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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21569/2026

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- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 81/2020depositata il 10/01/2020;Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito dell’acquisto di alcuni beni immobili in comproprietà,[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la sorella comproprietaria,divisione giudiziale degli immobili di comune acquisto, nonché larestituzione dei canoni di locazione indebitamente dalla stessa percepitirelativamente ad alcuni dei beni predetti.Il Tribunale di Benevento ordinava l’integrazione del contraddittorionei confronti dei rispettivi coniugi delle parti, in regime di comunionelegale – che però non si costituivano – nonché della banca [OSCURATO:SOCIETA] diBenevento, titolare di una ipoteca sugli immobili oggetto di divisione,che si costituiva; provvedeva, a seguito di CTU, alla divisione degliimmobili, evidenziando che permaneva l’usufrutto sugli immobili afavore della madre, [OSCURATO:PERSONA], coniuge in comunione legale coldefunto marito in favore del quale l’usufrutto era stato originariamentecostituito; quantificava di conseguenza il valore divisionale daassegnare in relazione alla nuda proprietà; assegnava ad AntonioSiciliano la nuda proprietà (in comunione legale con la moglie)dell’immobile sito in Benevento identificato al fg. 40 alla particella 1290sub 22 e alla sorella [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà (in comunionelegale col marito) degli immobili siti in Benevento catastalmenteidentificati al fg. 40 p.lla 1290 sub 23, sub 6, sub 7 e sub, 24,imponendo ad entrambi il conguaglio reciproco di euro 1.532,00;rigettava, poiché tardiva, la domanda di restituzione dei canoni dilocazione degli immobili indebitamente donati dalla madre a terzi (ossiaalla sorella [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/20262.

Avverso la pronuncia di primo grado [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 81/2020,rigettava il gravame e confermava in toto la pronuncia impugnata, cosìargomentando (per quanto ancora qui di interesse):- non costituisce vizio di ultra-petizione la statuizione in merito allasussistenza di un diritto di usufrutto in capo alla madre dei duecomproprietari, atteso che la domanda di divisione certamente devedevolvere al giudice l'accertamento dell'esatta estensione del diritto deicomunisti sui beni comuni oggetto di divisione.

Pertanto, nel caso dispecie, è legittima l’analisi del Tribunale in merito al diritto di usufrutto;- a conferma di quanto deciso dal primo giudice, il diritto diusufrutto costituito soltanto in favore del coniuge della Cavalluzzo,[OSCURATO:PERSONA], è caduto in comunione in forza dell’art. 177, comma1, lett. a) c.c., essendo i coniugi in regime di comunione patrimonialedei beni.

Poiché la comunione legale tra i coniugi si caratterizza peressere una comunione senza quote, il cui diritto di ciascun singoloconiuge investe ogni singolo bene nella sua interezza, ne deriva chenel presente caso si deve ragionare in termini di usufrutto congiuntivo,caratterizzato dall'accrescimento del diritto in favore della contitolaresuperstite, [OSCURATO:PERSONA], destinato ad estinguersi soltanto allamorte di lei.3.

Avverso tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Restano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 177, comma 1, lett. a) c.c., dell’art. 149, comma 1, c.c.dell’art. 191, comma 1, c.c., dell’art. 194, comma 1, c.c., dell’art. 979,Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026comma 1, c.c., dell’art. 1014, 2), c.c., in relazione all’art. 360, commaI, n. 3) c.p.c.Sostiene il ricorrente che, ove la cessazione della comunione legaletra coniugi – che include l’usufrutto - avvenga per effetto del decessodi uno di essi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue,non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare ai sensidell’art. 949, comma 1, c.c.; salvo che il titolo costitutivo dell'usufruttonon abbia inequivocabilmente, pur se implicitamente, previsto il suoaccrescimento in favore del coniuge sopravvissuto.

Nel caso di specie,non emergono apprezzabili ragioni per escludere che, deceduto uno deico-usufruttuari, [OSCURATO:PERSONA], la quota di possesso di quest'ultimosi consolidi con la nuda proprietà, ai sensi dell’art. 1014 c.c., dandovita ad una c.d. comunione di godimento; ciò in quanto l’usufrutto degliimmobili di cui si discute veniva acquistato dal padre delle parti incausa, senza la partecipazione e il consenso del coniuge, MariaCavalluzzo, e senza qualsivoglia accordo con i figli nudi proprietari suun eventuale usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento.Il ricorrente, quindi, ritiene che [OSCURATO:PERSONA] debba restituirequantomeno il 50% dei canoni di locazione ai due proprietari i quali,dopo il decesso del padre usufruttuario, sono divenuti pieni diproprietari di metà dei beni da dividere; ritiene, altresì, chel’individuazione dei beni immobili da assegnare ai condividenti siaeffettuata, quantomeno, sulla base della piena proprietà del 50% afavore dei due condividenti e della nuda proprietà del restante 50%,su cui grava l'usufrutto spettante alla madre.1.1.

Il motivo è fondato.In tema di usufrutto caduto in comunione legale tra coniugi, questaCorte ha avuto modo di chiarire che tale diritto permane, nella suainterezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente finoNumero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinariafra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascunoper la propria quota, fino alla sua naturale estinzione.

Tuttavia, ove lacessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso diuno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo siestingue, non potendo quel diritto avere durata superiore alla vita delsuo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimentoin favore del coniuge più longevo (Cass. Sez. 2, n. 33546 del28/12/2018, Rv. 651983 – 01; conf.: Sez. 3, n. 32455 del 12/12/2025,Rv. 677098 – 01; Sez. 2, n. 10531 del 18/04/2024, Rv. 670749 - 01).In tale ultimo caso, di usufrutto congiuntivo, si è in presenza di unistituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, taleda impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con lanuda proprietà: per cui, finché rimane in vita almeno uno dei contitolarioriginari, anche l'atto inter vivos a titolo oneroso, oltre che il legato,può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra co-usufruttuari,ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur seimplicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'attocostitutivo (Cass. n. 10531/2024, cit.; Cass. Sez. 2, n. 21450 del19/08/2019; Sez. 2, n. 24108, 17/11/2011, Rv. 620223).Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, la decisioneimpugnata non si fonda sull'esistenza di un simile patto diaccrescimento.

La Corte d’appello non ha ricercato tale concorde,espressa o implicita, volontà delle parti, ma ha erroneamente ritenutoche l’usufrutto congiuntivo, caratterizzato dall’accrescimento del dirittoin favore della contitolare superstite, destinato ad estinguersi solo allamorte di quest’ultima, derivasse automaticamente dalla comunionelegale dei beni tra i coniugi (v. sentenza pag. 5, penultimo capoverso).Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio l’accertamento della volontà delle partiin ordine all’accrescimento della quota di usufrutto del coniugedeceduto a favore del coniuge superstite.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 784 c.p.c., dell’art. 102, comma 1 e 2, c.p.c., dell’art. 354,comma 1, c.p.c. e dell’art. 383, comma 3, c.p.c. e relativa nullità dellasentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3) e 4) c.p.c.La Corte di appello avrebbe errato nel non provvedere allaintegrazione del contraddittorio in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 102, co. 1 e 2 c.p.c. essendo questa una ipotesi dilitisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 784 c.p.c. poiché non siponeva solo un problema di opponibilità della divisione dei beni in nudaproprietà all’usufruttuario ma anche di accertamento dell’esistenza edella durata di tale diritto.2.1.

Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, il secondorimane assorbito.3.

Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo.La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata allamedesima Corte d’appello, in diversa composizione, la quale procederàad un nuovo esame dell’appello facendo applicazione dei principienunciati, attenendosi alle indicazioni della presente decisione estatuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito ilsecondo;Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 81/2020depositata il 10/01/2020;Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito dell’acquisto di alcuni beni immobili in comproprietà,[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la sorella comproprietaria,divisione giudiziale degli immobili di comune acquisto, nonché larestituzione dei canoni di locazione indebitamente dalla stessa percepitirelativamente ad alcuni dei beni predetti.Il Tribunale di Benevento ordinava l’integrazione del contraddittorionei confronti dei rispettivi coniugi delle parti, in regime di comunionelegale – che però non si costituivano – nonché della banca [OSCURATO:SOCIETA] diBenevento, titolare di una ipoteca sugli immobili oggetto di divisione,che si costituiva; provvedeva, a seguito di CTU, alla divisione degliimmobili, evidenziando che permaneva l’usufrutto sugli immobili afavore della madre, [OSCURATO:PERSONA], coniuge in comunione legale coldefunto marito in favore del quale l’usufrutto era stato originariamentecostituito; quantificava di conseguenza il valore divisionale daassegnare in relazione alla nuda proprietà; assegnava ad AntonioSiciliano la nuda proprietà (in comunione legale con la moglie)dell’immobile sito in Benevento identificato al fg. 40 alla particella 1290sub 22 e alla sorella [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà (in comunionelegale col marito) degli immobili siti in Benevento catastalmenteidentificati al fg. 40 p.lla 1290 sub 23, sub 6, sub 7 e sub, 24,imponendo ad entrambi il conguaglio reciproco di euro 1.532,00;rigettava, poiché tardiva, la domanda di restituzione dei canoni dilocazione degli immobili indebitamente donati dalla madre a terzi (ossiaalla sorella [OSCURATO:PERSONA]).Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/20262. Avverso la pronuncia di primo grado [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 81/2020,rigettava il gravame e confermava in toto la pronuncia impugnata, cosìargomentando (per quanto ancora qui di interesse):- non costituisce vizio di ultra-petizione la statuizione in merito allasussistenza di un diritto di usufrutto in capo alla madre dei duecomproprietari, atteso che la domanda di divisione certamente devedevolvere al giudice l'accertamento dell'esatta estensione del diritto deicomunisti sui beni comuni oggetto di divisione. Pertanto, nel caso dispecie, è legittima l’analisi del Tribunale in merito al diritto di usufrutto;- a conferma di quanto deciso dal primo giudice, il diritto diusufrutto costituito soltanto in favore del coniuge della Cavalluzzo,[OSCURATO:PERSONA], è caduto in comunione in forza dell’art. 177, comma1, lett. a) c.c., essendo i coniugi in regime di comunione patrimonialedei beni. Poiché la comunione legale tra i coniugi si caratterizza peressere una comunione senza quote, il cui diritto di ciascun singoloconiuge investe ogni singolo bene nella sua interezza, ne deriva chenel presente caso si deve ragionare in termini di usufrutto congiuntivo,caratterizzato dall'accrescimento del diritto in favore della contitolaresuperstite, [OSCURATO:PERSONA], destinato ad estinguersi soltanto allamorte di lei.3. Avverso tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Restano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 177, comma 1, lett. a) c.c., dell’art. 149, comma 1, c.c.dell’art. 191, comma 1, c.c., dell’art. 194, comma 1, c.c., dell’art. 979,Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026comma 1, c.c., dell’art. 1014, 2), c.c., in relazione all’art. 360, commaI, n. 3) c.p.c.Sostiene il ricorrente che, ove la cessazione della comunione legaletra coniugi – che include l’usufrutto - avvenga per effetto del decessodi uno di essi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue,non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare ai sensidell’art. 949, comma 1, c.c.; salvo che il titolo costitutivo dell'usufruttonon abbia inequivocabilmente, pur se implicitamente, previsto il suoaccrescimento in favore del coniuge sopravvissuto. Nel caso di specie,non emergono apprezzabili ragioni per escludere che, deceduto uno deico-usufruttuari, [OSCURATO:PERSONA], la quota di possesso di quest'ultimosi consolidi con la nuda proprietà, ai sensi dell’art. 1014 c.c., dandovita ad una c.d. comunione di godimento; ciò in quanto l’usufrutto degliimmobili di cui si discute veniva acquistato dal padre delle parti incausa, senza la partecipazione e il consenso del coniuge, MariaCavalluzzo, e senza qualsivoglia accordo con i figli nudi proprietari suun eventuale usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento.Il ricorrente, quindi, ritiene che [OSCURATO:PERSONA] debba restituirequantomeno il 50% dei canoni di locazione ai due proprietari i quali,dopo il decesso del padre usufruttuario, sono divenuti pieni diproprietari di metà dei beni da dividere; ritiene, altresì, chel’individuazione dei beni immobili da assegnare ai condividenti siaeffettuata, quantomeno, sulla base della piena proprietà del 50% afavore dei due condividenti e della nuda proprietà del restante 50%,su cui grava l'usufrutto spettante alla madre.1.1. Il motivo è fondato.In tema di usufrutto caduto in comunione legale tra coniugi, questaCorte ha avuto modo di chiarire che tale diritto permane, nella suainterezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente finoNumero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinariafra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascunoper la propria quota, fino alla sua naturale estinzione. Tuttavia, ove lacessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso diuno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo siestingue, non potendo quel diritto avere durata superiore alla vita delsuo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimentoin favore del coniuge più longevo (Cass. Sez. 2, n. 33546 del28/12/2018, Rv. 651983 – 01; conf.: Sez. 3, n. 32455 del 12/12/2025,Rv. 677098 – 01; Sez. 2, n. 10531 del 18/04/2024, Rv. 670749 - 01).In tale ultimo caso, di usufrutto congiuntivo, si è in presenza di unistituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, taleda impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con lanuda proprietà: per cui, finché rimane in vita almeno uno dei contitolarioriginari, anche l'atto inter vivos a titolo oneroso, oltre che il legato,può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra co-usufruttuari,ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur seimplicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'attocostitutivo (Cass. n. 10531/2024, cit.; Cass. Sez. 2, n. 21450 del19/08/2019; Sez. 2, n. 24108, 17/11/2011, Rv. 620223).Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, la decisioneimpugnata non si fonda sull'esistenza di un simile patto diaccrescimento. La Corte d’appello non ha ricercato tale concorde,espressa o implicita, volontà delle parti, ma ha erroneamente ritenutoche l’usufrutto congiuntivo, caratterizzato dall’accrescimento del dirittoin favore della contitolare superstite, destinato ad estinguersi solo allamorte di quest’ultima, derivasse automaticamente dalla comunionelegale dei beni tra i coniugi (v. sentenza pag. 5, penultimo capoverso).Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio l’accertamento della volontà delle partiin ordine all’accrescimento della quota di usufrutto del coniugedeceduto a favore del coniuge superstite.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 784 c.p.c., dell’art. 102, comma 1 e 2, c.p.c., dell’art. 354,comma 1, c.p.c. e dell’art. 383, comma 3, c.p.c. e relativa nullità dellasentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3) e 4) c.p.c.La Corte di appello avrebbe errato nel non provvedere allaintegrazione del contraddittorio in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 102, co. 1 e 2 c.p.c. essendo questa una ipotesi dilitisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 784 c.p.c. poiché non siponeva solo un problema di opponibilità della divisione dei beni in nudaproprietà all’usufruttuario ma anche di accertamento dell’esistenza edella durata di tale diritto.2.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, il secondorimane assorbito.3. Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo.La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata allamedesima Corte d’appello, in diversa composizione, la quale procederàad un nuovo esame dell’appello facendo applicazione dei principienunciati, attenendosi alle indicazioni della presente decisione estatuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito ilsecondo;Numero registro generale 26827/2020Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 21569/2026Data pubblicazione 24/06/2026cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28 aprile 2026.Il Presidente
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