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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 33825/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.798/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PADOVA n. 4106 /202 2 depositata i l 24/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito, quale difensore d’ufficio, [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Richiesta la liquidazione del compenso, questa era stata respinto per carenza di documentazione relativa alla situazione reddituale dell’assistita.

Proposta opposizione con integrazione delle produzioni documentali, il Tribunale di Padova aveva riconosciuto esistenti i presupposti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e liquidato il dovuto e, stante la contumacia del Ministero, aveva disposto che nulla era dovuto quanto alle spese.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per un solo motivo.

Il Ministero non ha depositato controricorso ma ha chiesto di essere sentito all’udienza eventualmente fissata (l’assenza di fissazione di udienza pubblica rende superflua la valutazione di ammissibilità della richiesta formulata). [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata liquidazione delle spese processuali sostenute per il giudizio di opposizione, ritenendo irrilevante il fatto che il Ministero non si sia costituito, perché si tratterebbe di questione non incidente sul principio della soccombenza.

Il ricorso è fondato.

Effettivamente la ricorrente è risultata totalmente vincitrice all’esito della fase di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002, con riconoscimento dell’effettiva esistenza dei presupposti affinchè la sua assistita fosse ammessa legittimamente al patrocinio a spese dello Stato e con conseguente liquidazione a favore della professionista richiedente del compenso per l’attività prestata.

L’art.91 c.p.c. dispone che le spese processuali sono disciplinate, all’esito del giudizio, con applicazione del principio della soccombenza.

La ripetizione delle spese da parte della parte vincitrice secondo il principio generale indicato può essere esclusa solo nel ricorrere dei presupposti della seconda parte del primo comma dell’art.91 c.p.c. o nel ricorrere delle situazioni disciplinate dall’art.92 co 1 c.p.c. (salva la soccombenza reciproca e le altre ragioni enucleabili dall’art.92 co 2 c.p.c., anche alla luce della modifica introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.77/2018, che giustificano però la compensazione, totale o parziale, delle spese, non la loro irripetibilità): ma le deroghe legittime al principio di soccombenza debbono essere motivate in modo da dare conto del ricorrere dei presupposti che le giustificano.

Il Tribunale di Padova si è invece limitato a correlare l’assenza di pronuncia sulle spese processuali sostenute dall’opponente alla contumacia del Ministero, valorizzando inammissibilmente a danno della parte vittoriosa la mancata partecipazione attiva al processo ad opera della controparte soccombente: cfr., al riguardo, Cass. n.34340/2022, 5255/2022, 23632/2013-.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento del Tribunale di Padova deve essere conseguentemente cassato con rinvio: non è possibile una pronuncia ex art.384 c.p.c. perché la ricorrente aveva chiesto -e tuttora chiede- la liquidazione dei compensi secondo i valori medi dello scaglione indicato come da prendere a riferimento; ciò implica lo svolgimento di approfondimenti nel merito sull’esistenza dei presupposti per il riconoscimento degli importi richiesti in relazione all’attività in concreto svolta dal difensore, che non sono possibili in sede di legittimità.

Il Tribunale di Padova, quale giudice del rinvio, dovrà, in altra composizione, attenersi al seguente principio di diritto: quando vi è una parte totalmente vincitrice, la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all’applicazione del principio di soccombenza, deve essere praticata nei casi normativamente previsti -cfr., in particolare, gli art.91 e 92 c.p.c.- e deve essere supportata da congrua motivazione; la contumacia della parte risultata soccombente non può giustificare di per sè la non ripetibilità delle spese per la pate venditrice . [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Padova che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.798/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PADOVA n. 4106 /202 2 depositata i l 24/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito, quale difensore d’ufficio, [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Richiesta la liquidazione del compenso, questa era stata respinto per carenza di documentazione relativa alla situazione reddituale dell’assistita. Proposta opposizione con integrazione delle produzioni documentali, il Tribunale di Padova aveva riconosciuto esistenti i presupposti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e liquidato il dovuto e, stante la contumacia del Ministero, aveva disposto che nulla era dovuto quanto alle spese. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per un solo motivo. Il Ministero non ha depositato controricorso ma ha chiesto di essere sentito all’udienza eventualmente fissata (l’assenza di fissazione di udienza pubblica rende superflua la valutazione di ammissibilità della richiesta formulata). [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata liquidazione delle spese processuali sostenute per il giudizio di opposizione, ritenendo irrilevante il fatto che il Ministero non si sia costituito, perché si tratterebbe di questione non incidente sul principio della soccombenza. Il ricorso è fondato. Effettivamente la ricorrente è risultata totalmente vincitrice all’esito della fase di opposizione ex art.170 DPR n.115/2002, con riconoscimento dell’effettiva esistenza dei presupposti affinchè la sua assistita fosse ammessa legittimamente al patrocinio a spese dello Stato e con conseguente liquidazione a favore della professionista richiedente del compenso per l’attività prestata. L’art.91 c.p.c. dispone che le spese processuali sono disciplinate, all’esito del giudizio, con applicazione del principio della soccombenza. La ripetizione delle spese da parte della parte vincitrice secondo il principio generale indicato può essere esclusa solo nel ricorrere dei presupposti della seconda parte del primo comma dell’art.91 c.p.c. o nel ricorrere delle situazioni disciplinate dall’art.92 co 1 c.p.c. (salva la soccombenza reciproca e le altre ragioni enucleabili dall’art.92 co 2 c.p.c., anche alla luce della modifica introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.77/2018, che giustificano però la compensazione, totale o parziale, delle spese, non la loro irripetibilità): ma le deroghe legittime al principio di soccombenza debbono essere motivate in modo da dare conto del ricorrere dei presupposti che le giustificano. Il Tribunale di Padova si è invece limitato a correlare l’assenza di pronuncia sulle spese processuali sostenute dall’opponente alla contumacia del Ministero, valorizzando inammissibilmente a danno della parte vittoriosa la mancata partecipazione attiva al processo ad opera della controparte soccombente: cfr., al riguardo, Cass. n.34340/2022, 5255/2022, 23632/2013-. Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento del Tribunale di Padova deve essere conseguentemente cassato con rinvio: non è possibile una pronuncia ex art.384 c.p.c. perché la ricorrente aveva chiesto -e tuttora chiede- la liquidazione dei compensi secondo i valori medi dello scaglione indicato come da prendere a riferimento; ciò implica lo svolgimento di approfondimenti nel merito sull’esistenza dei presupposti per il riconoscimento degli importi richiesti in relazione all’attività in concreto svolta dal difensore, che non sono possibili in sede di legittimità. Il Tribunale di Padova, quale giudice del rinvio, dovrà, in altra composizione, attenersi al seguente principio di diritto: quando vi è una parte totalmente vincitrice, la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all’applicazione del principio di soccombenza, deve essere praticata nei casi normativamente previsti -cfr., in particolare, gli art.91 e 92 c.p.c.- e deve essere supportata da congrua motivazione; la contumacia della parte risultata soccombente non può giustificare di per sè la non ripetibilità delle spese per la pate venditrice . [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Padova che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così
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