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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33258/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21672/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), iscritto nel Reginde, che l a rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Siderno C.so G. Garibaldi N. 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Napoli C .so [OSCURATO:PERSONA] N. 494/F, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende.

VENDITA-Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1675/2020 depositata il 14/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con atto di citazione notificato il 02/12/2009 , Anna M aria [OSCURATO:PERSONA] evocava, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di avere acquistato , in data 11 / 05 / 2007 , dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA], F ilcar Srl , una M é gane Sc é nic Privil è ge 1.9 dCi e che, fin dai primi giorni, l’automobile aveva presentato delle anomalie riguardanti il motore, e cioè, un ’ eccessiva rumo ro sità e strappi in partenza, soprattutto in salita, per cui si configurava un difetto di conformità, difetto che la compratrice comunicava tempestivamente alla concessionaria, che effettuava una serie di interventi non risolutivi, e per l’effetto -lamentando la difformità tra il bene promesso e quello venduto -chiedeva la solidale conda n na delle società convenute alla sostituzione del veicolo, o , in subordine, un’adeguata riduzione del prezzo di vendita o, ancora, la risoluzione del contratto di acquisto e il risarcimento dei danni non patrimoniali;

2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , nel contraddittorio delle convenute, rigettava la domanda sul presupposto che l’attrice non aveva consentito la definitiva riparazione dell’autovettura, sicché la sua pretesa doveva essere respinta per non essere riconducibile ad alcuno dei rimedi dell’art. 130 del codice del consumo;

3. la sentenza di primo grado è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d'appello di Catanzaro , nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] Italia, rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1675/2020, ha respinto il gravamee ha regolato le spese secondo soccombenza.Nello specifico, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale ha così motivato la decisione: (i) pur essendosi la venditrice [OSCURATO:PERSONA] - unico contraddittore dell ’ acquirente - prodigata per l’eliminazione dei vizi lamentati dalla cliente - a suo dire - manifestatisi sin dal momento dell’acquisto (seppure il primo intervento era stato chiesto ed era avvenuto in data 16/11/2007, il secondo in data 11/07/2008 e il terzo in data 15 / 09 / 2008), si trattava di vizio che,comunque, non aveva impedito l ’ uso del veicolo ; (ii) la compratrice aveva ricevuto dalla venditrice un’autovettura di cortesia per il tempo in cui era stato necessario il ricovero in officina del veicolo per effettuare gli interventi meccanici di riparazione; (iii) l’acquirente aveva rifiutato di portare l’autovettura presso l’officina [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di effettuare la riparazione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], benché la stessa venditrice ave sse manifestato la volontà di risolvere il problema attenendosi alla soluzione tecnica individuata dalla casa madre francese; (iv) elementi di giudizio, questi, che determinavano il r igetto della domanda per non avere l’appellante giustificato il suo rifiuto di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di eseguire i lavori per l’eliminazione dei vizi;

4. avverso la sentenza della CDA di Catanzaro, la sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con distinti controricorsi;

5. il ricorso è stato discussione nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in riconvocazione, in quella del 0 3 /11/2022 , in esito alla quale è stata emessa l’ordinanza interlocutoria del 09/11/2022, n. 33038 , secondo cui « dalla documentazione di cancelleria allegata agli atti risulta che la sola parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto al deposito del controricorso, curandone l’iscrizione, ragione per la quale è stata fissata adunanza camerale per il giorno 8 luglio 2022; […] in data 19.07.2022 la parte ricorrente ha depositato istanza di inserimento del ricorso nel PCT assumendo di avere regolarmente depositato ed iscritto a ruolo il proprio atto in data 18.05.2021 tramite processo telematico all’indirizzo telematico a quella data provvisorio [OSCURATO:EMAIL], che aveva generato il numero identificativo [OSCURATO:EMAIL] , così dimostrando le avvenute consegna e accettazione degli atti da parte del sistema.

Chiedeva, pertanto, di provvedere alla fissazione di una nuova udienza; […] l ’ istanza - dopo interlocuzione con il Presidente titolare di cui alla nota del 29.09.2022 - veniva inviata, in data 04.10.2022, al Direttore del CED per procedere all’inserimento informatico del ricorso nel sistema telematico e al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] per annotare la iscrizione a ruolo dello stesso; […] in esito a quest’ultima richiesta il Direttore del CED formulava istanza, il 06.10.2022, al Direttore Generale della DirezioneGenerale S.I.A. del Ministero della giustizia di “ file di log e atti allegati PEC [OSCURATO:EMAIL]”, peril recupero degli atti depositati relativamente al procedimento R.G. n. 21672/2021 chiedendo la certificazione relativa ai file di log e l’estrazione dei file allegati al messaggio alla casella PEC in data 18.05.2021 dal mittente [OSCURATO:EMAIL] ; […] il Collegio veniva riconvocato in data 03.11.2022 per le determinazioni del caso alla luce della procedura attivata; non essendo a quest’ultima data pervenuta alcuna risposta dalla Direzione Generale del Ministero, per questi motivi la Corte rinvia la causa a nuova ruolo, in attesa delle determinazioni ministeriali»;

6. il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia rigettato;7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato una memoria tardiva e come tale inammissibile in data 24/06/2024.

Considerato che:

1. il primo motivo censura la nullità della sentenza che, con motivazione illogica e contraddittoria, da un lato, afferma che la ricorrente, con negligenza, ha tardivamente attivato la garanzia a distanza di oltre un anno dalla consegna della vettura; dall’altro, assume che la compratrice ha chiesto il primo intervento di riparazione nei sei mesi dall’acquisto;

2. il secondo motivo, formulato in subordine rispetto al primo, denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si lamenta che la CDA non ha valutato il difetto di funzionamento del motore come preesistente all’acquisto e lo ha qualificato come un vizio di lieve entità e tale da non impedire l’uso dell’autovettura di produzione francese;

3. il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c.

La CDA, si sostiene, ha affermato che l’appellante non ha consentito la riparazione definitiva della macchina, senza considerare che “dagli atti documentati” emerge che l’acquirente, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], portava l’autovettura in officina, dove si procedeva alla sostituzione del volano motore, della frizione, del cambio differenziale, del disco e alla riattivazione dei meccanismi;

4. il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo.

Sullapremessa che il primo giudice aveva dato atto che il veicolo era difettoso fin dal momento della vendita, richiamato l’art. 2697 c.c., s i addebita alla CDA di non avere ritenuto il comportamento del concessionario contrario all’art. 130, comma 5, codice del consumo, per non avere eliminato i vizi entro il congruo terminedi legge;

5. il quinto motivo – “violazione e falsa applicazione del dpr nr. 224/1998, del d.lgs. 206/2005, in relazione all’art. 360 cpc, co. 1, nr. 3” – censura la sentenza impugnata che ha negato la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Italia, importatrice dell’autovettura, trascurando che la filiale italiana della casa madre francese deve comunque rispondere dei danni quale soggetto che, in qualche modo, ha “apposto” il marchio sulla vettura difettosa;

6. preliminarmente rispetto all’esame dei motivi, la Corte rileva che il ricorso è improcedibile per inosservanza del termine di deposito telematico del ricorso stesso entro venti giorni dall’ ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto, a norma dell’art. 369, comma 1, c.p.c.

Il fatto processuale è questo: la ricorrente ha effettuato il deposito, in data 18/05/2021,mediante invio della “busta” in formato digitale all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] che, come attestato dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, è una casella cd. applicativa che, dopo il 17/06/2017, è stata sostituita da una nuova casella: [OSCURATO:EMAIL] e, quindi, non era quella da utilizzare per il deposito telematico, cui sono seguite le prime due ricevute, quella di accettazione di deposito e di avvenuta consegna.

Non sono state generate la terza e la quarta PEC, cioè, quella relativa all’esito dei controlli automatici e quella di accettazione di deposito.

Ne consegue che il deposito del ricorso non si è perfezionato il 18/05/2021, come si evince da Cass. Sez.

U. n. 28403/2023, secondo cui «In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)».

Senza escludere a priori– in connessione con Cass. n. 2972/2024 –che il ricevimento della seconda PEC, quella di avvenuta consegna, proveniente, comunque, da un indirizzo istituzionale di questa Corte, possa avere determinato nella parte un ragionevole affidamento circa la regolarità del deposito, è certo, tuttavia, che questa aspettativa è venuta meno, nei giorni immediatamente successivi, a causa della mancata ricezione delle ultime due PEC (PEC che, per le ragioni anzidette, non sono mai state generate né inviate).

Pertanto, il difensore della ricorrente, dubitando del perfezionamento del deposito e sospettando un possibile errore, avrebbe dovuto effettuare prontamente le necessarie verifiche, cosa che, però, non è accaduta: laricorrente non si è attivata , per oltre un anno, fino a quando,in data 08/06/2022 , ha depositato un’istanza di sollecito all’accettazione del deposito (mai perfezionato) del 18/05/2021;

7. le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida afavore di [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.500 ,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge; a favore di [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.500 ,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21672/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), iscritto nel Reginde, che l a rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Siderno C.so G. Garibaldi N. 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Napoli C .so [OSCURATO:PERSONA] N. 494/F, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. VENDITA-Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1675/2020 depositata il 14/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con atto di citazione notificato il 02/12/2009 , Anna M aria [OSCURATO:PERSONA] evocava, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di avere acquistato , in data 11 / 05 / 2007 , dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA], F ilcar Srl , una M é gane Sc é nic Privil è ge 1.9 dCi e che, fin dai primi giorni, l’automobile aveva presentato delle anomalie riguardanti il motore, e cioè, un ’ eccessiva rumo ro sità e strappi in partenza, soprattutto in salita, per cui si configurava un difetto di conformità, difetto che la compratrice comunicava tempestivamente alla concessionaria, che effettuava una serie di interventi non risolutivi, e per l’effetto -lamentando la difformità tra il bene promesso e quello venduto -chiedeva la solidale conda n na delle società convenute alla sostituzione del veicolo, o , in subordine, un’adeguata riduzione del prezzo di vendita o, ancora, la risoluzione del contratto di acquisto e il risarcimento dei danni non patrimoniali; 2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , nel contraddittorio delle convenute, rigettava la domanda sul presupposto che l’attrice non aveva consentito la definitiva riparazione dell’autovettura, sicché la sua pretesa doveva essere respinta per non essere riconducibile ad alcuno dei rimedi dell’art. 130 del codice del consumo; 3. la sentenza di primo grado è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d'appello di Catanzaro , nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] Italia, rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1675/2020, ha respinto il gravamee ha regolato le spese secondo soccombenza.Nello specifico, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale ha così motivato la decisione: (i) pur essendosi la venditrice [OSCURATO:PERSONA] - unico contraddittore dell ’ acquirente - prodigata per l’eliminazione dei vizi lamentati dalla cliente - a suo dire - manifestatisi sin dal momento dell’acquisto (seppure il primo intervento era stato chiesto ed era avvenuto in data 16/11/2007, il secondo in data 11/07/2008 e il terzo in data 15 / 09 / 2008), si trattava di vizio che,comunque, non aveva impedito l ’ uso del veicolo ; (ii) la compratrice aveva ricevuto dalla venditrice un’autovettura di cortesia per il tempo in cui era stato necessario il ricovero in officina del veicolo per effettuare gli interventi meccanici di riparazione; (iii) l’acquirente aveva rifiutato di portare l’autovettura presso l’officina [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di effettuare la riparazione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], benché la stessa venditrice ave sse manifestato la volontà di risolvere il problema attenendosi alla soluzione tecnica individuata dalla casa madre francese; (iv) elementi di giudizio, questi, che determinavano il r igetto della domanda per non avere l’appellante giustificato il suo rifiuto di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di eseguire i lavori per l’eliminazione dei vizi; 4. avverso la sentenza della CDA di Catanzaro, la sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con distinti controricorsi; 5. il ricorso è stato discussione nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, in riconvocazione, in quella del 0 3 /11/2022 , in esito alla quale è stata emessa l’ordinanza interlocutoria del 09/11/2022, n. 33038 , secondo cui « dalla documentazione di cancelleria allegata agli atti risulta che la sola parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto al deposito del controricorso, curandone l’iscrizione, ragione per la quale è stata fissata adunanza camerale per il giorno 8 luglio 2022; […] in data 19.07.2022 la parte ricorrente ha depositato istanza di inserimento del ricorso nel PCT assumendo di avere regolarmente depositato ed iscritto a ruolo il proprio atto in data 18.05.2021 tramite processo telematico all’indirizzo telematico a quella data provvisorio [OSCURATO:EMAIL], che aveva generato il numero identificativo [OSCURATO:EMAIL] , così dimostrando le avvenute consegna e accettazione degli atti da parte del sistema. Chiedeva, pertanto, di provvedere alla fissazione di una nuova udienza; […] l ’ istanza - dopo interlocuzione con il Presidente titolare di cui alla nota del 29.09.2022 - veniva inviata, in data 04.10.2022, al Direttore del CED per procedere all’inserimento informatico del ricorso nel sistema telematico e al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] per annotare la iscrizione a ruolo dello stesso; […] in esito a quest’ultima richiesta il Direttore del CED formulava istanza, il 06.10.2022, al Direttore Generale della DirezioneGenerale S.I.A. del Ministero della giustizia di “ file di log e atti allegati PEC [OSCURATO:EMAIL]”, peril recupero degli atti depositati relativamente al procedimento R.G. n. 21672/2021 chiedendo la certificazione relativa ai file di log e l’estrazione dei file allegati al messaggio alla casella PEC in data 18.05.2021 dal mittente [OSCURATO:EMAIL] ; […] il Collegio veniva riconvocato in data 03.11.2022 per le determinazioni del caso alla luce della procedura attivata; non essendo a quest’ultima data pervenuta alcuna risposta dalla Direzione Generale del Ministero, per questi motivi la Corte rinvia la causa a nuova ruolo, in attesa delle determinazioni ministeriali»; 6. il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia rigettato;7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato una memoria tardiva e come tale inammissibile in data 24/06/2024. Considerato che: 1. il primo motivo censura la nullità della sentenza che, con motivazione illogica e contraddittoria, da un lato, afferma che la ricorrente, con negligenza, ha tardivamente attivato la garanzia a distanza di oltre un anno dalla consegna della vettura; dall’altro, assume che la compratrice ha chiesto il primo intervento di riparazione nei sei mesi dall’acquisto; 2. il secondo motivo, formulato in subordine rispetto al primo, denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si lamenta che la CDA non ha valutato il difetto di funzionamento del motore come preesistente all’acquisto e lo ha qualificato come un vizio di lieve entità e tale da non impedire l’uso dell’autovettura di produzione francese; 3. il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. La CDA, si sostiene, ha affermato che l’appellante non ha consentito la riparazione definitiva della macchina, senza considerare che “dagli atti documentati” emerge che l’acquirente, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], portava l’autovettura in officina, dove si procedeva alla sostituzione del volano motore, della frizione, del cambio differenziale, del disco e alla riattivazione dei meccanismi; 4. il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo. Sullapremessa che il primo giudice aveva dato atto che il veicolo era difettoso fin dal momento della vendita, richiamato l’art. 2697 c.c., s i addebita alla CDA di non avere ritenuto il comportamento del concessionario contrario all’art. 130, comma 5, codice del consumo, per non avere eliminato i vizi entro il congruo terminedi legge; 5. il quinto motivo – “violazione e falsa applicazione del dpr nr. 224/1998, del d.lgs. 206/2005, in relazione all’art. 360 cpc, co. 1, nr. 3” – censura la sentenza impugnata che ha negato la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Italia, importatrice dell’autovettura, trascurando che la filiale italiana della casa madre francese deve comunque rispondere dei danni quale soggetto che, in qualche modo, ha “apposto” il marchio sulla vettura difettosa; 6. preliminarmente rispetto all’esame dei motivi, la Corte rileva che il ricorso è improcedibile per inosservanza del termine di deposito telematico del ricorso stesso entro venti giorni dall’ ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto, a norma dell’art. 369, comma 1, c.p.c. Il fatto processuale è questo: la ricorrente ha effettuato il deposito, in data 18/05/2021,mediante invio della “busta” in formato digitale all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] che, come attestato dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, è una casella cd. applicativa che, dopo il 17/06/2017, è stata sostituita da una nuova casella: [OSCURATO:EMAIL] e, quindi, non era quella da utilizzare per il deposito telematico, cui sono seguite le prime due ricevute, quella di accettazione di deposito e di avvenuta consegna. Non sono state generate la terza e la quarta PEC, cioè, quella relativa all’esito dei controlli automatici e quella di accettazione di deposito. Ne consegue che il deposito del ricorso non si è perfezionato il 18/05/2021, come si evince da Cass. Sez. U. n. 28403/2023, secondo cui «In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)». Senza escludere a priori– in connessione con Cass. n. 2972/2024 –che il ricevimento della seconda PEC, quella di avvenuta consegna, proveniente, comunque, da un indirizzo istituzionale di questa Corte, possa avere determinato nella parte un ragionevole affidamento circa la regolarità del deposito, è certo, tuttavia, che questa aspettativa è venuta meno, nei giorni immediatamente successivi, a causa della mancata ricezione delle ultime due PEC (PEC che, per le ragioni anzidette, non sono mai state generate né inviate). Pertanto, il difensore della ricorrente, dubitando del perfezionamento del deposito e sospettando un possibile errore, avrebbe dovuto effettuare prontamente le necessarie verifiche, cosa che, però, non è accaduta: laricorrente non si è attivata , per oltre un anno, fino a quando,in data 08/06/2022 , ha depositato un’istanza di sollecito all’accettazione del deposito (mai perfezionato) del 18/05/2021; 7. le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida afavore di [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.500 ,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge; a favore di [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.500 ,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto