CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 30328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5859-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2021 n. 05859 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 2161/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto un’opposizione a d.i. ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per euro 148.276,00, ritenendo che al rapporto tra le parti s’applicassero gli interessi legali e non le cms, condannando il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese legali alla banca, per euro 15.177,00. La Corte territoriale c ompensava le spese in ragione della prolissità della comparsa di costituzione e risposta degli appellati, contenente difeseritenute eccessive e ridondanti. LaImpresa Tacca s . r . l . ricorre in cassazione con unico motivo , illustrato con memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.91 cpc, per aver la Corte d’appello compensate interamente le spese d’appello tra le parti, pur essendo rimasta soccombente l’appellante banca. Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (ratione temporis applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, Ric. 2021 n. 05859 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- si ritiene che rientri la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso(Cass., n. 21157/19). Nel caso concreto, la Corte territoriale, pur rigettando l’appello, ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio unicamente in ragione dell’eccessiva prolissità della comparsa della parte appellata, vittoriosa, che non può configurare le predette "gravi ed eccezionali ragioni". Invero, il riferimento all’eccessiva prolissità e alla rid ondanza delle difese della società, in realtà, appare una censura alle modalità di difesa che non può incidere sull’applicabilità del principio della soccombenza, traducendosi così in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine al