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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 11349/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16288-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o in proprio e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha accolto l’opposizione interposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 27.1.2023, con il quale gli era stato liquidato, per l’assistenza prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, il compenso nella misura di €

1.000. Il giudice dell’opposizione, in particolare, ha liquidato in favore del professionista la maggior somma di € 1.197, riconoscendogli tuttavia solo le spese vive del giudizio di opposizione, dichiarando “non dovuti –e comunque compensati–ulteriori importi a titolo di compensi”.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe riconosciuto il compenso per l’attività svolta nel giudizio di opposizione sulla base dell’erroneo presupposto che l’opponente si era avvalso della facoltà di difendersi personalmente.

La censura è fondata.

Questa Corte ha affermato, con principio che merita di essere ribadito, che “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2193 del 30/01/2008, Rv.601669; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 12680 del 09/07/2004, Rv.574385; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 12542 del 27/08/2003, Rv. 566295; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 691 del 24/01/1994, Rv.485109).

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in differente composizione.

Così deciso in Roma il 28 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16288-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o in proprio e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha accolto l’opposizione interposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 27.1.2023, con il quale gli era stato liquidato, per l’assistenza prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, il compenso nella misura di € 1.000. Il giudice dell’opposizione, in particolare, ha liquidato in favore del professionista la maggior somma di € 1.197, riconoscendogli tuttavia solo le spese vive del giudizio di opposizione, dichiarando “non dovuti –e comunque compensati–ulteriori importi a titolo di compensi”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe riconosciuto il compenso per l’attività svolta nel giudizio di opposizione sulla base dell’erroneo presupposto che l’opponente si era avvalso della facoltà di difendersi personalmente. La censura è fondata. Questa Corte ha affermato, con principio che merita di essere ribadito, che “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2193 del 30/01/2008, Rv.601669; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 12680 del 09/07/2004, Rv.574385; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 12542 del 27/08/2003, Rv. 566295; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 691 del 24/01/1994, Rv.485109). Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in differente composizione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in differente composizione. Così deciso in Roma il 28 marzo 2