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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 dicembre 2017

Cassazione n. 33012/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18578-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro A.N.C.R. - [OSCURATO:PERSONA] E REDUCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controri corrente - avverso la sentenza n. 5147/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 3233/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 5147/2017, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] e Reduci (d'ora in poi ANCR), emesso in favore del lavoratore per somme dovute a titolo di differenze retributive per il rapporto lavorativo di guardia giurata svolto per la [OSCURATO:PERSONA] di Roma - [OSCURATO:PERSONA] dell'Urbe. (d'ora in poi I.V.U.)

2. La Corte distrettuale, premessa l'ammissibilità del gravame e ritenuta superata l'eccezione del ne bis in idem, aveva precisato che la definitività dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria dell'I.V.U., in cui era incluso il credito controverso, non aveva efficacia di giudicato perché, in forza dell'art. 97 I.f. l'accertamento dei diritti creditori nel foro fallimentare non aveva valore al di fuori del fallimento; aveva, poi, evidenziato che, nella fattispecie, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] di Roma non fosse una persona giuridica, tuttavia dall'esame dello Statuto emergeva che la stessa fosse dotata di soggettività giuridica, avendo autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio; aveva, inoltre, specificato che l'I.V.U., presso cui il dipendente svolgeva attività lavorativa di guardia giurata, era gestito direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, tanto è che quest'ultima fu dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Roma ai sensi del D.Igs. n. 270/99 e che il rapporto di lavoro era intercorso tra il lavoratore e la suddetta [OSCURATO:PERSONA]; aveva, infine, escluso anche una responsabilità solidale dell'ANCR, presupposto inconciliabile con la causa petendi esaminata non fondata sulla dualità soggettiva degli enti interessati, perché alcun dato positivo consentiva di ritenere la Associazione titolata a rispondere delle obbligazioni assunte dalla Federazione e perché mancava qualsivoglia autorizzazione all'assunzione, da parte di quest'ultima, all'assunzione di obbligazioni lavoristiche.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso l'ANCR.

4. Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

5. I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati.

6. Con il primo motivo il ricorrente si duole della motivazione del rigetto dell'eccezione del ne bis in idem nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, in quanto, a differenza della statuizione della Corte distrettuale, i crediti fatti valere nel giudizio asseritamente non riassunto e quelli del presente procedimento erano diversi.

7. Con il secondo motivo, sempre con riferimento al rigetto dell'eccezione del ne bis in idem, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per le medesime argomentazioni di cui alla precedente doglianza.

8. Con il terzo motivo si censura la gravata sentenza sulla ritenuta autonomia della [OSCURATO:PERSONA] di Roma -IVU- rispetto all'ANCR e sul riconoscimento esclusivamente in capo alla prima dei rapporti di lavoro delle guardie giurate nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 2697, 1362, 1363, 1366, 1367, 36, 2251 e 2297 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, sulla base di una erronea interpretazione delle norme statutarie, considerato la [OSCURATO:PERSONA] come un autonomo centro di imputazione di posizioni attive e passive, nonostante la stessa fosse priva di autonomia tanto organizzativa quanto patrimoniale.

9. Con il quarto motivo si eccepisce, sempre relativamente alla ritenuta soggettività giuridica della Federazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per non avere valutato i giudici di merito, oltre all'art. 39 cpc, una serie di elementi (utilizzazione del codice fiscale e partita IVA dell'ANCR, mancata iscrizione nel Registro delle Imprese se non sotto la denominazione ANARC, la mancanza totale di un patrimonio mobiliare ed immobiliare, la mancanza di uno statuto proprio, la soggezione totale all'ANCR e al proprio statuto) da cui era agevole desumere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una mera articolazione interna e periferica dell'ANCR, come consacrato nell'art. 19 dello Statuto di questa.

10. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1362, 1363, 2697 e 2740, 1292 e 1294, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale, anche ad avere voluto ammettersi la autonomia patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA], comunque riconosciuto la responsabilità solidale dell'ANCR in ordine alle azionate pretese retributive.

11. Con il sesto motivo si deduce, sempre in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità solidale dell'ANCR, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per non essere stata considerata la circostanza per cui tutti i rapporti con le guardie giurate avrebbero dovuto essere ritenuti ampiamente autorizzati dall'ANCR.

12. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili per carenza di interesse.

13. La Corte distrettuale ha respinto l'eccezione del ne bis in idem, sollevata dall'ANCR, rilevando che il primo giudizio tra le parti, in cui si controverteva dei crediti contributivi vantati dal lavoratore, non era stato riassunto in esito alla conclusione della vicenda sospensiva che l'aveva colpito.

14. Il ricorrente chiede, in sostanza, una motivazione diversa a fondamento del rigetto della eccezione sostenendo che i crediti oggetto dei due giudizi erano diversi.

15. Su tale questione, però, il ricorrente non è stato soccombente e questa Corte (per tutte Cass. n. 28307/2020) ha precisato che il principio contenuto nell'art.100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte.

Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato.

16. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, anche essi da scrutinare insieme per connessione logico-giuridica, sono invece fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

17. Il presupposto su cui si fonda la decisione della Corte territoriale è costituito dalla statuizione secondo la quale, nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma - IVU dell'Ente morale ANCR, pur non essendo fornita di personalità giuridica, godeva di soggettività giuridica ed aveva autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio.

18. Tale affermazione contrasta con vari precedenti emessi in sede di legittimità (per tutte Cass. n. 409/1982; Cass. n. 3051/2006 e da ultimo Cass. n. n. 34041/2021) nonché con varie pronunce della stessa Corte di merito rese in medesime fattispecie, dalle quali la sentenza impugnata si discosta senza una plausibile giustificazione.

19. Ciò, in primo luogo, comporta la violazione del principio di prevedibilità delle decisioni che si collega ai principi del giusto processo e dalle Corti europee centrali è considerato un valore imprescindibile da collegare al principio di uguaglianza, di stabilità delle situazioni giuridiche e da considerare condizione essenziale della fiducia di cui le autorità giudiziarie devono godere in uno Stato di diritto.

In particolare, come osservato dalla Corte Europea per i diritti Umani, a fronte dell'assoluta fisiologia connessa alla diversità di orientamenti giurisprudenziali fra le corti di merito e quella di legittimità, non è tollerabile che vi siano marcate diversità di vedute all'interno dell'organo che ha il compito di dare uniformità alla giurisprudenza (La Corte ha ribadito che una norma è "prevedibile" quando offre una misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, si vedano [OSCURATO:PERSONA] 7 S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, § 143, e Khlyustov, sopra citata, § 70).

Analogamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato che il principio della certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, impone che la normativa di quest'ultima sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati (ordinanza dell'8 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e Cargill, C-421/06, punto 56; nello stesso senso, v. sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C-194/09 P, Racc. pag. 1-6311, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

20. Peraltro, il suindicato presupposto non è condivisibile in punto di diritto e, quindi, non si confronta correttamente con le risultanze processuali così determinando un difetto di sussunzione del caso concreto in quello astratto previsto dalla legge.

21. Prima di analizzare, nello specifico, tale ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che, se è vero che la sentenza di legittimità citata dai giudici di seconde cure (Cass. n. 2053/1980) a fondamento del proprio assunto sembra deporre per una autonomia organizzativa e gestionale della [OSCURATO:PERSONA] di Roma relativamente ai rapporti lavorativi instaurati dall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Urbe con le guardie giurate, tuttavia, si è trattato di una pronuncia che è stata del tutto superata dalle successive decisioni di questa Corte, alcune delle quali sopra citate (e, in particolare, di recente, da Cass. n. 34041/2021), dove è stata affermata la responsabilità di ANCR in ordine a crediti vantati dai lavoratori, risultando irrilevante la questione della solidarietà o meno tra struttura centrale e territoriale, che può assumere valore solo nei rapporti interni tra i condebitori e non verso l'esterno (Cass.n. 11199/2021).

22. Orbene, osserva il Collegio che la soggettività giuridica, l'essere cioè un centro di imputazioni di alcune fattispecie e situazioni giuridiche, costituisce un genus rispetto alla personalità giuridica.

23. In generale, ai fini del riconoscimento della soggettività giuridica, appunto quale centro di imputazione di situazioni giuridiche, a soggetti ancorché sforniti di personalità giuridica, occorre accertare che le attività economiche espletate siano svolte dall'Ente separatamente da quelle istituzionali e in condizioni analoghe a quelle delle imprese private espletanti le stesse attività.

24. I suddetti requisiti assumono rilievo nella specie perchè si è in presenza di articolazioni territoriali di un Ente morale (ANCR) associazione non riconosciuta, e relativamente alle obbligazioni di lavoro riguardanti i dipendenti.

25. Ebbene, la Corte territoriale non ha, in primo luogo, considerato la sussistenza delle "condizioni analoghe" di cui prima si faceva cenno.

26. Infatti, in questa ottica, non è stato adeguatamente considerato che: a) solo la ANCR era iscritta nel Registro delle Imprese; b) la [OSCURATO:PERSONA] di Roma non aveva un proprio codice fiscale né una propria partita iva, prima che vi provvedesse il [OSCURATO:PERSONA] alla apertura della procedura straordinaria; c) la [OSCURATO:PERSONA] di Roma non risultava avere un proprio patrimonio; d) i bilanci (preventivo e consuntivo), una volta approvati, venivano trasmessi al Consiglio direttivo centrale dell'ANCR che aveva contezza delle relative poste attive e passive; e) fu l'ANCR a chiedere l'autorizzazione ad esercitare un Istituto di Vigilanza privata in Roma a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

27. Ma, soprattutto, la Corte territoriale ha apoditticamente considerato, del tutto irrilevante, la necessità dell'autorizzazione da parte di ANCR per le assunzioni e per il pagamento delle retribuzioni, argomento che, nelle precedenti decisioni di legittimità e di merito, è stato reputato determinante per escludere l'autonomia della [OSCURATO:PERSONA] ai fini che qui interessano.

28. Deve poi evidenziarsi che non sembra che la Corte d'appello abbia valutato come, in materia di lavoro, per gli obblighi previdenziali circa l'assunzione di un dipendente non possa valere un principio di doppio inquadramento, nel senso che sia possibile ipotizzare che il lavoratore sia inquadrato, presso una Associazione non riconosciuta, ai fini previdenziali e contributivi, mentre poi il datore di lavoro effettivo, tenuto all'adempimento delle obbligazioni retributive, sia l'articolazione territoriale di detta Associazione: nella fattispecie, le guardie giurate, sino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, erano inquadrate nell'unico ruolo dell'ANCR, erano state assunte con lettera dell'ANCR -[OSCURATO:PERSONA] di Roma e venivano retribuite con buste paga titolate con la stessa dicitura.

29. Pur, quindi, ritenendo che l'IVU ([OSCURATO:PERSONA] dell'Urbe) facesse capo alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, quale organizzazione strumentale per l'esercizio di una attività economica e gestito da questa, tuttavia ipotizzare l'autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio di detta Federazione, rispetto all'Ente centrale, non appare corretto in quanto, per individuare il titolare del rapporto di lavoro controverso, relativamente ai rapporti di lavoro delle guardie giurate, non è sufficiente fare riferimento alle sole disposizioni statutarie, ma deve aversi riguardo al principio di effettività (cfr. Cass. n. 4316/2001).

30. Ma anche ove l'articolazione locale avesse avuto le suddette caratteristiche di autonomia gestionale, di bilancio e organizzativa, non si poteva escludere che un rapporto di lavoro, ancorché svolto in ambito locale, vedesse come controparte la struttura centrale atteso che era questa ad essere beneficiaria dei risultati economici delle prestazioni ed aveva comunque un potere di vigilanza e di controllo sull'operato della Federazione locale soprattutto, come si è detto, per le assunzioni e per il pagamento delle retribuzioni„ salva la eventuale successiva regolazione nei rapporti interni tra le suddette strutture ex art. 39 Statuto dell'ANCR.

31. Nella descritta situazione, l'esclusione della responsabilità esclusiva (e/o solidale) dell'ANCR, in ordine alle obbligazioni retributive dei lavoratori della [OSCURATO:PERSONA], non risulta conforme né sussumibile nelle fattispecie regolate dagli artt. 36 e ss. cod. civ. né all'esegesi del relativo Statuto (presente in atti).

32. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla legge, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo per quanto di ragione, inammissibili il primo ed il secondo; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18578-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro A.N.C.R. - [OSCURATO:PERSONA] E REDUCI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controri corrente - avverso la sentenza n. 5147/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2017 R.G.N. 3233/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 5147/2017, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] e Reduci (d'ora in poi ANCR), emesso in favore del lavoratore per somme dovute a titolo di differenze retributive per il rapporto lavorativo di guardia giurata svolto per la [OSCURATO:PERSONA] di Roma - [OSCURATO:PERSONA] dell'Urbe. (d'ora in poi I.V.U.) 2. La Corte distrettuale, premessa l'ammissibilità del gravame e ritenuta superata l'eccezione del ne bis in idem, aveva precisato che la definitività dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria dell'I.V.U., in cui era incluso il credito controverso, non aveva efficacia di giudicato perché, in forza dell'art. 97 I.f. l'accertamento dei diritti creditori nel foro fallimentare non aveva valore al di fuori del fallimento; aveva, poi, evidenziato che, nella fattispecie, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] di Roma non fosse una persona giuridica, tuttavia dall'esame dello Statuto emergeva che la stessa fosse dotata di soggettività giuridica, avendo autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio; aveva, inoltre, specificato che l'I.V.U., presso cui il dipendente svolgeva attività lavorativa di guardia giurata, era gestito direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, tanto è che quest'ultima fu dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Roma ai sensi del D.Igs. n. 270/99 e che il rapporto di lavoro era intercorso tra il lavoratore e la suddetta [OSCURATO:PERSONA]; aveva, infine, escluso anche una responsabilità solidale dell'ANCR, presupposto inconciliabile con la causa petendi esaminata non fondata sulla dualità soggettiva degli enti interessati, perché alcun dato positivo consentiva di ritenere la Associazione titolata a rispondere delle obbligazioni assunte dalla Federazione e perché mancava qualsivoglia autorizzazione all'assunzione, da parte di quest'ultima, all'assunzione di obbligazioni lavoristiche. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso l'ANCR. 4. Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati. 6. Con il primo motivo il ricorrente si duole della motivazione del rigetto dell'eccezione del ne bis in idem nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, in quanto, a differenza della statuizione della Corte distrettuale, i crediti fatti valere nel giudizio asseritamente non riassunto e quelli del presente procedimento erano diversi. 7. Con il secondo motivo, sempre con riferimento al rigetto dell'eccezione del ne bis in idem, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per le medesime argomentazioni di cui alla precedente doglianza. 8. Con il terzo motivo si censura la gravata sentenza sulla ritenuta autonomia della [OSCURATO:PERSONA] di Roma -IVU- rispetto all'ANCR e sul riconoscimento esclusivamente in capo alla prima dei rapporti di lavoro delle guardie giurate nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 2697, 1362, 1363, 1366, 1367, 36, 2251 e 2297 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, sulla base di una erronea interpretazione delle norme statutarie, considerato la [OSCURATO:PERSONA] come un autonomo centro di imputazione di posizioni attive e passive, nonostante la stessa fosse priva di autonomia tanto organizzativa quanto patrimoniale. 9. Con il quarto motivo si eccepisce, sempre relativamente alla ritenuta soggettività giuridica della Federazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per non avere valutato i giudici di merito, oltre all'art. 39 cpc, una serie di elementi (utilizzazione del codice fiscale e partita IVA dell'ANCR, mancata iscrizione nel Registro delle Imprese se non sotto la denominazione ANARC, la mancanza totale di un patrimonio mobiliare ed immobiliare, la mancanza di uno statuto proprio, la soggezione totale all'ANCR e al proprio statuto) da cui era agevole desumere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una mera articolazione interna e periferica dell'ANCR, come consacrato nell'art. 19 dello Statuto di questa. 10. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1362, 1363, 2697 e 2740, 1292 e 1294, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale, anche ad avere voluto ammettersi la autonomia patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA], comunque riconosciuto la responsabilità solidale dell'ANCR in ordine alle azionate pretese retributive. 11. Con il sesto motivo si deduce, sempre in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità solidale dell'ANCR, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per non essere stata considerata la circostanza per cui tutti i rapporti con le guardie giurate avrebbero dovuto essere ritenuti ampiamente autorizzati dall'ANCR. 12. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili per carenza di interesse. 13. La Corte distrettuale ha respinto l'eccezione del ne bis in idem, sollevata dall'ANCR, rilevando che il primo giudizio tra le parti, in cui si controverteva dei crediti contributivi vantati dal lavoratore, non era stato riassunto in esito alla conclusione della vicenda sospensiva che l'aveva colpito. 14. Il ricorrente chiede, in sostanza, una motivazione diversa a fondamento del rigetto della eccezione sostenendo che i crediti oggetto dei due giudizi erano diversi. 15. Su tale questione, però, il ricorrente non è stato soccombente e questa Corte (per tutte Cass. n. 28307/2020) ha precisato che il principio contenuto nell'art.100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato. 16. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, anche essi da scrutinare insieme per connessione logico-giuridica, sono invece fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 17. Il presupposto su cui si fonda la decisione della Corte territoriale è costituito dalla statuizione secondo la quale, nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma - IVU dell'Ente morale ANCR, pur non essendo fornita di personalità giuridica, godeva di soggettività giuridica ed aveva autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio. 18. Tale affermazione contrasta con vari precedenti emessi in sede di legittimità (per tutte Cass. n. 409/1982; Cass. n. 3051/2006 e da ultimo Cass. n. n. 34041/2021) nonché con varie pronunce della stessa Corte di merito rese in medesime fattispecie, dalle quali la sentenza impugnata si discosta senza una plausibile giustificazione. 19. Ciò, in primo luogo, comporta la violazione del principio di prevedibilità delle decisioni che si collega ai principi del giusto processo e dalle Corti europee centrali è considerato un valore imprescindibile da collegare al principio di uguaglianza, di stabilità delle situazioni giuridiche e da considerare condizione essenziale della fiducia di cui le autorità giudiziarie devono godere in uno Stato di diritto. In particolare, come osservato dalla Corte Europea per i diritti Umani, a fronte dell'assoluta fisiologia connessa alla diversità di orientamenti giurisprudenziali fra le corti di merito e quella di legittimità, non è tollerabile che vi siano marcate diversità di vedute all'interno dell'organo che ha il compito di dare uniformità alla giurisprudenza (La Corte ha ribadito che una norma è "prevedibile" quando offre una misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, si vedano [OSCURATO:PERSONA] 7 S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, § 143, e Khlyustov, sopra citata, § 70). Analogamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato che il principio della certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, impone che la normativa di quest'ultima sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati (ordinanza dell'8 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e Cargill, C-421/06, punto 56; nello stesso senso, v. sentenza del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C-194/09 P, Racc. pag. 1-6311, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). 20. Peraltro, il suindicato presupposto non è condivisibile in punto di diritto e, quindi, non si confronta correttamente con le risultanze processuali così determinando un difetto di sussunzione del caso concreto in quello astratto previsto dalla legge. 21. Prima di analizzare, nello specifico, tale ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che, se è vero che la sentenza di legittimità citata dai giudici di seconde cure (Cass. n. 2053/1980) a fondamento del proprio assunto sembra deporre per una autonomia organizzativa e gestionale della [OSCURATO:PERSONA] di Roma relativamente ai rapporti lavorativi instaurati dall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Urbe con le guardie giurate, tuttavia, si è trattato di una pronuncia che è stata del tutto superata dalle successive decisioni di questa Corte, alcune delle quali sopra citate (e, in particolare, di recente, da Cass. n. 34041/2021), dove è stata affermata la responsabilità di ANCR in ordine a crediti vantati dai lavoratori, risultando irrilevante la questione della solidarietà o meno tra struttura centrale e territoriale, che può assumere valore solo nei rapporti interni tra i condebitori e non verso l'esterno (Cass.n. 11199/2021). 22. Orbene, osserva il Collegio che la soggettività giuridica, l'essere cioè un centro di imputazioni di alcune fattispecie e situazioni giuridiche, costituisce un genus rispetto alla personalità giuridica. 23. In generale, ai fini del riconoscimento della soggettività giuridica, appunto quale centro di imputazione di situazioni giuridiche, a soggetti ancorché sforniti di personalità giuridica, occorre accertare che le attività economiche espletate siano svolte dall'Ente separatamente da quelle istituzionali e in condizioni analoghe a quelle delle imprese private espletanti le stesse attività. 24. I suddetti requisiti assumono rilievo nella specie perchè si è in presenza di articolazioni territoriali di un Ente morale (ANCR) associazione non riconosciuta, e relativamente alle obbligazioni di lavoro riguardanti i dipendenti. 25. Ebbene, la Corte territoriale non ha, in primo luogo, considerato la sussistenza delle "condizioni analoghe" di cui prima si faceva cenno. 26. Infatti, in questa ottica, non è stato adeguatamente considerato che: a) solo la ANCR era iscritta nel Registro delle Imprese; b) la [OSCURATO:PERSONA] di Roma non aveva un proprio codice fiscale né una propria partita iva, prima che vi provvedesse il [OSCURATO:PERSONA] alla apertura della procedura straordinaria; c) la [OSCURATO:PERSONA] di Roma non risultava avere un proprio patrimonio; d) i bilanci (preventivo e consuntivo), una volta approvati, venivano trasmessi al Consiglio direttivo centrale dell'ANCR che aveva contezza delle relative poste attive e passive; e) fu l'ANCR a chiedere l'autorizzazione ad esercitare un Istituto di Vigilanza privata in Roma a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] di Roma. 27. Ma, soprattutto, la Corte territoriale ha apoditticamente considerato, del tutto irrilevante, la necessità dell'autorizzazione da parte di ANCR per le assunzioni e per il pagamento delle retribuzioni, argomento che, nelle precedenti decisioni di legittimità e di merito, è stato reputato determinante per escludere l'autonomia della [OSCURATO:PERSONA] ai fini che qui interessano. 28. Deve poi evidenziarsi che non sembra che la Corte d'appello abbia valutato come, in materia di lavoro, per gli obblighi previdenziali circa l'assunzione di un dipendente non possa valere un principio di doppio inquadramento, nel senso che sia possibile ipotizzare che il lavoratore sia inquadrato, presso una Associazione non riconosciuta, ai fini previdenziali e contributivi, mentre poi il datore di lavoro effettivo, tenuto all'adempimento delle obbligazioni retributive, sia l'articolazione territoriale di detta Associazione: nella fattispecie, le guardie giurate, sino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, erano inquadrate nell'unico ruolo dell'ANCR, erano state assunte con lettera dell'ANCR -[OSCURATO:PERSONA] di Roma e venivano retribuite con buste paga titolate con la stessa dicitura. 29. Pur, quindi, ritenendo che l'IVU ([OSCURATO:PERSONA] dell'Urbe) facesse capo alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, quale organizzazione strumentale per l'esercizio di una attività economica e gestito da questa, tuttavia ipotizzare l'autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio di detta Federazione, rispetto all'Ente centrale, non appare corretto in quanto, per individuare il titolare del rapporto di lavoro controverso, relativamente ai rapporti di lavoro delle guardie giurate, non è sufficiente fare riferimento alle sole disposizioni statutarie, ma deve aversi riguardo al principio di effettività (cfr. Cass. n. 4316/2001). 30. Ma anche ove l'articolazione locale avesse avuto le suddette caratteristiche di autonomia gestionale, di bilancio e organizzativa, non si poteva escludere che un rapporto di lavoro, ancorché svolto in ambito locale, vedesse come controparte la struttura centrale atteso che era questa ad essere beneficiaria dei risultati economici delle prestazioni ed aveva comunque un potere di vigilanza e di controllo sull'operato della Federazione locale soprattutto, come si è detto, per le assunzioni e per il pagamento delle retribuzioni„ salva la eventuale successiva regolazione nei rapporti interni tra le suddette strutture ex art. 39 Statuto dell'ANCR. 31. Nella descritta situazione, l'esclusione della responsabilità esclusiva (e/o solidale) dell'ANCR, in ordine alle obbligazioni retributive dei lavoratori della [OSCURATO:PERSONA], non risulta conforme né sussumibile nelle fattispecie regolate dagli artt. 36 e ss. cod. civ. né all'esegesi del relativo Statuto (presente in atti). 32. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla legge, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo per quanto di ragione, inammissibili il primo ed il secondo; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa c