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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25995/2026

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esentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]3413ZUCCHINALI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 356/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 969/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 486/2022Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026Data pubblicazione 30/09/20261.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata,ha dichiarato inammissibile l’appello proposto il 24 dicembre2019 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della RCS MediagroupSpa avverso la sentenza di primo grado pubblicata in data 9gennaio 2019, decorso il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.2.

La Corte ha considerato incontestato che in data 10 luglio2019 la cancelleria ebbe a comunicare all’appellante - che avevatentato un deposito telematico il giorno precedente –l’impossibilità di «concludere correttamente l’inserimentotelematico»; ha osservato che «la relativa istanza e il successivodeposito, ai fini dell’applicabilità del generale rimediorestitutorio, di cui all’art. 153 c.p.c., avrebbe dovuto essereeffettuato in un termine necessariamente breve in relazione alprincipio, di fonte primaria, della ragionevole durata delprocesso»; ha rilevato che «l’odierna parte appellante, puravendo avuto consapevolezza fino dal 10.7.2019, del mancatoperfezionamento del deposito telematico dell’impugnazione, haprocessuale»; ha concluso trattarsi di un lasso temporale nonrispettoso dell’onere di tempestiva attivazione emergente daldiritto vivente.4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 486/2022RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026Data pubblicazione 30/09/20261.

Il motivo denuncia la «violazione di legge e la falsaapplicazione delle norme sul deposito telematico degli attiprocessuali», deducendo che in data 9 luglio 2019 era statodepositato telematicamente il ricorso in appello e che «il giornosuccessivo veniva ricevuta la quarta PEC di accettazione deldeposito, in calce alla quale la cancelleria comunicava di nonessere in grado di concludere correttamente l’inserimentotelematico, non avendo cura di precisare le problematicherilevate e limitandosi ad attestare che gli atti venivano rifiutati».Si sostiene che la terza e quarta PEC «attengono a controlli dacui non dipende il perfezionamento dell’effetto giuridico dideposito dell’atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolotelematico e la sua visibilità alle altre parti del processo e su talielementi il depositante non ha facoltà di intervenire né diinteragire».2.

La censura, articolata sull’assunto secondo cui la terza equarta p.e.c. non inciderebbero sull’effetto giuridico del depositodell’atto processuale, è infondata in diritto, in quanto lasentenza impugnata sul punto è conforme a condivisagiurisprudenza di questa Corte (ancora, di recente, v.

Cass. n.26617/2025; Cass. n. 13004/2026).2.1.

Ai fini del deposito telematico di un atto processuale, ènecessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza dellericevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività deldeposito e gli aspetti che invece riguardano la definitivaregolarità dello stesso: la generazione della «ricevuta diavvenuta consegna» individua il momento di perfezionamentodel deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui baseNumero registro generale 486/2022valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass.N, umero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026Sez. un., 22834/2022; Cass. n. 12422/2022; Cass. nDa.t a pubblicazione 30/09/202619796/2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effettoanticipato meramente provvisorio, in quanto comunquesubordinata al generarsi con esito positivo delle successivep.e.c., e cioè̀ quella dell’«esito controlli automatici deposito» equella di «accettazione deposito» (cd.

“terza e quarta p.e.c.”);«lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiunto finchénon vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte dellaCancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delleparti del processo e del giudice, e la cui prova è data dalmessaggio di posta elettronica certificata contenente l’esitodell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)»; «in caso dimancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed inparticolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambele ultime fasi della procedura, il deposito telematico, purperfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo alraggiungimento dello scopo» (così Cass. n. 19307/2023, inmotivazione).Il principio ha trovato l’avallo delle Sezioni unite, secondo cui,«in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, ildefinitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo depositoprodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta diavvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo deisuccessivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di postaelettronica certificata contenente l'esito dell'intervento diaccettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, consequenza rimasta nella sostanza immutata nell’art.196-sexiesdisp. att. c.p.c.)» (Cass., Sez. un., n. 28403/2023; conf.

Cass.n. 11706/2024; Cass. n. 33258/2024; Cass. n. 69/2025).Numero registro generale 486/2022L’ordinamento prevede anche due possibili rimedi per la parteN umero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026che sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositarDeat a pubblicazione 30/09/2026l’atto.

Il primo consiste nella tempestiva ripresa della proceduradi deposito (cfr. Cass. n. 16552/2024; Cass. n. 2972/2024;Cass. n. 1348/2024; Cass. n. 28176/2023; Cass. n. 6743/2021;Cass. n. 17328/2019).

La seconda possibilità consiste neldomandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove nericorrano i presupposti (cfr. Cass. n. 29357/2022; Cass. n.238/2023; Cass. n. 32296/2023).2.2.

Il motivo in esame e la memoria che lo sostiene non siconfrontano con tali arresti consolidati, che escludono pure ilraggiungimento dello scopo dell’atto in difetto delcompletamento della procedura di accettazione del deposito;inoltre, viene eccepito che la Corte territoriale non avrebbeapplicato la disciplina normativa pro tempore vigente, quandoinvece la pagina 5 della sentenza richiama un precedente diquesta Corte (Cass. n. 1956/2921) che applica proprio i principiinnanzi ricordati con riguardo all’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/2012, conv. in l. n. 221/2012.La difesa del Barabani, poi, non ha efficacemente attuato ipossibili rimedi avverso il mancato perfezionamento dellaprocedura di deposito dell’impugnazione né vieneadeguatamente censurata la parte della sentenza d’appello cherileva come la parte appellante - nonostante avesse avutoconsapevolezza sin dal 10 luglio 2019 del mancatoperfezionamento del deposito telematico – abbia dato corso adun ulteriore impulso processuale solo dopo diversi mesi.3.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono lasoccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115N udmeerlo registro generale 486/2022Numero sezionale 3413/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leNugmgereo dni r.a ccolta generale 25995/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dDeait a pubblicazione 30/09/2026presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 486/2022Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026Data pubblicazione 30/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]3413ZUCCHINALI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 356/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 969/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 486/2022Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026Data pubblicazione 30/09/20261. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata,ha dichiarato inammissibile l’appello proposto il 24 dicembre2019 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della RCS MediagroupSpa avverso la sentenza di primo grado pubblicata in data 9gennaio 2019, decorso il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.2. La Corte ha considerato incontestato che in data 10 luglio2019 la cancelleria ebbe a comunicare all’appellante - che avevatentato un deposito telematico il giorno precedente –l’impossibilità di «concludere correttamente l’inserimentotelematico»; ha osservato che «la relativa istanza e il successivodeposito, ai fini dell’applicabilità del generale rimediorestitutorio, di cui all’art. 153 c.p.c., avrebbe dovuto essereeffettuato in un termine necessariamente breve in relazione alprincipio, di fonte primaria, della ragionevole durata delprocesso»; ha rilevato che «l’odierna parte appellante, puravendo avuto consapevolezza fino dal 10.7.2019, del mancatoperfezionamento del deposito telematico dell’impugnazione, haprocessuale»; ha concluso trattarsi di un lasso temporale nonrispettoso dell’onere di tempestiva attivazione emergente daldiritto vivente.4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 486/2022RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026Data pubblicazione 30/09/20261. Il motivo denuncia la «violazione di legge e la falsaapplicazione delle norme sul deposito telematico degli attiprocessuali», deducendo che in data 9 luglio 2019 era statodepositato telematicamente il ricorso in appello e che «il giornosuccessivo veniva ricevuta la quarta PEC di accettazione deldeposito, in calce alla quale la cancelleria comunicava di nonessere in grado di concludere correttamente l’inserimentotelematico, non avendo cura di precisare le problematicherilevate e limitandosi ad attestare che gli atti venivano rifiutati».Si sostiene che la terza e quarta PEC «attengono a controlli dacui non dipende il perfezionamento dell’effetto giuridico dideposito dell’atto, ma solo il caricamento di esso nel fascicolotelematico e la sua visibilità alle altre parti del processo e su talielementi il depositante non ha facoltà di intervenire né diinteragire».2. La censura, articolata sull’assunto secondo cui la terza equarta p.e.c. non inciderebbero sull’effetto giuridico del depositodell’atto processuale, è infondata in diritto, in quanto lasentenza impugnata sul punto è conforme a condivisagiurisprudenza di questa Corte (ancora, di recente, v. Cass. n.26617/2025; Cass. n. 13004/2026).2.1. Ai fini del deposito telematico di un atto processuale, ènecessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza dellericevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività deldeposito e gli aspetti che invece riguardano la definitivaregolarità dello stesso: la generazione della «ricevuta diavvenuta consegna» individua il momento di perfezionamentodel deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui baseNumero registro generale 486/2022valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass.N, umero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026Sez. un., 22834/2022; Cass. n. 12422/2022; Cass. nDa.t a pubblicazione 30/09/202619796/2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effettoanticipato meramente provvisorio, in quanto comunquesubordinata al generarsi con esito positivo delle successivep.e.c., e cioè̀ quella dell’«esito controlli automatici deposito» equella di «accettazione deposito» (cd. “terza e quarta p.e.c.”);«lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiunto finchénon vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte dellaCancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delleparti del processo e del giudice, e la cui prova è data dalmessaggio di posta elettronica certificata contenente l’esitodell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)»; «in caso dimancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed inparticolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambele ultime fasi della procedura, il deposito telematico, purperfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo alraggiungimento dello scopo» (così Cass. n. 19307/2023, inmotivazione).Il principio ha trovato l’avallo delle Sezioni unite, secondo cui,«in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, ildefinitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo depositoprodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta diavvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo deisuccessivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di postaelettronica certificata contenente l'esito dell'intervento diaccettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, consequenza rimasta nella sostanza immutata nell’art.196-sexiesdisp. att. c.p.c.)» (Cass., Sez. un., n. 28403/2023; conf. Cass.n. 11706/2024; Cass. n. 33258/2024; Cass. n. 69/2025).Numero registro generale 486/2022L’ordinamento prevede anche due possibili rimedi per la parteN umero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026che sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositarDeat a pubblicazione 30/09/2026l’atto. Il primo consiste nella tempestiva ripresa della proceduradi deposito (cfr. Cass. n. 16552/2024; Cass. n. 2972/2024;Cass. n. 1348/2024; Cass. n. 28176/2023; Cass. n. 6743/2021;Cass. n. 17328/2019). La seconda possibilità consiste neldomandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove nericorrano i presupposti (cfr. Cass. n. 29357/2022; Cass. n.238/2023; Cass. n. 32296/2023).2.2. Il motivo in esame e la memoria che lo sostiene non siconfrontano con tali arresti consolidati, che escludono pure ilraggiungimento dello scopo dell’atto in difetto delcompletamento della procedura di accettazione del deposito;inoltre, viene eccepito che la Corte territoriale non avrebbeapplicato la disciplina normativa pro tempore vigente, quandoinvece la pagina 5 della sentenza richiama un precedente diquesta Corte (Cass. n. 1956/2921) che applica proprio i principiinnanzi ricordati con riguardo all’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/2012, conv. in l. n. 221/2012.La difesa del Barabani, poi, non ha efficacemente attuato ipossibili rimedi avverso il mancato perfezionamento dellaprocedura di deposito dell’impugnazione né vieneadeguatamente censurata la parte della sentenza d’appello cherileva come la parte appellante - nonostante avesse avutoconsapevolezza sin dal 10 luglio 2019 del mancatoperfezionamento del deposito telematico – abbia dato corso adun ulteriore impulso processuale solo dopo diversi mesi.3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono lasoccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115N udmeerlo registro generale 486/2022Numero sezionale 3413/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leNugmgereo dni r.a ccolta generale 25995/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dDeait a pubblicazione 30/09/2026presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 486/2022Numero sezionale 3413/2026Numero di raccolta generale 25995/2026Data pubblicazione 30/09/2026