Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 52/1975
ECLI:IT:COST:1975:52
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], instaurato a seguito di querela sporta da tale [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato, da perizia psichiatrica, la totale
incapacità di intendere e di volere della prevenuta, il pretore ha
sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 382 del
codice di procedura penale, nella parte in cui impone la condanna del
querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, anche
nell'ipotesi di proscioglimento derivante da circostanze non
riconducibili al querelante stesso.
Nessuna parte si è costituita in questa sede.
:
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno
con il principio costituzionale d'eguaglianza l'art. 382 del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante
alle spese del procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato
sia stato prosciolto perché non imputabile per incapacità di
intendere e di volere.
La questione è fondata.
La norma impugnata, nel sancire, anche al fine di evitare liti
temerarie, la responsabilità del querelante per il pagamento delle
spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, stabilisce
giustificate ma tassative eccezioni qualora il proscioglimento avvenga
per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o
per causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della
querela. Tali ipotesi sono rette da una ratio unitaria, che è quella
di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla
responsabilità in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da
circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può
essere addebitata. Ove ricorrano tali estremi, contrasta con il
principio d'eguaglianza la norma giuridica, come quella denunciata, che
egualmente imponga la condanna alle spese processuali. È appena il
caso di ricordare che, in applicazione del suddetto principio, la Corte
ha già dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 382 c.p.p., per
la responsabilità corrispondentemente prevista nella ipotesi di
querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sentenza n.
165 del 1974).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 382 del codice
di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del
querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche
nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché
incapace d'intendere e di volere.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] Cancelliere