streaming di un video dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo.

Pertanto, può risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali, dato che entrambi possono comportare una fornitura continuativa da parte del professionista, per tutta la durata del contratto.

Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud.

La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla [direttiva 2011/83], che permettono effettivamente al consumatore di testare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no.

Numerosi contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da una singola fornitura da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video.

Tali contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale rimangono soggetti all’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m), della [direttiva 2011/83] che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l’esecuzione del contratto, come il download o lo streaming del contenuto, a condizione che il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare l’esecuzione durante il periodo del diritto di recesso e abbia accettato che avrebbe così perso il suo diritto.

Qualora non sia chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale, si dovrebbe applicare la norma sul diritto di recesso per i servizi. (...) (38) L’articolo 16, primo comma, lettera m) della [direttiva 2011/83] prevede un’eccezione al diritto di recesso per quanto riguarda il contenuto digitale fornito mediante un supporto non materiale, se il consumatore ha dato il previo consenso espresso a far cominciare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso e ha accettato il fatto che avrebbe perso il suo diritto di recesso.

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per il contenuto digitale utilizzato.

Il requisito di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore è di conseguenza rilevante solo per il contenuto digitale fornito dietro il pagamento di un prezzo.

È necessario pertanto modificare l’articolo 16, primo comma, lettera m), in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore si applichi solo ai contratti che impongono al consumatore l’obbligo di pagare».

3. Direttiva 2011/83

12. La direttiva 2011/83 è stata modificata dalla direttiva 2019/2161.

Il termine di trasposizione è scaduto il 28 novembre 2021, e le disposizioni nazionali di trasposizione devono essere applicate dal 28 maggio 2022.

13. L’articolo 2 della direttiva 2011/83, come modificato dalla direttiva 2019/2161, dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 6) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore; (...) 11) “contenuto digitale”: il contenuto digitale quale definito all’articolo 2, punto 1), della [direttiva 2019/770]; (...) 16) “servizio digitale”: un servizio digitale quale definito all’articolo 2, punto 2), della [direttiva 2019/770]; (...)».

14. L’articolo 14 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2019/2161, intitolato «Obblighi del consumatore nel caso di recesso», prevede quanto segue: «(...) 2 bis.

In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, o dell’articolo 8, paragrafo 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.

L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto.

Se detto prezzo totale è eccessivo, l’importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per: (...)

b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:

i) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o 30 giorni di cui all’articolo 9; ii) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure iii) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 o all’articolo 8, paragrafo

7. (...)».

15. L’articolo 16 di detta direttiva, come modificata dalla direttiva 2019/2161, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:

a) i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, solo se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l’accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista; (...)

i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

j) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; (...)

m) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, qualora:

i) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso; ii) il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso; e iii) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 o all’articolo 8, paragrafo

7. (...)».

B. Normativa austriaca

16. L’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA]- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG) (legge federale relativa ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali) ( 5 ) prevede le seguenti definizioni: «(...)

4. “servizi digitali”: contenuto digitale o prestazione di servizi digitali;

5. “contenuto digitale”: dati prodotti e forniti in forma digitale, compresi i dati sviluppati secondo le istruzioni del consumatore;

6. “prestazione di servizi digitali”:

a) la prestazione di un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati in formato digitale o di accedervi in formato digitale;

b) la prestazione di un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o che consente qualsiasi altra interazione con tali dati, compresi, in ciascun caso, i servizi sviluppati secondo le istruzioni del consumatore (…)».

17. L’articolo 18 di tale legge, intitolato «Eccezioni al diritto di recesso», dispone quanto segue: «(1) Il consumatore non dispone del diritto di recesso nel caso di contratti a distanza o di contratti negoziati fuori dai locali commerciali riguardanti

1. le prestazioni di servizi, qualora il professionista abbia pienamente prestato il servizio, fermo restando che, nei casi in cui il consumatore sia contrattualmente tenuto all’effettuazione di un pagamento, il diritto di recesso si estingue solo a condizione che il professionista abbia, inoltre, iniziato l’esecuzione del contratto con il previo consenso espresso del consumatore, e il consumatore

a) abbia confermato, anteriormente all’inizio della prestazione di servizi, di aver preso atto del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto, oppure

b) abbia espressamente invitato il professionista ad un sopralluogo ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione, (...)

11. la messa a disposizione di un contenuto digitale, non destinato ad essere fornito su un supporto materiale, nel caso in cui il professionista abbia dato inizio all’esecuzione del contratto, fermo restando che, nei casi in cui il consumatore sia contrattualmente tenuto all’effettuazione di un pagamento, il diritto di recesso si estingue solo qualora, inoltre,

a) il consumatore abbia espressamente acconsentito a iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di recesso,

b) il consumatore abbia confermato di aver preso atto della decadenza del diritto di recesso per effetto dell’anticipato inizio dell’esecuzione del contratto, e

c) il professionista abbia fornito al consumatore una copia o una conferma ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 7, paragrafo

3. (…)».

III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

18. [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), una società televisiva privata stabilita in Austria, offre in tale territorio, inter alia , servizi di streaming.

I contenuti digitali resi disponibili per la visione sono collocati su un server al quale i clienti possono accedere tramite un link o un’applicazione sul proprio terminale, al fine di poter procedere via Internet, «live» o «on demand», alla visione dei programmi inclusi nel loro abbonamento È parimenti possibile effettuare download, a seconda dei concessionari di licenze interessati.

I contenuti digitali possono essere archiviati su un proprio supporto di memoria e visualizzati indipendentemente dall’accesso online.

Un download può essere visualizzato una sola volta, e la visione deve essere completata entro 48 ore dall’inizio della consultazione.

19. La sottoscrizione online di un abbonamento ai servizi di streaming è subordinata all’accettazione, da parte del cliente, della seguente clausola contrattuale, cliccando su di essa: «Ordinando l’abbonamento: dichiaro di essere a conoscenza dell’informativa di Sky X in ordine al diritto di recesso.

Accetto che Sky proceda all’esecuzione del contratto già prima della scadenza del periodo di recesso di 14 giorni e che, conseguentemente, con la richiesta di abbonamento venga meno il mio diritto di recesso».

20. [OSCURATO:PERSONA] für Konsumenteninformation (in prosieguo: la «VKI»), un’associazione per la tutela dei consumatori, ritiene che tale informativa sul diritto di recesso fornita ai consumatori sia insufficiente.

A suo avviso, l’abbonamento streaming costituisce un «servizio digitale» e, di conseguenza, il diritto di recesso si estingue solo con la completa fornitura del servizio, se il consumatore ha riconosciuto che in tale momento egli perderà tale diritto.

Per contro, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il servizio di streaming costituisca un «contenuto digitale», cosicché il diritto di recesso si estinguerebbe già con l’inizio dell’esecuzione del contratto.

21. Il ricorso con cui la VKI chiede che venga inibito a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare, nei suoi rapporti commerciali con i consumatori, la summenzionata clausola contrattuale, è stato respinto in primo grado.

Tuttavia, il giudice d’appello ha accolto l’appello della VKI e ha riformato la sentenza di primo grado, qualificando il servizio di streaming offerto da [OSCURATO:PERSONA] come «servizio digitale», in relazione al quale il diritto di recesso non può estinguersi dall’inizio dell’esecuzione del contratto, bensì solo al momento della completa fornitura della prestazione.

22. Investito di un’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio nella presente causa, si interroga sui criteri che consentono di stabilire se servizi di streaming che offrono prestazioni comparabili a quelle di [OSCURATO:PERSONA] debbano essere classificati come contratti aventi ad oggetto contenuti digitali oppure servizi digitali.

23. [OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio, la prestazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] soddisfa la condizione di dati «prodotti e forniti in forma digitale» e corrisponde dunque alla definizione di «contenuto digitale».

Esso osserva che lo streaming si limita a designare il processo di trasmissione di dati che consente di visualizzare o ascoltare i dati durante la loro trasmissione.

Tuttavia, tale prestazione potrebbe parimenti essere considerata il fatto di «archiviare i dati in formato digitale o di accedervi in formato digitale», e costituire dunque un «servizio digitale», a condizione che essa non sia fornita nella forma di una singola fornitura, che sia accompagnata, di regola, da un corrispondente aggiornamento dell’offerta e da raccomandazioni individuali basate sul comportamento dell’utente interessato, e che il contratto sia concepito, in linea di principio, per avere una certa durata.

24. È in tali circostanze che l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 16, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 2, n. 11, della [direttiva 2011/83], debba essere interpretato nel senso che costituisce una fornitura di “contenuto digitale” ai sensi di tali disposizioni l’offerta di servizi di streaming, in cui il contenuto digitale messo a disposizione per la visione è collocato su un server al quale i clienti accedono tramite un link o un’applicazione sul proprio terminale, potendo così procedere via Internet alla visione dei programmi inclusi nel proprio abbonamento sia “live” sia “on demand” [su richiesta], oppure, in alternativa, scaricando i contenuti digitali e salvandoli su una propria memoria e potendo procedere alla loro visione una tantum entro 48 ore, indipendentemente dall’accesso online».

25. Hanno presentato osservazioni scritte la VKI, [OSCURATO:PERSONA], i governi italiano e polacco, nonché la Commissione europea.

Non si è tenuta alcuna udienza di discussione.

IV. Analisi

26. Con la sua unica questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 11, e l’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, debbano essere interpretati nel senso che un servizio di streaming, nell’ambito del quale il contenuto messo a disposizione del consumatore è collocato su un server al quale i clienti possono accedere tramite un collegamento ipertestuale o un’applicazione, al fine di procedere alla sua visione in diretta, «on demande» [su richiesta] o, ancora, offline, dopo averlo scaricato, costituisca un’offerta di un «contenuto digitale», in relazione alla quale il diritto di recesso di 14 giorni previsto da tale direttiva può, a talune condizioni, non essere applicabile.

27. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il servizio da essa fornito debba essere qualificato come «offerta di “contenuti digitali”», in relazione alla quale è possibile prevedere che il diritto di recesso di 14 giorni del consumatore non si applichi, a condizione che il consumatore venga informato al riguardo e abbia accettato il fatto che perderà tale diritto.

Per contro, tutte le altre parti sostengono che l’offerta di un servizio di streaming come quello di cui al procedimento principale è un’offerta di un «servizio digitale», a cui l’eccezione al diritto di recesso prevista all’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, non è applicabile, cosicché i consumatori dovrebbero disporre di un termine di 14 giorni per rinunciare, se del caso, al loro abbonamento.

A. Sulle nozioni di «contenuto digitale» e di «servizio digitale»

28. Le nozioni di «contenuto digitale» e di «servizio digitale» sono definite, rispettivamente, all’articolo 2, punti 11 e 16, della direttiva 2011/83, il quale rimanda alle definizioni figuranti all’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2019/770.

29. [OSCURATO:PERSONA] una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di tali disposizioni, si deve tener conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte ( 6 ).

1. Interpretazione letterale

30. L’articolo 2, punti 11 e 16, della direttiva 2011/83, definisce un «contenuto digitale» come «i dati prodotti e forniti in formato digitale», e un «servizio digitale» come un servizio che o «consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale», o «consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati».

31. È giocoforza constatare che il testo della direttiva 2011/83 non consente di definire con precisione ciò che rientra in un’offerta di contenuti digitali e ciò che rientra in un’offerta di un servizio digitale.

E come sottolineato dal giudice del rinvio, un’offerta di streaming può essere qualificata allo stesso tempo come «fornitura di contenuto digitale», in quanto consente la messa a disposizione e la visione di dati prodotti in formato digitale, e come «fornitura di un servizio digitale» che consente al consumatore di accedere ai dati e di archiviarli temporaneamente.

32. Il legislatore dell’Unione ammette, peraltro, che non sia sempre chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale ( 7 ).

33. Occorre dunque procedere all’interpretazione sistematica e teleologica di tali disposizioni, al fine di tracciare una linea di demarcazione fra la fornitura di contenuti digitali, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva 2011/83 come modificata dalla direttiva 2019/2161, e la fornitura di servizi digitali, ai sensi dell’articolo 2, punto 16, di tale direttiva.

2. Interpretazione sistematica

34. In primo luogo, benché la mera formulazione dell’articolo 2, punti 11 e 16, della direttiva 2011/83, non consenta di definire in maniera precisa ciò che rientra nella nozione di «contenuto digitale» o in quella di «servizio digitale», le direttive 2011/83 e 2019/2161 – in particolare i loro considerando – forniscono cionondimeno indicazioni utili.

35. In tal senso, da un lato, per quanto riguarda i contenuti digitali, il considerando 19 della direttiva 2011/83, nella sua versione iniziale, cita a titolo di esempio «programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo».

Inoltre, per quanto riguarda i servizi digitali, il considerando 30 della direttiva 2019/2161 fa riferimento ai «servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud».

36. Pur ammettendo nuovamente, al considerando 30 della direttiva 2019/2161, che «[p]uò risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali», il legislatore fornisce cionondimeno, tramite questi differenti esempi, talune indicazioni su ciò che caratterizza un’offerta di un «contenuto digitale», rispetto ad un’offerta di un «servizio digitale».

In tal senso, la prima implica un’offerta singola, limitata nel tempo e relativa al contenuto offerto, mentre la seconda presuppone una certa durata e un impegno da parte del professionista, cosicché la mera fornitura di un determinato contenuto non esaurisce la prestazione.

37. È parimenti quanto si evince, dall’altro lato, dalle precisazioni fornite dal legislatore, sempre nei considerando delle direttive 2011/83, 2019/770 e 2019/2161.

Infatti, è ivi enunciato che i contenuti digitali «si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo» ( 8 ), mentre i servizi digitali presuppongono la «[c]ontinua implicazione del fornitore di servizi» ( 9 ).

È questo, a mio avviso, il criterio determinante per delimitare ciò che rientra nella nozione di «contenuto digitale» e nella nozione di «servizio digitale».

38. Come sottolineato dalla Commissione, la continua implicazione del fornitore di servizi rivela una certa dinamica, sia per quanto riguarda il contenuto messo a disposizione sia per quanto riguarda le prestazioni offerte contestualmente a tale messa a disposizione.

In altre parole, l’offerta di un servizio digitale non può limitarsi, contrariamente a quella di un contenuto digitale, ad una messa a disposizione puntuale e limitata.

39. In secondo luogo, una siffatta interpretazione mi sembra essere confermata dalla lettura dell’articolo 2, punti 11 e 16, della direttiva 2011/83, alla luce dell’articolo 16, lettera m), della stessa, ai sensi del quale il diritto di recesso non si applica, a determinate condizioni, ai contratti per la fornitura di contenuto digitale.

40. Una siffatta eccezione al diritto di recesso, infatti, è giustificata dal fatto che, nel caso di un’offerta di contenuti digitali, il consumatore conosce con precisione il contenuto che si appresta a visualizzare o ad ascoltare, nella misura in cui si tratta di un’offerta singola e specifica.

Inoltre, una volta che si è proceduto alla visione o all’ascolto del contenuto messo a disposizione, quest’ultimo presenta solo un interesse limitato per il consumatore, in quanto è stato consumato nella sua interezza.

Non esiste dunque un periodo durante il quale il consumatore può testare il contenuto messo a disposizione.

41. La situazione è diversa nel caso di un’offerta di un servizio digitale.

In un caso del genere, infatti, alla luce dell’implicazione del professionista e delle prestazioni connesse alla messa a disposizione del contenuto, l’esistenza di un diritto di recesso è pienamente giustificata.

Nell’ambito di un abbonamento ad una piattaforma di streaming, il cliente può così «testare» la piattaforma al fine di prendere conoscenza del catalogo di opere che essa propone, della sua ergonomia e delle possibilità di visione o di ascolto offerte, nonché della possibile personalizzazione della piattaforma in funzione dei contenuti consumati.

In tale situazione, non si tratta dunque soltanto di consumare un contenuto offerto, bensì di verificare se il servizio proposto dal professionista, nel suo insieme, convenga al consumatore.

Se così non fosse, egli può avvalersi del suo diritto di recesso.

42. In ogni caso, dalla soluzione adottata dalla Corte nella sentenza PE Digital ( 10 ) emerge che l’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, costituisce un’eccezione al diritto di recesso, il quale, in quanto disposizione di diritto dell’Unione che limita i diritti riconosciuti a fini di tutela dei consumatori, deve essere interpretato restrittivamente ( 11 ).

In altri termini, la nozione di «contenuto digitale», la quale comporta l’applicazione dell’eccezione al diritto di recesso, non può essere oggetto di un’accezione ampia e dovrebbe dunque essere limitata, a mio avviso, ad atti di fornitura singoli.

Dal momento che un servizio eccede un siffatto atto, esso dovrebbe pertanto essere qualificato come «servizio digitale», ai sensi dell’articolo 2, punto 16, di tale direttiva.

43. In tali circostanze, ritengo che dall’interpretazione sistematica dell’articolo 2, punti 11 e 16, e dell’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, si evinca che un servizio di streaming come quello di cui al caso di specie non costituisce un’offerta di un «contenuto digitale».

44. Tale conclusione è corroborata dall’interpretazione teleologica di tali disposizioni.

3. Interpretazione teleologica

45. La direttiva 2011/83 mira ad raggiungere «il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese» ( 12 ).

46. Come dichiarato dalla Corte, il diritto di recesso è finalizzato a tutelare il consumatore nella particolare situazione di una vendita a distanza, in cui egli non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza delle caratteristiche del servizio prima della conclusione del contratto.

Si reputa pertanto che il diritto di recesso compensi lo svantaggio che risulta per il consumatore da un contratto a distanza, accordandogli un termine di riflessione appropriato durante il quale egli ha la possibilità di esaminare e testare il bene acquistato ( 13 ).

47. L’eccezione al diritto di recesso prevista all’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, da parte sua, è finalizzata a tutelare il professionista nel caso in cui il contenuto offerto da quest’ultimo sia noto e possa essere consumato immediatamente.

In una situazione del genere, come sottolineato dal governo italiano, il consumatore beneficia pienamente di tutti i vantaggi della prestazione nel momento in cui essa si realizza.

Inoltre, come fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], nel caso di un contenuto digitale, il ripristino dello status quo ante nell’interesse del professionista non è possibile, cosicché consentire un recesso del consumatore successivamente equivarrebbe, in definitiva, per il professionista, a fornire il contenuto digitale a titolo gratuito.

48. In tali circostanze, è effettivamente il carattere più ampio del «servizio digitale» – il quale implica un impegno costante del professionista, rispetto alla mera fornitura di un «contenuto digitale» –che giustifica che il consumatore sia in grado di far valere il suo diritto di recesso se, dopo averlo testato, non ne sia soddisfatto.

Per contro, è il carattere occasionale e specifico del «contenuto digitale» che giustifica che il consumatore non possa testarlo, poiché quest’ultimo è a conoscenza, prima della messa a disposizione del contenuto in questione, della prestazione esatta che riceverà.

49. Risulta dunque parimenti dallo studio degli obiettivi della direttiva 2011/83, come modificata dalla direttiva 2019/2161, che un servizio di streaming come quello di cui al caso di specie non costituisce un’offerta di un «contenuto digitale» in relazione alla quale il diritto di recesso di 14 giorni previsto da tale direttiva può non essere applicabile.

B. Sulla possibilità di abuso

50. Una simile conclusione non viene rimessa in discussione, a mio avviso, dall’argomento sollevato da [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale consentire al consumatore di avvalersi del suo diritto di recesso nell’ambito di un abbonamento ad un’offerta di streaming come quella di cui al procedimento principale darebbe sicuramente luogo ad abbonamenti abusivi.

51. [OSCURATO:PERSONA] indica in tal senso che vengono constatati picchi di abbonamento al servizio di streaming, segnatamente, in occasione della messa a disposizione della prima o dell’ultima stagione di serie popolari, o al momento di partite decisive dei campionati di calcio.

Essa rileva che se il consumatore avesse la possibilità di recedere dal proprio abbonamento immediatamente dopo aver consumato un contenuto, egli potrebbe procedere alla visione del contenuto in questione pressoché gratuitamente.

52. Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, tale possibilità di abuso è stata presa espressamente in considerazione dal legislatore all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83, come modificata dalla direttiva 2019/2161, prevedendo che «[qu]alora un consumatore eserciti il diritto di recesso [lo stesso] versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto».

53. Tale soluzione si applica parimenti qualora il consumatore receda dal suo abbonamento alla piattaforma di streaming: il professionista riceve un compenso corrispondente alla messa a disposizione del contenuto durante il periodo in cui il consumatore vi ha avuto accesso.

54. [OSCURATO:PERSONA], un siffatto compenso non sarebbe tuttavia sufficiente alla luce della giurisprudenza della Corte, secondo la quale, per determinare l’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista, qualora tale consumatore abbia espressamente chiesto che l’esecuzione del contratto inizi durante il periodo di recesso ed egli receda da tale contratto, occorre tener conto, in linea di principio, del prezzo convenuto nel contratto per l’insieme delle prestazioni previste dal medesimo e calcolare l’importo dovuto pro rata temporis ( 14 ).

Orbene, un siffatto calcolo non terrebbe conto dei valori diversi dei contenuti proposti, fermo restando che la fase finale di una competizione sportiva ha un valore economico differente da una soap opera.

55. Effettivamente, non si può ignorare il fatto che dei consumatori potrebbero essere tentati di esercitare il loro diritto di recesso al solo scopo di accedere ad un contenuto unico allettante, e che un calcolo pro rata temporis , come previsto dalla giurisprudenza, potrebbe non dare luogo ad un equo compenso del professionista.

56. Tuttavia, rilevo, da un lato, che l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83, prevede il versamento di un importo proporzionale a quanto è stato fornito , senza menzionare il periodo di tempo in cui il servizio in questione è stato fornito.

Dall’altro, la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza PE Digital ( 15 ) è giustificata, a mio avviso, dal fatto che il valore economico del servizio offerto in tale causa – un sito di incontri – rivestiva un carattere stabile e costante.

In altri termini, non era più allettante per un consumatore iscriversi al servizio in un momento preciso al fine di beneficiare di un particolare contenuto.

57. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che tale soluzione non sia strettamente trasponibile alla situazione del compenso finanziario dovuto dal consumatore che ha esercitato il suo diritto di recesso dopo aver sottoscritto un abbonamento ad una piattaforma di streaming, poiché tale compenso può prendere in considerazione, a mio avviso, oltre che il periodo di tempo durante il quale il consumatore è rimasto abbonato alla piattaforma, il valore economico dei diversi contenuti messi a disposizione e visualizzati ( 16 ).

58. Ciò premesso, mantengo la conclusione enunciata al paragrafo 49 delle presenti conclusioni.

V. Conclusione

59. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria): L’articolo 2, punti 11 e 16, e l’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, devono essere interpretati nel senso che: un servizio di streaming, nel cui ambito il contenuto messo a disposizione del consumatore è collocato su un server al quale i clienti possono accedere tramite un collegamento ipertestuale o un’applicazione, al fine di procedere alla sua visione in diretta, «on demand» [su richiesta] o, ancora, offline, dopo averlo scaricato, non costituisce un’offerta di un «contenuto digitale». 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU 2019, L 136, pag. 1). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (GU 2019, L 328, pag. 7). 5 BGBl.

I n. 109/2022. 6 Sentenze del 15 gennaio 2026, AVR-Afvalverwerking (C‑692/23, EU:C:2026:4, punto 37); del 22 dicembre 2022, Sambre & Biesme e Commune de Farciennes (C‑383/21 e C‑384/21, EU:C:2022:1022, punto 54), e del 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, punto 12). 7 Considerando 30 della direttiva 2019/2161. 8 Considerando 30 della direttiva 2019/2161. 9 Considerando 30 della direttiva 2019/2161. 10 Sentenza dell’8 ottobre 2020 (C‑641/19, EU:C:2020:808). 11 Sentenza dell’8 ottobre 2020, PE Digital (C‑641/19, EU:C:2020:808, punto 43). 12 Considerando 4 della direttiva 2011/83 e considerando 2 della direttiva 2019/770. 13 Sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑430/17, EU:C:2019:47, punto 45). 14 Sentenza dell’8 ottobre 2020, PE Digital (C‑641/19, EU:C:2020:808). 15 Sentenza dell’8 ottobre 2020 (C‑641/19, EU:C:2020:808). 16 A tal riguardo, la valutazione del valore economico di un contenuto preciso mi sembra più agevole quando un siffatto contenuto possa parimenti essere acquistato o noleggiato al di fuori di qualsiasi abbonamento.

Offrire una siffatta possibilità equivale effettivamente, per il professionista, a non concludere più unicamente contratti di abbonamento a lungo termine con i consumatori, ma consente una quantificazione precisa del valore dei contenuti diffusi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 febbraio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 234/25 [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] für Konsumenteninformation [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Diritti dei consumatori – Eccezioni al diritto di recesso – Perdita del diritto di recesso – Servizio digitale – Contenuto digitale – Abbonamento ad un servizio di streaming – Qualificazione di un siffatto servizio » I. Introduzione 1. In questi ultimi anni, l’utilizzazione delle piattaforme di streaming si è democratizzata, contestualmente alla considerevole moltiplicazione dell’offerta di tali piattaforme: oggi, le piattaforme a disposizione dei consumatori sono numerose, e i contenuti da esse proposti si sono arricchiti. Se è vero che tali piattaforme presentano ciascuna delle peculiarità, esse hanno tuttavia in comune talune caratteristiche principali. 2. In tal senso, la fornitura di un servizio di streaming comporta la messa a disposizione del consumatore di contenuti, come video ed opere musicali, ai fini della loro visione o del loro ascolto. Tali contenuti sono archiviati su un server, al quale i consumatori possono accedere tramite un collegamento ipertestuale o un’applicazione sul proprio terminale. Essi possono poi procedere alla visione o all’ascolto di un’opera selezionata tra i contenuti messi a disposizione via Internet, «live» o «on demand», a seconda delle condizioni del loro abbonamento e dell’offerta proposta. 3. Il più delle volte, la fornitura di un servizio di streaming offre parimenti al consumatore la possibilità di scaricare il contenuto selezionato, affinché quest’ultimo possa essere visualizzato o ascoltato anche in assenza di una connessione ad Internet. In un’ipotesi del genere, l’opera scelta viene archiviata su un proprio supporto di memoria e può essere visualizzata, anche indipendentemente da un accesso ad Internet, generalmente per un periodo di tempo limitato, al di là del quale non sarà più possibile accedere al contenuto in questione sotto forma di download, fermo restando che quest’ultimo continua ad essere disponibile online. 4. Inoltre, l’offerta di contenuti da visualizzare o da ascoltare è accompagnata, solitamente, da una personalizzazione della loro presentazione sulla piattaforma, propria di ciascun consumatore, tramite playlist come le visualizzazioni o gli ascolti in corso, o suggerimenti personalizzati sulla base dei contenuti già consumati. 5. Tali piattaforme si trovano al centro della presente causa, la quale induce la Corte a stabilire se la fornitura di un servizio di streaming debba essere qualificato come offerta di un «contenuto digitale» o di un «servizio digitale», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2011/83/UE ( 2 ). 6. Una siffatta qualificazione non è soltanto semantica. Infatti, secondo le disposizioni di tale direttiva, il diritto di recesso previsto da quest’ultima può estinguersi prima della scadenza del termine di 14 giorni da essa previsto, in linea di principio, qualora venga fornito un «contenuto digitale», e non nell’ipotesi di un’offerta di un «servizio digitale». II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2019/770 7. I considerando 19 e 57 della direttiva (UE) 2019/770 ( 3 ) enunciano quanto segue: «(19)      La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti digitali e di servizi digitali e alla loro fornitura. Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di “contenuto digitale” o di “servizio digitale”, la presente direttiva dovrebbe contemplare, tra l’altro, programmi informatici, applicazioni, file video, file audio, file musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, nonché i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o l’archiviazione dei dati in formato digitale, nonché l’accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing e nei media sociali. Dal momento che esistono numerosi modi per fornire il contenuto digitale o i servizi digitali, come la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l’autorizzazione all’accesso a capacità di archiviazione di contenuto digitale o l’accesso all’uso dei social media, la presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione del contenuto digitale o del servizio digitale o per darvi accesso. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di accesso a Internet. (...) (57)      I contenuti digitali o i servizi digitali potrebbero inoltre essere forniti ai consumatori in modo continuativo per un determinato periodo di tempo. La fornitura continuativa può includere casi in cui l’operatore economico mette a disposizione dei consumatori un servizio digitale per un periodo di tempo determinato o indeterminato, come un contratto di archiviazione su cloud di due anni o l’iscrizione a una piattaforma dei social media a tempo indeterminato. L’elemento distintivo di questa categoria è il fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato. È pertanto giustificato che, in tali casi, l’operatore economico sia soltanto responsabile del difetto di conformità che si manifesta durante tale periodo di tempo. L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine. Casi quali la trasmissione in streaming di un videoclip dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo. Anche i casi in cui elementi specifici del contenuto digitale o del servizio digitale sono messi a disposizione periodicamente, o in diverse occasioni per la durata determinata del contratto, o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato, dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo, ad esempio quando il contratto prevede che una copia del software antivirus possa essere utilizzato per un anno e sia automaticamente aggiornato il primo giorno del mese durante tale periodo, o che l’operatore economico rilasci aggiornamenti ogniqualvolta diventino disponibili nuove caratteristiche di un gioco digitale, e il contenuto o il servizio digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato». 8. L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue ai suoi punti 1 e 2: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)      “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale; 2)      “servizio digitale”: a)      un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure b)      un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati». 9. L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue al suo paragrafo 5, lettera g): «5.      La presente direttiva non si applica ai contratti concernenti: (...) g)      la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali». 10. L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale», prevede quanto segue: «1.      L’operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, l’operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto. 2.      L’operatore economico ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando: a)      il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo; b)      il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo». 2. Direttiva (UE) 2019/2161 11. I considerando 30 e 38 della direttiva (UE) 2019/2161 ( 4 ) enunciano quanto segue: «(30)      Le definizioni di “contenuti digitali” e “servizi digitali” di cui alla [direttiva 2011/83] dovrebbero essere allineate a quelle di cui alla [direttiva 2019/770]. I contenuti digitali nella definizione della [direttiva 2019/770] si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo. L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine. Casi quali la trasmissione in streaming di un video dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo. Pertanto, può risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali, dato che entrambi possono comportare una fornitura continuativa da parte del professionista, per tutta la durata del contratto. Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla [direttiva 2011/83], che permettono effettivamente al consumatore di testare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Numerosi contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da una singola fornitura da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Tali contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale rimangono soggetti all’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m), della [direttiva 2011/83] che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l’esecuzione del contratto, come il download o lo streaming del contenuto, a condizione che il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare l’esecuzione durante il periodo del diritto di recesso e abbia accettato che avrebbe così perso il suo diritto. Qualora non sia chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale, si dovrebbe applicare la norma sul diritto di recesso per i servizi. (...) (38)      L’articolo 16, primo comma, lettera m) della [direttiva 2011/83] prevede un’eccezione al diritto di recesso per quanto riguarda il contenuto digitale fornito mediante un supporto non materiale, se il consumatore ha dato il previo consenso espresso a far cominciare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso e ha accettato il fatto che avrebbe perso il suo diritto di recesso. L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per il contenuto digitale utilizzato. Il requisito di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore è di conseguenza rilevante solo per il contenuto digitale fornito dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 16, primo comma, lettera m), in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore si applichi solo ai contratti che impongono al consumatore l’obbligo di pagare». 3. Direttiva 2011/83 12. La direttiva 2011/83 è stata modificata dalla direttiva 2019/2161. Il termine di trasposizione è scaduto il 28 novembre 2021, e le disposizioni nazionali di trasposizione devono essere applicate dal 28 maggio 2022. 13. L’articolo 2 della direttiva 2011/83, come modificato dalla direttiva 2019/2161, dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 6)      “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore; (...) 11)      “contenuto digitale”: il contenuto digitale quale definito all’articolo 2, punto 1), della [direttiva 2019/770]; (...) 16)      “servizio digitale”: un servizio digitale quale definito all’articolo 2, punto 2), della [direttiva 2019/770]; (...)». 14. L’articolo 14 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2019/2161, intitolato «Obblighi del consumatore nel caso di recesso», prevede quanto segue: «(...) 2 bis.      In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi. 3.      Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, o dell’articolo 8, paragrafo 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l’importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito. 4.      Il consumatore non sostiene alcun costo per: (...) b)      la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando: i)      il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o 30 giorni di cui all’articolo 9; ii)      il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure iii)      il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 o all’articolo 8, paragrafo 7. (...)». 15. L’articolo 16 di detta direttiva, come modificata dalla direttiva 2019/2161, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a: a)      i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, solo se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l’accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista; (...) i)      la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; j)      la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; (...) m)      i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, qualora: i)      il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso; ii)      il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso; e iii)      il professionista abbia fornito la conferma conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 o all’articolo 8, paragrafo 7. (...)». B. Normativa austriaca 16. L’articolo 3 del [OSCURATO:PERSONA]- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG) (legge federale relativa ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali) ( 5 ) prevede le seguenti definizioni: «(...) 4.      “servizi digitali”: contenuto digitale o prestazione di servizi digitali; 5.      “contenuto digitale”: dati prodotti e forniti in forma digitale, compresi i dati sviluppati secondo le istruzioni del consumatore; 6.      “prestazione di servizi digitali”: a)      la prestazione di un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati in formato digitale o di accedervi in formato digitale; b)      la prestazione di un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o che consente qualsiasi altra interazione con tali dati, compresi, in ciascun caso, i servizi sviluppati secondo le istruzioni del consumatore (…)». 17. L’articolo 18 di tale legge, intitolato «Eccezioni al diritto di recesso», dispone quanto segue: «(1)      Il consumatore non dispone del diritto di recesso nel caso di contratti a distanza o di contratti negoziati fuori dai locali commerciali riguardanti 1.      le prestazioni di servizi, qualora il professionista abbia pienamente prestato il servizio, fermo restando che, nei casi in cui il consumatore sia contrattualmente tenuto all’effettuazione di un pagamento, il diritto di recesso si estingue solo a condizione che il professionista abbia, inoltre, iniziato l’esecuzione del contratto con il previo consenso espresso del consumatore, e il consumatore a)      abbia confermato, anteriormente all’inizio della prestazione di servizi, di aver preso atto del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto, oppure b)      abbia espressamente invitato il professionista ad un sopralluogo ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione, (...) 11.      la messa a disposizione di un contenuto digitale, non destinato ad essere fornito su un supporto materiale, nel caso in cui il professionista abbia dato inizio all’esecuzione del contratto, fermo restando che, nei casi in cui il consumatore sia contrattualmente tenuto all’effettuazione di un pagamento, il diritto di recesso si estingue solo qualora, inoltre, a)      il consumatore abbia espressamente acconsentito a iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di recesso, b)      il consumatore abbia confermato di aver preso atto della decadenza del diritto di recesso per effetto dell’anticipato inizio dell’esecuzione del contratto, e c)      il professionista abbia fornito al consumatore una copia o una conferma ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 7, paragrafo 3. (…)». III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 18. [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), una società televisiva privata stabilita in Austria, offre in tale territorio, inter alia , servizi di streaming. I contenuti digitali resi disponibili per la visione sono collocati su un server al quale i clienti possono accedere tramite un link o un’applicazione sul proprio terminale, al fine di poter procedere via Internet, «live» o «on demand», alla visione dei programmi inclusi nel loro abbonamento È parimenti possibile effettuare download, a seconda dei concessionari di licenze interessati. I contenuti digitali possono essere archiviati su un proprio supporto di memoria e visualizzati indipendentemente dall’accesso online. Un download può essere visualizzato una sola volta, e la visione deve essere completata entro 48 ore dall’inizio della consultazione. 19. La sottoscrizione online di un abbonamento ai servizi di streaming è subordinata all’accettazione, da parte del cliente, della seguente clausola contrattuale, cliccando su di essa: «Ordinando l’abbonamento: dichiaro di essere a conoscenza dell’informativa di Sky X in ordine al diritto di recesso. Accetto che Sky proceda all’esecuzione del contratto già prima della scadenza del periodo di recesso di 14 giorni e che, conseguentemente, con la richiesta di abbonamento venga meno il mio diritto di recesso». 20. [OSCURATO:PERSONA] für Konsumenteninformation (in prosieguo: la «VKI»), un’associazione per la tutela dei consumatori, ritiene che tale informativa sul diritto di recesso fornita ai consumatori sia insufficiente. A suo avviso, l’abbonamento streaming costituisce un «servizio digitale» e, di conseguenza, il diritto di recesso si estingue solo con la completa fornitura del servizio, se il consumatore ha riconosciuto che in tale momento egli perderà tale diritto. Per contro, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il servizio di streaming costituisca un «contenuto digitale», cosicché il diritto di recesso si estinguerebbe già con l’inizio dell’esecuzione del contratto. 21. Il ricorso con cui la VKI chiede che venga inibito a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare, nei suoi rapporti commerciali con i consumatori, la summenzionata clausola contrattuale, è stato respinto in primo grado. Tuttavia, il giudice d’appello ha accolto l’appello della VKI e ha riformato la sentenza di primo grado, qualificando il servizio di streaming offerto da [OSCURATO:PERSONA] come «servizio digitale», in relazione al quale il diritto di recesso non può estinguersi dall’inizio dell’esecuzione del contratto, bensì solo al momento della completa fornitura della prestazione. 22. Investito di un’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio nella presente causa, si interroga sui criteri che consentono di stabilire se servizi di streaming che offrono prestazioni comparabili a quelle di [OSCURATO:PERSONA] debbano essere classificati come contratti aventi ad oggetto contenuti digitali oppure servizi digitali. 23. [OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio, la prestazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] soddisfa la condizione di dati «prodotti e forniti in forma digitale» e corrisponde dunque alla definizione di «contenuto digitale». Esso osserva che lo streaming si limita a designare il processo di trasmissione di dati che consente di visualizzare o ascoltare i dati durante la loro trasmissione. Tuttavia, tale prestazione potrebbe parimenti essere considerata il fatto di «archiviare i dati in formato digitale o di accedervi in formato digitale», e costituire dunque un «servizio digitale», a condizione che essa non sia fornita nella forma di una singola fornitura, che sia accompagnata, di regola, da un corrispondente aggiornamento dell’offerta e da raccomandazioni individuali basate sul comportamento dell’utente interessato, e che il contratto sia concepito, in linea di principio, per avere una certa durata. 24. È in tali circostanze che l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 16, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 2, n. 11, della [direttiva 2011/83], debba essere interpretato nel senso che costituisce una fornitura di “contenuto digitale” ai sensi di tali disposizioni l’offerta di servizi di streaming, in cui il contenuto digitale messo a disposizione per la visione è collocato su un server al quale i clienti accedono tramite un link o un’applicazione sul proprio terminale, potendo così procedere via Internet alla visione dei programmi inclusi nel proprio abbonamento sia “live” sia “on demand” [su richiesta], oppure, in alternativa, scaricando i contenuti digitali e salvandoli su una propria memoria e potendo procedere alla loro visione una tantum entro 48 ore, indipendentemente dall’accesso online». 25. Hanno presentato osservazioni scritte la VKI, [OSCURATO:PERSONA], i governi italiano e polacco, nonché la Commissione europea. Non si è tenuta alcuna udienza di discussione. IV. Analisi 26. Con la sua unica questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 11, e l’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, debbano essere interpretati nel senso che un servizio di streaming, nell’ambito del quale il contenuto messo a disposizione del consumatore è collocato su un server al quale i clienti possono accedere tramite un collegamento ipertestuale o un’applicazione, al fine di procedere alla sua visione in diretta, «on demande» [su richiesta] o, ancora, offline, dopo averlo scaricato, costituisca un’offerta di un «contenuto digitale», in relazione alla quale il diritto di recesso di 14 giorni previsto da tale direttiva può, a talune condizioni, non essere applicabile. 27. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il servizio da essa fornito debba essere qualificato come «offerta di “contenuti digitali”», in relazione alla quale è possibile prevedere che il diritto di recesso di 14 giorni del consumatore non si applichi, a condizione che il consumatore venga informato al riguardo e abbia accettato il fatto che perderà tale diritto. Per contro, tutte le altre parti sostengono che l’offerta di un servizio di streaming come quello di cui al procedimento principale è un’offerta di un «servizio digitale», a cui l’eccezione al diritto di recesso prevista all’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, non è applicabile, cosicché i consumatori dovrebbero disporre di un termine di 14 giorni per rinunciare, se del caso, al loro abbonamento. A. Sulle nozioni di «contenuto digitale» e di «servizio digitale» 28. Le nozioni di «contenuto digitale» e di «servizio digitale» sono definite, rispettivamente, all’articolo 2, punti 11 e 16, della direttiva 2011/83, il quale rimanda alle definizioni figuranti all’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2019/770. 29. [OSCURATO:PERSONA] una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di tali disposizioni, si deve tener conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte ( 6 ). 1. Interpretazione letterale 30. L’articolo 2, punti 11 e 16, della direttiva 2011/83, definisce un «contenuto digitale» come «i dati prodotti e forniti in formato digitale», e un «servizio digitale» come un servizio che o «consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale», o «consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati». 31. È giocoforza constatare che il testo della direttiva 2011/83 non consente di definire con precisione ciò che rientra in un’offerta di contenuti digitali e ciò che rientra in un’offerta di un servizio digitale. E come sottolineato dal giudice del rinvio, un’offerta di streaming può essere qualificata allo stesso tempo come «fornitura di contenuto digitale», in quanto consente la messa a disposizione e la visione di dati prodotti in formato digitale, e come «fornitura di un servizio digitale» che consente al consumatore di accedere ai dati e di archiviarli temporaneamente. 32. Il legislatore dell’Unione ammette, peraltro, che non sia sempre chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale ( 7 ). 33. Occorre dunque procedere all’interpretazione sistematica e teleologica di tali disposizioni, al fine di tracciare una linea di demarcazione fra la fornitura di contenuti digitali, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva 2011/83 come modificata dalla direttiva 2019/2161, e la fornitura di servizi digitali, ai sensi dell’articolo 2, punto 16, di tale direttiva. 2. Interpretazione sistematica 34. In primo luogo, benché la mera formulazione dell’articolo 2, punti 11 e 16, della direttiva 2011/83, non consenta di definire in maniera precisa ciò che rientra nella nozione di «contenuto digitale» o in quella di «servizio digitale», le direttive 2011/83 e 2019/2161 – in particolare i loro considerando – forniscono cionondimeno indicazioni utili. 35. In tal senso, da un lato, per quanto riguarda i contenuti digitali, il considerando 19 della direttiva 2011/83, nella sua versione iniziale, cita a titolo di esempio «programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo». Inoltre, per quanto riguarda i servizi digitali, il considerando 30 della direttiva 2019/2161 fa riferimento ai «servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud». 36. Pur ammettendo nuovamente, al considerando 30 della direttiva 2019/2161, che «[p]uò risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali», il legislatore fornisce cionondimeno, tramite questi differenti esempi, talune indicazioni su ciò che caratterizza un’offerta di un «contenuto digitale», rispetto ad un’offerta di un «servizio digitale». In tal senso, la prima implica un’offerta singola, limitata nel tempo e relativa al contenuto offerto, mentre la seconda presuppone una certa durata e un impegno da parte del professionista, cosicché la mera fornitura di un determinato contenuto non esaurisce la prestazione. 37. È parimenti quanto si evince, dall’altro lato, dalle precisazioni fornite dal legislatore, sempre nei considerando delle direttive 2011/83, 2019/770 e 2019/2161. Infatti, è ivi enunciato che i contenuti digitali «si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo» ( 8 ), mentre i servizi digitali presuppongono la «[c]ontinua implicazione del fornitore di servizi» ( 9 ). È questo, a mio avviso, il criterio determinante per delimitare ciò che rientra nella nozione di «contenuto digitale» e nella nozione di «servizio digitale». 38. Come sottolineato dalla Commissione, la continua implicazione del fornitore di servizi rivela una certa dinamica, sia per quanto riguarda il contenuto messo a disposizione sia per quanto riguarda le prestazioni offerte contestualmente a tale messa a disposizione. In altre parole, l’offerta di un servizio digitale non può limitarsi, contrariamente a quella di un contenuto digitale, ad una messa a disposizione puntuale e limitata. 39. In secondo luogo, una siffatta interpretazione mi sembra essere confermata dalla lettura dell’articolo 2, punti 11 e 16, della direttiva 2011/83, alla luce dell’articolo 16, lettera m), della stessa, ai sensi del quale il diritto di recesso non si applica, a determinate condizioni, ai contratti per la fornitura di contenuto digitale. 40. Una siffatta eccezione al diritto di recesso, infatti, è giustificata dal fatto che, nel caso di un’offerta di contenuti digitali, il consumatore conosce con precisione il contenuto che si appresta a visualizzare o ad ascoltare, nella misura in cui si tratta di un’offerta singola e specifica. Inoltre, una volta che si è proceduto alla visione o all’ascolto del contenuto messo a disposizione, quest’ultimo presenta solo un interesse limitato per il consumatore, in quanto è stato consumato nella sua interezza. Non esiste dunque un periodo durante il quale il consumatore può testare il contenuto messo a disposizione. 41. La situazione è diversa nel caso di un’offerta di un servizio digitale. In un caso del genere, infatti, alla luce dell’implicazione del professionista e delle prestazioni connesse alla messa a disposizione del contenuto, l’esistenza di un diritto di recesso è pienamente giustificata. Nell’ambito di un abbonamento ad una piattaforma di streaming, il cliente può così «testare» la piattaforma al fine di prendere conoscenza del catalogo di opere che essa propone, della sua ergonomia e delle possibilità di visione o di ascolto offerte, nonché della possibile personalizzazione della piattaforma in funzione dei contenuti consumati. In tale situazione, non si tratta dunque soltanto di consumare un contenuto offerto, bensì di verificare se il servizio proposto dal professionista, nel suo insieme, convenga al consumatore. Se così non fosse, egli può avvalersi del suo diritto di recesso. 42. In ogni caso, dalla soluzione adottata dalla Corte nella sentenza PE Digital ( 10 ) emerge che l’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, costituisce un’eccezione al diritto di recesso, il quale, in quanto disposizione di diritto dell’Unione che limita i diritti riconosciuti a fini di tutela dei consumatori, deve essere interpretato restrittivamente ( 11 ). In altri termini, la nozione di «contenuto digitale», la quale comporta l’applicazione dell’eccezione al diritto di recesso, non può essere oggetto di un’accezione ampia e dovrebbe dunque essere limitata, a mio avviso, ad atti di fornitura singoli. Dal momento che un servizio eccede un siffatto atto, esso dovrebbe pertanto essere qualificato come «servizio digitale», ai sensi dell’articolo 2, punto 16, di tale direttiva. 43. In tali circostanze, ritengo che dall’interpretazione sistematica dell’articolo 2, punti 11 e 16, e dell’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, si evinca che un servizio di streaming come quello di cui al caso di specie non costituisce un’offerta di un «contenuto digitale». 44. Tale conclusione è corroborata dall’interpretazione teleologica di tali disposizioni. 3. Interpretazione teleologica 45. La direttiva 2011/83 mira ad raggiungere «il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese» ( 12 ). 46. Come dichiarato dalla Corte, il diritto di recesso è finalizzato a tutelare il consumatore nella particolare situazione di una vendita a distanza, in cui egli non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza delle caratteristiche del servizio prima della conclusione del contratto. Si reputa pertanto che il diritto di recesso compensi lo svantaggio che risulta per il consumatore da un contratto a distanza, accordandogli un termine di riflessione appropriato durante il quale egli ha la possibilità di esaminare e testare il bene acquistato ( 13 ). 47. L’eccezione al diritto di recesso prevista all’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, da parte sua, è finalizzata a tutelare il professionista nel caso in cui il contenuto offerto da quest’ultimo sia noto e possa essere consumato immediatamente. In una situazione del genere, come sottolineato dal governo italiano, il consumatore beneficia pienamente di tutti i vantaggi della prestazione nel momento in cui essa si realizza. Inoltre, come fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], nel caso di un contenuto digitale, il ripristino dello status quo ante nell’interesse del professionista non è possibile, cosicché consentire un recesso del consumatore successivamente equivarrebbe, in definitiva, per il professionista, a fornire il contenuto digitale a titolo gratuito. 48. In tali circostanze, è effettivamente il carattere più ampio del «servizio digitale» – il quale implica un impegno costante del professionista, rispetto alla mera fornitura di un «contenuto digitale» –che giustifica che il consumatore sia in grado di far valere il suo diritto di recesso se, dopo averlo testato, non ne sia soddisfatto. Per contro, è il carattere occasionale e specifico del «contenuto digitale» che giustifica che il consumatore non possa testarlo, poiché quest’ultimo è a conoscenza, prima della messa a disposizione del contenuto in questione, della prestazione esatta che riceverà. 49. Risulta dunque parimenti dallo studio degli obiettivi della direttiva 2011/83, come modificata dalla direttiva 2019/2161, che un servizio di streaming come quello di cui al caso di specie non costituisce un’offerta di un «contenuto digitale» in relazione alla quale il diritto di recesso di 14 giorni previsto da tale direttiva può non essere applicabile. B. Sulla possibilità di abuso 50. Una simile conclusione non viene rimessa in discussione, a mio avviso, dall’argomento sollevato da [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale consentire al consumatore di avvalersi del suo diritto di recesso nell’ambito di un abbonamento ad un’offerta di streaming come quella di cui al procedimento principale darebbe sicuramente luogo ad abbonamenti abusivi. 51. [OSCURATO:PERSONA] indica in tal senso che vengono constatati picchi di abbonamento al servizio di streaming, segnatamente, in occasione della messa a disposizione della prima o dell’ultima stagione di serie popolari, o al momento di partite decisive dei campionati di calcio. Essa rileva che se il consumatore avesse la possibilità di recedere dal proprio abbonamento immediatamente dopo aver consumato un contenuto, egli potrebbe procedere alla visione del contenuto in questione pressoché gratuitamente. 52. Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, tale possibilità di abuso è stata presa espressamente in considerazione dal legislatore all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83, come modificata dalla direttiva 2019/2161, prevedendo che «[qu]alora un consumatore eserciti il diritto di recesso [lo stesso] versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto». 53. Tale soluzione si applica parimenti qualora il consumatore receda dal suo abbonamento alla piattaforma di streaming: il professionista riceve un compenso corrispondente alla messa a disposizione del contenuto durante il periodo in cui il consumatore vi ha avuto accesso. 54. [OSCURATO:PERSONA], un siffatto compenso non sarebbe tuttavia sufficiente alla luce della giurisprudenza della Corte, secondo la quale, per determinare l’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista, qualora tale consumatore abbia espressamente chiesto che l’esecuzione del contratto inizi durante il periodo di recesso ed egli receda da tale contratto, occorre tener conto, in linea di principio, del prezzo convenuto nel contratto per l’insieme delle prestazioni previste dal medesimo e calcolare l’importo dovuto pro rata temporis ( 14 ). Orbene, un siffatto calcolo non terrebbe conto dei valori diversi dei contenuti proposti, fermo restando che la fase finale di una competizione sportiva ha un valore economico differente da una soap opera. 55. Effettivamente, non si può ignorare il fatto che dei consumatori potrebbero essere tentati di esercitare il loro diritto di recesso al solo scopo di accedere ad un contenuto unico allettante, e che un calcolo pro rata temporis , come previsto dalla giurisprudenza, potrebbe non dare luogo ad un equo compenso del professionista. 56. Tuttavia, rilevo, da un lato, che l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83, prevede il versamento di un importo proporzionale a quanto è stato fornito , senza menzionare il periodo di tempo in cui il servizio in questione è stato fornito. Dall’altro, la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza PE Digital ( 15 ) è giustificata, a mio avviso, dal fatto che il valore economico del servizio offerto in tale causa – un sito di incontri – rivestiva un carattere stabile e costante. In altri termini, non era più allettante per un consumatore iscriversi al servizio in un momento preciso al fine di beneficiare di un particolare contenuto. 57. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che tale soluzione non sia strettamente trasponibile alla situazione del compenso finanziario dovuto dal consumatore che ha esercitato il suo diritto di recesso dopo aver sottoscritto un abbonamento ad una piattaforma di streaming, poiché tale compenso può prendere in considerazione, a mio avviso, oltre che il periodo di tempo durante il quale il consumatore è rimasto abbonato alla piattaforma, il valore economico dei diversi contenuti messi a disposizione e visualizzati ( 16 ). 58. Ciò premesso, mantengo la conclusione enunciata al paragrafo 49 delle presenti conclusioni. V. Conclusione 59. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria): L’articolo 2, punti 11 e 16, e l’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, devono essere interpretati nel senso che: un servizio di streaming, nel cui ambito il contenuto messo a disposizione del consumatore è collocato su un server al quale i clienti possono accedere tramite un collegamento ipertestuale o un’applicazione, al fine di procedere alla sua visione in diretta, «on demand» [su richiesta] o, ancora, offline, dopo averlo scaricato, non costituisce un’offerta di un «contenuto digitale». 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU 2019, L 136, pag. 1). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (GU 2019, L 328, pag. 7). 5 BGBl. I n. 109/2022. 6 Sentenze del 15 gennaio 2026, AVR-Afvalverwerking (C‑692/23, EU:C:2026:4, punto 37); del 22 dicembre 2022, Sambre & Biesme e Commune de Farciennes (C‑383/21 e C‑384/21, EU:C:2022:1022, punto 54), e del 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, punto 12). 7 Considerando 30 della direttiva 2019/2161. 8 Considerando 30 della direttiva 2019/2161. 9 Considerando 30 della direttiva 2019/2161. 10 Sentenza dell’8 ottobre 2020 (C‑641/19, EU:C:2020:808). 11 Sentenza dell’8 ottobre 2020, PE Digital (C‑641/19, EU:C:2020:808, punto 43). 12 Considerando 4 della direttiva 2011/83 e considerando 2 della direttiva 2019/770. 13 Sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑430/17, EU:C:2019:47, punto 45). 14 Sentenza dell’8 ottobre 2020, PE Digital (C‑641/19, EU:C:2020:808). 15 Sentenza dell’8 ottobre 2020 (C‑641/19, EU:C:2020:808). 16 A tal riguardo, la valutazione del valore economico di un contenuto preciso mi sembra più agevole quando un siffatto contenuto possa parimenti essere acquistato o noleggiato al di fuori di qualsiasi abbonamento. Offrire una siffatta possibilità equivale effettivamente, per il professionista, a non concludere più unicamente contratti di abbonamento a lungo termine con i consumatori, ma consente una quantificazione precisa del valore dei contenuti diffusi.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris