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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03836/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5831/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66A09 F839W), rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n. 9035/2015, depositata il 18 / 10 /20 1 5 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento, con richiesta di maggiore Irpef, addizionali e Iva, oltre interessi e sanzioni , per l’anno d’imposta 2007 .

S ulla base d’incongruenze fra i ricavi dichiarati per l’attività di falegname e quelli risultanti dagli studi di settore, erano contestati maggiori ricavi.

2. Con la sentenza n. 9555 /201 4 la CTP di Napoli annullava l’avviso di accertamentoperché l’invito al contraddittorio era stato notificato al contribuente senza rispettare il termine di 45 giorni fra la comunicazione e ladata di comparizione.

3. Con la sentenza n. 9035 /201 5 la CTR della Campania riformava la decisione di primo grado, ritenendoche, in assenza di una norma specifica sul termine minimo da rispettare , il periodo compreso fra la notifica dell’invito ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data fissata per l’incontro ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) doveva ritenersi congruo e non aveva pregiudicato la difesadel contribuente.

L’ammontare dei ricavi era desumibile dagli studi di settore come richiesto dall’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993.

A fronte di giustificazioni generiche, risultano non congruenti la redditività dell’impresa (2006-2008)e il reddito dichiarato rispetto alle speseed erano ravvisabili criticità nelle rimanenze e acquisti .

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi, a cui l’Agenzia ha resistito con controrico r so.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c [OSCURATO:PERSONA]

1. L ’eccezione pregiudiziale della parte controricorrente sulla nullità della notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo pec il 28/2/2017 all’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato e non dell’Agenzia delle entratenon è fondata.

La notifica del controricorso nel termine previsto dall’art. 370, primo comma, c.p.c. ratione temporisvigente ha sanato la nullità.

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs.n. 300 del 1999 di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

La nullità può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass., sez.

U, 22641/2007 e Cass. 17700/2021). 2.Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 37 e 16d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt.101 e 156 c.p.c., 111 e 124 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., per la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione del procedimento di secondo grado e del dispositivo di sentenza.

Con PEC 25/8/2016 il ricorrente aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] una cartella relativa alla condanna alle spese del giudizio di appello.

A seguito di ricerche aveva solo allora scoperto che non erano mai stati comunicati al difensore domiciliatario – che non aveva partecipato all’udienza di discussione -né l’avviso di trattazione del procedimento di secondo grado né il dispositivo di sentenza.

Per il ricorrente i l dies a quo previsto dall’art. 327 c.p.c. dovrebbe pertanto decorrere dalla notifica della cartella di pagamento, trovando applicazionel’art. 153, comma 2, c.p.c. 3.Il motivo non può essere accolto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è inammissibile per mancato rispetto del termine lungo di sei mesi per l’impugnazione stabilito dall’art. 327 c.p.c.

La sentenza è stata depositata il 18/10/2015 e il ricorsoper cassazione è stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato il 28/2/2017.

Non risulta che il difensore domiciliatario nel periodo compreso fra il 18/10/2015 e il 25/8/2016 abbia assunto iniziative per verificare lo stato del procedimento.

La copia della documentazione sulle comunicazioni ricevuta dalla segreteria allegataal ricorso per cassazione è stata rilasciata il 22/11/2016 , a oltre un anno di distanza dal deposito della sentenza, senza che vengano indicat e quali iniziative la parte avesse nel frattempo assunto. 3.1 Dalle copie degli elenchi “stato comunicazioni” ( copie informali prive di un timbro e di sottoscrizione del responsabile della segreteria)riportati a pag. 13 e 17 del ricorso per cassazione risulta che la comunicazione tramite PEC alla “data stampa” 23/7/2015 dell’avviso di trattazione dell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’indirizzo del difensore domiciliatario R.CIRELLA@[OSCURATO:PERSONA].IT avesse dato “ esito negativo ” e che la comunicazione tramite PEC del dispositivo della sentenza risulta sse “inviata” , alla “data stampa” 22/10/2015.

Con riferimento alla comunicazione del dispositivo si tratta dello stesso “stato” di otto su dodici procedimenti riportat i nell’elenco relativo alle cause dell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non è provato che sia stato rispettatol’art. 37 , comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporisvigente, prima dell’abrogazione per effetto dell’art. 1, lett. r) n. 3, d.lgs. n. 220 del 2023, secondo cui « Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di al precedente comma»e cioè dal deposito della sentenza in segreteria.

Più esattamente, il ricorrente non ha provato l’esito della comunicazione relativa al dispositivo, nel senso che l’elenco esibito non attesta né la comunicazione via PEC abbia avuto esito positivo né che abbia avuto esito negativo. 3.2 La parte costituita, peraltro, aveva in ogni caso l’onere di attivarsi con una ragionevole periodicità per verificare se fossero state compiute a sua insaputa attività processuali, e tra queste attività vi è senz’altro il deposito della sentenza, dal quale inizia a decorrere il termine lungo per impugnare, sia nel caso in cui la comunicazione del dispositivo avvenga che in quello in cui la comunicazione non avvenga (Cass. 3639/2023 e Cass.14746/2017).

Questa Corte ha già ritenuto (Cass. 3057/2025) , senza che vi sia ragione per discostarsi dalla conclusione raggiunta, chein mancanza della comunicazione del dispositivo della sentenza , spirato il termine lungo per l’impugnazione, la parte soccombente non deveessere automaticamente rimessa in termini per impugnare ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., in quanto l’omessa comunicazione non integra una causa non imputabile che consenta di per sé alla parte di essere rimessa nei termini per impugnare.Tra l’art. 153, secondo comma, c.p.c. e l’art. 327, secondo comma,c.p.c. sussiste una relazione di genere a specie: la “contumacia involontaria” della parte processuale è una particolare fattispecie che fonda la speciale rimessione in termini in presenza dei presupposti di cui al secondo comma dell’art. 327 c.p.c.

Quest’ultima disposizione non esaurisce l’intera sfera applicativa dell’art. 153, secondo comma, c.p.c.: anche la parte costituita e la parte contumace volontaria potrebbero essere rimesse in termini per impugnare qualora dimostrino che l’esperimento dell’impugnazione nel termine ordinario sia stato reso impossibile da causa a loro non imputabile.L’impossibilità – può aggiungersi – non è però integrata dauna precedente ulteriore omessa comunicazione della segreteria perché rimaneuna fondamentale differenza fra la parte costituita a mezzo difensore e il contumace involontario.

Nel primo caso è esigibile che il difensore, nell’adempiere al proprio incarico professionale, assuma periodicamente informazioni sulla trattazione del procedimentotributario, sicché il termine lungo previsto da ll’art.327, primo comma c.p.c. costituisceun arco tempo ragionevole per consentirgli di ovviare a un errore che abbia determinato una mancatacomunicazione. 4.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3-bis, legge n. 146 del 1998, dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 5, comma 1 - bis , d.lgs. n. 218 del 1997, e degli artt. 24 e 27 Cost., in quanto il termine dilatorio concesso alla parte nel contraddittorio endoprocedimentale non è variabile.

La circolare n. 1/E del 16/2/2009 stabilisce che gli uffici recapitino ai contribuenti l’invito a comparire almeno 45 giorni prima della data fissata per il contraddittorio.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., per l’illogica motivazione della sentenza.

Prese in considerazione le difese del contribuente, il giudice avrebbe dovuto argomentare analiticamente,onde rendere possibile un controllo sulla decisione. 6.Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett.d) e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 62-bis esexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, e 2727 s. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. perché il giudice , pur richiamandoli , non applica i principi di Cass. 3415/2015 alla fattispecie in esame : si limita a elencare gli elementi offerti dall’Amministrazione, ponel’onere della prova unicamente a carico del contribuente e si accont enta per giustificare l’accertamento di un esiguo scostamento della percentuale di ricarico dichiarata rispetto agli studi di settore. 7.Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3 legge n. 241 del 1990,dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 54 , comma 1 lett d) , d.P.R. 633 del 1972 e dell’art. 62 - sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., poiché non è stato rilevato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, che applica pedissequamente gli studi di settore senza esaminare il contenuto delle memorie del contribuente. 8.Al rigetto del primo motivo consegue l’inammissibilità del ricorso e conseguentemente la preclusione dell’esame degli ulteriori motivi.

Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 2.290,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5831/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66A09 F839W), rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n. 9035/2015, depositata il 18 / 10 /20 1 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento, con richiesta di maggiore Irpef, addizionali e Iva, oltre interessi e sanzioni , per l’anno d’imposta 2007 . S ulla base d’incongruenze fra i ricavi dichiarati per l’attività di falegname e quelli risultanti dagli studi di settore, erano contestati maggiori ricavi. 2. Con la sentenza n. 9555 /201 4 la CTP di Napoli annullava l’avviso di accertamentoperché l’invito al contraddittorio era stato notificato al contribuente senza rispettare il termine di 45 giorni fra la comunicazione e ladata di comparizione. 3. Con la sentenza n. 9035 /201 5 la CTR della Campania riformava la decisione di primo grado, ritenendoche, in assenza di una norma specifica sul termine minimo da rispettare , il periodo compreso fra la notifica dell’invito ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data fissata per l’incontro ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) doveva ritenersi congruo e non aveva pregiudicato la difesadel contribuente. L’ammontare dei ricavi era desumibile dagli studi di settore come richiesto dall’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993. A fronte di giustificazioni generiche, risultano non congruenti la redditività dell’impresa (2006-2008)e il reddito dichiarato rispetto alle speseed erano ravvisabili criticità nelle rimanenze e acquisti . 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi, a cui l’Agenzia ha resistito con controrico r so. 5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’eccezione pregiudiziale della parte controricorrente sulla nullità della notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo pec il 28/2/2017 all’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato e non dell’Agenzia delle entratenon è fondata. La notifica del controricorso nel termine previsto dall’art. 370, primo comma, c.p.c. ratione temporisvigente ha sanato la nullità. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs.n. 300 del 1999 di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. La nullità può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass., sez. U, 22641/2007 e Cass. 17700/2021). 2.Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 37 e 16d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt.101 e 156 c.p.c., 111 e 124 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., per la mancata comunicazione dell’avviso di trattazione del procedimento di secondo grado e del dispositivo di sentenza. Con PEC 25/8/2016 il ricorrente aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] una cartella relativa alla condanna alle spese del giudizio di appello. A seguito di ricerche aveva solo allora scoperto che non erano mai stati comunicati al difensore domiciliatario – che non aveva partecipato all’udienza di discussione -né l’avviso di trattazione del procedimento di secondo grado né il dispositivo di sentenza. Per il ricorrente i l dies a quo previsto dall’art. 327 c.p.c. dovrebbe pertanto decorrere dalla notifica della cartella di pagamento, trovando applicazionel’art. 153, comma 2, c.p.c. 3.Il motivo non può essere accolto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è inammissibile per mancato rispetto del termine lungo di sei mesi per l’impugnazione stabilito dall’art. 327 c.p.c. La sentenza è stata depositata il 18/10/2015 e il ricorsoper cassazione è stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato il 28/2/2017. Non risulta che il difensore domiciliatario nel periodo compreso fra il 18/10/2015 e il 25/8/2016 abbia assunto iniziative per verificare lo stato del procedimento. La copia della documentazione sulle comunicazioni ricevuta dalla segreteria allegataal ricorso per cassazione è stata rilasciata il 22/11/2016 , a oltre un anno di distanza dal deposito della sentenza, senza che vengano indicat e quali iniziative la parte avesse nel frattempo assunto. 3.1 Dalle copie degli elenchi “stato comunicazioni” ( copie informali prive di un timbro e di sottoscrizione del responsabile della segreteria)riportati a pag. 13 e 17 del ricorso per cassazione risulta che la comunicazione tramite PEC alla “data stampa” 23/7/2015 dell’avviso di trattazione dell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’indirizzo del difensore domiciliatario R.CIRELLA@[OSCURATO:PERSONA].IT avesse dato “ esito negativo ” e che la comunicazione tramite PEC del dispositivo della sentenza risulta sse “inviata” , alla “data stampa” 22/10/2015. Con riferimento alla comunicazione del dispositivo si tratta dello stesso “stato” di otto su dodici procedimenti riportat i nell’elenco relativo alle cause dell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non è provato che sia stato rispettatol’art. 37 , comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporisvigente, prima dell’abrogazione per effetto dell’art. 1, lett. r) n. 3, d.lgs. n. 220 del 2023, secondo cui « Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di al precedente comma»e cioè dal deposito della sentenza in segreteria. Più esattamente, il ricorrente non ha provato l’esito della comunicazione relativa al dispositivo, nel senso che l’elenco esibito non attesta né la comunicazione via PEC abbia avuto esito positivo né che abbia avuto esito negativo. 3.2 La parte costituita, peraltro, aveva in ogni caso l’onere di attivarsi con una ragionevole periodicità per verificare se fossero state compiute a sua insaputa attività processuali, e tra queste attività vi è senz’altro il deposito della sentenza, dal quale inizia a decorrere il termine lungo per impugnare, sia nel caso in cui la comunicazione del dispositivo avvenga che in quello in cui la comunicazione non avvenga (Cass. 3639/2023 e Cass.14746/2017). Questa Corte ha già ritenuto (Cass. 3057/2025) , senza che vi sia ragione per discostarsi dalla conclusione raggiunta, chein mancanza della comunicazione del dispositivo della sentenza , spirato il termine lungo per l’impugnazione, la parte soccombente non deveessere automaticamente rimessa in termini per impugnare ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., in quanto l’omessa comunicazione non integra una causa non imputabile che consenta di per sé alla parte di essere rimessa nei termini per impugnare.Tra l’art. 153, secondo comma, c.p.c. e l’art. 327, secondo comma,c.p.c. sussiste una relazione di genere a specie: la “contumacia involontaria” della parte processuale è una particolare fattispecie che fonda la speciale rimessione in termini in presenza dei presupposti di cui al secondo comma dell’art. 327 c.p.c. Quest’ultima disposizione non esaurisce l’intera sfera applicativa dell’art. 153, secondo comma, c.p.c.: anche la parte costituita e la parte contumace volontaria potrebbero essere rimesse in termini per impugnare qualora dimostrino che l’esperimento dell’impugnazione nel termine ordinario sia stato reso impossibile da causa a loro non imputabile.L’impossibilità – può aggiungersi – non è però integrata dauna precedente ulteriore omessa comunicazione della segreteria perché rimaneuna fondamentale differenza fra la parte costituita a mezzo difensore e il contumace involontario. Nel primo caso è esigibile che il difensore, nell’adempiere al proprio incarico professionale, assuma periodicamente informazioni sulla trattazione del procedimentotributario, sicché il termine lungo previsto da ll’art.327, primo comma c.p.c. costituisceun arco tempo ragionevole per consentirgli di ovviare a un errore che abbia determinato una mancatacomunicazione. 4.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3-bis, legge n. 146 del 1998, dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 5, comma 1 - bis , d.lgs. n. 218 del 1997, e degli artt. 24 e 27 Cost., in quanto il termine dilatorio concesso alla parte nel contraddittorio endoprocedimentale non è variabile. La circolare n. 1/E del 16/2/2009 stabilisce che gli uffici recapitino ai contribuenti l’invito a comparire almeno 45 giorni prima della data fissata per il contraddittorio. 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., per l’illogica motivazione della sentenza. Prese in considerazione le difese del contribuente, il giudice avrebbe dovuto argomentare analiticamente,onde rendere possibile un controllo sulla decisione. 6.Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett.d) e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 62-bis esexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, e 2727 s. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. perché il giudice , pur richiamandoli , non applica i principi di Cass. 3415/2015 alla fattispecie in esame : si limita a elencare gli elementi offerti dall’Amministrazione, ponel’onere della prova unicamente a carico del contribuente e si accont enta per giustificare l’accertamento di un esiguo scostamento della percentuale di ricarico dichiarata rispetto agli studi di settore. 7.Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 3 legge n. 241 del 1990,dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 54 , comma 1 lett d) , d.P.R. 633 del 1972 e dell’art. 62 - sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., poiché non è stato rilevato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, che applica pedissequamente gli studi di settore senza esaminare il contenuto delle memorie del contribuente. 8.Al rigetto del primo motivo consegue l’inammissibilità del ricorso e conseguentemente la preclusione dell’esame degli ulteriori motivi. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 2.290,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren