CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORGHESI2026 MANOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONTU2736 MAURO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GHIAZZIMARIANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUNGHISTEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1060/2026MORTINI ANGELITA, [OSCURATO:PERSONA], MURTASN umero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 23551/2026SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAMPOLDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALSECCHIELEONORA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti per correzione -per la correzione dell'ordinanza n. 32926/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 19297/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. con ordinanza n. 32926 del 17 dicembre 2025, questa Corteha rigettato i ricorsi proposti dai lavoratori in epigrafe neiconfronti degli [OSCURATO:PERSONA] SB e hacondannato i soli ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dellasocietà;nell’ordinanza viene dato atto che «l’Istituto, con controricorso,ha resistito al solo primo ricorso» e che le spese, secondosoccombenza, «vengono liquidate come da dispositivo a caricodei soli ricorrenti del primo ricorso, per i quali vi è controricorsodell’Istituto, che invece, non ha svolto attività difensiva rispettoal ricorso degli [OSCURATO:PERSONA] e Goglio»;2. con istanza dell’8 gennaio 2026 del difensore della società, aisensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., è stata richiesta lacorrezione materiale dell'ordinanza citata nella parte in cui nullaha disposto sulle spese con riferimento al controricorso ICSNumero registro generale 1060/2026Maugeri proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, difesi daglNi umero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 23551/2026avvocati Bersani e Goglio;Data pubblicazione 20/07/2026si deduce che tale controricorso sarebbe stato notificato il 7ottobre 2022 e depositato telematicamente in data 21 ottobre2022; che tale deposito avrebbe generato le ricevute di“accettazione”, “consegna” ed “esito controlli automatici”, conla dicitura finale “Controlli terminati con successo. Busta innon imputabile al difensore, la cancelleria non avevavisualizzato il deposito né provveduto all’accettazione, per cuidetto controricorso non era stato reso visibile alle parti né allaCorte; quanto alla cd. “quarta pec”, si sostiene che la suatrasmissione dipende dal deposito da parte della cancelleria eche non è previsto alcun termine per l’adempimento;viene eccepito che solo successivamente alla pubblicazionedell’ordinanza, avvenuta in data 17 dicembre 2025, il difensoresi sarebbe attivato e, in data 8 gennaio 2026, la cancelleriaavrebbe accettato materialmente il deposito del controricorso;3. in vista della trattazione camerale, la difesa istante hacomunicato memoria;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHE1. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra moltev. Cass. n. 16877 del 2020, con la giurisprudenza ivirichiamata), il procedimento per la correzione degli errorimateriali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad undifetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la suamateriale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile daltesto stesso del provvedimento mediante il semplice confrontodella parte del documento che ne è inficiata con leNumero registro generale 1060/2026Numero sezionale 2736/2026considerazioni contenute in motivazione, senza cheN umpeoros dsi ara ccolta generale 23551/2026Data pubblicazione 20/07/2026incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione;alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimentodi correzione è demandata la funzione di ripristinare lacorrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiararee quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza propriodell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porrerimedio ad un eventuale vizio di formazione della volontà delgiudice;nella specie alcun errore materiale è ravvisabile, atteso che èpacifico che, al momento della decisione di questa Corte, ilsecondo controricorso non risultava ritualmente depositato;in mancanza del messaggio di posta elettronica certificatacontenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte dellacancelleria (cd. quarta PEC), l’effetto di tempestivo depositoprodotto in via anticipata con la ricezione di avvenuta consegnanon si era consolidato (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28403/2023;conf. Cass. n. 33258/2024; alle quali si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.);pertanto, il difensore della società aveva l'onere di attivarsitempestivamente, reiterando la procedura o formulandotempestiva istanza di rimessione in termini (cfr. Cass. n.69/2025), senza attendere, tre anni dopo, la pubblicazionedell’ordinanza, invocando una svista percettiva affattoaddebitabile al Collegio decidente;peraltro, questa Corte ha affermato che la mancata liquidazionedelle spese processuali nel dispositivo di un provvedimento èemendabile con la procedura di correzione degli errori materialisolamente nel caso in cui dalla motivazione emerga la volontàdel giudice di porre le spese a carico della parte soccombente,poiché solo in tal caso la liquidazione finisce per consistere nelloNumero registro generale 1060/2026Numero sezionale 2736/2026svolgimento di un’operazione tecnico esecutiva vNoulmtearo di ara ccolta generale 23551/2026Data pubblicazione 20/07/2026completare la statuizione, da realizzare sulla scorta di parametrioggettivi fissati dalla legge e nei limiti quantitativi in essaprevisti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16415/2018); nella specie,invece, nell’ordinanza viene chiaramente espressa ladeliberazione collegiale di non procedere alla liquidazione dellespese in favore della parte rispetto alla quale non risultavaespletata rituale attività difensiva;conclusivamente, l’istanza deve essere respinta e non occorreprovvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per lacorrezione di errore materiale; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per la correzione di errore materialedella ordinanza n. 32926/2025.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]