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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12955/2026

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, dichiaratasi liquidatrice, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore;MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitosi in persona del Ministro pro tempore;entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 5795/2024 depositata il 10/10/2024.Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che laBEN.[OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Napoli, impugnava l’avviso di accertamento n.TF303MD01886/2022, con il quale si recuperavano IRES, IRAP ed IVA perl’anno 2017.

In particolare, si contestava l’utilizzo di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di AulettaGiuseppe e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di fatture per operazionioggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., Work in progress S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..La società deduceva violazioni formali, nonché l’insussistenza deipresupposti su cui si fondava la pretesa.La CGT di primo grado rigettava il ricorso.2.

Proponeva appello la società.Con sentenza n. 1423/2024, la CGT di secondo grado della Campaniaaccoglieva parzialmente l’appello.Dopo aver riportato i principi in materia di ripartizione dell’onereprobatorio con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti ed aquelle soggettivamente inesistenti, indicava gli elementi di fatto contenutinell’avviso da cui doveva trarsi la prova dell’inesistenza (oggettiva osoggettiva) delle operazioni.

Osservava, però, che l’Agenzia delle Entratenon aveva prodotto i documenti da cui doveva desumersi la prova di talicircostanze.

Solo per le operazioni intercorse con le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prova poteva trarsi dai documenticontenuti in un altro processo, n. 1419/2024 r.g.a., trattato nellamedesima udienza ed in particolare, per la prima, da un «verbaleNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’Agenzia delle Dogane dal quale, unitamente ad avviso diaccertamento per l’anno 2016 non contestato, emerge il ruolo di societàfittizia, senza alcuna struttura aziendale e documentazione contabile-amministrativa» e, per la seconda, da «un P.V.C. redatto dalla G. di F. diTrieste in data 29/03/2019 nei confronti della società Petrolifera ItalianaSrl, dal quale emerge (pag. 53 e 54) che la ditta, esercente attività dicommercio all’ingrosso di prodotti petroliferi: - risulta essere evasoretotale; non dispone di unità locali; dalla data di costituzione non haeffettuato versamenti per IVA ed

II. DD.; - in base alla banca dati INPSnon si è mai avvalsa di personale dipendente».Sulla base di tali documenti poteva ritenersi dimostrata la naturafittizia delle operazioni poste in essere con tali imprese, con laconseguenza che si determinava l’inversione dell’onere della prova acarico della contribuente che non poteva ritenersi soddisfatto attraverso ildeposito di DAS e di documentazione attestante la regolarità deipagamenti.

La CGT di secondo grado escludeva, infine, che, per effetto delrecupero delle somme oggetto delle fatture emesse dalle predetteimprese, si desse luogo ad una doppia imposizione.Rigettava pertanto l’impugnazione in relazione alle imposte recuperateper le operazioni intercorse con tali imprese, mentre l’accoglieva per ilresto.3.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L’amministrazione ha resistito con controricorso ed ha proposto altresìricorso incidentale affidato a quattro motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato proposto anchenei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si è costituitoed ha chiesto l’estromissione.Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da partedell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 300/1999, di tutti i «rapporti giuridici», i«poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'Economia e delledelle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unicosoggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l'Agenzia delleEntrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso neiconfronti del Ministero delle finanze (Cass. n. 1462/2020; Cass. n.1550/2015).2.

Occorre, sotto il profilo logico, esaminare prioritariamente il quartomotivo del ricorso principale con il quale la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c.111 Cost. per motivazione apparente della sentenza nella parte in cui harigettato l’appello.Il motivo, come formulato, è inammissibile, in quanto la ricorrente silimita a citare astrattamente la giurisprudenza in ordine alla motivazioneapparente - che ricorre quando la stessa non consente di comprendere ilpercorso logico che ha condotto il giudice alla decisione – senza però farealcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata ed alleragioni che ne determinerebbero, in parte qua, la nullità.3.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 7, comma 5 bis, d.lgs. 546/1992 e 115 c.p.c..

La ricorrente halamentato, sostanzialmente, che la sentenza d’appello, nella parte in cui èstata rigettata l’impugnazione, sarebbe fondata su documenti contenuti inun diverso processo e che, pertanto, non potevano essere utilizzati;peraltro, il giudice non può comunque porre a fondamento della decisionefatti conosciuti attraverso la trattazione di altre controversie.3.2 Va innanzi tutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivosollevata dall’Amministrazione per erronea indicazione del vizio lamentato,Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026giacché, ad avviso di quest’ultima, lo stesso integrerebbe un error inprocedendo ascrivibile alla categoria di cui al n. 4) dell’art. 360, comma1°, c.p.c..Al riguardo è sufficiente osservare che è riconosciuta a questa Corte lapossibilità di riqualificare i motivi di ricorso in base al loro contenuto (cfr.Cass.

Sez.

U. n. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017;Cass. n. 759/2025) e che neppure l’omessa o erronea indicazione dellanorma violata produce l’inammissibilità del motivo quando è chiaro ilcontenuto della doglianza (cfr. Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 25044/2013;Cass. n. 21819/2017).Nel caso di specie risulta evidente che la ricorrente lamenta l’utilizzo aifini della decisione di documenti che, a suo avviso, non potevano essereacquisiti.3.3 Il motivo è altresì fondatoVa infatti osservato che - nel testo ratione temporis applicabile alpresente giudizio, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 220/2023 -l’art. 7 d.lgs. 546/1992 stabiliva che «1.

Le corti di giustizia tributaria diprimo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalleparti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, diinformazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale daciascuna legge d'imposta.2.

Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quandooccorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possonorichiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione delloStato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza,ovvero disporre consulenza tecnica.

I compensi spettanti ai consulentitecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n.319, e successive modificazioni e integrazioni.[3. comma abrogato dall’art. 3 bis comma 5 d.l. 203/2005 conv. in l.248/2005]Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/20264.

Non è ammesso il giuramento.

La corte di giustizia tributaria, ove loritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delleparti, può ammettere la prova testimoniale […].5.

Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengonoillegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini delladecisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio,salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.5-bis.

L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate conl'atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova cheemergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della suafondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente adimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza conla normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano lapretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Spetta comunque alcontribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non siaconseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».Il terzo comma stabiliva che «È sempre data alle commissionitributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenutinecessari per la decisione della controversia»; la sua abrogazione, adopera del d.l. 203/2005, è stata così considerata come la conferma dellanatura dispositiva del processo tributario, riconosciuta anche dallasentenza della Corte Costituzionale n. 109/2007 (che ha dichiarato nonfondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24Cost., nella parte in cui non prevede, tra i poteri istruttori dellecommissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, nei limiti dei fattidedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione»)che ha ribadito anche la posizione di terzietà del Giudice.Per tali ragioni questa Corte – già prima dell’introduzione del comma 5bis per effetto della l. 130/2022 - ha affermato che «l'art. 7 d.lgs. 31Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026dicembre 1992, n. 546, laddove attribuisce al giudice il potere di disporrel'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, e dunque anche nell'ora abrogatoterzo comma (che attribuiva «alle commissioni tributarie facoltà diordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per ladecisione della controversia»), dev'essere interpretato alla luce delprincipio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente algiudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo irispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorioin funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi digiudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007).

Tale potere,pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettivasituazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già fornitidalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agliSez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010,Rv. 613988) e sempre che la parte su cui ricade l'onere della prova nonabbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questarisulti piuttosto ostacolata dall'essere i documenti in possesso dell'altraparte o di terzi (v.

Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n.10970 del 14/05/2007)» (Cass. n. 955/2016; nello stesso senso, Cass. n.16476/2020; Cass. n. 112383/2021).Consegue, da quanto esposto, che la CGT di secondo grado non potevafondare la propria decisione su documenti contenuti in un diverso processopendente innanzi a sé (sia pure tra le stesse parti), di fatto acquisendoli alpresente giudizio.3.4 Va osservato, infine, che l’Amministrazione ha eccepito che, inrealtà, la sentenza impugnata sarebbe fondata su documentazionedepositata nel presente giudizio e non in quello relativo all’annualità 2016.Ciò dovrebbe desumersi dal fatto che, con riguardo alla soggettivainesistenza delle operazioni poste in essere con la [OSCURATO:PERSONA] di AulettaNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Giuseppe, nella sentenza impugnata si richiama un PVC della Guardia diItaliana; sennonché dalla sentenza n. 5786/2024, emessa all’esitodell’altro giudizio relativo all’annualità 2016, risulta che esso aveva adoggetto un «avviso d’accertamento mediante il quale la DirezioneProvinciale di Napoli I aveva avanzato pretese impositive che si eranovenute a fondare sulla “oggettiva inesistenza” delle fatture che nel corsodel 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avevanoemesso nei confronti della ricorrente.

Posto, quindi, che si controvertevariguardo ad atto impositivo in cui non si faceva in alcun modo riferimentoalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” (e alla Petrolifera Italiana) non èdato di comprendere per quale ragione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesto di quel giudizio avrebbe dovuto depositare processo verbaledi constatazione in cui era menzionata la predetta Società» (cfr.controricorso pag. 26).Inoltre, l’Amministrazione ha evidenziato che, nella sentenzaimpugnata, la CGT di secondo grado «con riferimento alle preteseimpositive di cui all’avviso d’accertamento oggetto d’impugnativa fondatesull’“oggettiva inesistenza” delle operazioni concernenti le fatture emessenel corso del 2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente,afferma testualmente “Considerazioni a parte possono essere fatte per leditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Per la primaaliunde (fascicolo processuale relativo all’accennata causa con ruolo1419/2024) è stato prodotto un verbale dell’agenzia delle Dogane dalquale, unitamente ad avviso di accertamento per l’anno 2016 noncontestato, emerge il ruolo di società fittizia, senza alcuna strutturaaziendale e documentazione contabile-amministrativa.” Orbene l’avvisod’accertamento non contestato concernente l’anno d’imposta 2016 è unodegli avvisi d’accertamento cui la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli I avevaNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026fatto riferimento alla pag. 21 delle controdeduzioni con le quali si eracostituita al fine di resistere all’appello […].

E’ evidente, perciò, che leaffermazioni effettuate nella sentenza impugnata si sono venute a fondaresu documentazione che era stata esibita nel corso del presente giudizio[…]» (cfr. controricorso pag. 27).Orbene, a parte la singolarità dell’eccezione - con la quale si vorrebbesmentire l’affermazione espressa nella sentenza impugnata, circa lamancata produzione della documentazione, raffrontandone il contenutocon osservazioni presenti in una sentenza emessa in un altro giudizio o innel presente giudizio – va osservato che la stessa è irrilevante.

Ladecisione impugnata è stata comunque assunta sulla base di documentiche la CGT di secondo grado ha affermato di aver acquisito d’ufficio da unaltro giudizio e ciò, per le ragioni innanzi esposte, non è consentito.

Pereffetto dell’accoglimento del motivo in questione, il giudice del rinviodovrà provvedere, quindi, ad una nuova valutazione della controversia; atal fine dovrà verificare quali documenti sono stati regolarmente prodottinel presente giudizio onde fondare la decisione sugli stessi; se dunque idocumenti indicati dall’Amministrazione sono stati effettivamente prodottianche nel presente giudizio, certamente se ne potrà tenere conto in sededi rinvio.4.1 Con il secondo motivo, la società ha denunciato i vizi di cui all’art.360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degliartt 54 d.p.r. 633/1972, 2697 e 2729 c.c., 115 c.p.c., sostenendo chel’Amministrazione non aveva adempiuto all’onere di dimostrare laconsapevolezza di partecipare alla frode da parte della società o,comunque, l’impossibilità con l’ordinaria diligenza di acquisire taleconsapevolezza.4.2 Con il terzo motivo, ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma1°, nn. 3) e 5) c.p.c. per violazione degli artt. 54 d.p.r. 633/1972, 2697 eNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/20262729 c.c., 115 c.p.c..

Ha dedotto che la CGT di secondo grado ha rigettatoparzialmente l’appello «in base ad una serie di elementi presuntivi,nonostante la difesa della società avesse evidenziato l'irrilevanza di alcunidi essi e la difformità del loro contenuto rispetto a quanto pretesodall'Ufficio appellato».4.3 I due motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento delprimo, riguardando anch’essi la prova dei fatti posti a fondamentodell’avviso di accertamento.5.1 Occorre a questo punto esaminare i motivi di ricorso incidentaleproposti dall’Amministrazione.Con il primo motivo, la stessa ha denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c..

Ha lamentato, inpratica, che la CGT di secondo grado ha ritenuto non provati i fatti posti afondamento delle pretese per le quali è stato accolto l’appello, senza fareapplicazione del principio di non contestazione.

Ha quindi riportato i fattiindicati nell’avviso di accertamento a sostegno della soggettiva inesistenzadelle operazioni (pagg. 38 – 40 del controricorso), le considerazioni alriguardo contenute nel ricorso (deve ritenersi di primo grado) dellacontribuente (pag. 40 – 47 del controricorso) e le controdeduzionidell’Ufficio (pagg. 47 – 49 del controricorso) per sostenere poi che ledifese della contribuente «solo in minima parte erano volte a contestare i“fatti” su cui si fondava la pretesa impositiva incentrata sulla “soggettivainesistenza” della fatture emesse nel corso del 2017 dalla Global PetroliS.r.l.».Analoghe considerazioni sono state svolte con riguardo ai fatti dai qualidesumere l’oggettiva inesistenza delle operazioni, in relazione alle quali èstato riportato il contenuto dell’avviso di accertamento (pagg. 50 – 52 delcontroricorso), quello del ricorso della società (pagg. 52 – 59 delcontroricorso) e delle controdeduzioni (pagg. 59 – 62 del controricorso); èstato quindi osservato che «in buona sostanza la ricorrente si era limitataNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026ad affermare che la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. eranooperative semplicemente sulla base delle visure della Camera diCommercio e adducendo che avevano depositato bilanci fino al 2016 […]»5.2 Il motivo così formulato è però inammissibile e comunqueinfondato.Infatti, costituisce «elemento valutativo riservato al giudice delmerito», apprezzare, «nell’ambito del giudizio di fatto al medesimoriservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione deifatti rilevanti, allegati dalla controparte» (così Cass. n. 3680/2019), sicchétale «apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamenteper incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questaCorte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione»(Cass. n. 13217/2014).L’erronea applicazione del principio di non contestazione – sia perdolersi che il giudice del merito abbia ritenuto operante il principio inassenza dei suoi presupposti, sia per lamentare l’esclusione della suaoperatività - può però formare oggetto di ricorso per cassazione, purché ilricorrente provveda alla «trascrizione degli atti sulla cui base il giudice dimerito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrentepretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad operadella parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettantopuntuale a carico della parte onerata della prova» (Cass. n. 20637/2016);inoltre, quando «si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto contodi una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra leparti», è necessario indicare «in quale atto sia stata allegata la suddettacircostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenutapacifica» (Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017).Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Occorre infine precisare che il principio di non contestazione operaanche nell’ambito del processo tributario, sia pure compatibilmente con lepeculiarità che lo caratterizzano (Cass. n. 2196/2015; Cass. n.12287/2018), e che lo stesso può riguardare solo un fatto storico e non lavalutazione di documenti, in relazione alla quale, invece, non potrebbeoperare (Cass. n. 6172/2020; Cass. n. 35037/2021).

Inoltre «l'onere dicontestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognosodi prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte,con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio dinon contestazione allegare che la controparte era a conoscenza dellacircostanza assunta come controversa, non essendo altrimenticonfigurabile a carico della predetta un onere di contestazione sullaquestione» (Cass. n. 4682/2023; nello stesso senso Cass. n. 2174/2021;Cass. n. 17074/2020); Cass. n. 87/2019; Cass. n. 14652/2016).5.3 Orbene, il motivo difetta innanzi tutto di specificità nella parte incui si fa sostanzialmente riferimento a tutte le circostanze di fatto sullequali si fonda la pretesa ed alla circostanza che le stesse sarebbero statecontestate «solo in minima parte»; sarebbe stato necessario indicare isingoli fatti e le relative contestazioni.

Inoltre, neppure si chiarisce qualitra le circostanze di fatto che si intenderebbe dimostrare attraverso ilprincipio di non contestazione, fossero note alla contribuente.5.4 Infine, anche ove volesse prescindersi da tale considerazione, deveosservarsi in ogni caso che, quanto alle operazioni oggettivamenteinesistenti, la difesa della società è volta a dimostrare l’effettività delleoperazioni ed è quindi complessivamente incompatibile con la noncontestazione dei fatti sui quali si fonda la relativa pretesa.

Analogamente,per le operazioni soggettivamente inesistenti, la società afferma che nonpoteva comunque conoscere la natura fraudolenta delle operazioni e,dunque, la sua posizione è incompatibile con la non contestazione dei fattiposti a fondamento della pretesa.Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/20266.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Amministrazione hadenunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazionee falsa applicazione degli artt. 36, comma 2°, d.lgs. 546/1992 e 132 n. 4)c.p.c..

La stessa ha dedotto che la sentenza, nella parte in cui accogliel’appello, sarebbe viziata da motivazione apparente, in quanto si affermala carenza di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa senzavalutare se tale prova fosse necessaria alla luce della non contestazione;ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che la stessa CGT disecondo grado aveva escluso il vizio di motivazione dell’avviso, purededotto dalla contribuente, osservando che nello stesso erano contenutitutti gli elementi per consentirle l’esercizio del diritto di difesa.6.2 Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez.

U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. 2153/2020).6.3 Tanto premesso, va osservato che la motivazione della sentenza èchiara, in quanto la CGT ha ritenuto che non fossero dimostrate lecircostanze di fatto dalle quali desumere la fittizietà sotto il profilooggettivo o soggettivo delle operazioni indicate nell’avviso diaccertamento, in mancanza della necessaria documentazione.

Non rilevapoi il fatto che non sia stata accolta la doglianza relativa al vizio dimotivazione dell’atto, giacché quest’ultima e la prova della pretesaoperano su piani differenti; la motivazione ha infatti la funzione didelimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivogiudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an edil quantum della pretesa tributaria, mentre la prova attiene al diversopiano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suoaccertamento in giudizio (Cass. n. 25321/2024; Cass. n. 8016/2024).7.1 Con il terzo motivo di ricorso incidentale è stato denunciato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 39, comma 1°, lett. d)d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2°, d.P.R. 633/1972, 109 d.P.R.917/86, 19d.P.R. 633/1972.

Dopo aver richiamato i principi in ordine alla ripartizionedell’onere della prova con riguardo alle operazioni oggettivamente esoggettivamente inesistenti, nonché in materia di prova per presunzioni,l’Amministrazione ha dedotto che il giudice d’appello si sarebbe soffermatoesclusivamente «sulla circostanza che in corso di causa non era stataesibita la documentazione» dalla quale desumere i fatti riportati asostegno delle pretese, senza valutare prima singolarmente e poi nel loroNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026complesso tali elementi al fine di «apprezzarne gravità, precisione econcordanza ossia rilevanza e significatività rispetto al themaprobandum».7.2 Il motivo è infondato, giacché il giudice d’appello ha ritenuto nonprovati i fatti sui quali doveva fondarsi il ragionamento presuntivo;dunque, l’Amministrazione non può dolersi dell’omessa valutazione di talifatti; infatti, proprio perché la CGT di secondo grado li ha ritenuti nondimostrati, non poteva porli a fondamento di alcun ragionamentopresuntivo.8.1 Con il quarto motivo di ricorso incidentale è stato denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 39, comma 1°, lett. d)d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2°, d.P.R. 633/1972, 109 d.P.R.917/86, 19d.P.R. 633/1972.

Ad avviso dell’Amministrazione, quand’anche si ritenesseche gli elementi di fatto posti a sostegno della pretesa siano stati oggettodi valutazione la stessa sarebbe «inficiata in modo decisivo dalmalgoverno delle norme sopra indicate (art. 2697, 2727 e 2729 del CodiceCivile, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, deld.P.R. 633/1972) siccome implicitamente fondata sulla ritenuta irrilevanzae/o radicale svalutazione di detti elementi indiziari».8.2 Anche per questo motivo valgono le considerazioni svolte inrelazione al precedente.

Né appare significativo il richiamo all’ordinanza diquesta Corte n. 3488/2024 con la quale si censurava il modo in cui eranostati – con espressioni di stile – valutati i fatti posti a fondamento delragionamento presuntivo; il caso di specie è differente, in quanto la CGTnon ha affatto proceduto a tale valutazione, in quanto ha ritenuto che talifatti non fossero dimostrati.9.

In definitiva, il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia edelle Finanze va dichiarato inammissibile e la società va condannata alNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti diquest’ultimo.Quanto al ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, vaaccolto il primo motivo del ricorso principale, mentre vanno dichiaratiassorbiti il secondo ed il terzo ed inammissibile il quarto; vanno rigettatitutti i motivi di ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va quindicassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti delMinistero dell’Economia e delle Finanze.

Condanna la ricorrente principaleal pagamento, in favore del predetto Ministero, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in € 13.900,00 per compensoprofessionale, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto nei confrontidell’Agenzia delle Entrate dichiara assorbiti il secondo ed il terzo edinammissibile il quarto; rigetta il ricorso incidentale proposto dall’Agenziadelle Entrate.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, dichiaratasi liquidatrice, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore;MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitosi in persona del Ministro pro tempore;entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 5795/2024 depositata il 10/10/2024.Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che laBEN.[OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Napoli, impugnava l’avviso di accertamento n.TF303MD01886/2022, con il quale si recuperavano IRES, IRAP ed IVA perl’anno 2017. In particolare, si contestava l’utilizzo di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di AulettaGiuseppe e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di fatture per operazionioggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., Work in progress S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..La società deduceva violazioni formali, nonché l’insussistenza deipresupposti su cui si fondava la pretesa.La CGT di primo grado rigettava il ricorso.2. Proponeva appello la società.Con sentenza n. 1423/2024, la CGT di secondo grado della Campaniaaccoglieva parzialmente l’appello.Dopo aver riportato i principi in materia di ripartizione dell’onereprobatorio con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti ed aquelle soggettivamente inesistenti, indicava gli elementi di fatto contenutinell’avviso da cui doveva trarsi la prova dell’inesistenza (oggettiva osoggettiva) delle operazioni. Osservava, però, che l’Agenzia delle Entratenon aveva prodotto i documenti da cui doveva desumersi la prova di talicircostanze. Solo per le operazioni intercorse con le imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prova poteva trarsi dai documenticontenuti in un altro processo, n. 1419/2024 r.g.a., trattato nellamedesima udienza ed in particolare, per la prima, da un «verbaleNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’Agenzia delle Dogane dal quale, unitamente ad avviso diaccertamento per l’anno 2016 non contestato, emerge il ruolo di societàfittizia, senza alcuna struttura aziendale e documentazione contabile-amministrativa» e, per la seconda, da «un P.V.C. redatto dalla G. di F. diTrieste in data 29/03/2019 nei confronti della società Petrolifera ItalianaSrl, dal quale emerge (pag. 53 e 54) che la ditta, esercente attività dicommercio all’ingrosso di prodotti petroliferi: - risulta essere evasoretotale; non dispone di unità locali; dalla data di costituzione non haeffettuato versamenti per IVA ed II. DD.; - in base alla banca dati INPSnon si è mai avvalsa di personale dipendente».Sulla base di tali documenti poteva ritenersi dimostrata la naturafittizia delle operazioni poste in essere con tali imprese, con laconseguenza che si determinava l’inversione dell’onere della prova acarico della contribuente che non poteva ritenersi soddisfatto attraverso ildeposito di DAS e di documentazione attestante la regolarità deipagamenti. La CGT di secondo grado escludeva, infine, che, per effetto delrecupero delle somme oggetto delle fatture emesse dalle predetteimprese, si desse luogo ad una doppia imposizione.Rigettava pertanto l’impugnazione in relazione alle imposte recuperateper le operazioni intercorse con tali imprese, mentre l’accoglieva per ilresto.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L’amministrazione ha resistito con controricorso ed ha proposto altresìricorso incidentale affidato a quattro motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato proposto anchenei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si è costituitoed ha chiesto l’estromissione.Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da partedell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 300/1999, di tutti i «rapporti giuridici», i«poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'Economia e delledelle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unicosoggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l'Agenzia delleEntrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso neiconfronti del Ministero delle finanze (Cass. n. 1462/2020; Cass. n.1550/2015).2. Occorre, sotto il profilo logico, esaminare prioritariamente il quartomotivo del ricorso principale con il quale la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c.111 Cost. per motivazione apparente della sentenza nella parte in cui harigettato l’appello.Il motivo, come formulato, è inammissibile, in quanto la ricorrente silimita a citare astrattamente la giurisprudenza in ordine alla motivazioneapparente - che ricorre quando la stessa non consente di comprendere ilpercorso logico che ha condotto il giudice alla decisione – senza però farealcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata ed alleragioni che ne determinerebbero, in parte qua, la nullità.3.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ha denunciato il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 7, comma 5 bis, d.lgs. 546/1992 e 115 c.p.c.. La ricorrente halamentato, sostanzialmente, che la sentenza d’appello, nella parte in cui èstata rigettata l’impugnazione, sarebbe fondata su documenti contenuti inun diverso processo e che, pertanto, non potevano essere utilizzati;peraltro, il giudice non può comunque porre a fondamento della decisionefatti conosciuti attraverso la trattazione di altre controversie.3.2 Va innanzi tutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivosollevata dall’Amministrazione per erronea indicazione del vizio lamentato,Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026giacché, ad avviso di quest’ultima, lo stesso integrerebbe un error inprocedendo ascrivibile alla categoria di cui al n. 4) dell’art. 360, comma1°, c.p.c..Al riguardo è sufficiente osservare che è riconosciuta a questa Corte lapossibilità di riqualificare i motivi di ricorso in base al loro contenuto (cfr.Cass. Sez. U. n. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017;Cass. n. 759/2025) e che neppure l’omessa o erronea indicazione dellanorma violata produce l’inammissibilità del motivo quando è chiaro ilcontenuto della doglianza (cfr. Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 25044/2013;Cass. n. 21819/2017).Nel caso di specie risulta evidente che la ricorrente lamenta l’utilizzo aifini della decisione di documenti che, a suo avviso, non potevano essereacquisiti.3.3 Il motivo è altresì fondatoVa infatti osservato che - nel testo ratione temporis applicabile alpresente giudizio, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 220/2023 -l’art. 7 d.lgs. 546/1992 stabiliva che «1. Le corti di giustizia tributaria diprimo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalleparti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, diinformazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale daciascuna legge d'imposta.2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quandooccorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possonorichiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione delloStato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza,ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulentitecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n.319, e successive modificazioni e integrazioni.[3. comma abrogato dall’art. 3 bis comma 5 d.l. 203/2005 conv. in l.248/2005]Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/20264. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove loritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delleparti, può ammettere la prova testimoniale […].5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengonoillegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini delladecisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio,salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate conl'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova cheemergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della suafondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente adimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza conla normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano lapretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque alcontribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non siaconseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».Il terzo comma stabiliva che «È sempre data alle commissionitributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenutinecessari per la decisione della controversia»; la sua abrogazione, adopera del d.l. 203/2005, è stata così considerata come la conferma dellanatura dispositiva del processo tributario, riconosciuta anche dallasentenza della Corte Costituzionale n. 109/2007 (che ha dichiarato nonfondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24Cost., nella parte in cui non prevede, tra i poteri istruttori dellecommissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, nei limiti dei fattidedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione»)che ha ribadito anche la posizione di terzietà del Giudice.Per tali ragioni questa Corte – già prima dell’introduzione del comma 5bis per effetto della l. 130/2022 - ha affermato che «l'art. 7 d.lgs. 31Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026dicembre 1992, n. 546, laddove attribuisce al giudice il potere di disporrel'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, e dunque anche nell'ora abrogatoterzo comma (che attribuiva «alle commissioni tributarie facoltà diordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per ladecisione della controversia»), dev'essere interpretato alla luce delprincipio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente algiudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo irispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorioin funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi digiudizio (Cass. Civ., Sez. 5, n. 673 del 15/01/2007). Tale potere,pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettivasituazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già fornitidalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agliSez. 5, n. 24464 del 17/11/2006, Rv. 594275; n. 14960 del 22/06/2010,Rv. 613988) e sempre che la parte su cui ricade l'onere della prova nonabbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questarisulti piuttosto ostacolata dall'essere i documenti in possesso dell'altraparte o di terzi (v. Cass. Civ., Sez. 5, n. 7078 del 24/03/2010; Sez. 5, n.10970 del 14/05/2007)» (Cass. n. 955/2016; nello stesso senso, Cass. n.16476/2020; Cass. n. 112383/2021).Consegue, da quanto esposto, che la CGT di secondo grado non potevafondare la propria decisione su documenti contenuti in un diverso processopendente innanzi a sé (sia pure tra le stesse parti), di fatto acquisendoli alpresente giudizio.3.4 Va osservato, infine, che l’Amministrazione ha eccepito che, inrealtà, la sentenza impugnata sarebbe fondata su documentazionedepositata nel presente giudizio e non in quello relativo all’annualità 2016.Ciò dovrebbe desumersi dal fatto che, con riguardo alla soggettivainesistenza delle operazioni poste in essere con la [OSCURATO:PERSONA] di AulettaNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Giuseppe, nella sentenza impugnata si richiama un PVC della Guardia diItaliana; sennonché dalla sentenza n. 5786/2024, emessa all’esitodell’altro giudizio relativo all’annualità 2016, risulta che esso aveva adoggetto un «avviso d’accertamento mediante il quale la DirezioneProvinciale di Napoli I aveva avanzato pretese impositive che si eranovenute a fondare sulla “oggettiva inesistenza” delle fatture che nel corsodel 2016 la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avevanoemesso nei confronti della ricorrente. Posto, quindi, che si controvertevariguardo ad atto impositivo in cui non si faceva in alcun modo riferimentoalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” (e alla Petrolifera Italiana) non èdato di comprendere per quale ragione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesto di quel giudizio avrebbe dovuto depositare processo verbaledi constatazione in cui era menzionata la predetta Società» (cfr.controricorso pag. 26).Inoltre, l’Amministrazione ha evidenziato che, nella sentenzaimpugnata, la CGT di secondo grado «con riferimento alle preteseimpositive di cui all’avviso d’accertamento oggetto d’impugnativa fondatesull’“oggettiva inesistenza” delle operazioni concernenti le fatture emessenel corso del 2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente,afferma testualmente “Considerazioni a parte possono essere fatte per leditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Per la primaaliunde (fascicolo processuale relativo all’accennata causa con ruolo1419/2024) è stato prodotto un verbale dell’agenzia delle Dogane dalquale, unitamente ad avviso di accertamento per l’anno 2016 noncontestato, emerge il ruolo di società fittizia, senza alcuna strutturaaziendale e documentazione contabile-amministrativa.” Orbene l’avvisod’accertamento non contestato concernente l’anno d’imposta 2016 è unodegli avvisi d’accertamento cui la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli I avevaNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026fatto riferimento alla pag. 21 delle controdeduzioni con le quali si eracostituita al fine di resistere all’appello […]. E’ evidente, perciò, che leaffermazioni effettuate nella sentenza impugnata si sono venute a fondaresu documentazione che era stata esibita nel corso del presente giudizio[…]» (cfr. controricorso pag. 27).Orbene, a parte la singolarità dell’eccezione - con la quale si vorrebbesmentire l’affermazione espressa nella sentenza impugnata, circa lamancata produzione della documentazione, raffrontandone il contenutocon osservazioni presenti in una sentenza emessa in un altro giudizio o innel presente giudizio – va osservato che la stessa è irrilevante. Ladecisione impugnata è stata comunque assunta sulla base di documentiche la CGT di secondo grado ha affermato di aver acquisito d’ufficio da unaltro giudizio e ciò, per le ragioni innanzi esposte, non è consentito. Pereffetto dell’accoglimento del motivo in questione, il giudice del rinviodovrà provvedere, quindi, ad una nuova valutazione della controversia; atal fine dovrà verificare quali documenti sono stati regolarmente prodottinel presente giudizio onde fondare la decisione sugli stessi; se dunque idocumenti indicati dall’Amministrazione sono stati effettivamente prodottianche nel presente giudizio, certamente se ne potrà tenere conto in sededi rinvio.4.1 Con il secondo motivo, la società ha denunciato i vizi di cui all’art.360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degliartt 54 d.p.r. 633/1972, 2697 e 2729 c.c., 115 c.p.c., sostenendo chel’Amministrazione non aveva adempiuto all’onere di dimostrare laconsapevolezza di partecipare alla frode da parte della società o,comunque, l’impossibilità con l’ordinaria diligenza di acquisire taleconsapevolezza.4.2 Con il terzo motivo, ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma1°, nn. 3) e 5) c.p.c. per violazione degli artt. 54 d.p.r. 633/1972, 2697 eNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/20262729 c.c., 115 c.p.c.. Ha dedotto che la CGT di secondo grado ha rigettatoparzialmente l’appello «in base ad una serie di elementi presuntivi,nonostante la difesa della società avesse evidenziato l'irrilevanza di alcunidi essi e la difformità del loro contenuto rispetto a quanto pretesodall'Ufficio appellato».4.3 I due motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento delprimo, riguardando anch’essi la prova dei fatti posti a fondamentodell’avviso di accertamento.5.1 Occorre a questo punto esaminare i motivi di ricorso incidentaleproposti dall’Amministrazione.Con il primo motivo, la stessa ha denunciato il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c.. Ha lamentato, inpratica, che la CGT di secondo grado ha ritenuto non provati i fatti posti afondamento delle pretese per le quali è stato accolto l’appello, senza fareapplicazione del principio di non contestazione. Ha quindi riportato i fattiindicati nell’avviso di accertamento a sostegno della soggettiva inesistenzadelle operazioni (pagg. 38 – 40 del controricorso), le considerazioni alriguardo contenute nel ricorso (deve ritenersi di primo grado) dellacontribuente (pag. 40 – 47 del controricorso) e le controdeduzionidell’Ufficio (pagg. 47 – 49 del controricorso) per sostenere poi che ledifese della contribuente «solo in minima parte erano volte a contestare i“fatti” su cui si fondava la pretesa impositiva incentrata sulla “soggettivainesistenza” della fatture emesse nel corso del 2017 dalla Global PetroliS.r.l.».Analoghe considerazioni sono state svolte con riguardo ai fatti dai qualidesumere l’oggettiva inesistenza delle operazioni, in relazione alle quali èstato riportato il contenuto dell’avviso di accertamento (pagg. 50 – 52 delcontroricorso), quello del ricorso della società (pagg. 52 – 59 delcontroricorso) e delle controdeduzioni (pagg. 59 – 62 del controricorso); èstato quindi osservato che «in buona sostanza la ricorrente si era limitataNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026ad affermare che la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. eranooperative semplicemente sulla base delle visure della Camera diCommercio e adducendo che avevano depositato bilanci fino al 2016 […]»5.2 Il motivo così formulato è però inammissibile e comunqueinfondato.Infatti, costituisce «elemento valutativo riservato al giudice delmerito», apprezzare, «nell’ambito del giudizio di fatto al medesimoriservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione deifatti rilevanti, allegati dalla controparte» (così Cass. n. 3680/2019), sicchétale «apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamenteper incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questaCorte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione»(Cass. n. 13217/2014).L’erronea applicazione del principio di non contestazione – sia perdolersi che il giudice del merito abbia ritenuto operante il principio inassenza dei suoi presupposti, sia per lamentare l’esclusione della suaoperatività - può però formare oggetto di ricorso per cassazione, purché ilricorrente provveda alla «trascrizione degli atti sulla cui base il giudice dimerito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrentepretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad operadella parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettantopuntuale a carico della parte onerata della prova» (Cass. n. 20637/2016);inoltre, quando «si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto contodi una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra leparti», è necessario indicare «in quale atto sia stata allegata la suddettacircostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenutapacifica» (Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 24062/2017).Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Occorre infine precisare che il principio di non contestazione operaanche nell’ambito del processo tributario, sia pure compatibilmente con lepeculiarità che lo caratterizzano (Cass. n. 2196/2015; Cass. n.12287/2018), e che lo stesso può riguardare solo un fatto storico e non lavalutazione di documenti, in relazione alla quale, invece, non potrebbeoperare (Cass. n. 6172/2020; Cass. n. 35037/2021). Inoltre «l'onere dicontestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognosodi prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte,con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio dinon contestazione allegare che la controparte era a conoscenza dellacircostanza assunta come controversa, non essendo altrimenticonfigurabile a carico della predetta un onere di contestazione sullaquestione» (Cass. n. 4682/2023; nello stesso senso Cass. n. 2174/2021;Cass. n. 17074/2020); Cass. n. 87/2019; Cass. n. 14652/2016).5.3 Orbene, il motivo difetta innanzi tutto di specificità nella parte incui si fa sostanzialmente riferimento a tutte le circostanze di fatto sullequali si fonda la pretesa ed alla circostanza che le stesse sarebbero statecontestate «solo in minima parte»; sarebbe stato necessario indicare isingoli fatti e le relative contestazioni. Inoltre, neppure si chiarisce qualitra le circostanze di fatto che si intenderebbe dimostrare attraverso ilprincipio di non contestazione, fossero note alla contribuente.5.4 Infine, anche ove volesse prescindersi da tale considerazione, deveosservarsi in ogni caso che, quanto alle operazioni oggettivamenteinesistenti, la difesa della società è volta a dimostrare l’effettività delleoperazioni ed è quindi complessivamente incompatibile con la noncontestazione dei fatti sui quali si fonda la relativa pretesa. Analogamente,per le operazioni soggettivamente inesistenti, la società afferma che nonpoteva comunque conoscere la natura fraudolenta delle operazioni e,dunque, la sua posizione è incompatibile con la non contestazione dei fattiposti a fondamento della pretesa.Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/20266.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Amministrazione hadenunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazionee falsa applicazione degli artt. 36, comma 2°, d.lgs. 546/1992 e 132 n. 4)c.p.c.. La stessa ha dedotto che la sentenza, nella parte in cui accogliel’appello, sarebbe viziata da motivazione apparente, in quanto si affermala carenza di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa senzavalutare se tale prova fosse necessaria alla luce della non contestazione;ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che la stessa CGT disecondo grado aveva escluso il vizio di motivazione dell’avviso, purededotto dalla contribuente, osservando che nello stesso erano contenutitutti gli elementi per consentirle l’esercizio del diritto di difesa.6.2 Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Numero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. 2153/2020).6.3 Tanto premesso, va osservato che la motivazione della sentenza èchiara, in quanto la CGT ha ritenuto che non fossero dimostrate lecircostanze di fatto dalle quali desumere la fittizietà sotto il profilooggettivo o soggettivo delle operazioni indicate nell’avviso diaccertamento, in mancanza della necessaria documentazione. Non rilevapoi il fatto che non sia stata accolta la doglianza relativa al vizio dimotivazione dell’atto, giacché quest’ultima e la prova della pretesaoperano su piani differenti; la motivazione ha infatti la funzione didelimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivogiudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an edil quantum della pretesa tributaria, mentre la prova attiene al diversopiano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suoaccertamento in giudizio (Cass. n. 25321/2024; Cass. n. 8016/2024).7.1 Con il terzo motivo di ricorso incidentale è stato denunciato il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 39, comma 1°, lett. d)d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2°, d.P.R. 633/1972, 109 d.P.R.917/86, 19d.P.R. 633/1972. Dopo aver richiamato i principi in ordine alla ripartizionedell’onere della prova con riguardo alle operazioni oggettivamente esoggettivamente inesistenti, nonché in materia di prova per presunzioni,l’Amministrazione ha dedotto che il giudice d’appello si sarebbe soffermatoesclusivamente «sulla circostanza che in corso di causa non era stataesibita la documentazione» dalla quale desumere i fatti riportati asostegno delle pretese, senza valutare prima singolarmente e poi nel loroNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026complesso tali elementi al fine di «apprezzarne gravità, precisione econcordanza ossia rilevanza e significatività rispetto al themaprobandum».7.2 Il motivo è infondato, giacché il giudice d’appello ha ritenuto nonprovati i fatti sui quali doveva fondarsi il ragionamento presuntivo;dunque, l’Amministrazione non può dolersi dell’omessa valutazione di talifatti; infatti, proprio perché la CGT di secondo grado li ha ritenuti nondimostrati, non poteva porli a fondamento di alcun ragionamentopresuntivo.8.1 Con il quarto motivo di ricorso incidentale è stato denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 39, comma 1°, lett. d)d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2°, d.P.R. 633/1972, 109 d.P.R.917/86, 19d.P.R. 633/1972. Ad avviso dell’Amministrazione, quand’anche si ritenesseche gli elementi di fatto posti a sostegno della pretesa siano stati oggettodi valutazione la stessa sarebbe «inficiata in modo decisivo dalmalgoverno delle norme sopra indicate (art. 2697, 2727 e 2729 del CodiceCivile, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, deld.P.R. 633/1972) siccome implicitamente fondata sulla ritenuta irrilevanzae/o radicale svalutazione di detti elementi indiziari».8.2 Anche per questo motivo valgono le considerazioni svolte inrelazione al precedente. Né appare significativo il richiamo all’ordinanza diquesta Corte n. 3488/2024 con la quale si censurava il modo in cui eranostati – con espressioni di stile – valutati i fatti posti a fondamento delragionamento presuntivo; il caso di specie è differente, in quanto la CGTnon ha affatto proceduto a tale valutazione, in quanto ha ritenuto che talifatti non fossero dimostrati.9. In definitiva, il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia edelle Finanze va dichiarato inammissibile e la società va condannata alNumero registro generale 6794/2025Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 12955/2026Data pubblicazione 06/05/2026pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti diquest’ultimo.Quanto al ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, vaaccolto il primo motivo del ricorso principale, mentre vanno dichiaratiassorbiti il secondo ed il terzo ed inammissibile il quarto; vanno rigettatitutti i motivi di ricorso incidentale. La sentenza impugnata va quindicassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti delMinistero dell’Economia e delle Finanze. Condanna la ricorrente principaleal pagamento, in favore del predetto Ministero, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in € 13.900,00 per compensoprofessionale, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto nei confrontidell’Agenzia delle Entrate dichiara assorbiti il secondo ed il terzo edinammissibile il quarto; rigetta il ricorso incidentale proposto dall’Agenziadelle Entrate. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.La PresidenteGiulia Iofrida