CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 32926/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], MARTIN4880GIULIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NIGROILARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoDOMENICO MANGONE;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in peNrusmoenroa re gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025del legale rappresentante pro tempore, rappresentata eN udmeifroe dsi ara ccolta generale 32926/2025dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente –e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORGHESIMANOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONTUMAURO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GHIAZZIMARIANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUNGHISTEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MURTASSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALSECCHIELEONORA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA];- intimata -avverso la sentenza n. 1459/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 815/2021;Numero registro generale 19297/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 4880/2025Numero di raccolta generale 32926/202526/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 17/12/20251. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 815pubblicata il 1° marzo 2022, ha integralmente riformato lapronuncia di primo grado che aveva condannato “gli IstitutiClinici [OSCURATO:PERSONA] SB a corrispondere ai ricorrenti (inepigrafe) gli importi, da quantificarsi in separato giudizio,corrispondenti alla retribuzione migliorativa meglio esplicitata inricorso prevista dal CCNL Sanità pubblica, rinnovato in data 21maggio 2018, in relazione ai rispettivi inquadramenti sino al 30giugno 2018 con applicazione, per il periodo successivo, dellaretribuzione prevista dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] a partire dalmomento in cui questa risulti complessivamente più favorevole,in relazione agli scatti di anzianità o per altro motivo”.2. In estrema sintesi, la Corte, in accoglimento del primo motivodi appello dell’Istituto, ha ritenuto che dalla documentazioneesaminata emergesse che “la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] – che,pacificamente, non sono mai stati iscritti ad associazioni dicategoria a cui viene applicato il CCNL Sanità pubblica – hannosempre applicato al proprio personale il CCNL Comparto SanitàPubblica solo in quanto compatibile e, soprattutto, in virtù diappositi accordi o intese di recepimento, di volta in volta oggettodi trattative sociali”.La Corte territoriale ha accolto anche il secondo motivo digravame dell’Istituto, con cui si lamentava l’errata applicazioneda parte del primo giudice del principio di irriducibilità dellaretribuzione, affermando che esso “trova applicazione solo conNumero registro generale 19297/2022riferimento ai rapporti tra contratto collettivo e contrattoN umero sezionale 4880/2025Numero di raccolta generale 32926/2025individuale (….) e che – in ogni caso – atteso che il livelDloat a pubblicazione 17/12/2025retributivo può essere conservato solo qualora il lavoratoredimostri la sopravvenuta insufficienza del nuovo trattamentoeconomico (…) nella fattispecie in esame gli appellati hannoomesso di allegare e provare che, in applicazione del CCNLsanità privata (pacificamente applicato dall’appellante adecorrere dal 1 luglio 2018) hanno subito una decurtazionestipendiale tale da rendere la loro retribuzione insufficiente enon proporzionata ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione”.3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un primoricorso i soccombenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tremotivi; con successivo ricorso hanno impugnato, con sei motivi,gli altri lavoratori soccombenti difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBersani; l’Istituto, con controricorso, ha resistito al solo primoricorso.Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Goglio hanno comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECSIONE1. I motivi del primo ricorso possono essere come di seguitosintetizzati:1.1. con il primo motivo si denuncia: “Violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 2099 c.c. e in relazionea contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimentoC.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 360 comma 1 c.p.c. n. 3”; sicritica la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che ilCCNL della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato costantementeNumero registro generale 19297/2022applicato dall’ICS Maugeri, tanto da renderlo efficace neNi umero sezionale 4880/2025Numero di raccolta generale 32926/2025confronti delle parti “per comportamento concludente”; Data pubblicazione 17/12/20251.2. con il secondo motivo si deduce: “Violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost.sulla irriducibilità della retribuzione in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.”; si critica la sentenza gravata per non aver tenuto contoche il superminimo successivamente riconosciuto ai lavoratorinon era ragguagliato alla retribuzione che sarebbe derivata dalrinnovo del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2018;1.3. col terzo mezzo viene denunciata: “Violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto degli artt. 1175 c.c., 1362 cc.e 1375 c.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 c.p.c. n. 3”; sieccepisce che la Corte avrebbe violato i canonidell’interpretazione avuto riguardo all’interpretazionedell’[OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 2015.2. I motivi del successivo ricorso – riunito al primo ex art. 335c.p.c. - possono essere esposti secondo la sintesi offerta dallastessa parte ricorrente:2.1. con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1362, 1363 e 1367 (in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., …). La Sentenza impugnata qualificaerroneamente il doc. 17 fasc. 1° grado parte ricorrente e l’All. 6fasc. 1° grado parte resistente quali “atti di recepimento delrinnovo del CCNL” anziché quali intese sul termine diadempimento, trascurando il testo degli accordi ivi contenuti,estrapolando alcune dichiarazioni unilaterali ivi trascritte eignorando il complessivo comportamento delle parti siaantecedente che successivo alla firma degli stessi”;2.2. con il secondo motivo si deduce: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1362, 1363 e 1373 c.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., …). La Sentenza impugnata,Numero registro generale 19297/2022trascurando il tenore letterale dei documenti doc. 6 fasc. 1°N umero sezionale 4880/2025Numero di raccolta generale 32926/2025grado parte ricorrente, doc. 7 fasc. 1° grado parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]doc. 9 fasc. 1° grado parte ricorrente, e senza dare atto dialcuna indagine sulla ritenuta intenzione delle parti, pareerroneamente qualificare i suddetti documenti come “atti direcepimento del rinnovo del CCNL”, anziché - rispettivamente -quali atto di recesso dalla contrattazione collettiva, atto direvoca del predetto recesso e reinstaurazione dellacontrattazione previgente, e verbalizzazione di un dibattito suistituti contrattuali totalmente estranei all’oggetto delcontendere”;2.3. col terzo mezzo viene denunciata: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. (in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., …). La motivazione èmeramente apparente, perplessa e obiettivamenteincomprensibile laddove trascrive ampi stralci delladocumentazione prodotta senza riferire a quale conclusione essisiano funzionali, né in forza di quale ragionamento (la doglianzaviene proposta in via subordinata al secondo motivo, al fine dirilevare l’inutilità dei medesimi documenti ivi esaminati, per ilcaso in cui dovesse escludersi “a monte” l’intenzione della Corted’appello di qualificarli come atti di recepimento).”2.4. con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. (in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., …). La motivazione èmeramente apparente, perplessa e obiettivamenteincomprensibile laddove dal presupposto (incontestato) che ilCCNL Sanità pubblica venne applicato solo “in quantocompatibile” trae l’automatica conclusione che il rinvio operatodalla contrattazione collettiva aziendale a detto CCNL fossestatico, senza illustrare quale ragionamento possa conNdumuerrroe re gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025dall’anzidetta premessa a tale conclusione”; Numero di raccolta generale 32926/20252.5. col quinto motivo si deduce: “Omesso esame di un fattDoat a pubblicazione 17/12/2025decisivo per la controversia (in relazione all'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., …). La Corte distrettuale ha omesso di esaminare lacircostanza che nel corso dell’incontro sindacale tenutosi il13.12.2017 la datrice di lavoro aveva espressamente garantitol’adeguamento delle retribuzioni agli incrementi conseguenti adun eventuale rinnovo contrattuale del CCNL [OSCURATO:PERSONA](trattasi esattamente dei crediti oggetto del contendere)”.2.6. con il sesto motivo si lamenta: “Omesso esame di un fattodecisivo per la controversia (in relazione all'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., …). La Corte distrettuale non ha considerato che laretribuzione riconosciuta ai ricorrenti dal luglio 2018 erainferiore a quella cui avrebbero avuto diritto per effettodell’accoglimento di uno dei motivi già esposti da 1) a 5)”.3. I ricorsi non possono trovare accoglimento.3.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che evocano il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., sonoinammissibili.Infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma didiritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorreo non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fattoaccertato, la norma non sia stata applicata quando dovevaesserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla,ovvero che sia stata male applicata, e cioè applicata a fattispecienon esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici,Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché ilsindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma didiritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, ove si critichi la ricostruzione della vicNuemnedroa re gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si Nèum efruo odir rai ccolta generale 32926/2025dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3Da,t a pubblicazione 17/12/2025c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio cheappunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra leparti.Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922 del 2023;Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 10320del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016).Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare gli errori didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, propone nellaforma della violazione di legge doglianze concernenti unarivalutazione di fatti, sia in ordine all’asserita esistenza di uncomportamento concludente (primo motivo), sia avuto riguardoal trattamento retributivo erogato col superminimo (secondomotivo).il primo aspetto, che l’implicito recepimento di un contrattocollettivo da parte di soggetti non iscritti alle associazionistipulanti postula un comportamento concludente desumibile dauna costante e prolungata applicazione, senza contestazione,delle relative clausole al singolo rapporto, il cui accertamento èriservato al giudice del merito (cfr., tra molte, Cass. n. 42001del 2021). Nella specie la Corte milanese ha accertato chel’applicazione datoriale del CCNL Sanità pubblica avveniva solo“in quanto compatibile” e mediante atti di recepimNeumnetroo r,e gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025escludendo dunque un’adesione automatica e generalizzNautmaer op dei rra ccolta generale 32926/2025facta concludentia. Data pubblicazione 17/12/2025Per il secondo profilo basti evidenziare che il principio diirriducibilità della retribuzione è collegato alla professionalità ealle mansioni e non determina la cristallizzazione nel patrimonioindividuale di voci retributive ove sopravvengano legittimimutamenti di fatto o di fonte collettiva (da ultimo, v. Cass. n.8150 del 2025), ove non venga neanche allegato che laretribuzione sia divenuta insufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.3.2. Il terzo motivo del medesimo ricorso, così come il primo eil secondo motivo del ricorso successivo, possono essereesaminati congiuntamente in quanto palesano analoghi aspettidi preliminare inammissibilità perché volti a criticarel’interpretazione di volontà negoziali.Come noto, l’accertamento della volontà negoziale si sostanziain un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza delgiudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756del 2006; più di recente, conf. Cass. n. 22318 del 2023); talivalutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nelgiudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica delrispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed alcontrollo della sussistenza di una motivazione logica e coerente(e pluribus, v. Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n.15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art.360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd.“minimum costituzionale” (v. Cass. n. 18214 del 2024).Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi inNu muenroa re gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice,N ucmhereo dis rai ccolta generale 32926/2025sostanzi nella mera contrapposizione di una differentDeat a pubblicazione 17/12/2025interpretazione; inoltre la denuncia del vizio motivazionaledev'essere effettuata mediante la precisa indicazione dellelacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (intermini, di recente, Cass. n. 15367 del 2024).Infatti, per risalente insegnamento, sia la denuncia dellaviolazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizimotivazionali esigono una specifica indicazione - ossia laprecisazione del modo attraverso il quale si è realizzatal’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabilecontraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - nonpotendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazioneloro attribuita, nella mera contrapposizione di unainterpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n.22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del2002; Cass. n. 11053 del 2000).Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenutala Corte distrettuale, i ricorrenti, con i motivi in scrutinio, nellasostanza, si limitano, sotto molteplici profili, a rivendicarealternative interpretazioni a loro più favorevoli, ma per sottrarsial sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo nondeve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretaNzuimoenroi ;re gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025sicché, quando di un testo negoziale sono possibili duNeu moe rop dii ùra ccolta generale 32926/2025interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva propostDoat a pubblicazione 17/12/2025l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazionedi carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione delnegozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumeretutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendolimitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottatadell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenutipresenti dal giudice di merito o anche solo delle regolegiustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condottoalla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi allamera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di datiasseritamente più significativi o di regole di giustificazioneprospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del2006).Né risulta dirimente per superare i pregiudiziali profili diinammissibilità, il precedente rappresentato da Cass. n. 7673del 2017, su cui si insiste ancora in memoria, anche perchérelativo ad un periodo antecedente a quello oggetto del presentecontenzioso e, quindi, ad un diverso contesto fattuale egiuridico.3.3. Il terzo e il quarto motivo del secondo ricorso, con cui sideduce la nullità della sentenza per carenze motivazionali, sonoinfondati.Le Sezioni unite di questa Corte hanno stautito che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendNoum cehro ere gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "maNnumcearon dzi ara ccolta generale 32926/2025assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", dDait a pubblicazione 17/12/2025"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054del 2014).Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di“motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddoveessa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016). Il che non ricorrenella specie, in quanto è percepibile il percorso motivazionaleseguito dalla Corte territoriale; né importa nullità della sentenzauna eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno,la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chiè rimasto soccombente.3.4. Parimenti infondato è il quinto motivo, che lamenta unomesso esame di fatto decisivo, in radice escluso dallacircostanza che il verbale di riunione sindacale del 13 dicembre2017 è stato espressamente considerato dalla Corte lombardaalla pag. 10 della sentenza impugnata, mentre non è idoneo aconfigurare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. la critica allavalutazione del documento.3.5. La giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte che siè formata sull’interpretazione della disposizione ora richiamataimpone di respingere anche l’ultimo motivo del secondo ricorso.Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 hanno espresso sNuu mtearole re gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025norma i seguenti principi di diritto (principi costanteNummeeron dti era ccolta generale 32926/2025ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 2500D8at a pubblicazione 17/12/2025del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a)la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzioneal minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sededi giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamentoun vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); c) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la partericorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsionidi cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondocomma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne Nruimsuerolt rie gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuaNluem)e rtoa dli era ccolta generale 32926/2025fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisivitàD"at a pubblicazione 17/12/2025del fatto stesso.La censura in esame risulta largamente irrispettosa di talienunciati, in particolare neanche evidenzia la portata decisiva,ai fini di un diverso esito della controversia, dei fattiasseritamente trascurati: pertanto è inammissibile.3.6. In definitiva, va ribadito l’insegnamento delle Sezioni uniteche sancisce l’inammissibilità di censure le quali, “sottol'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtàverso l'inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, cosìtravalicando “dal modello legale di denuncia di un vizioriconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suopresupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass.SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).4. Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere respinti,con spese che seguono la soccombenza e che vengono liquidatecome da dispositivo a carico dei soli ricorrenti del primo ricorso,per i quali vi è controricorso dell’Istituto, che, invece, non hasvolto attività difensiva rispetto al ricorso degli [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti sia del primo che del successivo ricorso, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove doNvumuetroo r,e gistro generale 19297/2022Numero sezionale 4880/2025per gli stessi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. N1u3m e(roc dfir r.a ccolta generale 32926/2025Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). Data pubblicazione 17/12/2025 P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti difesi dall’Avv.Mangone al pagamento delle spese liquidate in favore di partecontroricorrente in euro 11.200,00, oltre euro 200,00 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per i ricorsi a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 novembre2025.Il PresidenteDott. Antonio MannaNumero registro generale 1060/2026Numero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 23551/2026Data pubblicazione 20/07/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E C.E.M.SEZIONE LAVORO R.G.N. 1060/2026Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 1060-2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORGHESI2026 MANOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONTU2736 MAURO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GHIAZZIMARIANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUNGHISTEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1060/2026MORTINI ANGELITA, [OSCURATO:PERSONA], MURTASN umero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 23551/2026SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAMPOLDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALSECCHIELEONORA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti per correzione -per la correzione dell'ordinanza n. 32926/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 19297/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. con ordinanza n. 32926 del 17 dicembre 2025, questa Corteha rigettato i ricorsi proposti dai lavoratori in epigrafe neiconfronti degli [OSCURATO:PERSONA] SB e hacondannato i soli ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dellasocietà;nell’ordinanza viene dato atto che «l’Istituto, con controricorso,ha resistito al solo primo ricorso» e che le spese, secondosoccombenza, «vengono liquidate come da dispositivo a caricodei soli ricorrenti del primo ricorso, per i quali vi è controricorsodell’Istituto, che invece, non ha svolto attività difensiva rispettoal ricorso degli [OSCURATO:PERSONA] e Goglio»;2. con istanza dell’8 gennaio 2026 del difensore della società, aisensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., è stata richiesta lacorrezione materiale dell'ordinanza citata nella parte in cui nullaha disposto sulle spese con riferimento al controricorso ICSNumero registro generale 1060/2026Maugeri proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, difesi daglNi umero sezionale 2736/2026Numero di raccolta generale 23551/2026avvocati Bersani e Goglio;Data pubblicazione 20/07/2026si deduce che tale controricorso sarebbe stato notificato il 7ottobre 2022 e depositato telematicamente in data 21 ottobre2022; che tale deposito avrebbe generato le ricevute di“accettazione”, “consegna” ed “esito controlli automatici”, conla dicitura finale “Controlli terminati con successo. Busta innon imputabile al difensore, la cancelleria non avevavisualizzato il deposito né provveduto all’accettazione, per cuidetto controricorso non era stato reso visibile alle parti né allaCorte; quanto alla cd. “quarta pec”, si sostiene che la suatrasmissione dipende dal deposito da parte della cancelleria eche non è previsto alcun termine per l’adempimento;viene eccepito che solo successivamente alla pubblicazionedell’ordinanza, avvenuta in data 17 dicembre 2025, il difensoresi sarebbe attivato e, in data 8 gennaio 2026, la cancelleriaavrebbe accettato materialmente il deposito del controricorso;3. in vista della trattazione camerale, la difesa istante hacomunicato memoria;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHE1. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra moltev. Cass. n. 16877 del 2020, con la giurisprudenza ivirichiamata), il procedimento per la correzione degli errorimateriali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad undifetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la suamateriale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile daltesto stesso del provvedimento mediante il semplice confrontodella parte del documento che ne è inficiata con leNumero registro generale 1060/2026Numero sezionale 2736/2026considerazioni contenute in motivazione, senza cheN umpeoros dsi ara ccolta generale 23551/2026Data pubblicazione 20/07/2026incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione;alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimentodi correzione è demandata la funzione di ripristinare lacorrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiararee quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza propriodell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porrerimedio ad un eventuale vizio di formazione della volontà delgiudice;nella specie alcun errore materiale è ravvisabile, atteso che èpacifico che, al momento della decisione di questa Corte, ilsecondo controricorso non risultava ritualmente depositato;in mancanza del messaggio di posta elettronica certificatacontenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte dellacancelleria (cd. quarta PEC), l’effetto di tempestivo depositoprodotto in via anticipata con la ricezione di avvenuta consegnanon si era consolidato (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28403/2023;conf. Cass. n. 33258/2024; alle quali si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.);pertanto, il difensore della società aveva l'onere di attivarsitempestivamente, reiterando la procedura o formulandotempestiva istanza di rimessione in termini (cfr. Cass. n.69/2025), senza attendere, tre anni dopo, la pubblicazionedell’ordinanza, invocando una svista percettiva affattoaddebitabile al Collegio decidente;peraltro, questa Corte ha affermato che la mancata liquidazionedelle spese processuali nel dispositivo di un provvedimento èemendabile con la procedura di correzione degli errori materialisolamente nel caso in cui dalla motivazione emerga la volontàdel giudice di porre le spese a carico della parte soccombente,poiché solo in tal caso la liquidazione finisce per consistere nelloNumero registro generale 1060/2026Numero sezionale 2736/2026svolgimento di un’operazione tecnico esecutiva vNoulmtearo di ara ccolta generale 23551/2026Data pubblicazione 20/07/2026completare la statuizione, da realizzare sulla scorta di parametrioggettivi fissati dalla legge e nei limiti quantitativi in essaprevisti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16415/2018); nella specie,invece, nell’ordinanza viene chiaramente espressa ladeliberazione collegiale di non procedere alla liquidazione dellespese in favore della parte rispetto alla quale non risultavaespletata rituale attività difensiva;conclusivamente, l’istanza deve essere respinta e non occorreprovvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per lacorrezione di errore materiale;P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso per la correzione di errore materialedella ordinanza n. 32926/2025.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa Carla PonterioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.