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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21688/2026

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-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.235/2025 depositata il 21/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8074/2025Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 21688/2026Data pubblicazione 25/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva in favore di SinaAbdi, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimentopenale portante il RGNR n. 1617/2020 RGT innanzi al Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, definito con sentenza del 20.09.2024.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in composizione monocratica,con decreto del 3/12/2024, determinato il compenso tabellare incomplessivi € 1.797,00 - somma dei valori minimi previsti dal d.m. n.55/2014 per ciascuna fase del dibattimento - aveva applicato unariduzione del 30% “per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto edi diritto”, liquidando in favore del difensore, a titolo di compensoprofessionale, la somma di € 838,60, oltre rimborso forfettario spesegenerali, i.v.a. e c.p.a.3.

Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso inopposizione ex art. 281decies c.p.c. lamentando l’illegittima decurtazionedel compenso, prevista dall’art. 12, comma 2, del citato d.m. nella solaipotesi in cui l’avvocato difenda più soggetti nel procedimento, mentrenella fattispecie in esame il giudizio era stato celebrato a carico di un soloimputato.4.

Il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., in accoglimentodell’opposizione, rideterminò il compenso professionale in € 1.198,00 e,tuttavia, ritenne non dovute le spese per onorari del giudizio diopposizione, condannando la parte resistente alla rifusione delle solespese vive (contributo unificato e spese di notifica).5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su un unicomotivo.

Ha resistito, con controricorso, il Ministero della Giustizia.MOTIVI DELLA DECISIONE1 Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 86 e 91c.p.c., nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360,Numero registro generale 8074/2025Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 21688/2026Data pubblicazione 25/06/2026comma 1, n. 3 c.p.c., avendo erroneamente il Tribunale escluso dallacondanna della parte soccombente il pagamento dei compensi relativi algiudizio di opposizione.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non haapplicato il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte,secondo cui la facoltà dell’avvocato di difendersi personalmente ai sensidell’art. 86 c.p.c. non altera la natura professionale dell’attività svolta enon esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le normesulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti e onorari.2.

Il motivo è fondato.L’assunto del giudice impugnato secondo il quale “le spese devono essereliquidate con riferimento alle sole spese vive, quali contributo unificato espese di notifica, mentre non vanno liquidate spese per onorari, attesoche, ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, la parte può starein giudizio personalmente, come accaduto nel caso di specie, in cui ilricorrente era rappresentato da sé medesimo” contraddice, senzaapportare elementi contrari, giurisprudenza granitica di questa Corte.In sede penale (Sez.

U penali, n. 25931/2008) si è affermato che ildifensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, aisensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizionilegislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizioneavverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità dellesomme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione atutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle"eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cuiall'art. 75 del menzionato d.P.R.Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimentomedesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolatidalle disposizioni del Codice di procedura civile relative alla "responsabilitàdelle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.).Numero registro generale 8074/2025Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 21688/2026Data pubblicazione 25/06/2026In sede civile si è statuito omologo principio, chiarendosi che il difensore dipersona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt.84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spese di giustizia) proponga opposizioneavverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di unapropria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivopatrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari delprocedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spesesono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Cass. Sez. 6-2, n.7072/2018, conf., ex multis, Cass. Sez. 2, n. 4082/2024).La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesapersonale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionaledell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare insuo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffeprofessionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Cass.Sez. 6-2, n. 4698/2019).Anche in epoca assai recente questa Corte ha affermato un principio chemerita di essere ribadito secondo il quale la circostanza che l'avvocato sisia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. nonincide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, nonesclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regoledella soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onoraristabiliti per la prestazione resa (Cass. Sez. 2, n. 33758/2025; Cass. Sez.2, n. 11349/2024, pag. 2, n.m., si tratta di principi risalenti e costanti giàespressi da Cass. Sez. 6-2, n. 4698/2019, conf.

Cass. Sez. 2, n.2193/2008; Cass. Sez. 1, n. 12680/2004; Cass. Sez. 1, n. 12542/2003;Cass.

Sez. 3, n. 691/1994).Numero registro generale 8074/2025Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 21688/2026Data pubblicazione 25/06/2026Neppure è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalMinistero, secondo cui il motivo mirerebbe, in realtà, a sollecitare unanuova valutazione di merito, sul presupposto che il giudice abbia ritenutoche il legale sia comparso in giudizio personalmente, avvalendosi dellafacoltà prevista dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.Al contrario, già dall’incipit del provvedimento impugnato, risulta che ilgiudice ha qualificato l’opposizione come proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Genovese nella qualità di difensore e procuratore di sé medesimo;circostanza che smentisce in modo testuale l’assunto difensivo delcontroricorrente.3.

In conclusione, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.235/2025 depositata il 21/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8074/2025Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 21688/2026Data pubblicazione 25/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva in favore di SinaAbdi, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimentopenale portante il RGNR n. 1617/2020 RGT innanzi al Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, definito con sentenza del 20.09.2024.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in composizione monocratica,con decreto del 3/12/2024, determinato il compenso tabellare incomplessivi € 1.797,00 - somma dei valori minimi previsti dal d.m. n.55/2014 per ciascuna fase del dibattimento - aveva applicato unariduzione del 30% “per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto edi diritto”, liquidando in favore del difensore, a titolo di compensoprofessionale, la somma di € 838,60, oltre rimborso forfettario spesegenerali, i.v.a. e c.p.a.3. Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso inopposizione ex art. 281decies c.p.c. lamentando l’illegittima decurtazionedel compenso, prevista dall’art. 12, comma 2, del citato d.m. nella solaipotesi in cui l’avvocato difenda più soggetti nel procedimento, mentrenella fattispecie in esame il giudizio era stato celebrato a carico di un soloimputato.4. Il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., in accoglimentodell’opposizione, rideterminò il compenso professionale in € 1.198,00 e,tuttavia, ritenne non dovute le spese per onorari del giudizio diopposizione, condannando la parte resistente alla rifusione delle solespese vive (contributo unificato e spese di notifica).5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su un unicomotivo. Ha resistito, con controricorso, il Ministero della Giustizia.MOTIVI DELLA DECISIONE1 Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 86 e 91c.p.c., nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360,Numero registro generale 8074/2025Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 21688/2026Data pubblicazione 25/06/2026comma 1, n. 3 c.p.c., avendo erroneamente il Tribunale escluso dallacondanna della parte soccombente il pagamento dei compensi relativi algiudizio di opposizione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non haapplicato il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte,secondo cui la facoltà dell’avvocato di difendersi personalmente ai sensidell’art. 86 c.p.c. non altera la natura professionale dell’attività svolta enon esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le normesulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti e onorari.2. Il motivo è fondato.L’assunto del giudice impugnato secondo il quale “le spese devono essereliquidate con riferimento alle sole spese vive, quali contributo unificato espese di notifica, mentre non vanno liquidate spese per onorari, attesoche, ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, la parte può starein giudizio personalmente, come accaduto nel caso di specie, in cui ilricorrente era rappresentato da sé medesimo” contraddice, senzaapportare elementi contrari, giurisprudenza granitica di questa Corte.In sede penale (Sez. U penali, n. 25931/2008) si è affermato che ildifensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, aisensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizionilegislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizioneavverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità dellesomme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione atutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle"eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cuiall'art. 75 del menzionato d.P.R.Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimentomedesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolatidalle disposizioni del Codice di procedura civile relative alla "responsabilitàdelle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.).Numero registro generale 8074/2025Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 21688/2026Data pubblicazione 25/06/2026In sede civile si è statuito omologo principio, chiarendosi che il difensore dipersona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt.84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spese di giustizia) proponga opposizioneavverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di unapropria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivopatrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari delprocedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spesesono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Cass. Sez. 6-2, n.7072/2018, conf., ex multis, Cass. Sez. 2, n. 4082/2024).La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesapersonale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionaledell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare insuo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffeprofessionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Cass.Sez. 6-2, n. 4698/2019).Anche in epoca assai recente questa Corte ha affermato un principio chemerita di essere ribadito secondo il quale la circostanza che l'avvocato sisia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. nonincide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, nonesclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regoledella soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onoraristabiliti per la prestazione resa (Cass. Sez. 2, n. 33758/2025; Cass. Sez.2, n. 11349/2024, pag. 2, n.m., si tratta di principi risalenti e costanti giàespressi da Cass. Sez. 6-2, n. 4698/2019, conf. Cass. Sez. 2, n.2193/2008; Cass. Sez. 1, n. 12680/2004; Cass. Sez. 1, n. 12542/2003;Cass. Sez. 3, n. 691/1994).Numero registro generale 8074/2025Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 21688/2026Data pubblicazione 25/06/2026Neppure è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalMinistero, secondo cui il motivo mirerebbe, in realtà, a sollecitare unanuova valutazione di merito, sul presupposto che il giudice abbia ritenutoche il legale sia comparso in giudizio personalmente, avvalendosi dellafacoltà prevista dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.Al contrario, già dall’incipit del provvedimento impugnato, risulta che ilgiudice ha qualificato l’opposizione come proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Genovese nella qualità di difensore e procuratore di sé medesimo;circostanza che smentisce in modo testuale l’assunto difensivo delcontroricorrente.3. In conclusione, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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