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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08499/2026

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L MERITO, in persona del521 Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza n. 4270/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 31/01/2025 R.G.N. 1236/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diNapoli, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio dilegittimità, ha rigettato l’appello proposto dall’odiernaricorrente, docente abilitata all’insegnamento di sostegno per lescuole secondarie di secondo grado, per la riforma delladecisione emessa in primo grado dal Tribunale della stessa sede,nella parte in cui questa aveva disposto la compensazione dellespese del giudizio intrapreso nei confronti del Ministerodell’istruzione e del merito, e degli Uffici scolastici territoriali,per la rettifica del punteggio attribuitole nelle GraduatorieProvinciali per le Supplenze (GPS), all’esito dell’istanzapresentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’inserimento in esse.2.

La Corte territoriale ha escluso che la decisione di primogrado fosse incorsa nella violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.condividendo le conclusioni dalla stessa adottate per la dispostacompensazione delle spese, secondo le quali quest’ultima eragiustificata in ragione della complessità e novità della questionetrattata, con specifico riferimento al sistema automatizzatomediante algoritmo applicato per la determinazione delle GPS,da intendersi come procedura del tutto nuova, tale da integrarequindi quelle gravi ed eccezionali ragioni individuate dallasentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale idonee asorreggere una decisione ex art. 92, comma 2, c.p.c.Numero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/20263.

Alla condivisione delle conclusioni adottate al riguardo dalTribunale, la Corte territoriale ha aggiunto l’ulterioreconsiderazione, idonea anch’essa a giustificare la dispostacompensazione delle spese, relativa ad un’altra delle questionidiscusse in primo grado, e cioè la disciplina del soccorsoistruttorio invocata dalla odierna ricorrente, la cui applicazione«in ambito concorsuale risente dell’interpretazionegiurisprudenziale che necessariamente parte dall’analisi di casiconcreti, spesso difficilmente sovrapponibili, di qui la ampiaproduzione giurisprudenziale non omogenea».Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale ha quindiconfermato la decisione di compensazione delle spese delgiudizio di primo grado ed ha condannato l’appellante allarifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti dellacontroparte, liquidandole in euro 1.000,00, oltre oneri se dovuti.4.

Per la cassazione della sentenza della menzionata Corteterritoriale ha proposto ricorso la docente anzidetta, affidato adun unico motivo d’impugnazione, assistito da memoria, cui haresistito con controricorso il Ministero e l’USR.

L’Ufficioscolastico territoriale è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c, «la violazione e falsa applicazionedell’art. 92, comma 2, c.p.c. e la nullità della motivazione exart. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., per insussistenza di motivazioneesauriente sui dedotti motivi di “complessità e novità dellaquestione” oltre che del contrasto giurisprudenziale sull’istitutodel c.d. soccorso istruttorio».Numero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con tale mezzo di impugnazione la ricorrente, partendo dalpresupposto che la compensazione delle spese di cui all’art. 92c.p.c. costituisce un’eccezione alla regola generale di cui all’art.91 c.p.c., ha dedotto che i casi di compensazione sono limitatidalla legge e la loro sussistenza deve essere adeguatamentemotivata dal giudice; in tale prospettiva le ragioni esposte dallaCorte di appello non integrerebbero i presupposti di legge.A tal riguardo, ha rimarcato la ricorrente, la novità dellaquestione individuata dai giudici di merito non potrebbe essereintegrata dall’adozione di uno strumento informatizzato per ladeterminazione delle GPS, poiché esso è basato sull'utilizzo diun software automatizzato introdotto dal Ministerodell'Istruzione e del Merito nel mese di settembre dell'anno2021 (circa un anno e mezzo prima del deposito del ricorsointroduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Napoli e due annie mezzo prima della pubblicazione della sua sentenza).Inoltre, ha proseguito la ricorrente, il generico richiamo ad unaproduzione giurisprudenziale non omogenea in tema di soccorsoistruttorio, neanche individuata attraverso puntuali citazioni diprecedenti di segno diverso, non è riconducibile alle ipotesicontemplate dall’art. 92 c.p.c., caratterizzate da elementi dinovità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sullaoriginaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioniconnotate da eccezionalità e gravità, fermo restando che ilpredetto soccorso istruttorio era pacificamente ammesso dallagiurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, anchenella materia dei concorsi e della produzione dei titoli a ciònecessari da parte dei candidati.Numero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026La ricorrente, ha quindi rilevato che in sede di quantificazionedelle spese legali da porre a carico della parte soccombentel’[OSCURATO:PERSONA] debba attenersi preferibilmente aiparametri di determinazione del compenso per la prestazionedefensionale come determinati dal D.M. n. 55/2014 (qualemodificato dal D.M. n. 37/2018).2.

Il motivo di ricorso non è fondato.3.

In linea generale, deve ribadirsi che il potere del giudice dicompensare le spese di lite presenta natura discrezionale,sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risultiviolato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa (v. per tutteCass. n. 10685/2019, nonché Cass. n. 9860/2025), per cui viesula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito,la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o inparte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (tra le altre, v.

Cass. n.9860/2025, Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 19613/2017).Premesso quindi che, per effetto della sentenza n. 77 del 2018della Corte costituzionale, il novero delle ipotesi in cui il giudicepuò disporre la compensazione è stato ampliato rispetto a quelleindividuate dall’art. 92, comma 2, c.p.c., essendo stato estesoanche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni», vale a dire riconducibili alla stessa ratio giustificativadelle situazioni tipiche espressamente previste da taledisposizione, va ribadito che «resta censurabile in sede dilegittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta dicompensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice diNumero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026merito abbia sorretto la compensazione», risultando suscettibiledi cassazione «la motivazione palesemente illogica,inconsistente, manifestamente erronea» (così, in motivazione,Cass. n. 17816/2019; Cass. 30328/2022; Cass. 6424/2024;Cass. 31250/2025).Nel caso in esame deve escludersi che la motivazione adottatadalla Corte territoriale sia affetta dai vizi appena richiamati,posto che essa ha fatto ampio riferimento ad una pluralità diragioni giustificative della compensazione, quali:- la novità rappresentata dall’utilizzo dell’algoritmo informaticoper la determinazione delle graduatorie per le supplenze,conformemente all’insegnamento nomofilattico secondo cuil'assoluta novità della questione trattata - che può giustificarela compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (neltesto risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018)- non deve necessariamente investire la valutazione giuridica,ma può anche riguardare la dimensione fattuale (Cass. n.13294/2025), che, nella specifica fattispecie dedotta in giudiziodalle parti, va rapportata alla circostanza, non smentita dallaricorrente, secondo cui ella aveva inserito i titoli da far valutarein una altra graduatoria, quella relativa alla classe di concorsoA046 (Scienze giuridiche economiche), ma non in quella oggettodella richiesta di rettifica;- la riconducibilità della mancata attribuzione del punteggio adun errore della ricorrente, la cui scusabilità «è elisa dallospessore culturale dimostrato» dalla stessa, la quale non si èavveduta del fatto che, in base all’ O.M. 112 del 2022 «i titoliaccademici, professionali e culturali andavano ripetutiNumero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026distintamente per ciascuna graduatoria in cui ci si inseriscel’aspirante, perché la procedura informatizzata delle GPS nonrecepisce in forma automatica i titoli dichiarati nella domandaper tutte le graduatorie.»;- la considerazione relativa alla produzione giurisprudenzialenon omogenea in ordine all’applicabilità del soccorso istruttorio,la quale è idonea ad integrare il presupposto delle oscillazionigiurisprudenziali che può giustificare la compensazione dellespese, e la cui effettiva sussistenza, diversamente da quantodedotto dalla ricorrente, è stata ancorata alla «documentazionedel contrasto effettuata dall’appellato», definita corretta dallasentenza impugnata (v. pag. 5).Dall’insieme di tali considerazioni deve quindi trarsi laconclusione che le motivazioni adottate dalla sentenzaimpugnata per confermare la compensazione delle spese di litedisposta dal giudice di primo grado non sono illogiche, erronee,astratte o non corrispondenti alle risultanze di causa o allagiurisprudenza consolidata.9.

Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve esserepertanto rigettato, dovendosi considerare assorbite da talistatuizioni le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine aiparametri con i quali determinare le spese processuali dariconoscere a proprio favore per ognuno dei vari gradi di giudizioaffrontati.La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spesedi questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dellostesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020), se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento in favore della parte controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 3 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L MERITO, in persona del521 Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza n. 4270/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 31/01/2025 R.G.N. 1236/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diNapoli, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio dilegittimità, ha rigettato l’appello proposto dall’odiernaricorrente, docente abilitata all’insegnamento di sostegno per lescuole secondarie di secondo grado, per la riforma delladecisione emessa in primo grado dal Tribunale della stessa sede,nella parte in cui questa aveva disposto la compensazione dellespese del giudizio intrapreso nei confronti del Ministerodell’istruzione e del merito, e degli Uffici scolastici territoriali,per la rettifica del punteggio attribuitole nelle GraduatorieProvinciali per le Supplenze (GPS), all’esito dell’istanzapresentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’inserimento in esse.2. La Corte territoriale ha escluso che la decisione di primogrado fosse incorsa nella violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.condividendo le conclusioni dalla stessa adottate per la dispostacompensazione delle spese, secondo le quali quest’ultima eragiustificata in ragione della complessità e novità della questionetrattata, con specifico riferimento al sistema automatizzatomediante algoritmo applicato per la determinazione delle GPS,da intendersi come procedura del tutto nuova, tale da integrarequindi quelle gravi ed eccezionali ragioni individuate dallasentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale idonee asorreggere una decisione ex art. 92, comma 2, c.p.c.Numero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/20263. Alla condivisione delle conclusioni adottate al riguardo dalTribunale, la Corte territoriale ha aggiunto l’ulterioreconsiderazione, idonea anch’essa a giustificare la dispostacompensazione delle spese, relativa ad un’altra delle questionidiscusse in primo grado, e cioè la disciplina del soccorsoistruttorio invocata dalla odierna ricorrente, la cui applicazione«in ambito concorsuale risente dell’interpretazionegiurisprudenziale che necessariamente parte dall’analisi di casiconcreti, spesso difficilmente sovrapponibili, di qui la ampiaproduzione giurisprudenziale non omogenea».Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale ha quindiconfermato la decisione di compensazione delle spese delgiudizio di primo grado ed ha condannato l’appellante allarifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti dellacontroparte, liquidandole in euro 1.000,00, oltre oneri se dovuti.4. Per la cassazione della sentenza della menzionata Corteterritoriale ha proposto ricorso la docente anzidetta, affidato adun unico motivo d’impugnazione, assistito da memoria, cui haresistito con controricorso il Ministero e l’USR. L’Ufficioscolastico territoriale è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c, «la violazione e falsa applicazionedell’art. 92, comma 2, c.p.c. e la nullità della motivazione exart. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., per insussistenza di motivazioneesauriente sui dedotti motivi di “complessità e novità dellaquestione” oltre che del contrasto giurisprudenziale sull’istitutodel c.d. soccorso istruttorio».Numero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con tale mezzo di impugnazione la ricorrente, partendo dalpresupposto che la compensazione delle spese di cui all’art. 92c.p.c. costituisce un’eccezione alla regola generale di cui all’art.91 c.p.c., ha dedotto che i casi di compensazione sono limitatidalla legge e la loro sussistenza deve essere adeguatamentemotivata dal giudice; in tale prospettiva le ragioni esposte dallaCorte di appello non integrerebbero i presupposti di legge.A tal riguardo, ha rimarcato la ricorrente, la novità dellaquestione individuata dai giudici di merito non potrebbe essereintegrata dall’adozione di uno strumento informatizzato per ladeterminazione delle GPS, poiché esso è basato sull'utilizzo diun software automatizzato introdotto dal Ministerodell'Istruzione e del Merito nel mese di settembre dell'anno2021 (circa un anno e mezzo prima del deposito del ricorsointroduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Napoli e due annie mezzo prima della pubblicazione della sua sentenza).Inoltre, ha proseguito la ricorrente, il generico richiamo ad unaproduzione giurisprudenziale non omogenea in tema di soccorsoistruttorio, neanche individuata attraverso puntuali citazioni diprecedenti di segno diverso, non è riconducibile alle ipotesicontemplate dall’art. 92 c.p.c., caratterizzate da elementi dinovità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sullaoriginaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioniconnotate da eccezionalità e gravità, fermo restando che ilpredetto soccorso istruttorio era pacificamente ammesso dallagiurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, anchenella materia dei concorsi e della produzione dei titoli a ciònecessari da parte dei candidati.Numero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026La ricorrente, ha quindi rilevato che in sede di quantificazionedelle spese legali da porre a carico della parte soccombentel’[OSCURATO:PERSONA] debba attenersi preferibilmente aiparametri di determinazione del compenso per la prestazionedefensionale come determinati dal D.M. n. 55/2014 (qualemodificato dal D.M. n. 37/2018).2. Il motivo di ricorso non è fondato.3. In linea generale, deve ribadirsi che il potere del giudice dicompensare le spese di lite presenta natura discrezionale,sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risultiviolato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa (v. per tutteCass. n. 10685/2019, nonché Cass. n. 9860/2025), per cui viesula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito,la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o inparte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (tra le altre, v. Cass. n.9860/2025, Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 19613/2017).Premesso quindi che, per effetto della sentenza n. 77 del 2018della Corte costituzionale, il novero delle ipotesi in cui il giudicepuò disporre la compensazione è stato ampliato rispetto a quelleindividuate dall’art. 92, comma 2, c.p.c., essendo stato estesoanche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni», vale a dire riconducibili alla stessa ratio giustificativadelle situazioni tipiche espressamente previste da taledisposizione, va ribadito che «resta censurabile in sede dilegittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta dicompensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice diNumero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026merito abbia sorretto la compensazione», risultando suscettibiledi cassazione «la motivazione palesemente illogica,inconsistente, manifestamente erronea» (così, in motivazione,Cass. n. 17816/2019; Cass. 30328/2022; Cass. 6424/2024;Cass. 31250/2025).Nel caso in esame deve escludersi che la motivazione adottatadalla Corte territoriale sia affetta dai vizi appena richiamati,posto che essa ha fatto ampio riferimento ad una pluralità diragioni giustificative della compensazione, quali:- la novità rappresentata dall’utilizzo dell’algoritmo informaticoper la determinazione delle graduatorie per le supplenze,conformemente all’insegnamento nomofilattico secondo cuil'assoluta novità della questione trattata - che può giustificarela compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (neltesto risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018)- non deve necessariamente investire la valutazione giuridica,ma può anche riguardare la dimensione fattuale (Cass. n.13294/2025), che, nella specifica fattispecie dedotta in giudiziodalle parti, va rapportata alla circostanza, non smentita dallaricorrente, secondo cui ella aveva inserito i titoli da far valutarein una altra graduatoria, quella relativa alla classe di concorsoA046 (Scienze giuridiche economiche), ma non in quella oggettodella richiesta di rettifica;- la riconducibilità della mancata attribuzione del punteggio adun errore della ricorrente, la cui scusabilità «è elisa dallospessore culturale dimostrato» dalla stessa, la quale non si èavveduta del fatto che, in base all’ O.M. 112 del 2022 «i titoliaccademici, professionali e culturali andavano ripetutiNumero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026distintamente per ciascuna graduatoria in cui ci si inseriscel’aspirante, perché la procedura informatizzata delle GPS nonrecepisce in forma automatica i titoli dichiarati nella domandaper tutte le graduatorie.»;- la considerazione relativa alla produzione giurisprudenzialenon omogenea in ordine all’applicabilità del soccorso istruttorio,la quale è idonea ad integrare il presupposto delle oscillazionigiurisprudenziali che può giustificare la compensazione dellespese, e la cui effettiva sussistenza, diversamente da quantodedotto dalla ricorrente, è stata ancorata alla «documentazionedel contrasto effettuata dall’appellato», definita corretta dallasentenza impugnata (v. pag. 5).Dall’insieme di tali considerazioni deve quindi trarsi laconclusione che le motivazioni adottate dalla sentenzaimpugnata per confermare la compensazione delle spese di litedisposta dal giudice di primo grado non sono illogiche, erronee,astratte o non corrispondenti alle risultanze di causa o allagiurisprudenza consolidata.9. Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve esserepertanto rigettato, dovendosi considerare assorbite da talistatuizioni le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine aiparametri con i quali determinare le spese processuali dariconoscere a proprio favore per ognuno dei vari gradi di giudizioaffrontati.La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spesedi questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 15584/2025Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 8499/2026Data pubblicazione 06/04/2026processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dellostesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020), se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento in favore della parte controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 3 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi