Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 52/1975

ECLI:IT:COST:1975:52
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], instaurato a seguito di querela sporta da tale [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato, da perizia psichiatrica, la totale incapacità di intendere e di volere della prevenuta, il pretore ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento derivante da circostanze non riconducibili al querelante stesso.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. : La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza l'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato sia stato prosciolto perché non imputabile per incapacità di intendere e di volere.

La questione è fondata.

La norma impugnata, nel sancire, anche al fine di evitare liti temerarie, la responsabilità del querelante per il pagamento delle spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, stabilisce giustificate ma tassative eccezioni qualora il proscioglimento avvenga per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

Tali ipotesi sono rette da una ratio unitaria, che è quella di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla responsabilità in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata.

Ove ricorrano tali estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica, come quella denunciata, che egualmente imponga la condanna alle spese processuali.

È appena il caso di ricordare che, in applicazione del suddetto principio, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 382 c.p.p., per la responsabilità corrispondentemente prevista nella ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sentenza n. 165 del 1974).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché incapace d'intendere e di volere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], instaurato a seguito di querela sporta da tale [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato, da perizia psichiatrica, la totale incapacità di intendere e di volere della prevenuta, il pretore ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento derivante da circostanze non riconducibili al querelante stesso. Nessuna parte si è costituita in questa sede. : La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza l'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato sia stato prosciolto perché non imputabile per incapacità di intendere e di volere. La questione è fondata. La norma impugnata, nel sancire, anche al fine di evitare liti temerarie, la responsabilità del querelante per il pagamento delle spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, stabilisce giustificate ma tassative eccezioni qualora il proscioglimento avvenga per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Tali ipotesi sono rette da una ratio unitaria, che è quella di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla responsabilità in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata. Ove ricorrano tali estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica, come quella denunciata, che egualmente imponga la condanna alle spese processuali. È appena il caso di ricordare che, in applicazione del suddetto principio, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 382 c.p.p., per la responsabilità corrispondentemente prevista nella ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sentenza n. 165 del 1974). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché incapace d'intendere e di volere. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Cancelliere