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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17046/2026

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a Giustizia e Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] diGotto,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n.863/2024depositata il 17.9.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22264/2024Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17046/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel 2024 proponeva ricorso in opposizione ex articoli84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione delcompenso emesso il 19.4.2024 in suo favore per € 838,60 oltre accessoriper avere difeso [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio aspese dello Stato nel procedimento penale n. 575/2020 RGNR dellaProcura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,invocando la liquidazione di un onorario pari ad € 1.197,33 e censurando ilprovvedimento impugnato in quanto aveva operato indebitamente unariduzione del 30% dell’onorario ex art. 12 comma 2 del D.M. n. 55/2014.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nella contumacia del Ministerodella Giustizia, con la sentenza n. 863/2024, depositata in data17.9.2024, in accoglimento dell’opposizione, rideterminava l’onorariodovuto all’opponente in € 1.197,33, condannando l’Amministrazione dellaGiustizia alla rifusione delle spese vive del procedimento, se ed in quantoeffettivamente sostenute, e dichiarando non dovuti ulteriori importi atitolo di compensi per il giudizio di opposizione in quanto nel giudizio exart. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 la parte poteva stare in giudiziopersonalmente ed in quanto il professionista aveva ottenuto in sede diopposizione un modesto incremento del compenso dovutogli,notevolmente inferiore a quello originariamente richiesto (€ 2.280,00).Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questaCorte, affidandosi ad un’unica doglianza.

La Procura della Repubblicapresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ed il Ministero dellaGiustizia sono rimasti intimati.Nell'imminenza dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi differita perimpedimento del Consigliere relatore al 28.5.2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. inriferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3) e 5) c.p.c., per non avere ilNumero registro generale 22264/2024Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17046/2026Data pubblicazione 30/05/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto condannato il Ministero dellaGiustizia al pagamento delle spese processuali per il giudizio diopposizione, in ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c., secondo ilquale alla soccombenza nel giudizio segue la condanna alle spese di lite,tenuto altresì conto che, nel caso di specie, la soccombenza della parteintimata era stata totale, essendo stata pienamente accolta la richiesta dielevazione del compenso professionale ad € 1.197,33 formulata nell'attodi opposizione.Il ricorso è fondato, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottonella sentenza impugnata, pur avendo pienamente accolto l'opposizioneavverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parteammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, nonha condannato il Ministero della Giustizia soccombente, rimastocontumace, al pagamento dei compensi dovuti alla parte opponente per ilgiudizio di opposizione, ritenendoli non spettanti perché in esso l'avvocatoPaolo Pino si era difeso personalmente ed aveva ottenuto un modestoaumento del compenso inizialmente liquidatogli, conseguendo un importodi molto inferiore a quello originariamente richiesto.Il principio di causalità, che regge la liquidazione delle spese in giudizio ein forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condottaabbia dato causa al giudizio costringendo la controparte - riuscitavittoriosa - a adire il giudice per l'affermazione delle proprie ragioni haportata generale.

Pertanto, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoavrebbe dovuto regolare le spese del giudizio di opposizione secondo ilprincipio della soccombenza, adeguatamente considerando che parteconvenuta non aveva adempiuto pienamente all'obbligo di coprire le speselegali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo finoalla decisione e che l'importo dei compensi professionali richiesto conl'opposizione era stato riconosciuto come pienamente dovuto, non avendoalcun rilievo per il giudizio di opposizione il fatto che prima del suo inizioNumero registro generale 22264/2024Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17046/2026Data pubblicazione 30/05/2026fosse stata chiesta la liquidazione di compensi per una somma superiore aquella riconosciuta dovuta.Ulteriormente va evidenziato che, come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. ord. 22.1.2026 n. 1470; Cass, 14.2.2024 n. 4082; Cass.ord. 8.11.2023 n. 31141/2023), il difensore di persona ammessa alpatrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articoli 84 e 170 delD.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto dipagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonomalegittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegueche il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo el'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalledisposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla"responsabilità delle parti per le spese".Priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudiziopersonalmente nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamentodelle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011.Questa disposizione non vieta all'interessato di avvalersi di un difensore ilquale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione.L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e cheoltretutto manifesti espressamente tale sua volontà, come nella specie(vedi in tal senso Cass. 21.1.2019 n. 1518), conserva il diritto allaliquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale nongiustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modificheintrodotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal D.L. n. 132 del 2014 e dellasentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassativedella reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, delmutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionalegravità (Cass. ord. 22.1.2026 n. 1470; Cass. ord. 23.12.2025 n. 33760;Cass. 17.10.2025 n. 27802; Cass. n. 11349/2024; Cass. n. 3606/2024 e,Numero registro generale 22264/2024Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17046/2026Data pubblicazione 30/05/2026in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024), cheevidentemente non ricorrono nel caso in esame.Sulle spese anche del giudizio di legittimità provvederà il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto in persona di diverso magistrato, che siindividua quale giudice di rinvio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia al Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto inpersona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Giustizia e Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] diGotto,-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n.863/2024depositata il 17.9.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22264/2024Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17046/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel 2024 proponeva ricorso in opposizione ex articoli84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione delcompenso emesso il 19.4.2024 in suo favore per € 838,60 oltre accessoriper avere difeso [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio aspese dello Stato nel procedimento penale n. 575/2020 RGNR dellaProcura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,invocando la liquidazione di un onorario pari ad € 1.197,33 e censurando ilprovvedimento impugnato in quanto aveva operato indebitamente unariduzione del 30% dell’onorario ex art. 12 comma 2 del D.M. n. 55/2014.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nella contumacia del Ministerodella Giustizia, con la sentenza n. 863/2024, depositata in data17.9.2024, in accoglimento dell’opposizione, rideterminava l’onorariodovuto all’opponente in € 1.197,33, condannando l’Amministrazione dellaGiustizia alla rifusione delle spese vive del procedimento, se ed in quantoeffettivamente sostenute, e dichiarando non dovuti ulteriori importi atitolo di compensi per il giudizio di opposizione in quanto nel giudizio exart. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 la parte poteva stare in giudiziopersonalmente ed in quanto il professionista aveva ottenuto in sede diopposizione un modesto incremento del compenso dovutogli,notevolmente inferiore a quello originariamente richiesto (€ 2.280,00).Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questaCorte, affidandosi ad un’unica doglianza. La Procura della Repubblicapresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ed il Ministero dellaGiustizia sono rimasti intimati.Nell'imminenza dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi differita perimpedimento del Consigliere relatore al 28.5.2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. inriferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3) e 5) c.p.c., per non avere ilNumero registro generale 22264/2024Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17046/2026Data pubblicazione 30/05/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto condannato il Ministero dellaGiustizia al pagamento delle spese processuali per il giudizio diopposizione, in ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c., secondo ilquale alla soccombenza nel giudizio segue la condanna alle spese di lite,tenuto altresì conto che, nel caso di specie, la soccombenza della parteintimata era stata totale, essendo stata pienamente accolta la richiesta dielevazione del compenso professionale ad € 1.197,33 formulata nell'attodi opposizione.Il ricorso è fondato, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottonella sentenza impugnata, pur avendo pienamente accolto l'opposizioneavverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parteammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, nonha condannato il Ministero della Giustizia soccombente, rimastocontumace, al pagamento dei compensi dovuti alla parte opponente per ilgiudizio di opposizione, ritenendoli non spettanti perché in esso l'avvocatoPaolo Pino si era difeso personalmente ed aveva ottenuto un modestoaumento del compenso inizialmente liquidatogli, conseguendo un importodi molto inferiore a quello originariamente richiesto.Il principio di causalità, che regge la liquidazione delle spese in giudizio ein forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condottaabbia dato causa al giudizio costringendo la controparte - riuscitavittoriosa - a adire il giudice per l'affermazione delle proprie ragioni haportata generale. Pertanto, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoavrebbe dovuto regolare le spese del giudizio di opposizione secondo ilprincipio della soccombenza, adeguatamente considerando che parteconvenuta non aveva adempiuto pienamente all'obbligo di coprire le speselegali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo finoalla decisione e che l'importo dei compensi professionali richiesto conl'opposizione era stato riconosciuto come pienamente dovuto, non avendoalcun rilievo per il giudizio di opposizione il fatto che prima del suo inizioNumero registro generale 22264/2024Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17046/2026Data pubblicazione 30/05/2026fosse stata chiesta la liquidazione di compensi per una somma superiore aquella riconosciuta dovuta.Ulteriormente va evidenziato che, come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. ord. 22.1.2026 n. 1470; Cass, 14.2.2024 n. 4082; Cass.ord. 8.11.2023 n. 31141/2023), il difensore di persona ammessa alpatrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articoli 84 e 170 delD.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto dipagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonomalegittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegueche il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo el'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalledisposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla"responsabilità delle parti per le spese".Priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudiziopersonalmente nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamentodelle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011.Questa disposizione non vieta all'interessato di avvalersi di un difensore ilquale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione.L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e cheoltretutto manifesti espressamente tale sua volontà, come nella specie(vedi in tal senso Cass. 21.1.2019 n. 1518), conserva il diritto allaliquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale nongiustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modificheintrodotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal D.L. n. 132 del 2014 e dellasentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassativedella reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, delmutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionalegravità (Cass. ord. 22.1.2026 n. 1470; Cass. ord. 23.12.2025 n. 33760;Cass. 17.10.2025 n. 27802; Cass. n. 11349/2024; Cass. n. 3606/2024 e,Numero registro generale 22264/2024Numero sezionale 1475/2026Numero di raccolta generale 17046/2026Data pubblicazione 30/05/2026in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024), cheevidentemente non ricorrono nel caso in esame.Sulle spese anche del giudizio di legittimità provvederà il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto in persona di diverso magistrato, che siindividua quale giudice di rinvio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia al Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto inpersona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso
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