CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20588/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA2586 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 286/2021 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 441/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23684/2021Numero di raccolta generale 20588/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Corte diData pubblicazione 18/06/2026Appello di L’Aquila la sentenza n. 110/2020 del Tribunale diTeramo che aveva dichiarato cessata la materia del contendereper intervenuto annullamento della pretesa contributivapronunciando sul ricorso in opposizione dalla stessa formulatoavverso l'avviso di addebito n. 408-2018-00022032-53 del09/11/2018, notificatole dall'INPS di Teramo in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il pagamento dei contributi nella gestionecommercianti, relativamente agli anni dal 2006 al 2011compresi, per complessivi € 13.365,22 - ricorso col quale, in viapreliminare, aveva eccepito la violazione del principio del ne bisin idem, deducendo che la pretesa contributiva oggettodell'opposizione era stata ritenuta infondata dal medesimoTribunale con precedente sentenza passata in giudicato n.462/14, resa il 24/01/2014, a definizione di analogoprocedimento di opposizione, proposto dalla stessa Giacchettaavverso altro avviso di addebito, il n. 408-2012-00017716-24-000, notificatole dall'INPS il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per gli stessi titoli,periodo ed importo.2. [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di appello, lamentaval’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazionedella materia del contendere affermando di avere interesse alladeclaratoria di insussistenza della pretesa contributiva. L’INPSsi costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’impugnazioneaffermando di aver già comunicato alla ricorrente lo stralciodella pretesa contributiva.3. Con la sentenza n. 286/2021 depositata in data29/04/2021 la Corte di Appello di L’Aquila, sezione lavoro,dichiarava cessata la materia del contendere e compensava lespese di lite tra le parti.Numero registro generale 23684/2021Numero sezionale 2586/20264. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha prNoumpeoros dti ora ccolta generale 20588/2026Data pubblicazione 18/06/2026ricorso per cassazione articolando due motivi. L’INPS si èlimitato al deposito della procura.5. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 25/05/2026.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1243 c.c., 100 c.p.c.,l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazionedella materia del contendere che si censura ai sensi dell’art. 360primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.che si censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..1.1. La ricorrente si duole del fatto che erroneamente lasentenza impugnata avrebbe dichiarato cessata la materia delcontendere e non si sarebbe pronunciata circa la legittimità dellacompensazione delle spese di lite opposta dall’INPS tra il creditocontributivo portato da sentenza passata in giudicato tra le partie le spese processuali dovute alla ricorrente all’esito di diversoe ulteriore procedimento intercorso tra le parti.2. Il primo motivo è infondato. La Corte di Appello ha beneindividuato l’oggetto della controversia, che era costituito solodalla pretesa contributiva spiegata dall’INPS con l’avviso diaddebito impugnato in primo grado dalla odierna ricorrente. Nelricorso introduttivo la ricorrente aveva chiesto al Tribunale diannullare l’avviso di addebito e dichiarare non dovuto il creditocontributivo senza spiegare altre richieste. Con lo sgraviooperato dall’INPS, sulla questione è cessata la materia delcontendere come rilevato dal Tribunale prima e dalla Corte diAppello poi. Non sussiste violazione dell’art. 1243 c.c. e dell’art.Numero registro generale 23684/2021112 c.p.c. perché la questione della debenza dei contributNi umero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 20588/2026oggetto del primo avviso di addebito, mai impugnato, non eraData pubblicazione 18/06/2026oggetto del ricorso all’origine del presente giudizio e neppureera oggetto del ricorso la questione della compensazione tradetti contributi e le spese liquidate a carico dell’INPS da altrasentenza passata in giudicato.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., l’insussistenza deipresupposti per la compensazione delle spese legali, laviolazione del principio della soccombenza virtuale censurato aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..4. Il secondo motivo di ricorso è fondato.4.1. In linea generale, deve ribadirsi come il potere delgiudice di compensare le spese di lite presenti naturadiscrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertareche non risulti violato il principio secondo il quale le stesse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa(v. per tutte Cass. n. 10685/2019), per cui vi esula, rientrandonel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sianell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorsodi altri giusti motivi (tra le altre, Cass. n. 24502/2017; Cass. n.19613/2017), e ciò in ragione della elasticità costituzionalmentenecessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazionedelle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenzialealla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favoredella parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/2021, che richiamaCorte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).5. Premesso quindi che - ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comerisultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 eNumero registro generale 23684/2021dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale che haN umero sezionale 2586/2026Numero di raccolta generale 20588/2026dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondoData pubblicazione 18/06/2026comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudicepossa compensare le spese tra le parti, parzialmente o perintero, non solo nelle due ipotesi di assoluta novità dellaquestione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispettoa questioni dirimenti, ma anche in presenza di «altre analoghegravi ed eccezionali ragioni» vale a dire riconducibili alla stessaratio giustificativa delle situazioni tipiche espressamentepreviste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. - va ribadito che «restacensurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità(non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazionecon cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione»,risultando suscettibile di cassazione «la motivazionepalesemente illogica, inconsistente manifestamente erronea»(così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019; Cass. 30328/2022;Cass. 6424/2024; Cass. 31250/2025).6. Tale, appunto, è l'evenienza verificatasi nel caso cheoccupa, per le ragioni di seguito illustrate.7. La sentenza ha compensato le spese di lite, delle quali laparte odierna ricorrente chiedeva la liquidazione in ragione delprincipio della soccombenza virtuale, cosi motivando «le speseprocessuali vanno compensate ai sensi dell’art. 92, secondocomma, c.p.c., stanti le eccezionali ragioni costituite per unverso dalla mancata opposizione da parte della Giacchettaavverso il primo avviso di addebito, per altro verso dallaemissione da parte dell’INPS di un nuovo avviso di addebito, ilterzo, per gli stessi titoli e lo stesso periodo cui si riferiva ilsecondo, annullato con sentenza passata in giudicato».8. La Corte territoriale ha compensato le spese in ragione dieccezionali ragioni in realtà insussistenti.Numero registro generale 23684/2021Numero sezionale 2586/20268.1. La mancata opposizione della Giacchetta avvNeumresroo d i iral ccolta generale 20588/2026Data pubblicazione 18/06/2026primo avviso di addebito nulla rilevava perché relativa ad altrogiudizio e ad altra sentenza passata in giudicato.8.2. In questa controversia, dovendosi applicare il principiodella soccombenza virtuale stante la cessata materia delcontendere, la Giacchetta era vincitrice e l’INPS soccombenteper intero perché, appunto, si discuteva della legittimitàdell’avviso di addebito per contributi dichiarati non dovuti dallastessa INPS, già oggetto di altri avvisi di addebito e per i qualila ricorrente era stata costretta alla impugnazione.8.3. La compensazione delle spese di lite non si giustificava,allora, né per la reciproca soccombenza né per eccezionaliragioni.9. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso concassazione della sentenza e rinvio alla Corte territorialecompetente cui è demandata anche la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità, va respinto il primo motivo di ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversacomposizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 25 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])