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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17045/2026

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,-ricorrente-controMinistero della Giustizia,-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Patti n. 1750/2017 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nel 2017 proponeva opposizione ex articoli84 e 170 del D.P.R. n.115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso ilNumero registro generale 20860/2024Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 17045/2026Data pubblicazione 30/05/2026decreto di liquidazione degli onorari professionali (€ 600,00), emesso insuo favore dal Tribunale di Patti, per avere patrocinato in un processopenale (n.1762/2014 R.G.N.R. - 253/2015 R.G.T.), svoltosi dinanzi alpredetto giudice, la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio aspese dello Stato, processo conclusosi con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nella contumacia del Ministero della Giustizia, con provvedimenton.7539/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Patti accoglieva il ricorso erideterminava i compensi spettanti al difensore in € 1.140,00 percompensi (partendo dai valori minimi del D.M. n.55/2014, ridotti di 1/3 exart. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 in base alla previsione specifica per ilpatrocinio a spese dello Stato); condannava il Ministero della Giustizia alpagamento delle spese vive del procedimento di opposizione se ed inquanto effettivamente sostenute dall'opponente, e riteneva invece nondovuti a quest'ultimo, e comunque compensati, i compensi per il giudiziodi opposizione, potendo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] stare in giudiziopersonalmente.Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso a questa Corte, affidato ad un’unica doglianza.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 86, 91, comma 1° e 92 c.p.c., per non avere il Giudicedell'opposizione posto i compensi professionali di quel giudizio a carico delMinistero soccombente, malgrado l’integrale accoglimento nel merito dellesue pretese e la manifestazione, da parte del legale nel ricorsointroduttivo del giudizio, dell’intenzione di stare in giudizio personalmenteai sensi dell’art. 86 c.p.c., con conseguente diritto dello stesso allaliquidazione delle spese e degli onorari secondo la tariffa professionale,Numero registro generale 20860/2024Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 17045/2026Data pubblicazione 30/05/2026non sussistendo peraltro i presupposti della compensazione delle speseprocessuali previsti dall'art. 92 c.p.c.Il ricorso è fondato, in quanto il Tribunale di Patti, pur avendo pienamenteaccolto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi deldifensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualeparte civile in un processo penale, non ha condannato il Ministero dellaGiustizia soccombente, rimasto contumace, al pagamento dei compensidovuti alla parte opponente per il giudizio di opposizione, ritenendoli nonspettanti perché in esso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era difesopersonalmente e aggiungendo che comunque andavano compensate lespese processuali, senza addurre ulteriori motivazioni a sostegno di taleultima statuizione.Il principio di causalità, che regge la liquidazione delle spese in giudizio ein forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condottaabbia dato causa al giudizio costringendo la controparte - riuscitavittoriosa - a adire il giudice per l'affermazione delle proprie ragioni haportata generale.

Pertanto, il Tribunale di Patti avrebbe dovuto regolare lespese del giudizio di opposizione secondo il principio della soccombenza,adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiutopienamente all'obbligo di coprire le spese legali, costringendo lacontroparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione.Ulteriormente va evidenziato che, come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. ord. 22.1.2026 n. 1470; Cass, 14.2.2024 n. 4082), ildifensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, aisensi degli articoli 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, propongaopposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forzadi una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivopatrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari delprocedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle speseNumero registro generale 20860/2024Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 17045/2026Data pubblicazione 30/05/2026sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.relative alla "responsabilità delle parti per le spese".Priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudiziopersonalmente nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamentodelle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011.Questa disposizione non vieta all'interessato di avvalersi di un difensore ilquale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione.L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e cheoltretutto manifesti espressamente tale sua volontà, come nella specie(vedi in tal senso Cass. 21.1.2019 n. 1518), conserva il diritto allaliquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale nongiustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modificheintrodotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal D.L. n. 132 del 2014 e dellasentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassativedella reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, delmutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionalegravità (Cass. ord. 22.1.2026 n. 1470; Cass. ord. 23.12.2025 n. 33760;Cass. 17.10.2025 n. 27802; Cass. n. 11349/2024; Cass. n. 3606/2024 e,in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024), cheevidentemente non ricorrono nel caso in esame.Sulle spese anche del giudizio di legittimità provvederà il Tribunale di Pattiin persona di diverso magistrato, che si individua quale giudice di rinvio P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato provvedimenton.7539/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al motivo accolto e rinvia alTribunale civile di Patti in persona di diverso magistrato, che provvederàanche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,-ricorrente-controMinistero della Giustizia,-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Patti n. 1750/2017 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nel 2017 proponeva opposizione ex articoli84 e 170 del D.P.R. n.115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso ilNumero registro generale 20860/2024Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 17045/2026Data pubblicazione 30/05/2026decreto di liquidazione degli onorari professionali (€ 600,00), emesso insuo favore dal Tribunale di Patti, per avere patrocinato in un processopenale (n.1762/2014 R.G.N.R. - 253/2015 R.G.T.), svoltosi dinanzi alpredetto giudice, la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio aspese dello Stato, processo conclusosi con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nella contumacia del Ministero della Giustizia, con provvedimenton.7539/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Patti accoglieva il ricorso erideterminava i compensi spettanti al difensore in € 1.140,00 percompensi (partendo dai valori minimi del D.M. n.55/2014, ridotti di 1/3 exart. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 in base alla previsione specifica per ilpatrocinio a spese dello Stato); condannava il Ministero della Giustizia alpagamento delle spese vive del procedimento di opposizione se ed inquanto effettivamente sostenute dall'opponente, e riteneva invece nondovuti a quest'ultimo, e comunque compensati, i compensi per il giudiziodi opposizione, potendo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] stare in giudiziopersonalmente.Avverso tale provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso a questa Corte, affidato ad un’unica doglianza.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 86, 91, comma 1° e 92 c.p.c., per non avere il Giudicedell'opposizione posto i compensi professionali di quel giudizio a carico delMinistero soccombente, malgrado l’integrale accoglimento nel merito dellesue pretese e la manifestazione, da parte del legale nel ricorsointroduttivo del giudizio, dell’intenzione di stare in giudizio personalmenteai sensi dell’art. 86 c.p.c., con conseguente diritto dello stesso allaliquidazione delle spese e degli onorari secondo la tariffa professionale,Numero registro generale 20860/2024Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 17045/2026Data pubblicazione 30/05/2026non sussistendo peraltro i presupposti della compensazione delle speseprocessuali previsti dall'art. 92 c.p.c.Il ricorso è fondato, in quanto il Tribunale di Patti, pur avendo pienamenteaccolto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi deldifensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualeparte civile in un processo penale, non ha condannato il Ministero dellaGiustizia soccombente, rimasto contumace, al pagamento dei compensidovuti alla parte opponente per il giudizio di opposizione, ritenendoli nonspettanti perché in esso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era difesopersonalmente e aggiungendo che comunque andavano compensate lespese processuali, senza addurre ulteriori motivazioni a sostegno di taleultima statuizione.Il principio di causalità, che regge la liquidazione delle spese in giudizio ein forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condottaabbia dato causa al giudizio costringendo la controparte - riuscitavittoriosa - a adire il giudice per l'affermazione delle proprie ragioni haportata generale. Pertanto, il Tribunale di Patti avrebbe dovuto regolare lespese del giudizio di opposizione secondo il principio della soccombenza,adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiutopienamente all'obbligo di coprire le spese legali, costringendo lacontroparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione.Ulteriormente va evidenziato che, come chiarito dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. ord. 22.1.2026 n. 1470; Cass, 14.2.2024 n. 4082), ildifensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, aisensi degli articoli 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, propongaopposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forzadi una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivopatrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari delprocedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle speseNumero registro generale 20860/2024Numero sezionale 1474/2026Numero di raccolta generale 17045/2026Data pubblicazione 30/05/2026sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.relative alla "responsabilità delle parti per le spese".Priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudiziopersonalmente nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamentodelle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011.Questa disposizione non vieta all'interessato di avvalersi di un difensore ilquale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione.L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e cheoltretutto manifesti espressamente tale sua volontà, come nella specie(vedi in tal senso Cass. 21.1.2019 n. 1518), conserva il diritto allaliquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale nongiustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modificheintrodotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal D.L. n. 132 del 2014 e dellasentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassativedella reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, delmutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionalegravità (Cass. ord. 22.1.2026 n. 1470; Cass. ord. 23.12.2025 n. 33760;Cass. 17.10.2025 n. 27802; Cass. n. 11349/2024; Cass. n. 3606/2024 e,in generale, sulla compensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024), cheevidentemente non ricorrono nel caso in esame.Sulle spese anche del giudizio di legittimità provvederà il Tribunale di Pattiin persona di diverso magistrato, che si individua quale giudice di rinvio P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato provvedimenton.7539/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al motivo accolto e rinvia alTribunale civile di Patti in persona di diverso magistrato, che provvederàanche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso