CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 10531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14740-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 510 / 20 20 del la CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.8.2016 [OSCURATO:PERSONA], premettendo di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA], con atto del 2012, la nuda proprietà di un immobile in Empoli gravato da diritto di usufrutto a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evocava in giudizioquest’ultima innanzi il Tribunale di Firenze, rivendicando la piena proprietà del 50% del detto immobile, per consolidamento della corrispondente quota di usufrutto a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il suo diritto di nuda proprietà sull’intero cespite, ed invocando la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, di una indennità a fronte dell’occupazione della predetta metà indivisa del detto bene. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo che l’immobile era stato acquistato con atto del 2005, in virtù del quale la nuda proprietà era stata intestata a [OSCURATO:PERSONA], mentre l’usufrutto era stato acquistato da lei stessa e dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] in forma congiuntiva, e dunque con reciproco diritto di accrescimento. Con sentenza n. 994/2019 il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice, accertando l’intervenuto consolidamento della quota di usufrutto pari alla metà del totale con la nuda proprietà spettante sull’intero bene al Costagli e condannando la Schiavetti al pagamento della corrispondente indennità di occupazione, fissata in € 150 mensili a decorrere dal decesso del Nencioni.Con la sentenza impugnata, n. 510/2020, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame principale proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, accogliendo invece quello incidentale, adeguando l’indennità di occupazione fino alla misura di € 350 mensili, con la decorrenza già fissata dal Tribunale. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorsoCostagli Mauro. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal Consigliere delagato ai sensi dell’ art. 380 - bis c .p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può farparte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. [OSCURATO:PERSONA], autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 1362 c.c., sotto il profilo dell’omessa motivazione e del mancato rispetto dei criteri legali di ermeneutica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’espressione “loro vita natural durante” contenuta nel contratto per notar Ruta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stato costituito l’usufrutto sul bene immobile di cui è causa a favore della ricorrente e del coniuge, non fosse idonea a i fini dellaconfigurazione di un diritto di usufrutto congiuntivo . Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe correttamente valutato le risultanze processuali, ravvisando, erroneamente , l’equivocità dell’espressione “loro vita natural durante”dianzi richiamata. La proposta di definizione del giudizio, formulata dal consigliere delagato,ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. , nel senso dell’inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, nonè però condivisa dal Collegio. La Corte di Appello, infatti, ha ritenutoche il rogito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale l’odierna ricorrente ed il coniuge avevano acquisito il diritto di usufrutto “loro vita natural durante” sull’immobile oggetto di causa, la cui nuda proprietà era stata acquistata dalla figlia, la quale poi la aveva a sua volta trasferita al Costagli, non indicasseespressamente la volontà delle parti di costituire un usufrutto congiuntivo, con conseguente impossibilità di configurare il diritto di accrescimento tra i contitolari del bene (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Di conseguenza, secondo la Corte distrettuale, la Schiavetti sarebbe titolare di un usufrutto incidente soltanto sulla quota ideale della metà del totale (cfr. pag. 7 della sentenza). L’interpretazione collide apertamente con l’insegnamento di questa Corte, che ha ritenuto, in caso del tutto analogo a quello oggetto del presente ricorso, che l ’espressione “ loro vita natura durante ” fosse implicita, ma univoca , ai fini del riconoscimento dell’usufrutto congiuntivo.Perché si possa configurare quest’ultimo, infatti, occorre che dall'atto costitutivo risulti, anche implicitamente, ma in maniera inequivoca, la volontà concorde delle parti di prevedere il diritto di accrescimento tra cousufruttuari (cfr.,Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24108 del 2011;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 101 del 10/01/1967, Rv. 000009, non massimata). La locuzione "loro vita natural durante" , con l'uso dell'aggettivo possessivo "loro", cioè "di entrambi", ed il riferirsi della riserva d'usufrutto ad un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, stanno a significare che il diritto reale di godimento si estende all'intero bene. Ulteriore elemento da considerare, al riguardo, è il fatto che l’appartamento oggetto di causa era stato acquistato , quanto all’usufrutto, dai due genitori, e quanto alla nuda proprietà dalla figlia, ed era stato destinato ad abitazione familiare, tanto è vero che, alla morte del NencioniGiuseppe, la moglie superstite, odierna ricorrente, aveva proseguito ad occuparlo. La durata dell'usufrutto sull’indivisibile ed unico alloggio abitativo, dunque,era evidentemente correlata, per l'intero, sino alla morte del più longevo dei due coniugi contitolaridel diritto di usufrutto. La Corte di Appello, oltre a non essersi conformata ai suindicati principi, ha anche erroneamente applicato i criteri di ermeneusi contrattuale, con particolare riferimento a quello indicato dall’art.1362, secondo comma, c.c., poiché ha condotto la valutazione del comportamento successivo delle parti considerando, a ben vedere, il comportamento di una sola parte del contratto di vendita con riserva diusufrutto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte distrettuale, infatti, ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse concluso con il Costagli, in data 28.3.2012,e dunque dopo l’acquisto del 2005, un contratto preliminare dicompravendita condizionato, avente ad oggetto la propria quota pari al 50% del totale dell’usufrutto sul cespite di cui è causa. A t ale circostanza,tuttavia, non poteva essere attribuito alcun rilievo ai fini di cui all’art. 1362, secondo comma, c.c., poiché il comportamento successivo, per essere significativo, deve riferirsi a tutte le parti del contratto, che nel caso di specie era stato concluso tra i venditori, MarmugiFranco e [OSCURATO:PERSONA], e gli acquirenti, [OSCURATO:PERSONA] useppe e SchiavettiTamara, quanto all’usufrutto, e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla nudaproprietà. Siconfigura quindi, in conclusione, tanto una ipotesi di motivazione apparente,con riferimento al ritenuto carattere equivoco e incompleto dell’espressione “ vita natural durante ” utilizzata nel rogito del 2005, quantola violazione di legge , in relazione all’erronea applicazione del criterioermeneutico di cui a ll’art. 1362 , secondo comma , c. c. Ilricorso va dunque accolto e l a sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie i l ricorso , c assa la sentenza impugnatae rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente co