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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04682/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8267/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 38/2020depositata il 17/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. – la T ulipano soc .coop. sociale O nlus in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria,contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha respinto il reclamoex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimentoemessa dal Tribunale di Ancona il 15 /07/ 2019;

1.1. –il Fallimento e gli altri intimat i non ha nno svolto difese; Considerato che:

2. – il ricor so pone la questione circa la perdurante assoggettabilità a fallimento (oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione), delle cooperative sociali e dei loro consorzi, cui il d.lgs. n. 112 del 2017 attribuisce di diritto la qualifica di “imprese sociali”, in relazione al combinato disposto degli artt. 14, comma 1 , e 1 , comma 4 , dello stesso d.lgs. e dell’art. 2545-terdecies c.c.;

3. – il Collegio ritiene che non ricorr a no i presuppos ti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che la causa debba essere trattata in pubblica udienza; P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8267/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 38/2020depositata il 17/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – la T ulipano soc .coop. sociale O nlus in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria,contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha respinto il reclamoex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimentoemessa dal Tribunale di Ancona il 15 /07/ 2019; 1.1. –il Fallimento e gli altri intimat i non ha nno svolto difese; Considerato che: 2. – il ricor so pone la questione circa la perdurante assoggettabilità a fallimento (oltre che a liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione), delle cooperative sociali e dei loro consorzi, cui il d.lgs. n. 112 del 2017 attribuisce di diritto la qualifica di “imprese sociali”, in relazione al combinato disposto degli artt. 14, comma 1 , e 1 , comma 4 , dello stesso d.lgs. e dell’art. 2545-terdecies c.c.; 3. – il Collegio ritiene che non ricorr a no i presuppos ti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che la causa debba essere trattata in pubblica udienza; P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo. Così d
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