CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA Ai 1-0 ki n) re i A sul ricorso iscritto al n. 7478/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del terzo difensore in Roma largo Somalia n. 67; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Diretto- re pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.4698/66/2014 depositata il 18 settembre 2014, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 16 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- ria Provinciale di Cremona n.110/3/2013 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di ac- certamento per II.DD. e IVA 2007 per maggiori ricavi accertati. 2. Il giudice d'appello confermava così le riprese, con cui era stato imputato al contribuente un reddito di lavoro autonomo di Euro 96.605,00 e un reddito capitale di Euro 5.972,00, emersi a seguito di accertamenti bancari ex art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, tenuto conto non solo dei versamenti ma anche dei preleva- menti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 2014. 3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Il contri- buente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la definizione agevolata e, con ulteriore nota di deposito, chiede la declaratoria di estinzione del processo. Considerato che: 4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e relativa at- testazione di deposito. 5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento integrale di quanto do- vuto, e ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto sopravvenuto per la verifica della congruità tra gli atti, anche in con- siderazione del fatto che il contribuente ha aderito sì alla c.d. rotta- mazione delle cartelle, ma nel presente giudizio è impugnato l'avviso di accertamento; P.Q.M. la Corte: letto l'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, rin- via la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sulla defi- nizione agevolata. Così de