CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 25502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lladino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1770/2024depositata il 22 aprile 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 15419/2024Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 25502/2026Data pubblicazione 17/09/2026rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] eRobogat S.r.l., chiedendone la condanna al pagamento di euro 17.600,oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, quale corrispettivodi attività di intermediazione finanziaria svolta in favore della suddettasocietà, adducendo che, con contratto del 7 dicembre 2009, Traetta gliaveva conferito incarico di reperire, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], unfinanziamento di almeno euro 800.000, in forza di precedente mandatoconferito dalla stessa società al Traetta il 1° dicembre 2009, con facoltà disostituzione; esponeva, altresì, che, per effetto della propria attività, laBanca Popolare di Novara aveva accordato a [OSCURATO:PERSONA] una linea di creditomediante operazione di factoring per euro 880.000, senza che fosse poicorrisposta la provvigione pattuita nella misura del 2% dell’importoerogato.Costituitosi, [OSCURATO:PERSONA] eccepiva il proprio difetto di legittimazionepassiva e contestava nel merito la pretesa, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimanevacontumace. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava Traetta apagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 17.600, oltre Iva e interessi‘codicistici’, ritenendo provato il nesso causale tra l’attività svolta da Abatee l’erogazione del finanziamento, nonché l’obbligazione personale diTraetta, desunta dal contratto del 7 dicembre 2009, stipulato in proprio esenza spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA].Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva [OSCURATO:PERSONA], resistendo eproponendo appello incidentale limitatamente al mancato riconoscimentodegli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002.La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 1770/2024 riduceva l’importodella condanna, tra l’altro qualificando l’attività dell’[OSCURATO:PERSONA] comemediazione creditizia e reputando dimostrata, anche in via presuntiva,Numero registro generale 15419/2024Numero sezionale 2420/2026Numero di raccolta generale 25502/2026Data pubblicazione 17/09/2026l’iscrizione all’apposito albo in ragione dell’indicazione da parte delsuddetto del relativo numero attribuitogli.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi, in particolare con ilprimo motivo denunciando violazione degli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cpc., non essendo statoprovocato il contraddittorio su una questione rilevabile d’ufficio esollecitata dalla parte – ovvero la iscrizione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’albo deimediatori creditizi –: questione che, di fatto, avrebbe comportato ungrave ed effettivo pregiudizio per il Traetta violando il suo intangibilediritto di difesa a fronte della mancata prova circa un fatto costitutivodell’avversa pretesa. Dal canto suo l’[OSCURATO:PERSONA] assume che non sia mai sortacontestazione quanto alla iscrizione al predetto albo cui, pertanto, non puòconseguire un rilievo d’ufficio, come affermato invece dal Traetta.Sussiste in effetti questione di rilevanza nomofilattica, considerata lagiurisprudenza tendente al contrasto, da un lato affermando (da ultimo,Cass. 13315/2026) che se non viene eccepita – come qui è accaduto - lamancanza di iscrizione vale la non contestazione, e dall’altro inveceponendosi in senso contrario (Cass. 4019/2023; Cass. 29506/2023); èpertanto opportuno rinviare in pubblica udienza. P.Q.MRimette in pubblica udienza.Così deciso in Roma il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi