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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 34340/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5846-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n.

RG 99/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte di cassazione (ord . n. 28491/2020), accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale la Corte d’appello di Perugia aveva disposto, a carico del Ministero della Giustizia, il pagamento della somma di € 600,00, cassò con rinvio, anche per il capo delle spese del giudizi di legittimità, la decisione di cui detto, per avere deciso in contrasto con il principio secondo il quale “il credito per interessi è (…) accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto” (Sez. 6, n. 7695, 19/3/2019; conf.

Sez. 6, n. 7478, 15/3/2019); - il Giudice del rinvio, in applicazione del principio di cui sopra.

Rideterminò l’indennizzo in € 663,70, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione e compensò per intero fra le parti le spese della fase di rinvio; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso quest’ultima statuizione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] complesso censuratorio con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere il Giudice del rinvio messo di liquidare le spese della precedente fase di merito, esitata nel decreto collegiale cassato, e per avere compensato per intero le spese della fase di rinvio, risulta manifestamente fondato.

Invero, non è dubbio che la Corte d’appello abbia del tutto omesso di statuire sul capo delle spese relativamente al procedimento, esitato nel decreto collegiale, posto nel nulla dalla cassazione.

Quanto alla compensazione delle spese afferenti alla fase del rinvio, giustificato dal comportamento processuale del Ministero, che non si era opposto all’accoglimento della domanda, non può che ribadirsi il principio secondo il quale, l’art. 92 cod. proc. civ. vigente non consente la compensazione delle spese sol perché la controparte non si sia opposta alla domanda, permanendo la soccombenza di quest’ultima (cfr., ex multis, Cass. nn. 5255/2022 e 23632/2013) .

Ciò posto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il capo delle spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5846-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. RG 99/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte di cassazione (ord . n. 28491/2020), accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale la Corte d’appello di Perugia aveva disposto, a carico del Ministero della Giustizia, il pagamento della somma di € 600,00, cassò con rinvio, anche per il capo delle spese del giudizi di legittimità, la decisione di cui detto, per avere deciso in contrasto con il principio secondo il quale “il credito per interessi è (…) accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto” (Sez. 6, n. 7695, 19/3/2019; conf. Sez. 6, n. 7478, 15/3/2019); - il Giudice del rinvio, in applicazione del principio di cui sopra. Rideterminò l’indennizzo in € 663,70, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione e compensò per intero fra le parti le spese della fase di rinvio; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso quest’ultima statuizione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] complesso censuratorio con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere il Giudice del rinvio messo di liquidare le spese della precedente fase di merito, esitata nel decreto collegiale cassato, e per avere compensato per intero le spese della fase di rinvio, risulta manifestamente fondato. Invero, non è dubbio che la Corte d’appello abbia del tutto omesso di statuire sul capo delle spese relativamente al procedimento, esitato nel decreto collegiale, posto nel nulla dalla cassazione. Quanto alla compensazione delle spese afferenti alla fase del rinvio, giustificato dal comportamento processuale del Ministero, che non si era opposto all’accoglimento della domanda, non può che ribadirsi il principio secondo il quale, l’art. 92 cod. proc. civ. vigente non consente la compensazione delle spese sol perché la controparte non si sia opposta alla domanda, permanendo la soccombenza di quest’ultima (cfr., ex multis, Cass. nn. 5255/2022 e 23632/2013) . Ciò posto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il capo delle spese del presente giudizio di legittimit
Decreto Cassazione n. 34340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris