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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04019/2023

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29775/2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]- TORE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 102,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rapp resentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 343 / 20 19 del la CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA,pubblicata il 26 / 2 /20 19 .

Udita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25/5/2022; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento -2 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. del primo motivo di ricorso, l’inammissibilità del secondo motivo e l’assorbimento degli altri motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione la sentenza che, in acco- glimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] ina, titolare dello «[OSCURATO:PERSONA]- re Farina», lo ha condannato al pagamento di 20,130,00 euro di provvigioni per attività di mediazione nella compravendita di un im- mobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine, per quanto rileva ancora in questa sede, Farina lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano, allegando che l’affare non si era concluso per non avere Abbonizio dato seguito alla proposta d’acquisto da lui sot- toscritta, già accettata dal venditore.

Nel costituirsi in giudizio, Abbo- nizio formulò una serie di difese, tra le quali si rivelò vincente quella dedotta in sede di precisazione delle conclusioni, ove egli eccepì il di- fetto di iscrizione dell’attore all’albo professionale dei mediatoritenuto dalla Camera di Commercio, come requisito del diritto alla provvigio- ne.Infatti, il processo di primo grado si concluse con una sentenza di rigetto, a causa della mancanza di prova della iscrizione dell’attore nel ruolo dei mediatori.

Inoltre, il tribunale affermò che comunque l’affare non si era concluso, senza che ciò fosse addebitabile al con- venuto.

In appello Farina ha depositato una registrazione camerale relativa alla sua attività di mediatore, ha eccepito che tale iscrizione e ra stata contestata tardivamente, ha censurato che l’accettazione della propo- sta di acquisto fosse stata ritenuta tardiva ed ha ottenuto pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado.

Il ricorsoin cassazione è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, parimenti illustrato da memoria. -3 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c. , si de- duce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., 1755 c.c. e 6 l. 39/89, per avere la Corte di appello ritenuto inammis- sibile, in quanto tardivamenteproposta nella comparsa conclusionale in primo grado, l’eccezione di mancata prova dell’iscrizione del media- tore nel relativo albo professionale.

1.2. - Il motivo è fondato.

S truttura, finalità e singole disposizioni della l. 39/1989 ( che ha modificato la l. 253 /1958 , concernente la di- sciplina della professione di mediatore ) rivelano che l’obbligo legisla- tivo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio discende da n orma imperativa, non derogabile dalla vo- lontà delle parti (così come argomentato anche da l P .

M . nelle sue conclusioni).

Il contratto di mediazionestipulato in assenza di tale re- quisito è affetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d’ufficio da parte del giudice (così, Cass. 17478/2020 se- condo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per difetto di iscrizione è eccezione in senso lato, quindi non soggetta al div ieto di ius novorum in appelloex art. 345 c.p.c.).

Conferma legislativa di tale imperatività si desume in particolare , oltre che dall’art. 8 l. 39/1989, che assoggetta a pesante sanzione amministrativa chi esercitiattività di mediazione senza essere iscritto nel relativo ruolo, dall'art. 6, co. 1 l. 39/1989, ove si dispone che ab- biano «diritto allaprovvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruo- li».

Sotto questi profili, nulla è mutato dopo il d.lgs. 59/2010, relativo ai servizi nel mercato interno.

Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l'art. 73 d.lgs. cit.non ha infatti abrogato la l. 39/1989 ma si è limita- to a disporre che: (a)i servizi di intermediazione commerciale e di af- -4 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. fari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività , corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presenta- re alla camera di commercio; (b)i richiami al ruolo dei mediatori con- tenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministra- tive (REA).

In questo senso, nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 3862/2015, 16147/2010.

Sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che, rispet- toal diritto alla provvigione , l’ i scrizione del mediatore nei registri te- nuti presso le camere di commercio è fatto costitutivo rilevabile d’ufficioe implica an che che , in pun to di prova, trattandosi di norma imperativa,non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, ultima parte c.p.c.

Ciò è stato specificamente segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni.

Pertanto, da un lato,è onere del mediatore, ove proponga domanda di pagamento della provvigione, provare l’iscrizione presso la camera di commercio.

Dall'altrolato - si ripete - il difetto di prova di tale requisito è fonte di nullità del con- tratto di mediazione, rilevabile d’ ufficio anche in appello, pure in as- senza di contestazione ad opera della controparte (beninteso: entro i limiti segnatidalla formazione progressiva del giudicato).

1.3. - Nel sancire viceversa l’ operatività del principio di non conte- stazione, la sentenza impugnata invoca il precedente di Cass.1568/2013.

Il precedente di questa Corte muove dall’affermazione che l’eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di com- mercio è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudic e, in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. -5 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est.

Senonché, quando si sposta sul piano dei profili probatori, Cass.1568/2013svolge un discorso che no n si mostra pienamente coeren- te con tali premesse.

Lo si riporta per chiarezza nel capoverso se- guente.

«Anche in materia di mediazione, relativamente al requisito dell'i- scrizione al ruolo dei mediatori, si può affermare che opera il principio della non contestazione.

Nella specie i ricorrenti hanno eccepito la mancanza del requisito […] solo nella comparsa conclusionale del giu- dizio di appello, non assolvendo all'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del processo come imposto dall'art.167 c.p.c., in vista anche del sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'o- nere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.

Di conseguenza l'atteggiamento difensivo protrattosi per due gradi di giudizio elimina il fatto dall'ambito degli accertamenti richiesti. […] In conclusione […] opera il principio della non contestazione, comportamento univocamente rilevante ai fini del- la determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestatoacquisito al materiale processuale e dovrà, per- ciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti » (così,Cass. 1568/2013, paragrafi n. 7 e 8).

1.4. - [OSCURATO:PERSONA] non condivide l ’ argomentazione di Cass.1568/2013, riportata nell’ultimo capoverso del paragrafo prece dente.

Infatti, essa non è agevolmente conciliabile con Cass.

SU 761/2002, che domina ancora oggi il tema del principio di non contestazione.

Per quanto qui interessa, le Sezioni Unite hanno riferitol’ambito di opera- tività del principio di non contestazione ai «fatti giuridici costitutivi -6 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. della fattispecie non conoscibili di ufficio, ovvero a circostanze dalla cui prova si può inferire l'esistenza di codesti fatti».

Riferiscono cioè tale ambito a i fatti principali , la cui rileva nza giuridica (costitutiva, modificativa, impeditiva o estintiva del diritto dedotto in giudizio) sia rilevabile solo ad istanza di parte ovvero a fatti che, rispetto a code- sti, siano qualificabili come secondari.

Sebbene le Sezioni Unite si guardino dall’aggiungere che il principio di non contestazione operi esclusivamente con riferimento a tali fatti(potendo in effetti operare anche con riferimento a fatti rilevanti ipso iure, come ad esempio un modo di acquisto della proprietà oppure l’adempimento dell’obbligazione) è parimenti evidente, su altro versante, che la rigo- rosa impostazione di Cass.

SU 761/2002rechi con sé che la cognizio- ne giudiziale difatti qualificati da una norma imperativa – come quel- la di cui al caso di specie - non possa essere coperta dal principio di non contestazione.

1.5. -Delle due l’una: una norma è imperativa o non lo è.

Se è im- perativa, come sul piano sostanziale non è derogabile dalla volontà delle parti, così sul piano processuale i fatti cui la norma imperativa conferisce rilevanza giuridica non possono essere esclusidal novero di quelli bisognosi di prova perché non sono stati contestati.

E quand’anche - co me sembra peraltro preferibile - si fondi il principio di non contestazione non già sul principio dispositivo come proiezione processuale dell’autonomia privata delle parti, bensì sul principio di efficienza (in termini di economia e risparmio di attività processuali), il rispetto di norme imperative non può essere sacrificato sull’altare dell’economia e dell’efficienza processuale.Non può darsi una «viola- zione efficiente» di norme imperative.

1.6. - Co sì non possono essere condivise nemmeno quelle pronun- ce successive che, prevalentemente sulla scia di Cass. 1568/2013, -7 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. ma per lo più in modo tralatizio e superfluo rispetto al caso di specie di volta in volta sotteso, invocano l’operatività del principio di non contestazione sul punto relativo all’iscrizione del mediatore nei regi- stri presso le camere di commercio.

Sotto questo profilo esemplare è Cass. 20556/2021, ove si è (cor- rettamente) esordito statuendo (in linea con Cass. 26292/ 2007 ) ch e l’onere della prova dell'iscrizione può ben essere assolto anche per presunzioni, in particolare –come accaduto in modo risolutivo in quel caso di specie -mediante allegazione del fatto secondario del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalle camere di commercio.

Tuttavia, la sentenza richiama poi - senza che esso sia rilevante in quel caso- il principio di non contestazione .

P ur- troppo, tale pronuncia – al pari di altre - si trova frequentemente massimata in modo incongruo su questo obiter dictum, piuttosto che sulla ratio decidendiche le è propria.

Parimenti, Cass. 14971/2022 ri- chiama l’operatività della non contestazione in un caso in cui ciò non era necessario, poiché il cliente aveva contestato il difetto di iscrizio- ne nella comparsa di costituzione in appello, ma il giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla contestazione.

Inoltre, C ass. 12653/2020richiama l’operatività della non contestazione in una fat- tispecie in cui l'iscrizione del mediatore nei ruoli camerali era stata depositata già in primo grado.

Infine, nello stesso senso, cfr .

Cass.25319/2019.

1.7. - Viceversa, p er l’impostaz ione che discende da Cass.

SU 761/2002, qui accolta, v., in modo molto chiaro, Cass. 3862/2015 , cit.: «Da un lato […] è onere dell'attore, ove propongadomanda per il pagamento della provvigione […], dimostrare di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione; dall'altro, […] rientra tra i doveri delgiudice, prima di accogliere una domanda, verificare anche -8 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. ex officioe in assenza di qualsiasi contestazione della controparte, la ricorrenza dellaricordata condizione, assente la q uale la domanda at- trice non può che essere rigettata » .

Identicamente, in questo senso, cfr. Cass. 14076/2002, Cass. 20749/2004, Cass. 5953 /2005 , Cass.11539/2013.

Più recentemente, ancora in questo senso, cfr. Cass.10911/2021, che ha confermato una decisione della corte d’appello che aveva rilevato il difetto di iscrizione pur in assenza di contesta- zione della controparte sul punto.

Fermo resta in capo al giudice di merito, si badi, l’apprezzamento sulla idoneità della prova offerta a dimostrare l’iscrizione, idoneità alla quale a volte afferisce, in caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, il rilievo dato alla man- canza di specifici rilievi sul punto.

1.8. - In conclusione, il primo motivo è accolto.

In altri termini, poiché non opera il principio di non contestazione con riferimento all’iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, l’eccezione di difetto di prova di tale requisito, pur proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, anche solo quale solleci- tazione a verificare d’ufficio la sussistenza del requisito, va esamina- ta.

2. -Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. , si de- duce la violazione degli artt. 345,co. 3 c . p . c e 2697 c.c., per avere la Corte di appello posto a fondamento della propria decisione la visura camerale prodotta dall’appellante per la prima volta con l’atto di ap- pello.

Il motivoè da dichiarare inammissibile , poiché non bersaglia la ra- tio decidendi.

Come si desume dall’esame del primo motivo, la Corte d’appello ha (seppure erroneamente) posto a fondamento della pro- pria pronuncia,sulla questione della iscrizione del mediatore nei regi- stri camerali, la non contestazione da parte del cliente protrattasi in -9 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. primo grado fino al deposito della comparsa conclusionale, non già la visura camerale depositata inappello.

Peraltro, la questione dell’applicabilità dell’art. 345, co. 3 c.p.c., con riferimento alla visura camerale prodotta in appello da Farina è destinata ad acquisire rilevanzaa seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

A tale proposito, il giudice di merito dovrà considerare se non vi siano i presupposti per concedere la rimessione in termini in appello nella produzione di tale documentazione, perché il giudice di primo grado ha omesso di rilevare d’ufficio ex art. 183, co. 4 c.p.c. la que- stione relativa all’iscrizione del mediatore nei ruoli della camera di commercio e ciò avrebbe sollecitato l’attore a produrre la relativa do- cumentazione tempestivamente rispetto al maturare delle preclusioni collegatealla chiusura della fase introduttiva del processo.

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

3. -Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce laviolazione degli artt. 1326, 1335, 1392, 1393 c.c. per avere la Cor- te di appello ritenuto perfezionato l’accordo fra le parti pur in man- canzadella forma scritta dell’accettazione della proposta d’acquisto.

Il terzo motivo è infondato.

Secondo gli accertamenti compiuti dalla Corte di appello, il mediatore ha comunicato al proponente entro la scadenza, prima oralmente e poi per telegramma, l’accettazione della proposta di acquisto da parte del venditore.

La Corte ritiene perfezio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], (o meglio, per quanto qui interessa, concluso l’affare), invoca ndo Cass. 25923/2014, secondo cui il contratto è con- cluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte(art. 1326, co. 1 c.c.), senza che sia necessario che il documento recante l’accettazione sia trasmesso al proponente. -10 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est.

Parte ricorrente si duole innanzitutto che gli artt. 1326 e 1335 c.c. non siano stati messi in relazione con gli artt. 1392 (forma della procu- ra) e 1393 (giustificazione dei poteri del rappresentato), ma il rilievo non coglie nel segno, poiché l’intermediario ha operato come nuncius, non come rappresentante.

L’attribuzione a un soggetto della qualità di nunciuspuò desumersi anche da un comportamento concludente, fe r- mo rimanendo che la volontà che il nunciusè incaricato di trasmettere oralmente rivesta già una forma scritta (al momento della trasmissio- ne)per essere valida, laddove tale requisito – come in questo caso – sia previsto dalla legge.

Questo è il senso dello «sveltimento» che Cass. 25923/2014ha adottato nello sganciare le modalità della «cono- scenza» ex art. 1326, co. 1 c.c. dalla necessaria trasmissione del do- cumento scritto recante l’accettazione.

Parte ricorrente nega la congruità del rinvio a tale precedente,attra- verso un distinguishing che fa segno alla circostanza che nel cas o sot- teso a Cass. 25923/2014: «L e parti avevano espressamente previsto nella proposta irrevocabile di acquisto che l’accettazione della stessa avrebbe potuto essere trasmessa dall’intermediario».

Si tratta tuttavia di una circostanza accidentalerispetto al contenuto della decisione, ove si ponga mente alla seguente,ampia, ratio deci- dendidi Cass. 25923/2014: «Appare decisiva in proposito la formula- zione dell'art. 1326, co. 1 c.c. , in base al quale se il contratto è con- cluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha ‘conoscenza’ dell'accettazione dell'altra parte e tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua [ id est : dell’accettazione] trasmissione al propo- nente.Se il legislatore avesse ritenuto indispensabile tale ultima ci r- costanza, la previsione della ‘conoscenza’, di cui all'art. 1326, co. 1 c.c. sarebbe superflua, in quanto inutile ripetizione dell' art. 1335 c.c .

Ciò porta a ritenere che l'art. 1326, co. 1 c .c. deroga in parte all' art. -11 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est.1335 c.c., nel senso che, fermo restando che l'accettazione, ove di- retta al proponente si reputa conosciuta nel momento cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, sen- za sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accet- tazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza».Pertanto, Cass. 25923/2014 ben si presta a proteggere la ratio decidendi della sentenza impugnata, che resiste quindi alle censure della parte ricorrente.

Né, infine, aiuta l’ultimo passaggio del motivo, ove la parte ricor- rente scrive:«All’opposto, nel caso che ci occupa, l’ultimo giorno utile per l’accettazione il Farina (sprovvisto di procura) si presentava dall’Abbonizio per comunicare verbalmente l’avvenuta accettazione verbale del Pellegrini».In disparte l’irrilevante cenno al difetto di pro- cura, tale affermazione non coincide con la ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata (cfr. p. 3, primo capoverso, di cui si è riassunto il contenuto al secondo capoverso di questo paragrafo).

In conclusione, il terzo motivo è rigettato.

4. – Con il quarto motivo , proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si de- duce violazione degli artt. 112 e 115c.p.c., 1353 e 1358 c.c. per ave- re la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul mancato avveramen- to della condizione sospensiva prevista nella proposta di acquisto.

Il motivo è fondato.

La proposta di acquisto, dopo aver indicato il prezzo, prevede che esso sia pagato in parte attraverso l’accollo del mutuo ipotecario della [OSCURATO:PERSONA], la quale però negò l’accollo all’Abbonizio, precisando che in ogni caso le condizioni sarebbero sta- te più gravose rispetto a quelle in essere.

Acausa del diniego, Abbo- nizio allega di non esserestato in condizione di corrispondere il prez- zo.

Egli ritiene che l’accollo previsto nella proposta presupponga -12 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. l’avverarsi di una condizione sospensiva, data dall’adesione della ban- ca, come indicato dalla citazione dell’art. 1358 c.c. («Il prezzo offerto […] s’intende corrisposto a corpo e non a misura, con riferimento all’art. 1358 c.c. e sarà corrispostocome segue. 1) accollo mutuo ipo- tecario della [OSCURATO:PERSONA] […]»).

Egli allega inoltre che tale inter- pretazione non è stata contestata da Farina.

Nel controricorso, questi replica invece che si tratti di una mera modalità di pagamento e che, in ogni caso, la mancata adesione della banca dipenda da scarsa cre- dibilità bancaria di Abbonizio.

Da un accesso alla comparsa di costituzione e risposta in appello di Abbonizio (p. 14 - 16) si desume che è fondata ex art. 112 c.p.c. la censura di omessa pronuncia sull’interpretazione dei profili della pro- posta di acquisto testé riassunti e controversi .

Nella sentenza impu- gnata non vi è alcuna tracciadi risposta sul punto , che quindi è da af- fidare al giudice di rinvio.

In questo senso, il quarto motivo è accolto.

5. –Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si dedu- ce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 1755 c.c. e 6 l. 39/1989 per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull’impiego del crite- rio equitativo per la quantificazione della provvigione, in mancanza di accordo delle parti e di allegazione e prova di usi.

Il motivo è fondato.

La parte ricorrente si duole di essere statacon- dannataal pagamento della provvigione nella misura del 3% del prez- zo di acquisto come richiesto da Farina, senza che la Corte di appello si sia pronunciata sulla contrapposta richiesta da parte sua di quantifi- care la provvigione in via equitativa, in mancanza diaccordo delle par- ti e di usi.La parte controricorrente obietta di aver prodotto nel giudi- zio di primo grado uno stralcio della raccolta degli usi della provincia di Chieti, tenuta dalla locale Camera di commercio.

Abbonizio replica che -13 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. tale stralcio nulla specifica in materia di mediazione nella compraven- dita di immobili ad uso abitativo.

Da un accesso alla comparsa di costituzione e risposta in appello di Abbonizio (p. 16-17) si desume che è fondata ex art. 112 c.p.c. la censura di omessa pronuncia sull’impiego del criterio equitativo per la quantificazione della provvigione.

Nella sentenza impugnata non vi è alcuna traccia di risposta sul punto, che quindi è da affidare al giudice di rinvio.

In questo senso, il quinto motivoè accolto.

6. -Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso, e cioè le mutate condizioni di vendita dell’immobile, in relazione agli artt. 244, 245, 345 c.p.c., 1329, 1362 c.c.

La parte ricorrente osserva che è stato oggetto di dibattito, in en- trambi i gradi, l’incidenza da assegnare all’allegazione di mutate con- dizionidi vendita dell’immobile (con particolare riferimento alla richie- sta di un corrispettivo di 650.000 euro da parte di Pellegrini) sull’efficaciadella proposta di acquisto.

Da un accesso alla comparsa di costituzione e risposta in appello di Abbonizio (p. 12-14), si desume che tale censura è fondata.

Nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna traccia di statuizione sull’incidenza da assegnare all’allegazione relativa alle mutate condi- zioni di vendita sull’efficacia della proposta di acquisto.

Anche tale profilo è da affidare al giudice di rinvio.

In questo senso, il sesto motivo è accolto.

7. –In relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso, il Col- legio enuncia i seguenti principi di diritto: -14 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est.

«Discendendo l’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio da norma imperativa, rispetto a tale requisito non opera il principio di non contestazione.

Il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale requisito è af- fetto da nullità rilevabile d’ufficio da parte del giudice e quindi non soggetta al divieto di ius novorum in appello».

8. –In conclusione, il ricorso è accolto nei motivi indicati in disposi- tivoe nei sensi indicati in motivazione; l a sentenza impugnata è cas- sata con rinvio,in relazione ai motivi accolti.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo, quarto, quinto e sesto motivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29775/2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]- TORE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 102,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rapp resentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 343 / 20 19 del la CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA,pubblicata il 26 / 2 /20 19 . Udita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25/5/2022; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento -2 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. del primo motivo di ricorso, l’inammissibilità del secondo motivo e l’assorbimento degli altri motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione la sentenza che, in acco- glimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] ina, titolare dello «[OSCURATO:PERSONA]- re Farina», lo ha condannato al pagamento di 20,130,00 euro di provvigioni per attività di mediazione nella compravendita di un im- mobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, per quanto rileva ancora in questa sede, Farina lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano, allegando che l’affare non si era concluso per non avere Abbonizio dato seguito alla proposta d’acquisto da lui sot- toscritta, già accettata dal venditore. Nel costituirsi in giudizio, Abbo- nizio formulò una serie di difese, tra le quali si rivelò vincente quella dedotta in sede di precisazione delle conclusioni, ove egli eccepì il di- fetto di iscrizione dell’attore all’albo professionale dei mediatoritenuto dalla Camera di Commercio, come requisito del diritto alla provvigio- ne.Infatti, il processo di primo grado si concluse con una sentenza di rigetto, a causa della mancanza di prova della iscrizione dell’attore nel ruolo dei mediatori. Inoltre, il tribunale affermò che comunque l’affare non si era concluso, senza che ciò fosse addebitabile al con- venuto. In appello Farina ha depositato una registrazione camerale relativa alla sua attività di mediatore, ha eccepito che tale iscrizione e ra stata contestata tardivamente, ha censurato che l’accettazione della propo- sta di acquisto fosse stata ritenuta tardiva ed ha ottenuto pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado. Il ricorsoin cassazione è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, parimenti illustrato da memoria. -3 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c. , si de- duce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., 1755 c.c. e 6 l. 39/89, per avere la Corte di appello ritenuto inammis- sibile, in quanto tardivamenteproposta nella comparsa conclusionale in primo grado, l’eccezione di mancata prova dell’iscrizione del media- tore nel relativo albo professionale. 1.2. - Il motivo è fondato. S truttura, finalità e singole disposizioni della l. 39/1989 ( che ha modificato la l. 253 /1958 , concernente la di- sciplina della professione di mediatore ) rivelano che l’obbligo legisla- tivo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio discende da n orma imperativa, non derogabile dalla vo- lontà delle parti (così come argomentato anche da l P . M . nelle sue conclusioni). Il contratto di mediazionestipulato in assenza di tale re- quisito è affetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d’ufficio da parte del giudice (così, Cass. 17478/2020 se- condo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per difetto di iscrizione è eccezione in senso lato, quindi non soggetta al div ieto di ius novorum in appelloex art. 345 c.p.c.). Conferma legislativa di tale imperatività si desume in particolare , oltre che dall’art. 8 l. 39/1989, che assoggetta a pesante sanzione amministrativa chi esercitiattività di mediazione senza essere iscritto nel relativo ruolo, dall'art. 6, co. 1 l. 39/1989, ove si dispone che ab- biano «diritto allaprovvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruo- li». Sotto questi profili, nulla è mutato dopo il d.lgs. 59/2010, relativo ai servizi nel mercato interno. Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l'art. 73 d.lgs. cit.non ha infatti abrogato la l. 39/1989 ma si è limita- to a disporre che: (a)i servizi di intermediazione commerciale e di af- -4 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. fari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività , corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presenta- re alla camera di commercio; (b)i richiami al ruolo dei mediatori con- tenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministra- tive (REA). In questo senso, nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 3862/2015, 16147/2010. Sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che, rispet- toal diritto alla provvigione , l’ i scrizione del mediatore nei registri te- nuti presso le camere di commercio è fatto costitutivo rilevabile d’ufficioe implica an che che , in pun to di prova, trattandosi di norma imperativa,non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, ultima parte c.p.c. Ciò è stato specificamente segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni. Pertanto, da un lato,è onere del mediatore, ove proponga domanda di pagamento della provvigione, provare l’iscrizione presso la camera di commercio. Dall'altrolato - si ripete - il difetto di prova di tale requisito è fonte di nullità del con- tratto di mediazione, rilevabile d’ ufficio anche in appello, pure in as- senza di contestazione ad opera della controparte (beninteso: entro i limiti segnatidalla formazione progressiva del giudicato). 1.3. - Nel sancire viceversa l’ operatività del principio di non conte- stazione, la sentenza impugnata invoca il precedente di Cass.1568/2013. Il precedente di questa Corte muove dall’affermazione che l’eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di com- mercio è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudic e, in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. -5 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. Senonché, quando si sposta sul piano dei profili probatori, Cass.1568/2013svolge un discorso che no n si mostra pienamente coeren- te con tali premesse. Lo si riporta per chiarezza nel capoverso se- guente. «Anche in materia di mediazione, relativamente al requisito dell'i- scrizione al ruolo dei mediatori, si può affermare che opera il principio della non contestazione. Nella specie i ricorrenti hanno eccepito la mancanza del requisito […] solo nella comparsa conclusionale del giu- dizio di appello, non assolvendo all'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del processo come imposto dall'art.167 c.p.c., in vista anche del sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'o- nere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. Di conseguenza l'atteggiamento difensivo protrattosi per due gradi di giudizio elimina il fatto dall'ambito degli accertamenti richiesti. […] In conclusione […] opera il principio della non contestazione, comportamento univocamente rilevante ai fini del- la determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestatoacquisito al materiale processuale e dovrà, per- ciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti » (così,Cass. 1568/2013, paragrafi n. 7 e 8). 1.4. - [OSCURATO:PERSONA] non condivide l ’ argomentazione di Cass.1568/2013, riportata nell’ultimo capoverso del paragrafo prece dente. Infatti, essa non è agevolmente conciliabile con Cass. SU 761/2002, che domina ancora oggi il tema del principio di non contestazione. Per quanto qui interessa, le Sezioni Unite hanno riferitol’ambito di opera- tività del principio di non contestazione ai «fatti giuridici costitutivi -6 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. della fattispecie non conoscibili di ufficio, ovvero a circostanze dalla cui prova si può inferire l'esistenza di codesti fatti». Riferiscono cioè tale ambito a i fatti principali , la cui rileva nza giuridica (costitutiva, modificativa, impeditiva o estintiva del diritto dedotto in giudizio) sia rilevabile solo ad istanza di parte ovvero a fatti che, rispetto a code- sti, siano qualificabili come secondari. Sebbene le Sezioni Unite si guardino dall’aggiungere che il principio di non contestazione operi esclusivamente con riferimento a tali fatti(potendo in effetti operare anche con riferimento a fatti rilevanti ipso iure, come ad esempio un modo di acquisto della proprietà oppure l’adempimento dell’obbligazione) è parimenti evidente, su altro versante, che la rigo- rosa impostazione di Cass. SU 761/2002rechi con sé che la cognizio- ne giudiziale difatti qualificati da una norma imperativa – come quel- la di cui al caso di specie - non possa essere coperta dal principio di non contestazione. 1.5. -Delle due l’una: una norma è imperativa o non lo è. Se è im- perativa, come sul piano sostanziale non è derogabile dalla volontà delle parti, così sul piano processuale i fatti cui la norma imperativa conferisce rilevanza giuridica non possono essere esclusidal novero di quelli bisognosi di prova perché non sono stati contestati. E quand’anche - co me sembra peraltro preferibile - si fondi il principio di non contestazione non già sul principio dispositivo come proiezione processuale dell’autonomia privata delle parti, bensì sul principio di efficienza (in termini di economia e risparmio di attività processuali), il rispetto di norme imperative non può essere sacrificato sull’altare dell’economia e dell’efficienza processuale.Non può darsi una «viola- zione efficiente» di norme imperative. 1.6. - Co sì non possono essere condivise nemmeno quelle pronun- ce successive che, prevalentemente sulla scia di Cass. 1568/2013, -7 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. ma per lo più in modo tralatizio e superfluo rispetto al caso di specie di volta in volta sotteso, invocano l’operatività del principio di non contestazione sul punto relativo all’iscrizione del mediatore nei regi- stri presso le camere di commercio. Sotto questo profilo esemplare è Cass. 20556/2021, ove si è (cor- rettamente) esordito statuendo (in linea con Cass. 26292/ 2007 ) ch e l’onere della prova dell'iscrizione può ben essere assolto anche per presunzioni, in particolare –come accaduto in modo risolutivo in quel caso di specie -mediante allegazione del fatto secondario del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalle camere di commercio. Tuttavia, la sentenza richiama poi - senza che esso sia rilevante in quel caso- il principio di non contestazione . P ur- troppo, tale pronuncia – al pari di altre - si trova frequentemente massimata in modo incongruo su questo obiter dictum, piuttosto che sulla ratio decidendiche le è propria. Parimenti, Cass. 14971/2022 ri- chiama l’operatività della non contestazione in un caso in cui ciò non era necessario, poiché il cliente aveva contestato il difetto di iscrizio- ne nella comparsa di costituzione in appello, ma il giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla contestazione. Inoltre, C ass. 12653/2020richiama l’operatività della non contestazione in una fat- tispecie in cui l'iscrizione del mediatore nei ruoli camerali era stata depositata già in primo grado. Infine, nello stesso senso, cfr . Cass.25319/2019. 1.7. - Viceversa, p er l’impostaz ione che discende da Cass. SU 761/2002, qui accolta, v., in modo molto chiaro, Cass. 3862/2015 , cit.: «Da un lato […] è onere dell'attore, ove propongadomanda per il pagamento della provvigione […], dimostrare di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione; dall'altro, […] rientra tra i doveri delgiudice, prima di accogliere una domanda, verificare anche -8 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. ex officioe in assenza di qualsiasi contestazione della controparte, la ricorrenza dellaricordata condizione, assente la q uale la domanda at- trice non può che essere rigettata » . Identicamente, in questo senso, cfr. Cass. 14076/2002, Cass. 20749/2004, Cass. 5953 /2005 , Cass.11539/2013. Più recentemente, ancora in questo senso, cfr. Cass.10911/2021, che ha confermato una decisione della corte d’appello che aveva rilevato il difetto di iscrizione pur in assenza di contesta- zione della controparte sul punto. Fermo resta in capo al giudice di merito, si badi, l’apprezzamento sulla idoneità della prova offerta a dimostrare l’iscrizione, idoneità alla quale a volte afferisce, in caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, il rilievo dato alla man- canza di specifici rilievi sul punto. 1.8. - In conclusione, il primo motivo è accolto. In altri termini, poiché non opera il principio di non contestazione con riferimento all’iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, l’eccezione di difetto di prova di tale requisito, pur proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, anche solo quale solleci- tazione a verificare d’ufficio la sussistenza del requisito, va esamina- ta. 2. -Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. , si de- duce la violazione degli artt. 345,co. 3 c . p . c e 2697 c.c., per avere la Corte di appello posto a fondamento della propria decisione la visura camerale prodotta dall’appellante per la prima volta con l’atto di ap- pello. Il motivoè da dichiarare inammissibile , poiché non bersaglia la ra- tio decidendi. Come si desume dall’esame del primo motivo, la Corte d’appello ha (seppure erroneamente) posto a fondamento della pro- pria pronuncia,sulla questione della iscrizione del mediatore nei regi- stri camerali, la non contestazione da parte del cliente protrattasi in -9 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. primo grado fino al deposito della comparsa conclusionale, non già la visura camerale depositata inappello. Peraltro, la questione dell’applicabilità dell’art. 345, co. 3 c.p.c., con riferimento alla visura camerale prodotta in appello da Farina è destinata ad acquisire rilevanzaa seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. A tale proposito, il giudice di merito dovrà considerare se non vi siano i presupposti per concedere la rimessione in termini in appello nella produzione di tale documentazione, perché il giudice di primo grado ha omesso di rilevare d’ufficio ex art. 183, co. 4 c.p.c. la que- stione relativa all’iscrizione del mediatore nei ruoli della camera di commercio e ciò avrebbe sollecitato l’attore a produrre la relativa do- cumentazione tempestivamente rispetto al maturare delle preclusioni collegatealla chiusura della fase introduttiva del processo. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. -Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce laviolazione degli artt. 1326, 1335, 1392, 1393 c.c. per avere la Cor- te di appello ritenuto perfezionato l’accordo fra le parti pur in man- canzadella forma scritta dell’accettazione della proposta d’acquisto. Il terzo motivo è infondato. Secondo gli accertamenti compiuti dalla Corte di appello, il mediatore ha comunicato al proponente entro la scadenza, prima oralmente e poi per telegramma, l’accettazione della proposta di acquisto da parte del venditore. La Corte ritiene perfezio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], (o meglio, per quanto qui interessa, concluso l’affare), invoca ndo Cass. 25923/2014, secondo cui il contratto è con- cluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte(art. 1326, co. 1 c.c.), senza che sia necessario che il documento recante l’accettazione sia trasmesso al proponente. -10 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. Parte ricorrente si duole innanzitutto che gli artt. 1326 e 1335 c.c. non siano stati messi in relazione con gli artt. 1392 (forma della procu- ra) e 1393 (giustificazione dei poteri del rappresentato), ma il rilievo non coglie nel segno, poiché l’intermediario ha operato come nuncius, non come rappresentante. L’attribuzione a un soggetto della qualità di nunciuspuò desumersi anche da un comportamento concludente, fe r- mo rimanendo che la volontà che il nunciusè incaricato di trasmettere oralmente rivesta già una forma scritta (al momento della trasmissio- ne)per essere valida, laddove tale requisito – come in questo caso – sia previsto dalla legge. Questo è il senso dello «sveltimento» che Cass. 25923/2014ha adottato nello sganciare le modalità della «cono- scenza» ex art. 1326, co. 1 c.c. dalla necessaria trasmissione del do- cumento scritto recante l’accettazione. Parte ricorrente nega la congruità del rinvio a tale precedente,attra- verso un distinguishing che fa segno alla circostanza che nel cas o sot- teso a Cass. 25923/2014: «L e parti avevano espressamente previsto nella proposta irrevocabile di acquisto che l’accettazione della stessa avrebbe potuto essere trasmessa dall’intermediario». Si tratta tuttavia di una circostanza accidentalerispetto al contenuto della decisione, ove si ponga mente alla seguente,ampia, ratio deci- dendidi Cass. 25923/2014: «Appare decisiva in proposito la formula- zione dell'art. 1326, co. 1 c.c. , in base al quale se il contratto è con- cluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha ‘conoscenza’ dell'accettazione dell'altra parte e tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua [ id est : dell’accettazione] trasmissione al propo- nente.Se il legislatore avesse ritenuto indispensabile tale ultima ci r- costanza, la previsione della ‘conoscenza’, di cui all'art. 1326, co. 1 c.c. sarebbe superflua, in quanto inutile ripetizione dell' art. 1335 c.c . Ciò porta a ritenere che l'art. 1326, co. 1 c .c. deroga in parte all' art. -11 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est.1335 c.c., nel senso che, fermo restando che l'accettazione, ove di- retta al proponente si reputa conosciuta nel momento cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, sen- za sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accet- tazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza».Pertanto, Cass. 25923/2014 ben si presta a proteggere la ratio decidendi della sentenza impugnata, che resiste quindi alle censure della parte ricorrente. Né, infine, aiuta l’ultimo passaggio del motivo, ove la parte ricor- rente scrive:«All’opposto, nel caso che ci occupa, l’ultimo giorno utile per l’accettazione il Farina (sprovvisto di procura) si presentava dall’Abbonizio per comunicare verbalmente l’avvenuta accettazione verbale del Pellegrini».In disparte l’irrilevante cenno al difetto di pro- cura, tale affermazione non coincide con la ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata (cfr. p. 3, primo capoverso, di cui si è riassunto il contenuto al secondo capoverso di questo paragrafo). In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4. – Con il quarto motivo , proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si de- duce violazione degli artt. 112 e 115c.p.c., 1353 e 1358 c.c. per ave- re la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul mancato avveramen- to della condizione sospensiva prevista nella proposta di acquisto. Il motivo è fondato. La proposta di acquisto, dopo aver indicato il prezzo, prevede che esso sia pagato in parte attraverso l’accollo del mutuo ipotecario della [OSCURATO:PERSONA], la quale però negò l’accollo all’Abbonizio, precisando che in ogni caso le condizioni sarebbero sta- te più gravose rispetto a quelle in essere. Acausa del diniego, Abbo- nizio allega di non esserestato in condizione di corrispondere il prez- zo. Egli ritiene che l’accollo previsto nella proposta presupponga -12 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. l’avverarsi di una condizione sospensiva, data dall’adesione della ban- ca, come indicato dalla citazione dell’art. 1358 c.c. («Il prezzo offerto […] s’intende corrisposto a corpo e non a misura, con riferimento all’art. 1358 c.c. e sarà corrispostocome segue. 1) accollo mutuo ipo- tecario della [OSCURATO:PERSONA] […]»). Egli allega inoltre che tale inter- pretazione non è stata contestata da Farina. Nel controricorso, questi replica invece che si tratti di una mera modalità di pagamento e che, in ogni caso, la mancata adesione della banca dipenda da scarsa cre- dibilità bancaria di Abbonizio. Da un accesso alla comparsa di costituzione e risposta in appello di Abbonizio (p. 14 - 16) si desume che è fondata ex art. 112 c.p.c. la censura di omessa pronuncia sull’interpretazione dei profili della pro- posta di acquisto testé riassunti e controversi . Nella sentenza impu- gnata non vi è alcuna tracciadi risposta sul punto , che quindi è da af- fidare al giudice di rinvio. In questo senso, il quarto motivo è accolto. 5. –Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si dedu- ce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 1755 c.c. e 6 l. 39/1989 per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull’impiego del crite- rio equitativo per la quantificazione della provvigione, in mancanza di accordo delle parti e di allegazione e prova di usi. Il motivo è fondato. La parte ricorrente si duole di essere statacon- dannataal pagamento della provvigione nella misura del 3% del prez- zo di acquisto come richiesto da Farina, senza che la Corte di appello si sia pronunciata sulla contrapposta richiesta da parte sua di quantifi- care la provvigione in via equitativa, in mancanza diaccordo delle par- ti e di usi.La parte controricorrente obietta di aver prodotto nel giudi- zio di primo grado uno stralcio della raccolta degli usi della provincia di Chieti, tenuta dalla locale Camera di commercio. Abbonizio replica che -13 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. tale stralcio nulla specifica in materia di mediazione nella compraven- dita di immobili ad uso abitativo. Da un accesso alla comparsa di costituzione e risposta in appello di Abbonizio (p. 16-17) si desume che è fondata ex art. 112 c.p.c. la censura di omessa pronuncia sull’impiego del criterio equitativo per la quantificazione della provvigione. Nella sentenza impugnata non vi è alcuna traccia di risposta sul punto, che quindi è da affidare al giudice di rinvio. In questo senso, il quinto motivoè accolto. 6. -Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso, e cioè le mutate condizioni di vendita dell’immobile, in relazione agli artt. 244, 245, 345 c.p.c., 1329, 1362 c.c. La parte ricorrente osserva che è stato oggetto di dibattito, in en- trambi i gradi, l’incidenza da assegnare all’allegazione di mutate con- dizionidi vendita dell’immobile (con particolare riferimento alla richie- sta di un corrispettivo di 650.000 euro da parte di Pellegrini) sull’efficaciadella proposta di acquisto. Da un accesso alla comparsa di costituzione e risposta in appello di Abbonizio (p. 12-14), si desume che tale censura è fondata. Nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna traccia di statuizione sull’incidenza da assegnare all’allegazione relativa alle mutate condi- zioni di vendita sull’efficacia della proposta di acquisto. Anche tale profilo è da affidare al giudice di rinvio. In questo senso, il sesto motivo è accolto. 7. –In relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso, il Col- legio enuncia i seguenti principi di diritto: -14 -RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – Caponi est. «Discendendo l’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio da norma imperativa, rispetto a tale requisito non opera il principio di non contestazione. Il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale requisito è af- fetto da nullità rilevabile d’ufficio da parte del giudice e quindi non soggetta al divieto di ius novorum in appello». 8. –In conclusione, il ricorso è accolto nei motivi indicati in disposi- tivoe nei sensi indicati in motivazione; l a sentenza impugnata è cas- sata con rinvio,in relazione ai motivi accolti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo, quarto, quinto e sesto motivo