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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026

Cassazione n. 24388/2026

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USMAI,3180 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA];- intimata -Numero registro generale 696/2026avverso la sentenza n. 2217/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026ROMA, depositata il 26/06/2025 R.G.N. 875/2023;Data pubblicazione 02/08/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato dinanzi alTribunale di Roma l’11 febbraio 2013 e notificato allaVigilanza dell’Urbe in amministrazione straordinaria eall’[OSCURATO:PERSONA] e Reduci – A.N.C.R.,[OSCURATO:PERSONA], dipendente dal 16 aprile 1998, addetto aiservizi di vigilanza e inquadrato nel IV livello del CCNL Istituti divigilanza, impugnava il licenziamento intimatogli in data 22febbraio 2010 dal Commissario straordinario nominatonell’ambito della procedura di amministrazione straordinariadella [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell’A.N.C.R. – IstitutoVigilanza dell’Urbe.

Deduceva, per quanto ancora rileva,l’inesistenza e comunque l’inefficacia del recesso, perchéadottato da soggetto privo di legittimazione, assumendo che laprivi di autonoma personalità giuridica e che il rapporto di lavorofacesse capo esclusivamente all’A.N.C.R.

Chiedeva, quindi,dichiararsi mai cessato il rapporto di lavoro con l’A.N.C.R., concondanna delle parti resistenti alle retribuzioni non percepite dallicenziamento in poi e all’indennità pari a quindici mensilità dellaretribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi aisensi dell’art. 429 c.p.c.; nei confronti della Federazionechiedeva altresì il risarcimento del danno in misura non inferiorea cinque mensilità e il versamento dei contributi previdenziali.Numero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/20262.

L’A.N.C.R. si costituiva contestando la domaNnumdearo di era ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità o nullità del ricorso perviolazione del principio del ne bis in idem, la decadenza dalladomanda, il difetto di legittimazione passiva e l’estraneitàdell’Associazione al rapporto di lavoro.

La FederazioneProvinciale, costituitasi tardivamente, chiedeva anch’essa ilrigetto della domanda, eccependo altresì profili diimprocedibilità, improponibilità e difetto di giurisdizione ocompetenza del giudice ordinario in favore degli organi dellaprocedura concorsuale.3.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9421/2014,rigettava la domanda, condannando il ricorrente, in solido conaltro originario ricorrente, alle spese del grado.

Il giudice diprimo grado riteneva che, pur essendo l’A.N.C.R. ente moraleprivo di scopo di lucro, la [OSCURATO:PERSONA] – IstitutoVigilanza dell’Urbe fosse stata costituita come soggettoimprenditoriale dotato di autonomia organizzativa e gestionalee capace di contrarre obbligazioni; di conseguenza, pur priva dipersonalità giuridica, essa avrebbe potuto esercitare i poteripropri del datore di lavoro, compreso quello di licenziamento.4.

Galterosa proponeva appello, sostenendo l’erroneità dellasentenza nella parte in cui aveva ritenuto la titolarità delrapporto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e non all’A.N.C.R.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 522/2018,pubblicata il 31 dicembre 2018, rigettava il gravame,confermando la decisione di primo grado e affermando latitolarità del rapporto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] IVU,ritenuta soggetto dotato di soggettività giuridica autonomarispetto all’A.N.C.R.Numero registro generale 696/20265.

Avverso detta sentenza Galterosa proponeva ricorso perN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026cassazione, denunciando, con un’unica articolata censura,Data pubblicazione 02/08/2026l’errore della Corte d’appello nell’affermare che la FederazioneProvinciale di Roma dell’A.N.C.R. – [OSCURATO:PERSONA] dell’Urbefosse legittimata a intimare il licenziamento.

La Corte dicassazione, con ordinanza n. 2128 del 24 gennaio 2023,accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviavaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.6.

L’ordinanza rescindente affermava che la statuizione dellaCorte territoriale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] diRoma – IVU dell’ente morale ANCR, pur priva di personalitàgiuridica, godeva di soggettività giuridica e autonomiaorganizzativa, gestionale e di bilancio, non era condivisibile inpunto di diritto e non si confrontava correttamente con lerisultanze processuali.

La Corte richiamava, tra l’altro,precedenti di legittimità, indicati nella stessa ordinanza comeCass. n. 409/1982, Cass. n. 3051/2006, Cass. n. 34041/2022,Cass. n. 33012/2022 e Cass. n. 32818/2022, precisando che, aifini del riconoscimento della soggettività giuridica a enti privi dipersonalità, occorre accertare che l’attività economica sia svoltaseparatamente da quella istituzionale e in condizioni analoghe aquelle delle imprese private.7.

La Corte di cassazione rilevava, in particolare, che nonerano stati adeguatamente considerati i seguenti elementi: solol’A.N.C.R. era iscritta nel Registro delle imprese; la FederazioneProvinciale di Roma non aveva un proprio codice fiscale né unapropria partita IVA prima dell’apertura della procedurastraordinaria; la Federazione non risultava avere un propriopatrimonio; i bilanci preventivo e consuntivo, una voltaNumero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/2026approvati, venivano trasmessi al Consiglio direttivo cNeumnetrroa dli era ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026dell’A.N.C.R.; l’autorizzazione a esercitare un istituto divigilanza privata in Roma per mezzo della FederazioneProvinciale era stata richiesta dall’A.N.C.R.

La Corte aggiungevache, in materia di lavoro, non può ipotizzarsi un doppioinquadramento, previdenziale e contributivo pressol’associazione centrale e obbligatorio-retributivo pressol’articolazione territoriale; le guardie giurate, sino all’aperturadella procedura di amministrazione straordinaria, eranoinquadrate nell’unico ruolo dell’A.N.C.R., assunte con lettererecanti la dicitura ANCR – [OSCURATO:PERSONA] di Roma eretribuite con buste paga aventi la medesima intestazione.8.

Nel giudizio di rinvio, Galterosa riassumeva la causa conricorso depositato il 19 aprile 2023, riproponendo le conclusionigià svolte in primo grado e in appello.

Si costituivano laVigilanza dell’Urbe in A.S. e l’A.N.C.R., chiedendo il rigetto delledomande.

Nel corso del giudizio, il ricorrente e la FederazioneProvinciale comunicavano di avere raggiunto un accordotransattivo a integrale definizione delle reciproche pretese; ilverbale di conciliazione sindacale veniva prodotto all’udienza del6 maggio 2025.

A seguito di ordinanza del Collegio, Galterosaproduceva la dichiarazione dei redditi UNICA 2025, dalla qualerisultava la percezione, nel 2024, di euro 77.902,08 lordi,corrispondenti alla somma netta di euro 60.000 versata dalla9.

Con memoria autorizzata depositata il 12 maggio 2025,l’A.N.C.R. chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere anche nei propriconfronti o, in subordine, di poter beneficiare della transazione,Numero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/2026richiamando l’art. 1304 c.c.; all’udienza di discuNusmseiroo ndi era ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026riproponeva inoltre l’eccezione di decadenza dall’impugnativadel licenziamento.10.

La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, consentenza n. 2217/2025, pubblicata il 26 giugno 2025,pronunciando nei limiti del devoluto, dichiarava l’estinzione delgiudizio tra Galterosa e la [OSCURATO:PERSONA] di Romadell’A.N.C.R. – [OSCURATO:PERSONA] dell’Urbe in A.S., regolando lespese tra tali parti secondo la transazione; annullava illicenziamento intimato il 22 febbraio 2010 e condannaval’A.N.C.R. al risarcimento del danno in favore del lavoratore,commisurato a tutte le retribuzioni omesse dal 22 febbraio 2010alla data della decisione, oltre interessi legali e rivalutazionemonetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, detrattol’importo di euro 77.902,08 oltre interessi e rivalutazione dalpagamento; condannava l’A.N.C.R. al pagamentodell’indennizzo pari a quindici mensilità della retribuzioneglobale di fatto spettante alla data del licenziamento, oltreinteressi e rivalutazione dal deposito del ricorso di primo gradoal saldo; compensava integralmente tra Galterosa e A.N.C.R. lespese di tutti i gradi di giudizio.11.

La Corte territoriale riteneva che l’estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere non potesseriguardare l’A.N.C.R., poiché la definizione transattivaintervenuta tra lavoratore e Federazione non poteva sovvertireil principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione,vincolante nel giudizio di rinvio, secondo cui la titolarità delrapporto giuridico dedotto in giudizio faceva capo all’A.N.C.R.;rilevava inoltre che le conclusioni formulate dal lavoratore eranodistinte nei confronti delle diverse resistenti, essendo laNumero registro generale 696/2026domanda ex art. 18 l. n. 300 del 1970 rivolta anche all’A.N.C.RN. umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026sull’assunto che essa fosse il soggetto legittimato.Data pubblicazione 02/08/202612.

La Corte di rinvio dichiarava inammissibile l’eccezione didecadenza dall’impugnativa del licenziamento, ritenendo cheessa non fosse stata riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nénel controricorso dinanzi alla Corte di cassazione né nellamemoria di riassunzione.

Nel merito, reputava fondata ladomanda nei confronti dell’A.N.C.R., osservando che, inapplicazione del principio di diritto stabilito dall’ordinanza n.2128/2023, il licenziamento del 22 febbraio 2010 dovevaritenersi intimato da soggetto non legittimato e, quindi, andavaannullato.

Poiché era incontestata la dimensione dell’A.N.C.R.,superiore ai limiti di applicabilità dell’art. 18 l. n. 300 del 1970,la Corte applicava la tutela reale nel testo vigente all’epoca dellicenziamento.13.

Quanto alle conseguenze economiche, la Cortericonosceva al lavoratore tutte le retribuzioni omesse dallicenziamento sino alla data di lettura del dispositivo, e non sinoall’effettiva reintegrazione, poiché il lavoratore avevadomandato sin dall’origine non la reintegrazione effettiva, mal’indennità sostitutiva di quindici mensilità, ritenuta alternativaalla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 3, l. n. 300 del1970, nel testo ratione temporis applicabile.

Disponeva inoltrela detrazione dell’aliunde perceptum rappresentato dalla sommalorda di euro 77.902,08 ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] esecuzione della transazione.14.

La compensazione integrale delle spese tra Galterosa eA.N.C.R. era motivata dalla Corte d’appello con il richiamoall’esistenza di un precedente favorevole alla tesi delleresistenti, costituito dalla sentenza n. 6037/2020 della PrimaNumero registro generale 696/2026Sezione civile della Corte d’appello di Roma, che, nel rigettareN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026l’appello proposto anche da Galterosa contro la sentenza diData pubblicazione 02/08/2026rigetto dell’opposizione alla dichiarazione dello stato diinsolvenza della [OSCURATO:PERSONA], aveva accertatol’autonoma soggettività della Federazione stessa e richiamatonumerose decisioni del Tribunale di Roma – sezione lavoro cheavevano respinto le pretese dei lavoratori IVU di essereconsiderati dipendenti dell’A.N.C.R.; secondo la Corte di rinvio,tale precedente, pur non facendo stato nei confrontidell’A.N.C.R., rimasta estranea a quel giudizio, integraval’ipotesi prevista dall’art. 92, comma 2, c.p.c.15.

Avverso la sentenza n. 2217/2025 Galterosa propone unsolo motivo di ricorso principale per cassazione, impugnandoesclusivamente il capo d) della decisione, relativo allacompensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudiziotra il ricorrente e l’A.N.C.R.18.

L’A.N.C.R. resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale basato su otto motivi.19.

Galterosa ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.insistendo nell’accoglimento del ricorso principale e nel rigettodel ricorso incidentale.

In particolare, quanto al ricorsoincidentale, ne ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che,trattandosi di giudizio successivo a cassazione con rinvio,l’impugnazione incidentale non potrebbe investire questionicoperte dal giudicato interno o dal vincolo derivante dal principiodi diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art.384 c.p.c.; richiama, tra l’altro, Cass., Sez.

Un., n. 8077 del2014, Cass., Sez.

Un., n. 26242 del 2014, Cass. n. 19596 del2019, Cass. n. 28474 del 2018, Cass. n. 24148 del 2017, Cass.n. 8053 del 2015 e Cass. n. 22134 del 2019.

Nel merito,Numero registro generale 696/2026sostiene la correttezza della sentenza di rinvio quanto allaN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026declaratoria di illegittimità del licenziamento, all’applicazioneData pubblicazione 02/08/2026dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 nel testo ratione temporis vigente,al riconoscimento delle retribuzioni omesse e dell’indennitàsostitutiva di quindici mensilità, con detrazione dell’aliundeperceptum.25.

Anche l’A.N.C.R. ha depositato memoria ex art. 378c.p.c., insistendo nel rigetto del ricorso principale enell’accoglimento del ricorso incidentale.

La memoria ribadisce,quanto al ricorso incidentale, che la Corte di rinvio avrebbedovuto considerare il licenziamento proveniente dal medesimoente A.N.C.R., attraverso una sua articolazione periferica, equindi efficace, non potendo il lavoratore far valere un viziointerno di rappresentanza ai sensi degli artt. 1387, 1398 e 1399c.c.; richiama il principio affermato da Cass. n. 5458 dell’11marzo 2026, secondo cui il procedimento interno di formazionedella volontà dell’ente datore di lavoro non può essere sindacatodal lavoratore terzo, e il licenziamento intimato da soggettoprivo del potere di rappresentanza è annullabile solo a istanzadell’ente datore di lavoro.

La memoria ribadisce altresì che latransazione stipulata dalla Federazione avrebbe dovuto essereimputata all’A.N.C.R., ove la Federazione sia ritenuta meraarticolazione dell’ente centrale, e che la compensazione dellespese sarebbe stata correttamente motivata dalla Corteterritoriale ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.26.

La causa è stata trattata all’udienza camerale del 1°luglio 2026.

Le parti hanno depositato memorie.

All’esito dellacamera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dellamotivazione nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 696/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/20261.

Con l’unico motivo, il ricorso principale deduce violazionDeat a pubblicazione 02/08/2026e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testointrodotto dal d.l. n. 132 del 2014 e modificato dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 77 del 2018, nonché nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., anchein relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c. e all’art. 342 c.p.c.1.1.

Il ricorrente principale sostiene che, essendo stateintegralmente accolte le sue domande nei confrontidell’A.N.C.R., vi sarebbe stata totale soccombenzadell’Associazione, con conseguente illegittimità dellacompensazione delle spese.

Deduce che l’art. 92, comma 2,c.p.c., nella formulazione applicabile, consente lacompensazione, fuori dal caso della reciproca soccombenza,solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravied eccezionali ragioni, da indicare specificamente inmotivazione.

Richiama, a sostegno, la sentenza della Cortecostituzionale n. 77 del 2018 e la giurisprudenza di legittimità,tra cui Cass. n. 15495 del 2022 e Cass. n. 2081 del 29 gennaio2025, secondo cui le ragioni di compensazione non possonoessere enunciate in modo astratto o non puntuale, penal’apparenza della motivazione.2.

Galterosa contesta la pertinenza del richiamo allasentenza n. 6037/2020 della Corte d’appello di Roma,osservando che tale giudizio non faceva stato nei confrontidell’A.N.C.R., che vi era rimasta estranea, e che non sarebbecomunque indicato in modo specifico quali fossero le “numerosedecisioni” richiamate dalla Corte territoriale.

Deduce, inoltre,che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio diNumero registro generale 696/2026diritto enunciato dalla precedente ordinanza della Corte dNi umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026cassazione, che aveva rinviato anche per la statuizione sulleData pubblicazione 02/08/2026spese da adottare tenendo conto della soccombenza dellaresistente.3.

La Corte d’appello ha motivato la compensazionerichiamando la presenza di un precedente favorevole alleresistenti, costituito dalla sentenza n. 6037/2020 della PrimaSezione civile della Corte d’appello di Roma, resa in un giudiziodi opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza dellal’autonoma soggettività della medesima Federazione erichiamata l’esistenza di ulteriori decisioni del Tribunale di Roma– sezione lavoro favorevoli alla tesi dell’autonomia dellaprecisa, tuttavia, che tale giudizio non faceva stato nei confrontidell’A.N.C.R., rimasta estranea, pur ritenendo il relativo esitoidoneo a integrare l’ipotesi di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.4.

Occorre quindi verificare se il richiamo a un precedente dimerito favorevole alla parte poi risultata soccombente, emessonella stessa materia ma non vincolante nel presente giudizio,sia idoneo a integrare una delle ipotesi legali di compensazionepreviste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., e se la motivazione offertadalla Corte territoriale dia adeguatamente conto della ragione dideroga al criterio della soccombenza, anche alla luce dell’esitocomplessivo del giudizio, nel quale le domande del lavoratoresono state accolte nei confronti dell’A.N.C.R.4.1.

Il motivo è infondato.In linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudicedi compensare le spese di lite presenti natura discrezionale,Numero registro generale 696/2026sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, primoN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026comma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risultiData pubblicazione 02/08/2026violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa (v. per tutteCass. n. 10685/2019; Cass. n. 20588/2026), per cui vi esula,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, lavalutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte,sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (tra le altre, Cass. n. 24502/2017;Cass. n. 19613/2017), e ciò in ragione della elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (cosìCass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio2014, n. 157).4.2.

Premesso quindi che - ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comerisultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 edalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale che hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondocomma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudicepossa compensare le spese tra le parti, parzialmente o perintero, non solo nelle due ipotesi di assoluta novità dellaquestione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispettoa questioni dirimenti, ma anche in presenza di «altre analoghegravi ed eccezionali ragioni» vale a dire riconducibili alla stessaratio giustificativa delle situazioni tipiche espressamentepreviste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. - va ribadito che «restacensurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (nondella scelta di compensare le spese, ma) della motivazione conNumero registro generale 696/2026cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione»N, umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026risultando suscettibile di cassazione «la motivazioneData pubblicazione 02/08/2026palesemente illogica, inconsistente manifestamente erronea»(così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019; Cass. 30328/2022;Cass. 6424/2024; Cass. 31250/2025).4.3.

Nel caso di specie, la compensazione è stata correlataalla presenza di una precedente pronuncia della stessa Corteterritoriale, anche relativa all’odierno ricorrente principale, che,nel rigettare l’appello avverso la sentenza di rigettodell’opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza dellasoggettività della stessa e richiamato numerose decisioni delTribunale del lavoro che avevano sempre respinto le pretese deilavoratori dell’IVU di essere considerati dipendentidell’Associazione nazionale.

Non si tratta di motivazione illogica,inconsistente o manifestamente erronea, per cui il vagliorichiesto non è compreso nell’area propria del giudizio dilegittimità.5.

Con ricorso incidentale, l’A.N.C.R. deduce plurimi motivi.5.1.

Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 18 l.n. 300 del 1970 e degli artt. 1387, 1398 e 1399 c.c., in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, una volta esclusal’autonoma soggettività giuridica della [OSCURATO:PERSONA],questa avrebbe dovuto essere considerata mera articolazioneperiferica dell’A.N.C.R.; il licenziamento, pertanto, non sarebbestato intimato a non domino, ma da organo interno dell’unicoente, eventualmente privo di potere rappresentativo.

Secondol’Associazione, il vizio avrebbe potuto essere fatto valere solodall’ente rappresentato e non dal lavoratore, terzo rispetto alprocedimento interno di formazione della volontà.

A sostegnoNumero registro generale 696/2026richiama Cass. n. 9493 del 2003, Cass. n. 17999 del 2019, CassN. umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026n. 22618 del 2024, Cass. n. 4769 del 2023, Cass. n. 4355 delData pubblicazione 02/08/20262023 e, nella memoria ex art. 378 c.p.c., Cass. n. 5458 dell’11marzo 2026.La disamina di tale motivo, ma la precisazione investel’intero ricorso incidentale, trattandosi di impugnazione avversodecisione emessa in sede di rinvio, deve essere condottatenendo conto che è preclusa la possibilità di rimettere indiscussione il principio espresso in sede rescindente dalla Cortedi cassazione, laddove ha escluso che la titolarità del rapportodi lavoro potesse essere negata all’A.N.C.R. sulla basedell’autonomia giuridica della Federazione.Dunque, occorre distinguere le censure che investonol’applicazione delle conseguenze giuridiche derivanti da taleprincipio — quali la validità o invalidità del licenziamento,l’applicazione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, l’effetto dellatransazione e la decadenza — dalle censure che mirano, insostanza, a riproporre la tesi dell’autonoma soggettività dellaIl primo motivo incidentale dell’A.N.C.R., nella sostanza,sostiene l’applicabilità degli artt. 1387, 1398 e 1399 c.c., perchél’eventuale difetto o eccesso di potere rappresentativo sarebbededucibile solo dall’ente rappresentato e non dal lavoratore.

Asostegno richiama l’orientamento secondo cui il procedimentointerno di formazione della volontà di un ente datore di lavoronon è sindacabile dal dipendente, e il licenziamento intimato dasoggetto privo di potere di rappresentanza non è nullo, maannullabile solo a istanza dell’ente, eventualmente ratificabileanche mediante la resistenza in giudizio.Numero registro generale 696/2026Tale censura va esaminata alla luce dell’effettivo contenutoN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026dell’ordinanza n. 2128/2023 e della sentenza di rinvio.

La CorteData pubblicazione 02/08/2026di cassazione, nel cassare la precedente decisione, ha ritenutonon corretta l’affermazione dell’autonoma soggettività dellaall’A.N.C.R. e il principio di effettività.

La Corte territoriale,recepito tale principio, ha ritenuto che il licenziamento fossestato intimato da soggetto non legittimato e ha applicato l’art.18 l. n. 300 del 1970.

Il motivo incidentale non contestal’imputazione del rapporto all’A.N.C.R. in sé, ma la conseguenzatratta dalla Corte di rinvio in termini di invalidità del recesso.Si tratta però di tema non deducibile in questa sede perchénon emerso nel giudizio rescindente e perché non operante sulpiano della mera affermazione di diritto, determinando lanecessità di procedere giudizialmente all’accertamento dellavolontà, anche implicita, di operare la dedotta ratifica ex art.1399 c.c.

Dunque, seppure è vero che la giurisprudenza diquesta Corte di legittimità ha affermato che in caso dilicenziamento intimato da un organo appartenente alla strutturaorganizzativa del datore di lavoro (nella specie,un'organizzazione di tendenza), ma privo del potere dirappresentanza, l'atto di costituzione in giudizio, con il quale ildatore resiste all'impugnativa del recesso, integra unamanifestazione della volontà di far proprio quell'atto, di cuicostituisce ratifica implicita, avente forma scritta ( Cass. n.17999 del 04/07/2019), tale principio non è invocabile nel casodi specie.

La lettura degli atti di parte indicati in ricorsoincidentale ( allegati 5, 8, 11 e 13) non conduce alla conclusionerichiesta giacché in nessuno di tali atti la parte ha intesoratificare il licenziamento in esame, e anzi ha negato la stessaNumero registro generale 696/2026titolarità del rapporto di lavoro, così adottando una lineaN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026difensiva del tutto incompatibile con la riferibilità a sé dell’attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di recesso.20.

Con il secondo motivo incidentale l’A.N.C.R. deduceviolazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., lamentando omessa o apparente motivazione eviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.

Sostiene che il lavoratore avrebbe domandatol’inesistenza o inefficacia del licenziamento in quanto intimato anon domino, ma non avrebbe specificamente chiestol’applicazione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 per illegittimità dellicenziamento intimato da organo interno privo di potere; laCorte di rinvio avrebbe quindi pronunciato extra o ultra petita,giuridico non dedotto.

Richiama, in proposito, Cass. n. 9337 del2023 e Cass. n. 34661 del 2023 sui limiti del potere diqualificazione giuridica della domanda.20.1.

Il motivo è manifestamente infondato.

La lettura dellasentenza di primo grado, contenente l’indicazione delladomanda introduttiva, conferma che, nei confronti della attualericorrente incidentale, il lavoratore, sul presupposto che lastessa fosse l’effettiva datrice di lavoro, aveva chiesto affermarsila continuità del rapporto lavorativo, a fronte del recesso a nondomino, con condanna della stessa al pagamento delleretribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento ed ilpagamento dell’indennità sostitutiva prevista dal testo dell’art.18 l. n. 300 del 1970 all’epoca vigente.

Così qualificatagiuridicamente la domanda dal giudice di merito, sono statirispettati i limiti del principio dispositivo e della corrispondenzatra chiesto e pronunciato, tenuto conto del petitum sostanzialeNumero registro generale 696/2026e della causa petendi dedotta dal lavoratore, fondataN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026sull’inefficacia del licenziamento e sulla persistente titolarità delData pubblicazione 02/08/2026rapporto in capo all’A.N.C.R.Dunque, il giudice del rinvio, seppure con formula ellittica dirichiamo del titolo della disposizione di legge, ha effettivamenteconsiderato il contenuto della domanda proposta dal lavoratoree non ha pronunciato al di fuori della stessa.21.

Con il terzo e il quarto motivo incidentale l’A.N.C.R.censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che latransazione intervenuta tra Galterosa e la FederazioneProvinciale potesse determinare l’estinzione del giudizio anchenei confronti dell’Associazione.

Denuncia, rispettivamente,violazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 1965 e 1304 c.c. inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. e dell’art. 1304 c.c. in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c.

Secondo l’Associazione, se la Federazione è priva diautonoma soggettività e costituisce mera articolazionedell’A.N.C.R., anche il verbale di conciliazione da essasottoscritto dovrebbe spiegare effetti nei confronti dell’entecentrale; in ogni caso, l’A.N.C.R. avrebbe dichiarato di volerneprofittare ai sensi dell’art. 1304 c.c., norma che, secondo laprospettazione incidentale, non potrebbe essere derogatapattiziamente dalle parti transigenti, come affermato da Cass.,Sez.

Un., n. 30174 del 30 dicembre 2011.La Corte d’appello ha escluso che la transazione potessedeterminare l’estinzione del giudizio anche nei confrontidell’A.N.C.R., osservando che la definizione intervenuta tra illavoratore e la Federazione non poteva sovvertire il principio didiritto vincolante secondo cui la titolarità esclusiva del rapportofaceva capo all’A.N.C.R., e che le conclusioni originarie delNumero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/2026lavoratore erano distinte in relazione alle diverse resisteNunmteir.o dLi ara ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026Corte ha comunque tenuto conto della somma corrisposta dallaperceptum.22.

Ai fini dell’art. 1304 c.c., è necessario verificare sel’obbligazione estinta in via conciliativa vedesse debitrici solidaliA.N.C.R. e Federazione, ovvero se, alla luce del principio didiritto vincolante dettato dalla ordinanza rescindente, talesolidarietà sia da escludere con la conseguenza che laconciliazione non possa estendere i propri effetti in capo allaA.N.C.R.La sentenza impugnata ha respinto la tesi della odiernaricorrente incidentale rilevando che il lavoratore avevaformulato domande diverse nei confronti delle convenute, percui non poteva logicamente affermarsi alcun effetto diestensibilità automatica della cessazione della materia delcontendere anche nei riguardi di A.N.C.R.Il tema della solidarietà passiva derivante dalla struttura delrapporto associativo, asseritamente esistente tra le originarieconvenute, non è questione di rilievo esclusivamente giuridicoed importa necessari approfondimenti in fatto che non hannoformato oggetto dei precedenti gradi del processo.

Oggetto delprocesso è stato, infatti, l’accertamento della inefficacia dellicenziamento perché, secondo la tesi del lavoratore, adottatoda soggetto non legittimato.

Solo a questi fini si è negatal’autonomia soggettiva della [OSCURATO:PERSONA], a frontedella difesa della A.N.C.R. che invece intendeva concentrareesclusivamente sulla prima la responsabilità del licenziamento.Numero registro generale 696/2026Peraltro, come rilevato dalla sentenza impugnata, proprio laN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026non riferibilità del licenziamento alla [OSCURATO:PERSONA] IVUData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]e la sua esclusiva riconducibilità alla A.N.C.R., determina la nonestensibilità della transazione - raggiunta tra la prima e illavoratore - alla seconda, essendo la transazione attodispositivo estraneo per oggetto alle pretese rivolteesclusivamente nei confronti della ricorrente incidentale.Come già affermato da questa Corte in fattispecie relativealla A.C.N.R. (così Cass. n. 32818 del 2022), va pure ricordatoche la solidarietà passiva del rapporto obbligatorio è prevista afavore del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimoconsentendogli di ottenere l'adempimento dell'interaobbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non haalcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra iquali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o,in mancanza, in parti uguali (Cass. n. 11199/2021).23.

Con il quinto e il sesto motivo incidentale l’A.N.C.R.denuncia violazione degli artt. 346, 112 e 345 c.p.c.,rispettivamente in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.,sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamentedichiarato inammissibile l’eccezione di decadenzadall’impugnativa del licenziamento per mancata riproposizione.L’Associazione afferma che l’eccezione era stata riproposta sianel precedente controricorso in cassazione sia nella memoria diriassunzione nel giudizio di rinvio, mediante richiamo allamancata impugnazione del licenziamento nei confrontidell’A.N.C.R. e al mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32 l.n. 183 del 2010, con riferimento sia al termine di sessanta giorniper l’impugnazione stragiudiziale sia al termine diduecentosettanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale.Numero registro generale 696/2026La Corte territoriale ha ritenuto che l’eccezione non fosseN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026stata riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. né nel controricorsoData pubblicazione 02/08/2026dinanzi alla Corte di cassazione, né nella memoria diriassunzione.

L’A.N.C.R. contesta tale affermazione, riportandopassaggi del precedente controricorso e della memoria diriassunzione nei quali si richiamava la mancata impugnazionedel licenziamento nei confronti dell’Associazione e la violazionedei termini di cui all’art. 32 l. n. 183 del 2010.23.1.

La questione deve essere esaminata distinguendo lamera riproposizione di difese sulla titolarità del rapporto e sullalegittimazione passiva dalla specifica riproposizionedell’eccezione di decadenza, che, in quanto eccezione in sensostretto, deve essere mantenuta espressamente nel giudizio dirinvio.

Occorre altresì considerare il limite oggettivo del giudiziodi rinvio e il fatto che la precedente cassazione aveva investitoil tema della titolarità del rapporto e della legittimazione alrecesso, imponendo al giudice di rinvio un nuovo esamecoerente con il principio di diritto.Nel caso di specie, la ricorrente incidentale, nelle difesedinanzi al Tribunale e in sede d’appello, ha sempre sostenuto lasola riferibilità all’IVU del rapporto di lavoro e la carenza diimpugnativa nei propri confronti, con consequenziali effetti.Dunque, non erra la Corte d’appello nel ritenere tardival’eccezione, a prescindere dal contenuto della pagina 11 dellamemoria nel giudizio di appello riassunto (riportata nel ricorsoincidentale), posto che la parte non aveva proposto la specificaeccezione neanche in primo grado ex art. 416 c.p.c.Si tratta infatti, a norma dell'art. 2969 cod. civ., didecadenza, quella prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966n. 604 - non rilevabile d'ufficio, attenendo ad un dirittoNumero registro generale 696/2026disponibile, ma che necessita di un'eccezione (in senso stretto)N, umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parteData pubblicazione 02/08/2026convenuta, nella memoria di costituzione (Cass. n. 8443 del04/05/2020 (Rv. 657647 - 01).Peraltro, ai sensi dell’art. 436 c.p.c., anche la partevittoriosa in primo grado, ha l’onere di riproporre l’eccezione inappello, perché nel procedimento soggetto al rito del lavoroopera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittoriosoin prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè viè la necessità per la medesima, con riferimento alle questioninon esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nellamemoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436c.p.c.. (Cass. n. 19571 del 18/09/2020 (Rv. 659188 - 01); n.18901 del 07/09/2007 (Rv. 598866 - 01).24.

Con il settimo e l’ottavo motivo incidentale l’A.N.C.R.deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonchénullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e permotivazione insufficiente o apparente, con riferimento allasentenza n. 6037/2020 della Corte d’appello di Roma, sezionecivile.

Secondo l’Associazione, la Corte di rinvio avrebbe erratonel ritenere che tale pronuncia non facesse stato nei confrontidell’A.N.C.R. perché estranea al relativo giudizio: se, infatti, lagiuridico, il giudicato formatosi sulla soggettività dellaesplicare effetti anche nei confronti dell’A.N.C.R.24.1.

I motivi, connessi, sono infondati.

Essi non sonoconformi al principio che regola il giudizio di rinvio, secondo cuila rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato egrado del processo, va coordinata con i principi che disciplinanoNumero registro generale 696/2026quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficaciaN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguardaData pubblicazione 02/08/2026non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nelprocedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituisconoil necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivinon dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non puòprendere in esame la questione concernente l'esistenza di ungiudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendoessere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomenoimplicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio(Cass. n. 2365 del 31/01/2025 (Rv. 673881 - 01).24.2.

La censura, dunque, non si confronta con il vincoloderivante dall’ordinanza n. 2128/2023, che ha già escluso, aifini del rapporto di lavoro controverso, la correttezza dellasussunzione fondata sull’autonoma soggettività dellaCorte di rinvio unicamente ai fini della regolamentazione dellespese, quale precedente favorevole alla tesi delle resistenti, manon quale giudicato idoneo a impedire l’applicazione delprincipio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nelmedesimo processo.25.

In definitiva, il ricorso principale e quello incidentalevanno rigettati.La reciproca soccombenza determina la compensazionedelle spese tra le parti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Dichiara compensate le spese tra le parti.Numero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processualNi umpeeror d i iral ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrenteincidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
USMAI,3180 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA];- intimata -Numero registro generale 696/2026avverso la sentenza n. 2217/2025 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026ROMA, depositata il 26/06/2025 R.G.N. 875/2023;Data pubblicazione 02/08/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato dinanzi alTribunale di Roma l’11 febbraio 2013 e notificato allaVigilanza dell’Urbe in amministrazione straordinaria eall’[OSCURATO:PERSONA] e Reduci – A.N.C.R.,[OSCURATO:PERSONA], dipendente dal 16 aprile 1998, addetto aiservizi di vigilanza e inquadrato nel IV livello del CCNL Istituti divigilanza, impugnava il licenziamento intimatogli in data 22febbraio 2010 dal Commissario straordinario nominatonell’ambito della procedura di amministrazione straordinariadella [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell’A.N.C.R. – IstitutoVigilanza dell’Urbe. Deduceva, per quanto ancora rileva,l’inesistenza e comunque l’inefficacia del recesso, perchéadottato da soggetto privo di legittimazione, assumendo che laprivi di autonoma personalità giuridica e che il rapporto di lavorofacesse capo esclusivamente all’A.N.C.R. Chiedeva, quindi,dichiararsi mai cessato il rapporto di lavoro con l’A.N.C.R., concondanna delle parti resistenti alle retribuzioni non percepite dallicenziamento in poi e all’indennità pari a quindici mensilità dellaretribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi aisensi dell’art. 429 c.p.c.; nei confronti della Federazionechiedeva altresì il risarcimento del danno in misura non inferiorea cinque mensilità e il versamento dei contributi previdenziali.Numero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/20262. L’A.N.C.R. si costituiva contestando la domaNnumdearo di era ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità o nullità del ricorso perviolazione del principio del ne bis in idem, la decadenza dalladomanda, il difetto di legittimazione passiva e l’estraneitàdell’Associazione al rapporto di lavoro. La FederazioneProvinciale, costituitasi tardivamente, chiedeva anch’essa ilrigetto della domanda, eccependo altresì profili diimprocedibilità, improponibilità e difetto di giurisdizione ocompetenza del giudice ordinario in favore degli organi dellaprocedura concorsuale.3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9421/2014,rigettava la domanda, condannando il ricorrente, in solido conaltro originario ricorrente, alle spese del grado. Il giudice diprimo grado riteneva che, pur essendo l’A.N.C.R. ente moraleprivo di scopo di lucro, la [OSCURATO:PERSONA] – IstitutoVigilanza dell’Urbe fosse stata costituita come soggettoimprenditoriale dotato di autonomia organizzativa e gestionalee capace di contrarre obbligazioni; di conseguenza, pur priva dipersonalità giuridica, essa avrebbe potuto esercitare i poteripropri del datore di lavoro, compreso quello di licenziamento.4. Galterosa proponeva appello, sostenendo l’erroneità dellasentenza nella parte in cui aveva ritenuto la titolarità delrapporto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e non all’A.N.C.R.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 522/2018,pubblicata il 31 dicembre 2018, rigettava il gravame,confermando la decisione di primo grado e affermando latitolarità del rapporto in capo alla [OSCURATO:PERSONA] IVU,ritenuta soggetto dotato di soggettività giuridica autonomarispetto all’A.N.C.R.Numero registro generale 696/20265. Avverso detta sentenza Galterosa proponeva ricorso perN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026cassazione, denunciando, con un’unica articolata censura,Data pubblicazione 02/08/2026l’errore della Corte d’appello nell’affermare che la FederazioneProvinciale di Roma dell’A.N.C.R. – [OSCURATO:PERSONA] dell’Urbefosse legittimata a intimare il licenziamento. La Corte dicassazione, con ordinanza n. 2128 del 24 gennaio 2023,accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviavaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.6. L’ordinanza rescindente affermava che la statuizione dellaCorte territoriale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] diRoma – IVU dell’ente morale ANCR, pur priva di personalitàgiuridica, godeva di soggettività giuridica e autonomiaorganizzativa, gestionale e di bilancio, non era condivisibile inpunto di diritto e non si confrontava correttamente con lerisultanze processuali. La Corte richiamava, tra l’altro,precedenti di legittimità, indicati nella stessa ordinanza comeCass. n. 409/1982, Cass. n. 3051/2006, Cass. n. 34041/2022,Cass. n. 33012/2022 e Cass. n. 32818/2022, precisando che, aifini del riconoscimento della soggettività giuridica a enti privi dipersonalità, occorre accertare che l’attività economica sia svoltaseparatamente da quella istituzionale e in condizioni analoghe aquelle delle imprese private.7. La Corte di cassazione rilevava, in particolare, che nonerano stati adeguatamente considerati i seguenti elementi: solol’A.N.C.R. era iscritta nel Registro delle imprese; la FederazioneProvinciale di Roma non aveva un proprio codice fiscale né unapropria partita IVA prima dell’apertura della procedurastraordinaria; la Federazione non risultava avere un propriopatrimonio; i bilanci preventivo e consuntivo, una voltaNumero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/2026approvati, venivano trasmessi al Consiglio direttivo cNeumnetrroa dli era ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026dell’A.N.C.R.; l’autorizzazione a esercitare un istituto divigilanza privata in Roma per mezzo della FederazioneProvinciale era stata richiesta dall’A.N.C.R. La Corte aggiungevache, in materia di lavoro, non può ipotizzarsi un doppioinquadramento, previdenziale e contributivo pressol’associazione centrale e obbligatorio-retributivo pressol’articolazione territoriale; le guardie giurate, sino all’aperturadella procedura di amministrazione straordinaria, eranoinquadrate nell’unico ruolo dell’A.N.C.R., assunte con lettererecanti la dicitura ANCR – [OSCURATO:PERSONA] di Roma eretribuite con buste paga aventi la medesima intestazione.8. Nel giudizio di rinvio, Galterosa riassumeva la causa conricorso depositato il 19 aprile 2023, riproponendo le conclusionigià svolte in primo grado e in appello. Si costituivano laVigilanza dell’Urbe in A.S. e l’A.N.C.R., chiedendo il rigetto delledomande. Nel corso del giudizio, il ricorrente e la FederazioneProvinciale comunicavano di avere raggiunto un accordotransattivo a integrale definizione delle reciproche pretese; ilverbale di conciliazione sindacale veniva prodotto all’udienza del6 maggio 2025. A seguito di ordinanza del Collegio, Galterosaproduceva la dichiarazione dei redditi UNICA 2025, dalla qualerisultava la percezione, nel 2024, di euro 77.902,08 lordi,corrispondenti alla somma netta di euro 60.000 versata dalla9. Con memoria autorizzata depositata il 12 maggio 2025,l’A.N.C.R. chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere anche nei propriconfronti o, in subordine, di poter beneficiare della transazione,Numero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/2026richiamando l’art. 1304 c.c.; all’udienza di discuNusmseiroo ndi era ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026riproponeva inoltre l’eccezione di decadenza dall’impugnativadel licenziamento.10. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, consentenza n. 2217/2025, pubblicata il 26 giugno 2025,pronunciando nei limiti del devoluto, dichiarava l’estinzione delgiudizio tra Galterosa e la [OSCURATO:PERSONA] di Romadell’A.N.C.R. – [OSCURATO:PERSONA] dell’Urbe in A.S., regolando lespese tra tali parti secondo la transazione; annullava illicenziamento intimato il 22 febbraio 2010 e condannaval’A.N.C.R. al risarcimento del danno in favore del lavoratore,commisurato a tutte le retribuzioni omesse dal 22 febbraio 2010alla data della decisione, oltre interessi legali e rivalutazionemonetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, detrattol’importo di euro 77.902,08 oltre interessi e rivalutazione dalpagamento; condannava l’A.N.C.R. al pagamentodell’indennizzo pari a quindici mensilità della retribuzioneglobale di fatto spettante alla data del licenziamento, oltreinteressi e rivalutazione dal deposito del ricorso di primo gradoal saldo; compensava integralmente tra Galterosa e A.N.C.R. lespese di tutti i gradi di giudizio.11. La Corte territoriale riteneva che l’estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere non potesseriguardare l’A.N.C.R., poiché la definizione transattivaintervenuta tra lavoratore e Federazione non poteva sovvertireil principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione,vincolante nel giudizio di rinvio, secondo cui la titolarità delrapporto giuridico dedotto in giudizio faceva capo all’A.N.C.R.;rilevava inoltre che le conclusioni formulate dal lavoratore eranodistinte nei confronti delle diverse resistenti, essendo laNumero registro generale 696/2026domanda ex art. 18 l. n. 300 del 1970 rivolta anche all’A.N.C.RN. umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026sull’assunto che essa fosse il soggetto legittimato.Data pubblicazione 02/08/202612. La Corte di rinvio dichiarava inammissibile l’eccezione didecadenza dall’impugnativa del licenziamento, ritenendo cheessa non fosse stata riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nénel controricorso dinanzi alla Corte di cassazione né nellamemoria di riassunzione. Nel merito, reputava fondata ladomanda nei confronti dell’A.N.C.R., osservando che, inapplicazione del principio di diritto stabilito dall’ordinanza n.2128/2023, il licenziamento del 22 febbraio 2010 dovevaritenersi intimato da soggetto non legittimato e, quindi, andavaannullato. Poiché era incontestata la dimensione dell’A.N.C.R.,superiore ai limiti di applicabilità dell’art. 18 l. n. 300 del 1970,la Corte applicava la tutela reale nel testo vigente all’epoca dellicenziamento.13. Quanto alle conseguenze economiche, la Cortericonosceva al lavoratore tutte le retribuzioni omesse dallicenziamento sino alla data di lettura del dispositivo, e non sinoall’effettiva reintegrazione, poiché il lavoratore avevadomandato sin dall’origine non la reintegrazione effettiva, mal’indennità sostitutiva di quindici mensilità, ritenuta alternativaalla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 3, l. n. 300 del1970, nel testo ratione temporis applicabile. Disponeva inoltrela detrazione dell’aliunde perceptum rappresentato dalla sommalorda di euro 77.902,08 ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] esecuzione della transazione.14. La compensazione integrale delle spese tra Galterosa eA.N.C.R. era motivata dalla Corte d’appello con il richiamoall’esistenza di un precedente favorevole alla tesi delleresistenti, costituito dalla sentenza n. 6037/2020 della PrimaNumero registro generale 696/2026Sezione civile della Corte d’appello di Roma, che, nel rigettareN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026l’appello proposto anche da Galterosa contro la sentenza diData pubblicazione 02/08/2026rigetto dell’opposizione alla dichiarazione dello stato diinsolvenza della [OSCURATO:PERSONA], aveva accertatol’autonoma soggettività della Federazione stessa e richiamatonumerose decisioni del Tribunale di Roma – sezione lavoro cheavevano respinto le pretese dei lavoratori IVU di essereconsiderati dipendenti dell’A.N.C.R.; secondo la Corte di rinvio,tale precedente, pur non facendo stato nei confrontidell’A.N.C.R., rimasta estranea a quel giudizio, integraval’ipotesi prevista dall’art. 92, comma 2, c.p.c.15. Avverso la sentenza n. 2217/2025 Galterosa propone unsolo motivo di ricorso principale per cassazione, impugnandoesclusivamente il capo d) della decisione, relativo allacompensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudiziotra il ricorrente e l’A.N.C.R.18. L’A.N.C.R. resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale basato su otto motivi.19. Galterosa ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.insistendo nell’accoglimento del ricorso principale e nel rigettodel ricorso incidentale. In particolare, quanto al ricorsoincidentale, ne ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che,trattandosi di giudizio successivo a cassazione con rinvio,l’impugnazione incidentale non potrebbe investire questionicoperte dal giudicato interno o dal vincolo derivante dal principiodi diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art.384 c.p.c.; richiama, tra l’altro, Cass., Sez. Un., n. 8077 del2014, Cass., Sez. Un., n. 26242 del 2014, Cass. n. 19596 del2019, Cass. n. 28474 del 2018, Cass. n. 24148 del 2017, Cass.n. 8053 del 2015 e Cass. n. 22134 del 2019. Nel merito,Numero registro generale 696/2026sostiene la correttezza della sentenza di rinvio quanto allaN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026declaratoria di illegittimità del licenziamento, all’applicazioneData pubblicazione 02/08/2026dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 nel testo ratione temporis vigente,al riconoscimento delle retribuzioni omesse e dell’indennitàsostitutiva di quindici mensilità, con detrazione dell’aliundeperceptum.25. Anche l’A.N.C.R. ha depositato memoria ex art. 378c.p.c., insistendo nel rigetto del ricorso principale enell’accoglimento del ricorso incidentale. La memoria ribadisce,quanto al ricorso incidentale, che la Corte di rinvio avrebbedovuto considerare il licenziamento proveniente dal medesimoente A.N.C.R., attraverso una sua articolazione periferica, equindi efficace, non potendo il lavoratore far valere un viziointerno di rappresentanza ai sensi degli artt. 1387, 1398 e 1399c.c.; richiama il principio affermato da Cass. n. 5458 dell’11marzo 2026, secondo cui il procedimento interno di formazionedella volontà dell’ente datore di lavoro non può essere sindacatodal lavoratore terzo, e il licenziamento intimato da soggettoprivo del potere di rappresentanza è annullabile solo a istanzadell’ente datore di lavoro. La memoria ribadisce altresì che latransazione stipulata dalla Federazione avrebbe dovuto essereimputata all’A.N.C.R., ove la Federazione sia ritenuta meraarticolazione dell’ente centrale, e che la compensazione dellespese sarebbe stata correttamente motivata dalla Corteterritoriale ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.26. La causa è stata trattata all’udienza camerale del 1°luglio 2026. Le parti hanno depositato memorie. All’esito dellacamera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dellamotivazione nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 696/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/20261. Con l’unico motivo, il ricorso principale deduce violazionDeat a pubblicazione 02/08/2026e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testointrodotto dal d.l. n. 132 del 2014 e modificato dalla sentenzadella Corte costituzionale n. 77 del 2018, nonché nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., anchein relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c. e all’art. 342 c.p.c.1.1. Il ricorrente principale sostiene che, essendo stateintegralmente accolte le sue domande nei confrontidell’A.N.C.R., vi sarebbe stata totale soccombenzadell’Associazione, con conseguente illegittimità dellacompensazione delle spese. Deduce che l’art. 92, comma 2,c.p.c., nella formulazione applicabile, consente lacompensazione, fuori dal caso della reciproca soccombenza,solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravied eccezionali ragioni, da indicare specificamente inmotivazione. Richiama, a sostegno, la sentenza della Cortecostituzionale n. 77 del 2018 e la giurisprudenza di legittimità,tra cui Cass. n. 15495 del 2022 e Cass. n. 2081 del 29 gennaio2025, secondo cui le ragioni di compensazione non possonoessere enunciate in modo astratto o non puntuale, penal’apparenza della motivazione.2. Galterosa contesta la pertinenza del richiamo allasentenza n. 6037/2020 della Corte d’appello di Roma,osservando che tale giudizio non faceva stato nei confrontidell’A.N.C.R., che vi era rimasta estranea, e che non sarebbecomunque indicato in modo specifico quali fossero le “numerosedecisioni” richiamate dalla Corte territoriale. Deduce, inoltre,che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio diNumero registro generale 696/2026diritto enunciato dalla precedente ordinanza della Corte dNi umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026cassazione, che aveva rinviato anche per la statuizione sulleData pubblicazione 02/08/2026spese da adottare tenendo conto della soccombenza dellaresistente.3. La Corte d’appello ha motivato la compensazionerichiamando la presenza di un precedente favorevole alleresistenti, costituito dalla sentenza n. 6037/2020 della PrimaSezione civile della Corte d’appello di Roma, resa in un giudiziodi opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza dellal’autonoma soggettività della medesima Federazione erichiamata l’esistenza di ulteriori decisioni del Tribunale di Roma– sezione lavoro favorevoli alla tesi dell’autonomia dellaprecisa, tuttavia, che tale giudizio non faceva stato nei confrontidell’A.N.C.R., rimasta estranea, pur ritenendo il relativo esitoidoneo a integrare l’ipotesi di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.4. Occorre quindi verificare se il richiamo a un precedente dimerito favorevole alla parte poi risultata soccombente, emessonella stessa materia ma non vincolante nel presente giudizio,sia idoneo a integrare una delle ipotesi legali di compensazionepreviste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., e se la motivazione offertadalla Corte territoriale dia adeguatamente conto della ragione dideroga al criterio della soccombenza, anche alla luce dell’esitocomplessivo del giudizio, nel quale le domande del lavoratoresono state accolte nei confronti dell’A.N.C.R.4.1. Il motivo è infondato.In linea generale, deve ribadirsi come il potere del giudicedi compensare le spese di lite presenti natura discrezionale,Numero registro generale 696/2026sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, primoN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026comma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risultiData pubblicazione 02/08/2026violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa (v. per tutteCass. n. 10685/2019; Cass. n. 20588/2026), per cui vi esula,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, lavalutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte,sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (tra le altre, Cass. n. 24502/2017;Cass. n. 19613/2017), e ciò in ragione della elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (cosìCass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio2014, n. 157).4.2. Premesso quindi che - ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comerisultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 edalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale che hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondocomma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudicepossa compensare le spese tra le parti, parzialmente o perintero, non solo nelle due ipotesi di assoluta novità dellaquestione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispettoa questioni dirimenti, ma anche in presenza di «altre analoghegravi ed eccezionali ragioni» vale a dire riconducibili alla stessaratio giustificativa delle situazioni tipiche espressamentepreviste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. - va ribadito che «restacensurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (nondella scelta di compensare le spese, ma) della motivazione conNumero registro generale 696/2026cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione»N, umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026risultando suscettibile di cassazione «la motivazioneData pubblicazione 02/08/2026palesemente illogica, inconsistente manifestamente erronea»(così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019; Cass. 30328/2022;Cass. 6424/2024; Cass. 31250/2025).4.3. Nel caso di specie, la compensazione è stata correlataalla presenza di una precedente pronuncia della stessa Corteterritoriale, anche relativa all’odierno ricorrente principale, che,nel rigettare l’appello avverso la sentenza di rigettodell’opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza dellasoggettività della stessa e richiamato numerose decisioni delTribunale del lavoro che avevano sempre respinto le pretese deilavoratori dell’IVU di essere considerati dipendentidell’Associazione nazionale. Non si tratta di motivazione illogica,inconsistente o manifestamente erronea, per cui il vagliorichiesto non è compreso nell’area propria del giudizio dilegittimità.5. Con ricorso incidentale, l’A.N.C.R. deduce plurimi motivi.5.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 18 l.n. 300 del 1970 e degli artt. 1387, 1398 e 1399 c.c., in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, una volta esclusal’autonoma soggettività giuridica della [OSCURATO:PERSONA],questa avrebbe dovuto essere considerata mera articolazioneperiferica dell’A.N.C.R.; il licenziamento, pertanto, non sarebbestato intimato a non domino, ma da organo interno dell’unicoente, eventualmente privo di potere rappresentativo. Secondol’Associazione, il vizio avrebbe potuto essere fatto valere solodall’ente rappresentato e non dal lavoratore, terzo rispetto alprocedimento interno di formazione della volontà. A sostegnoNumero registro generale 696/2026richiama Cass. n. 9493 del 2003, Cass. n. 17999 del 2019, CassN. umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026n. 22618 del 2024, Cass. n. 4769 del 2023, Cass. n. 4355 delData pubblicazione 02/08/20262023 e, nella memoria ex art. 378 c.p.c., Cass. n. 5458 dell’11marzo 2026.La disamina di tale motivo, ma la precisazione investel’intero ricorso incidentale, trattandosi di impugnazione avversodecisione emessa in sede di rinvio, deve essere condottatenendo conto che è preclusa la possibilità di rimettere indiscussione il principio espresso in sede rescindente dalla Cortedi cassazione, laddove ha escluso che la titolarità del rapportodi lavoro potesse essere negata all’A.N.C.R. sulla basedell’autonomia giuridica della Federazione.Dunque, occorre distinguere le censure che investonol’applicazione delle conseguenze giuridiche derivanti da taleprincipio — quali la validità o invalidità del licenziamento,l’applicazione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, l’effetto dellatransazione e la decadenza — dalle censure che mirano, insostanza, a riproporre la tesi dell’autonoma soggettività dellaIl primo motivo incidentale dell’A.N.C.R., nella sostanza,sostiene l’applicabilità degli artt. 1387, 1398 e 1399 c.c., perchél’eventuale difetto o eccesso di potere rappresentativo sarebbededucibile solo dall’ente rappresentato e non dal lavoratore. Asostegno richiama l’orientamento secondo cui il procedimentointerno di formazione della volontà di un ente datore di lavoronon è sindacabile dal dipendente, e il licenziamento intimato dasoggetto privo di potere di rappresentanza non è nullo, maannullabile solo a istanza dell’ente, eventualmente ratificabileanche mediante la resistenza in giudizio.Numero registro generale 696/2026Tale censura va esaminata alla luce dell’effettivo contenutoN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026dell’ordinanza n. 2128/2023 e della sentenza di rinvio. La CorteData pubblicazione 02/08/2026di cassazione, nel cassare la precedente decisione, ha ritenutonon corretta l’affermazione dell’autonoma soggettività dellaall’A.N.C.R. e il principio di effettività. La Corte territoriale,recepito tale principio, ha ritenuto che il licenziamento fossestato intimato da soggetto non legittimato e ha applicato l’art.18 l. n. 300 del 1970. Il motivo incidentale non contestal’imputazione del rapporto all’A.N.C.R. in sé, ma la conseguenzatratta dalla Corte di rinvio in termini di invalidità del recesso.Si tratta però di tema non deducibile in questa sede perchénon emerso nel giudizio rescindente e perché non operante sulpiano della mera affermazione di diritto, determinando lanecessità di procedere giudizialmente all’accertamento dellavolontà, anche implicita, di operare la dedotta ratifica ex art.1399 c.c. Dunque, seppure è vero che la giurisprudenza diquesta Corte di legittimità ha affermato che in caso dilicenziamento intimato da un organo appartenente alla strutturaorganizzativa del datore di lavoro (nella specie,un'organizzazione di tendenza), ma privo del potere dirappresentanza, l'atto di costituzione in giudizio, con il quale ildatore resiste all'impugnativa del recesso, integra unamanifestazione della volontà di far proprio quell'atto, di cuicostituisce ratifica implicita, avente forma scritta ( Cass. n.17999 del 04/07/2019), tale principio non è invocabile nel casodi specie. La lettura degli atti di parte indicati in ricorsoincidentale ( allegati 5, 8, 11 e 13) non conduce alla conclusionerichiesta giacché in nessuno di tali atti la parte ha intesoratificare il licenziamento in esame, e anzi ha negato la stessaNumero registro generale 696/2026titolarità del rapporto di lavoro, così adottando una lineaN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026difensiva del tutto incompatibile con la riferibilità a sé dell’attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di recesso.20. Con il secondo motivo incidentale l’A.N.C.R. deduceviolazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., lamentando omessa o apparente motivazione eviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato. Sostiene che il lavoratore avrebbe domandatol’inesistenza o inefficacia del licenziamento in quanto intimato anon domino, ma non avrebbe specificamente chiestol’applicazione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 per illegittimità dellicenziamento intimato da organo interno privo di potere; laCorte di rinvio avrebbe quindi pronunciato extra o ultra petita,giuridico non dedotto. Richiama, in proposito, Cass. n. 9337 del2023 e Cass. n. 34661 del 2023 sui limiti del potere diqualificazione giuridica della domanda.20.1. Il motivo è manifestamente infondato. La lettura dellasentenza di primo grado, contenente l’indicazione delladomanda introduttiva, conferma che, nei confronti della attualericorrente incidentale, il lavoratore, sul presupposto che lastessa fosse l’effettiva datrice di lavoro, aveva chiesto affermarsila continuità del rapporto lavorativo, a fronte del recesso a nondomino, con condanna della stessa al pagamento delleretribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento ed ilpagamento dell’indennità sostitutiva prevista dal testo dell’art.18 l. n. 300 del 1970 all’epoca vigente. Così qualificatagiuridicamente la domanda dal giudice di merito, sono statirispettati i limiti del principio dispositivo e della corrispondenzatra chiesto e pronunciato, tenuto conto del petitum sostanzialeNumero registro generale 696/2026e della causa petendi dedotta dal lavoratore, fondataN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026sull’inefficacia del licenziamento e sulla persistente titolarità delData pubblicazione 02/08/2026rapporto in capo all’A.N.C.R.Dunque, il giudice del rinvio, seppure con formula ellittica dirichiamo del titolo della disposizione di legge, ha effettivamenteconsiderato il contenuto della domanda proposta dal lavoratoree non ha pronunciato al di fuori della stessa.21. Con il terzo e il quarto motivo incidentale l’A.N.C.R.censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che latransazione intervenuta tra Galterosa e la FederazioneProvinciale potesse determinare l’estinzione del giudizio anchenei confronti dell’Associazione. Denuncia, rispettivamente,violazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 1965 e 1304 c.c. inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. e dell’art. 1304 c.c. in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c. Secondo l’Associazione, se la Federazione è priva diautonoma soggettività e costituisce mera articolazionedell’A.N.C.R., anche il verbale di conciliazione da essasottoscritto dovrebbe spiegare effetti nei confronti dell’entecentrale; in ogni caso, l’A.N.C.R. avrebbe dichiarato di volerneprofittare ai sensi dell’art. 1304 c.c., norma che, secondo laprospettazione incidentale, non potrebbe essere derogatapattiziamente dalle parti transigenti, come affermato da Cass.,Sez. Un., n. 30174 del 30 dicembre 2011.La Corte d’appello ha escluso che la transazione potessedeterminare l’estinzione del giudizio anche nei confrontidell’A.N.C.R., osservando che la definizione intervenuta tra illavoratore e la Federazione non poteva sovvertire il principio didiritto vincolante secondo cui la titolarità esclusiva del rapportofaceva capo all’A.N.C.R., e che le conclusioni originarie delNumero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/2026lavoratore erano distinte in relazione alle diverse resisteNunmteir.o dLi ara ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026Corte ha comunque tenuto conto della somma corrisposta dallaperceptum.22. Ai fini dell’art. 1304 c.c., è necessario verificare sel’obbligazione estinta in via conciliativa vedesse debitrici solidaliA.N.C.R. e Federazione, ovvero se, alla luce del principio didiritto vincolante dettato dalla ordinanza rescindente, talesolidarietà sia da escludere con la conseguenza che laconciliazione non possa estendere i propri effetti in capo allaA.N.C.R.La sentenza impugnata ha respinto la tesi della odiernaricorrente incidentale rilevando che il lavoratore avevaformulato domande diverse nei confronti delle convenute, percui non poteva logicamente affermarsi alcun effetto diestensibilità automatica della cessazione della materia delcontendere anche nei riguardi di A.N.C.R.Il tema della solidarietà passiva derivante dalla struttura delrapporto associativo, asseritamente esistente tra le originarieconvenute, non è questione di rilievo esclusivamente giuridicoed importa necessari approfondimenti in fatto che non hannoformato oggetto dei precedenti gradi del processo. Oggetto delprocesso è stato, infatti, l’accertamento della inefficacia dellicenziamento perché, secondo la tesi del lavoratore, adottatoda soggetto non legittimato. Solo a questi fini si è negatal’autonomia soggettiva della [OSCURATO:PERSONA], a frontedella difesa della A.N.C.R. che invece intendeva concentrareesclusivamente sulla prima la responsabilità del licenziamento.Numero registro generale 696/2026Peraltro, come rilevato dalla sentenza impugnata, proprio laN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026non riferibilità del licenziamento alla [OSCURATO:PERSONA] IVUData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]e la sua esclusiva riconducibilità alla A.N.C.R., determina la nonestensibilità della transazione - raggiunta tra la prima e illavoratore - alla seconda, essendo la transazione attodispositivo estraneo per oggetto alle pretese rivolteesclusivamente nei confronti della ricorrente incidentale.Come già affermato da questa Corte in fattispecie relativealla A.C.N.R. (così Cass. n. 32818 del 2022), va pure ricordatoche la solidarietà passiva del rapporto obbligatorio è prevista afavore del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimoconsentendogli di ottenere l'adempimento dell'interaobbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non haalcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra iquali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o,in mancanza, in parti uguali (Cass. n. 11199/2021).23. Con il quinto e il sesto motivo incidentale l’A.N.C.R.denuncia violazione degli artt. 346, 112 e 345 c.p.c.,rispettivamente in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.,sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamentedichiarato inammissibile l’eccezione di decadenzadall’impugnativa del licenziamento per mancata riproposizione.L’Associazione afferma che l’eccezione era stata riproposta sianel precedente controricorso in cassazione sia nella memoria diriassunzione nel giudizio di rinvio, mediante richiamo allamancata impugnazione del licenziamento nei confrontidell’A.N.C.R. e al mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32 l.n. 183 del 2010, con riferimento sia al termine di sessanta giorniper l’impugnazione stragiudiziale sia al termine diduecentosettanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale.Numero registro generale 696/2026La Corte territoriale ha ritenuto che l’eccezione non fosseN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026stata riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. né nel controricorsoData pubblicazione 02/08/2026dinanzi alla Corte di cassazione, né nella memoria diriassunzione. L’A.N.C.R. contesta tale affermazione, riportandopassaggi del precedente controricorso e della memoria diriassunzione nei quali si richiamava la mancata impugnazionedel licenziamento nei confronti dell’Associazione e la violazionedei termini di cui all’art. 32 l. n. 183 del 2010.23.1. La questione deve essere esaminata distinguendo lamera riproposizione di difese sulla titolarità del rapporto e sullalegittimazione passiva dalla specifica riproposizionedell’eccezione di decadenza, che, in quanto eccezione in sensostretto, deve essere mantenuta espressamente nel giudizio dirinvio. Occorre altresì considerare il limite oggettivo del giudiziodi rinvio e il fatto che la precedente cassazione aveva investitoil tema della titolarità del rapporto e della legittimazione alrecesso, imponendo al giudice di rinvio un nuovo esamecoerente con il principio di diritto.Nel caso di specie, la ricorrente incidentale, nelle difesedinanzi al Tribunale e in sede d’appello, ha sempre sostenuto lasola riferibilità all’IVU del rapporto di lavoro e la carenza diimpugnativa nei propri confronti, con consequenziali effetti.Dunque, non erra la Corte d’appello nel ritenere tardival’eccezione, a prescindere dal contenuto della pagina 11 dellamemoria nel giudizio di appello riassunto (riportata nel ricorsoincidentale), posto che la parte non aveva proposto la specificaeccezione neanche in primo grado ex art. 416 c.p.c.Si tratta infatti, a norma dell'art. 2969 cod. civ., didecadenza, quella prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966n. 604 - non rilevabile d'ufficio, attenendo ad un dirittoNumero registro generale 696/2026disponibile, ma che necessita di un'eccezione (in senso stretto)N, umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parteData pubblicazione 02/08/2026convenuta, nella memoria di costituzione (Cass. n. 8443 del04/05/2020 (Rv. 657647 - 01).Peraltro, ai sensi dell’art. 436 c.p.c., anche la partevittoriosa in primo grado, ha l’onere di riproporre l’eccezione inappello, perché nel procedimento soggetto al rito del lavoroopera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittoriosoin prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè viè la necessità per la medesima, con riferimento alle questioninon esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nellamemoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436c.p.c.. (Cass. n. 19571 del 18/09/2020 (Rv. 659188 - 01); n.18901 del 07/09/2007 (Rv. 598866 - 01).24. Con il settimo e l’ottavo motivo incidentale l’A.N.C.R.deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonchénullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e permotivazione insufficiente o apparente, con riferimento allasentenza n. 6037/2020 della Corte d’appello di Roma, sezionecivile. Secondo l’Associazione, la Corte di rinvio avrebbe erratonel ritenere che tale pronuncia non facesse stato nei confrontidell’A.N.C.R. perché estranea al relativo giudizio: se, infatti, lagiuridico, il giudicato formatosi sulla soggettività dellaesplicare effetti anche nei confronti dell’A.N.C.R.24.1. I motivi, connessi, sono infondati. Essi non sonoconformi al principio che regola il giudizio di rinvio, secondo cuila rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato egrado del processo, va coordinata con i principi che disciplinanoNumero registro generale 696/2026quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficaciaN umero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 24388/2026preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguardaData pubblicazione 02/08/2026non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nelprocedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituisconoil necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivinon dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non puòprendere in esame la questione concernente l'esistenza di ungiudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendoessere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomenoimplicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio(Cass. n. 2365 del 31/01/2025 (Rv. 673881 - 01).24.2. La censura, dunque, non si confronta con il vincoloderivante dall’ordinanza n. 2128/2023, che ha già escluso, aifini del rapporto di lavoro controverso, la correttezza dellasussunzione fondata sull’autonoma soggettività dellaCorte di rinvio unicamente ai fini della regolamentazione dellespese, quale precedente favorevole alla tesi delle resistenti, manon quale giudicato idoneo a impedire l’applicazione delprincipio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nelmedesimo processo.25. In definitiva, il ricorso principale e quello incidentalevanno rigettati.La reciproca soccombenza determina la compensazionedelle spese tra le parti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Dichiara compensate le spese tra le parti.Numero registro generale 696/2026Numero sezionale 3180/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processualNi umpeeror d i iral ccolta generale 24388/2026Data pubblicazione 02/08/2026versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrenteincidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio2026.La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 24388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris