CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43090/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te: SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONCHINI Agostino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mn) il 13 ottobre 1938; MONCHINI Gabriele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mn) il 31 dicembre 1971; avverso la sentenza n. 783/2019 della Corte di appello di Brescia del 5 marzo 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato commesso sull'area di cui al foglio 11 e la conferma nel resto della decisione impugnata; sentiti, altresì, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Mantova, per la parte civile costituita, Comune di Bozzolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e, nell'interesse degli imputati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Mantova, che ha, invece, insistito per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 5 marzo 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Mantova, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva, il precedente 6 febbraio 2019, dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro contestato sub B) del capo di imputazione - si tratta della violazione dell'art. 256, commi 1 e 2, lettera b), del dlgs n. 152 del 2006, per avere costoro, il primo nella qualità di gestore della omonima ditta individuale ed il secondo come amministratore di fatto della medesima, raccolto o comunque depositato in due appezzamenti di terreno, uno interno all'area di pertinenza della predetta ditta, l'altro ubicato nei pressi dell'area occupata dalla "lottizzazione Alba" (terreni, l'uno e l'altro, meglio descritti sulla base dei rispettivi riferimenti catastali nel capo di imputazione contestato agli imputati), rifiuti pericolosi in quanto contenenti fibre di amianto; li aveva, pertanto, condannati alla pena ritenuta di giustizia. Con la medesima sentenza, confermata come detto dalla Corte di appello bresciana, il Tribunale di Mantova aveva, altresì, dichiarato la intervenuta prescrizione di altre due ipotesi di violazione della normativa in materia di rifiuti contestate ai prevenuti ed aveva, infine, assolto per la insussistenza del fatto i due imputati quanto ad una quarta imputazione, avente ad oggetto la violazione dei sigilli. Nel rigettare l'appello presentato dai ricorrenti in ordine alla unica imputazione ritenuta in conclusione sussistere a loro carico la Corte di appello ha rilevato, quanto alla eccezione di prescrizione, in tal senso in parte integrando la motivazione del Tribunale, che tale eccezione già aveva disatteso, che, tenuto conto della incontestata natura permanente del reato in questione, siffatta permanenza non era mai stata interrotta con riferimento al terreno facente parte della "lottizzazione Alba", posto che il provvedimento di sequestro preventivo di urgenza adottato, in relazione a tale area, in data 9 giugno 2011 di iniziativa della Pg non era stato poi convalidato dal Gip di Mantova, per cui esso non era stato idoneo ad impedire la perdurante flagranza del reato; mentre, per quel che concerneva il deposito incontrollato eseguito presso il terreno della ditta individuale gestita dai due prevenuti, il fatto che costoro fossero stati autorizzati dagli organi competenti ad eseguire le opere di bonifica del sito - operazione da costoro mai eseguita sebbene per tale ragione gli stessi fossero stati reimmessi più volte nella disponibilità del sito effettivamente oggetto di sequestro eseguito in data 9 giugno 2011 e convalidato il successivo t al; 14 giugno - avrebbe fatto sì che la permanenza del reato non si sia mai interrotta. La Corte di appello ha, pertanto, rigettato sul punto la impugnazione, confermando la sentenza impugnata. Avverso di essa ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei due imputati, deducendo con un primo motivo la violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato la intervenuta estinzione del residuo reato contestato; ha, infatti, osservato detta difesa che la Corte di appello - oltre ad avere errato in quanto, diversamente da ciò che è riportato nella sentenza impugnata, la convalida del sequestro è intervenuta anche con riferimento al terreno ubicato nei pressi della "lottizzazione Alba" - ha, in sostanza, ritenuto essere condotta penalmente rilevante non solamente il deposito incontrollato dei rifiuti ma anche la mancata successiva rimozione degli stessi, in tal modo ampliando illegittimamente l'ambito della fattispecie penale in discorso. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta la illegittimità della motivazione della sentenza impugnata per manifesta illogicità in quanto, osservano i ricorrenti, o vi è stato sequestro dell'area e pertanto la permanenza del reato è stata interrotta, a nulla valendo gli eventuali permessi concessi allo scopo specifico di bonificare l'area, ovvero vi è stata la definitiva riconsegna del terreno agli imputati, onde far riprendere la flagranza del reato, circostanza questa della quale, però, non vi è traccia negli atti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, solo parzialmente fondati, debbono, pertanto, essere accolti nei limiti di quanto di ragione. I due ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, in quanto, gli stessi sono stati ritenuti responsabili, in concorso fra loro, della contravvenzione di cui all'art. 256, commi 1 e 2, lettera b) , del dlgs n. 152 del 2006, per avere raccolto o comunque depositato rifiuti pericolosi, in quanto costituiti anche da fibre di amianto, all'interno di un'area di proprietà della ditta dagli stessi amministrata e in altra area ubicata nei pressi della "lottizzazione Alba"; tali fatti erano stati riscontrati a seguito di attività di indagine compiuta dagli agenti sia della locale Polizia stradale che da quelli della Polizia provinciale di Mantova in data 9 giugno 2011 a termine della quale veniva disposto, di iniziativa degli stessi agenti operanti, il sequestro preventivo sia di un'area ubicata all'interno della sede aziendale della ditta gestita dai due imputati, nella quale erano depositati circa 3.000 metri cubi di materiali di vario genere e natura, proveniente sia, per dismissione, dalla NIAL [OSCURATO:PERSONA], che da demolizioni edilizie, sia di un'altra area coincidente con un cantiere ove erano in corso le opere relative alla realizzazione di una lottizzazione edilizia, appunto la "lottizzazione Alba". Nel corso dei sopralluoghi, che erano stati in precedenza eseguiti anche dai tecnici della locale ASL, era stata direttamente riscontrata l'attività di deposito di sfabbricidi provenienti da demolizioni edilizie compiuta presso la sede della ditta degli imputati, i quali non erano pacificamente titolari di alcuna autorizzazione per il trattamento dei rifiuti; infatti, proprio in occasione dei sopralluoghi erano stata notati taluni camion il cui carico di rifiuti stava per essere rilasciato sul terreno in questione. Venivano successivamente eseguiti taluni campionamenti dei materiali ubicati nelle due aree in questione ed in ambedue veniva riscontrata la presenza di rifiuti pericolosi in quanto contenenti amianto. Sulla base di tali elementi era contestato, con riferimento alle due aree in oggetto, agli imputati il reato di cui al capo di imputazione e gli stessi erano condannati in sede di merito alla pena ritenuta di giustizia. In sede di appello la Corte bresciana confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado, escludendo, pertanto, l'intervenuta prescrizione della contravvenzione in questione, a differenza di quanto, invece, aveva stabilito già in sede di primo grado il Tribunale con riferimento agli altri illeciti contestati al due prevenuti; in particolare la Corte ha osservato, quanto all'avvenuto deposito di rifiuti nell'area della "lottizzazione Alba", premessa la natura permanente del reato commesso, che la flagranza del reato non è stata interrotta da alcun provvedimento di sequestro atteso che il sequestro preventivo della area in questione non è mai stato convalidato dal Gip di Mantova; riguardo al terreno ubicato all'interno della sede della ditta condotta di due imputati la Corte ha rilevato che, sebbene per questo sia intervenuto un regolare provvedimento di sequestro, oggetto di convalida, essendo i due imputati rimasti nella detenzione dell'area ed non avendo mai proceduto alla bonifica di essa, sebbene abbiano in più occasioni formulato istanze, accolte dal locale Pm, volte ad autorizzare la rimozione dei sigilli apposti onde provvedere alla bonifica del sito, la permanenza del reato era tuttavia ripresa "nel momento in cui gli imputati sono rientrati nella disponibilità effettiva dell'area e non hanno realizzato lo smaltimento dei rifiuti su questa depositati, al contrario li hanno addirittura movimentati sul terreno in modo del tutto difforme dalle prescrizioni dell'Arpa". Tali essendo le ragioni che avevano indotto la Corte territoriale a confermare la sentenza del giudice di primo grado, osserva il Collegio che il secondo motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti avverso la predetta conferma è fondato. Con esso, invero, i ricorrenti lamentano la circostanza che la Corte di appello abbia escluso la intervenuta prescrizione del reato loro contestato sula base della ritenuta inefficacia del sequestro quale fattore interruttivo della flagranza del reato in questione, reato pacificamente permanente. Ha osservato la Corte di merito, quanto all'intervenuto sequestro dell'area ubicata all'interno della "lottizzazione Alba" poiché il provvedimento cautelare del 9 giugno 2011, operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, non sarebbe stato mai convalidato dal Gip competente; tale assunto, aggiungono i ricorrenti, sarebbe erroneo, posto che, invece una siffatta convalida sarebbe intervenuta. Mentre per ciò che concerne l'area restante ad avviso della Corte la ripresa della attività da parte degli imputati avrebbe vanificato l'effetto dell'avvenuto sequestro. La censura è, per come sviluppata, fondata; ed infatti dagli atti del processo, cui la Corte ha legittime ragioni per accedere posto che la doglianza ha come suo oggetto la esistenza o meno di un atto processuale, emerge che effetttivamente in data 14 giugno 2011 il Gip del Tribunale di Mantova ha espressamente convalidato il sequestro preventivo operato non solamente per ciò che concerne la parte di terreno compreso all'interno dello stabilimento della ditta gestita dai prevenuti, ma anche in relazione ad "un'area (...) individuata nel Catasto dei terreni del Comune di Bozzolo al fg 13, mapp. n. 95, 96, 97, 98, 99, 100,102 e 126, ed al fg 14, mapp. 34", cioè, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'area riferibile alla "lottizzazione Alba" ove risultava depositata parte dei rifiuti di cui al capo di imputazione. Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte la permanenza del reato in questione è interrotta, fra l'altro dall'adozione di un provvedimento di sequestro che sottragga al gestore la disponibilità dell'area ove è stato eseguito il deposito dei rifiuti pericolosi, determinando in tale modo il decorrere del termine prescrizionale (cfr. per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 settembre 2016, n. 39781), è evidente che la rilevanza penale delle condotte poste in essere anteriormente al 9 giugno 2011 è cessata alla data del 9 giugno 2016, quindi anteriormente alla stessa pronunzia della sentenza di primo grado risalente al 6 febbraio 2019; sotto il descritto profilo la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati sino alla data indicata contestata, valendo ciò non solamente per ciò che attiene alla area ove era ubicata la "lottizzazione Alba", ma anche con riferimento alla area inserita all'interno della azienda facente capo alla ditta gestita dai due imputati, posto che anche per essa la flagranza del reato deve intendersi cessata al momento in cui è stato disposto il sequestro dell'area interessata.. Tale effetto estintivo, osserva tuttavia il Collegio, non si estende anche alle condotte successive all'intervenuto sequestro, realizzate entro l'area pertinente alla azienda condotta dagli imputati. Ed invero si rileva, in tale senso riscontrando la infondatezza del primo motivo di ricorso, che, se è ben vero che a seguito dell'avvenuto sequestro si è esaurita la prima fase della attività contestata ai due prevenuti, decorrendo, pertanto, il termine prescrizionale di essa dal momento in cui il sequestro è stato validamente eseguito, non può non convenirsi con la Corte di merito nel rilevare che successivamente all'avvenuto sequestro - essendo di fatto gli imputati rimasti sostanzialmente nella materiale disponibilità delle aree adibite ad abusivo deposito di rifiuti anche pericolosi ed avendo, anzi, proseguito, chiedendo alla autorità giudiziaria la temporanea rimozione dei sigilli con la giustificazione di procedere alla rimozione dei rifiuti, alla loro movimentazione - si è, in pratica, aperta una nuova fase della attività illecita, avendo irdue prevenuti proseguito nell'attività di gestione del deposito dt rifiuti in questione, attività la cui cessazione, questa volta - ribadita la natura permanente del reato in discorso - è da collocarsi solo a seguito della emissione della sentenza di primo grado. Non potendosi, pertanto, affermare la irrilevanza penale di tutte le condotte contravvenzionali poste in essere dai due prevenuti, dovendosi considerare estinto per prescrizione il reato contestato solo limitatamente alle condotte poste in essere sino al 11 giugno 2011, l'annullamento della sentenza impugnata deve essere pronunziato senza rinvio quanto a tali condotte, posto che l'avvenuta estinzione del relativo reato non giustifica la rideterminazíone della pena né il ristoro della parte civile, atteso il verificarsi del fenomeno estintivo del reato anteriormente anche alla pronunzia della sentenza di primo grado, mentre l'annullamento deve essere disposto con rinvio - previa dichiarazione della irrevocabilità della affermazione della penale responsabilità dei due prevenuti in ordine alle condotte poste in essere successivamente alla data sopra indicata nell'area meglio descritta in dispositivo - al fine di rideterminare la residua pena per le condotte tuttora penalmente rilevanti Ad ai fini del regolamento - che dovrà tenere conto di quanto dianzi osservato relativamente alle fattispecie definite per effetto della prescrizione - dei residui interessi civili, ivi comprese le spese del presente grado di giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio con riferimento alle condotte commesse sino al 9 giugno 2011, e con rinvio ai soli fini della determinazione della pena e delle statuizioni civili limitatamente alle successive condotte commesse sui fondi siti al foglio 11, mappali 76, 79, 334, 336, 337,338 del Comune di Bozzolo, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara irrevocabile l'affermaz