Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 165/1974
ECLI:IT:COST:1974:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
In seguito a querela contro ignoti, proposta dal titolare della
ditta Ricca di Savigliano per il danneggiamento di quattro
autocorriere, venivano avviate indagini di polizia che portavano alla
denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e alla instaurazione di un procedimento penale
contro il medesimo, per il delitto di cui all'art. 635 del codice
penale, avanti al pretore di Pinerolo. Questo, con sentenza 18 ottobre
1971, ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto
contestatogli e, sospeso il giudizio "limitatamente alla condanna del
querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo
Stato" ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 382 (e conseguentemente dell'art. 482) del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo
comma, della Costituzione ed ha, quindi, rimesso gli atti a questa
Corte per la relativa decisione.
Nel presente giudizio vi è stato soltanto l'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
infondatezza della questione.
:
Il pretore di Pinerolo ritiene che il principio di uguaglianza ed
il diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione,
siano violati dall'art. 382, e correlativamente dall'art. 482, del
codice di procedura penale, i quali dispongono che, con la sentenza di
proscioglimento dell'imputato, quando si tratta di reato per il quale
si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato
alle spese del procedimento, salvo che il proscioglimento sia
pronunziato per insufficienza di prove, per concessione del perdono
giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo
la presentazione della querela. Secondo l'ordinanza di rimessione,
sarebbe iniquo che alla assoluzione del prevenuto da un reato
perseguibile a querela di parte faccia seguito automaticamente la
condanna del querelante dal momento che "non può essere addebitato
allo stesso se le indagini di polizia si sono orientate su di un
individuo che è poi risultato estraneo all'accaduto". Si
verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra
querelanti contro ignoti a seconda che le indagini di polizia
giudiziaria si appuntino o meno sul colpevole; e questo difforme
trattamento di situazioni uguali non sarebbe sorretto da presupposti
logici ed obbiettivi che ne giustifichino l'adozione. Inoltre, il
rischio per la persona offesa di esporsi al pagamento delle spese
processuali, quando non conosca l'autore del reato, potrebbe risolversi
in una indebita compressione del diritto di agire in giudizio; e,
comunque, dato l'automatismo delle norme denunziate, il querelante
sarebbe privo di idonei strumenti per contrapporsi ad una condanna alle
suindicate spese, cui egli senza alcuna colpa ha dato causa.
La questione è fondata.
L'Avvocato dello Stato, dopo avere premesso che il fondamento
dell'obbligo del querelante di rimborsare le spese anticipate dallo
Stato va individuato nei principi della colpa e della soccombenza,
ritiene che una esatta interpretazione delle norme impugnate porti ad
escludere la sussistenza di un problema di legittimità costituzionale.
E ciò perché il querelante non potrebbe essere ritenuto responsabile
delle spese allorquando non sia ipotizzabile nei suoi riguardi alcuna
colpa, come nella specie.
La Corte ritiene che le affermazioni dell'Avvocatura non sono
esatte dal momento che, secondo giurisprudenza e dottrina, i suindicati
principi possono essere invocati quando si tratti di rifusione delle
spese a favore dell'imputato prosciolto, prevista dal secondo comma
dell'art. 382. Invece, il fondamento dell'obbligo del querelante di
rimborsare allo Stato le spese da questo anticipate deriva dal
principio generale, secondo il quale dette spese debbono
definitivamente ricadere sulla parte che ad esse ha dato causa, e,
perciò, in primo luogo sul condannato, che, commettendo il reato ha
provocato l'esercizio della azione penale, ed in caso di assoluzione da
un reato perseguibile soltanto a querela di parte, sul querelante che,
a mezzo della querela ha dato la possibilità al pubblico ministero
di promuovere l'azione penale.
La parte offesa, che presenti querela assume pertanto la
responsabilità del pagamento delle spese processuali, il che ha lo
scopo, per altro, anche di evitare liti temerarie. Ma siffatto
principio, pur esatto, soffre delle eccezioni nel senso che alla
assoluzione dell' imputato non consegue automaticamente la condanna
del querelante, nelle ipotesi tassativamente previste dallo stesso art.
382: proscioglimento dell'imputato per insufficienza di prove, per
concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del
reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Casi nei quali
l'assoluzione dell'imputato deriva da circostanze non riconducibili al
querelante.
Orbene, esaminando la questione entro i limiti proposti
dall'ordinanza di rimessione, la Corte osserva che colui che, con
querela contro ignoti, lamenta un reato effettivamente commesso in suo
danno, e l'azione penale promossa dal p.m. non dà esito positivo o
perché rimane ignoto l'autore del reato, oppure perché si è
proceduto contro persona non colpevole, si trova nella medesima
posizione giuridica di quella suindicata contemplata dall'art. 382, e,
ciononostante, subisce un trattamento differente perché viene
condannato al pagamento delle spese processuali.
Sussiste quindi il vizio di legittimità costituzionale in ordine
all'art. 3 della Costituzione.
Rimane assorbita la questione proposta in riferimento all'art. 24
della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 382 e 482 del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, in caso di
proscioglimento, la condanna del querelante alle spese del procedimento
anticipate dallo stato anche nell'ipotesi di querela contro ignoti per
un reato realmente verificatosi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere