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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35279/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 1637/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, Via P.L. da Palestrina n. 63; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in appello dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti; ier - intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 921 pubblicata il 4 novembre 2016 e l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di appello di Torino depositata il 31 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

OJ O 1/1 jo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - - con atto di citaZone notificato il 26 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promissaria acquirente, evocava dinanzi al Tribunale di Asti [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promittente venditore e utilizzatore dei terreni agricoli, al fine di far dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. dal contratto preliminare di vendita di terreni' agricoli altrui (all'epoca di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA]), con condanna del convenuto al pagamento della somma pari ad euro 75.000,00 a titolo del doppio della caparra cofirmataria e - in subordine - la risoluzione per inadempimento del MELI al predetto contratto con condanna alla restituzione dela somma di euro 37.500,00 versata a titolo di caparra, oltre al risarcimento dei danni; - costituitosi in giudizio il MELI che spiegava anche domanda riconvenzionale, istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali e con l'interrogatorio m formale delle parti, il Giudice adito, con sentenza n. 921/2016, in accoglimento della domanda principale, accertato l'inadempimento del promittente venditore, dichiarava la legittimità del recesso esercitato dalla promissaria acquirente ex art. 1385 c.c., condannando il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice le del doppio della caparra confirmatoria pari ad euro 75.000,00 oltre ad interessi legali.

In particolare, il giudice di prime cure, tenuto conto del tenore del contratto e degli interessi dell@ parti, accertata la non essenzialità del termine fissato nel preliminare, affermava che il preliminare aveva mantenuto i propri effetti sino alla formale diffida ad adempiere effettuata dalla ARANCI e all'inutile decorrere del termine assegnato al 27 marzo 2013.

Il Tribunale di Agsti, infatti, riteneva il MELI inadempiente agli obblighi contrattuali, stante la mancata comparizione dinanzi al Notaio e alla mancata osservanza della condizione di cui all'art. 4/1 lett. b) del preliminare (secondo cui "l'acquisto dovrà avvenire direttamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA]"), considerato altresì che gli oneri e gli adempimenti per l'ottenimento della titolarità dell'immobile erano previsti unicamente a carico del MELI, senza alcuna previsione di collaborazione/onere in capo alla promissaria acquirente.

Aggiungeva il giudice di prime cure che la controdiffida effettuata dal MELI in risposta alla diffida ex art. 1454 c.c. della ARANCI non aveva evitato l'effetto risolutivo del contratto, a fronte della sussistenza di tutti i presupposti per l'operatività della risoluzione.

Quanto all'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. da parte della ARANCI, il Tribunale ne riteneva la legittimità, stante l'inadempimento del MELI verificatosi già prima della data della diffida e della mancata comparizione dinanzi al Notaio, essendosi il promittente venditore dimostrato non in grado di procurarsi la titolarità del bene oggetto del preliminare; - sul gravame interposto dal MELI, la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell'appellata, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. n. 2443/2017, dichiarava inammissibile l'appello, rilevando che i profili di doglianza - concernenti la presunta mancata comparazione delle condotte delle parti - non erano in grado di scalfire la motivazione dell'impugnata sentenza e di intaccare il corretto apprezzamento circa la legittimità del recesso della promissaria acquirente a fronte dell'inadempimento (grave) del promittente venditore.

In particolare, osservava la Corte di Torino che la promissaria acquirente aveva proseguito nelle trattative e dato la disponibilità alla conclusione del contratto definitivo convocando il MELI a presentarsi avanti il notaio e palesando chiaramente la propria volontà di corrispondere il prezzo pattuito nel preliminare; diversamente il promittente venditore, oltre a non presentarsi avanti al Notaio, aveva dichiarato di trovarsi in condizioni tali da non poter soddisfare gli obblighi assunti di cui alle clausole dell'art. 4/1 del preliminare. - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Asti e dell'ordinanza ex art.348 bis c.p.c. della Corte di appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata;- in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Considerato che: - con il primo motivo il MELI denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. per aver il giudice di merito ritenuto inadempiente il solo promittente venditore e non la promissaria acquirente, nonostante la condotta illegittima tenuta dalla stessa, tempestivamente dedotta e documentata fin dalla comparsa di costituzione e risposta.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la ARANCI avrebbe reso una confessione ex art.2735 c.c. dalla quale sarebbe emerso la sua incapacità di provvedere al pagamento del residuo prezzo pattuito nel preliminare, come altresì confermato dalla lettera del 2 novembre 2012 nella quale la ARANCI avrebbe dichiarato che "siamo in grado di comunica ne che allo stato attuale la cifra della quale possiamo disporre è di euro 350.000,00 totali (comprensivi cioè della caparra di 37.500 già versata)" nonché dalla lettera del 7 dicembre 2012 in cui avrebbe ribadito che "l'eventuale acquisto dell'immobile sopra citato, ferma restando l'ottemperanza a tutte le clausole previste nel contratto preliminare, si potrà effettuare con un impegno economico corrispondente alla cifra di 350.000 euro, comprensiva della caparra confirmatoria di 37.500 già versata a suo tempo".

Alla luce di tali risultanze probatorie, ad avviso del ricorrente, la ARANCI non avrebbe mai dimostrato di essere in possesso della somma necessaria per pagare il saldo del prezzo dei beni immobili oggetto del contratto.

Di qui la censura del MELI di mancata "valutazione comparativa" delle condotte tenute da entrambe le parti.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. per aver il giudice di merito ritenuto inadempiente il MELI alla clausola di cui all'art. 4/1 lett. b) del contratto (secondo cui "l'acquisto dovrà avvenire direttamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA]") ben prima della diffida del 4 marzo 2013, in considerazione della mancata comparizione dinanzi al notaio in data 27 marzo 2013.Il ricorrente sostiene di non essere inadempiente, stante le risultanze probatorie fatte valere dallo stesso, idonee a dimostrare la gravità dell'inadempimento della promissaria acquirente che - dietro una richiesta "di minimo differimento del rogito di trasferimento" avanzata dal MELI avrebbe chiesto una revisione a ribasso del prezzo pari ad euro 25.000,000.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per non aver il giudice di merito accertato che il mero differimento del rogito di trasferimento della proprietà comportasse un sacrificio esorbitante e facesse venir meno l'utilità perseguita dall'ARANCI, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

I primi tre motivi di ricorso - da trattare congiuntamente data la loro intrinseca connessione argomentativa - vanno respinti.

Nella specie, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il giudice di prime cure ha tenuto conto delle missive inviate da entrambe le parti durante la fase esecutiva del contratto preliminare laddove ha affermato che le trattative intercorse tra le parti prima dell'invio della diffida ad adempiere da parte della promissaria acquirente non avevano sostituito le condizioni previste nel preliminare, rimasto comunque efficace specie per quanto atteneva alle condizioni espresse nella clausola di cui all'art. 4/1 e 4/2 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), secondo cui "il saldo potrà avvenire solo se soddisfatte le seguenti condizioni: a) avvenuta modifica della destinazione d'uso da ufficio a civile abitazione; b) l'acquisto dovrà avvenire direttamente dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]; c) l'immobile dovrà risultare libero alla data del rogito notarile.

In caso di inadempienza alle suddette condizioni, il presente contratto si intenderà risolto".

Tanto premesso, il Tribunale di Asti, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non censurabile in sede di legittimità se esente da vizi logico- formali, confrontando la condotta delle parti rispetto agli obblighi contrattuali, ha rilevato l'inadempimento del solo promittente venditore e la conseguente legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. dell'ARANCI, stante la mancata comparizione del promittente venditore dinanzi al Notaio e il mancato rispetto della condizione di cui all'art. 4/1 lett. b) del contratto, condizione rientrante negli oneri e adempimenti per l'ottenimento della titolarità dell'immobile previsti dal preliminare unicamente a carico del Meli, senza alcuna previsione di collaborazione/onere in capo alla promissaria acquirente.

L'inadempimento del Meli è stato, peraltro, confermato dalla missiva inviata in data 19 marzo 2013 in risposta alla diffida ex art. 1454 del 4 febbraio 2013 della ARANCI, da cui emergeva che il promittente venditore non aveva la disponibilità della somma necessaria ad estinguere il contratto di leasing immobiliare prima di addivenire alla stipula del contratto definitivo di vendita dell'immobile de quo e che, in ogni caso, le operazioni di acquisto richiedevano più tempo rispetto alla data fissata per il rogito (cfr. pag. 7 della sentenza).

Il giudice di prime cure ha tenuto conto della fattispecie voluta in concreto dalle parti e rientrante nell'ipotesi di promessa di vendita di bene altrui, che rimane pur sempre una fattispecie bilaterale tra promittente venditore e promissario acquirente, sicché nessun obbligo sorge in capo al proprietario nei confronti del promissario acquirente (Cass. n. 18097 del 2014).

Le doglianze di parte ricorrente, quindi, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia, si traducono in una mera critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, intesa a far valere una diversa e inammissibile valutazione ricostruttiva degli elementi di fatto esaminati nella fase di merito, deducendo un presunto inadempimento della promissaria acquirente che nella specie è stato escluso dal Tribunale.

Va, peraltro, ribadito che in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della motivazione emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale (Cass. n. 22521 del 2011).

La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art.1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6401 del 2015); - con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in riferimento all'art. 112 c.p.c. per aver il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento per inadempimento spiegata dal MELI, non considerando gli inadempimenti reciproci delle parti agli obblighi contrattuali.

Si tratta di censura assorbita dal rigetto dei primi tre motivi che precedono, posto che, come rilevato dallo stesso giudice di primo grado, da un raffronto delle condotte delle parti rispetto agli obblighi contrattuali assunti, il solo promittente venditore doveva essere ritenuto inadempiente per non essere comparso dinanzi al Notaio.

Con la conseguente inammissibilità del mezzo che non tiene conto di una valutazione di infondatezza della domanda riconvenzionale; - con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 111 comma 7 Cost., per non essere l'ordinanza pronunciato dalla Corte di appello di Torino ex art. 348 bis c.p.c.

"succintamente motivata", ma contraddistinta da un'approfondita valutazione dei singoli motivi di appello e della pronuncia di primo grado, tale da non consentire un'adeguata difesa alle parti.

Il motivo è inammissibile.

Difatti, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con un'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta solo avverso la sentenza di primo grado a norma dell'art. 348 ter, comma 3 c.p.c., non ricorrendo nella specie alcuno dei casi in cui le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1914/2016, hanno consentito il ricorso per cassazione contro l'ordinanza in esame.Invero, l'impugnazione per cassazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è consentita solo quando questa sia affetta da "vizi suoi propri", vale a dire quando sia stata pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consenta, oppure quando sia affetta da vizi processuali.

Nella specie, parte ricorrente non prospetta alcun "vizio proprio" deducibile come motivo di ricorso in cassazione, non rientrando in tale categoria la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, piuttosto che adottare un'ordinanza "succintamente motivata", posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. n. 4970 del 2019).

Del resto, è ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, anche attraverso un percorso argomentativo "parzialmente diverso" da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale (Cass. n. 23334 del 2019).

Per le esposte considerazioni debbono essere respinti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, inammissibile il quinto e con essi rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali per essere la controparte rimasta intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente • di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 1637/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, Via P.L. da Palestrina n. 63; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in appello dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti; ier - intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 921 pubblicata il 4 novembre 2016 e l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di appello di Torino depositata il 31 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. OJ O 1/1 jo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - - con atto di citaZone notificato il 26 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promissaria acquirente, evocava dinanzi al Tribunale di Asti [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promittente venditore e utilizzatore dei terreni agricoli, al fine di far dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. dal contratto preliminare di vendita di terreni' agricoli altrui (all'epoca di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA]), con condanna del convenuto al pagamento della somma pari ad euro 75.000,00 a titolo del doppio della caparra cofirmataria e - in subordine - la risoluzione per inadempimento del MELI al predetto contratto con condanna alla restituzione dela somma di euro 37.500,00 versata a titolo di caparra, oltre al risarcimento dei danni; - costituitosi in giudizio il MELI che spiegava anche domanda riconvenzionale, istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali e con l'interrogatorio m formale delle parti, il Giudice adito, con sentenza n. 921/2016, in accoglimento della domanda principale, accertato l'inadempimento del promittente venditore, dichiarava la legittimità del recesso esercitato dalla promissaria acquirente ex art. 1385 c.c., condannando il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice le del doppio della caparra confirmatoria pari ad euro 75.000,00 oltre ad interessi legali. In particolare, il giudice di prime cure, tenuto conto del tenore del contratto e degli interessi dell@ parti, accertata la non essenzialità del termine fissato nel preliminare, affermava che il preliminare aveva mantenuto i propri effetti sino alla formale diffida ad adempiere effettuata dalla ARANCI e all'inutile decorrere del termine assegnato al 27 marzo 2013. Il Tribunale di Agsti, infatti, riteneva il MELI inadempiente agli obblighi contrattuali, stante la mancata comparizione dinanzi al Notaio e alla mancata osservanza della condizione di cui all'art. 4/1 lett. b) del preliminare (secondo cui "l'acquisto dovrà avvenire direttamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA]"), considerato altresì che gli oneri e gli adempimenti per l'ottenimento della titolarità dell'immobile erano previsti unicamente a carico del MELI, senza alcuna previsione di collaborazione/onere in capo alla promissaria acquirente. Aggiungeva il giudice di prime cure che la controdiffida effettuata dal MELI in risposta alla diffida ex art. 1454 c.c. della ARANCI non aveva evitato l'effetto risolutivo del contratto, a fronte della sussistenza di tutti i presupposti per l'operatività della risoluzione. Quanto all'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. da parte della ARANCI, il Tribunale ne riteneva la legittimità, stante l'inadempimento del MELI verificatosi già prima della data della diffida e della mancata comparizione dinanzi al Notaio, essendosi il promittente venditore dimostrato non in grado di procurarsi la titolarità del bene oggetto del preliminare; - sul gravame interposto dal MELI, la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell'appellata, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. n. 2443/2017, dichiarava inammissibile l'appello, rilevando che i profili di doglianza - concernenti la presunta mancata comparazione delle condotte delle parti - non erano in grado di scalfire la motivazione dell'impugnata sentenza e di intaccare il corretto apprezzamento circa la legittimità del recesso della promissaria acquirente a fronte dell'inadempimento (grave) del promittente venditore. In particolare, osservava la Corte di Torino che la promissaria acquirente aveva proseguito nelle trattative e dato la disponibilità alla conclusione del contratto definitivo convocando il MELI a presentarsi avanti il notaio e palesando chiaramente la propria volontà di corrispondere il prezzo pattuito nel preliminare; diversamente il promittente venditore, oltre a non presentarsi avanti al Notaio, aveva dichiarato di trovarsi in condizioni tali da non poter soddisfare gli obblighi assunti di cui alle clausole dell'art. 4/1 del preliminare. - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Asti e dell'ordinanza ex art.348 bis c.p.c. della Corte di appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata;- in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Considerato che: - con il primo motivo il MELI denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. per aver il giudice di merito ritenuto inadempiente il solo promittente venditore e non la promissaria acquirente, nonostante la condotta illegittima tenuta dalla stessa, tempestivamente dedotta e documentata fin dalla comparsa di costituzione e risposta. Ad avviso del ricorrente, infatti, la ARANCI avrebbe reso una confessione ex art.2735 c.c. dalla quale sarebbe emerso la sua incapacità di provvedere al pagamento del residuo prezzo pattuito nel preliminare, come altresì confermato dalla lettera del 2 novembre 2012 nella quale la ARANCI avrebbe dichiarato che "siamo in grado di comunica ne che allo stato attuale la cifra della quale possiamo disporre è di euro 350.000,00 totali (comprensivi cioè della caparra di 37.500 già versata)" nonché dalla lettera del 7 dicembre 2012 in cui avrebbe ribadito che "l'eventuale acquisto dell'immobile sopra citato, ferma restando l'ottemperanza a tutte le clausole previste nel contratto preliminare, si potrà effettuare con un impegno economico corrispondente alla cifra di 350.000 euro, comprensiva della caparra confirmatoria di 37.500 già versata a suo tempo". Alla luce di tali risultanze probatorie, ad avviso del ricorrente, la ARANCI non avrebbe mai dimostrato di essere in possesso della somma necessaria per pagare il saldo del prezzo dei beni immobili oggetto del contratto. Di qui la censura del MELI di mancata "valutazione comparativa" delle condotte tenute da entrambe le parti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. per aver il giudice di merito ritenuto inadempiente il MELI alla clausola di cui all'art. 4/1 lett. b) del contratto (secondo cui "l'acquisto dovrà avvenire direttamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA]") ben prima della diffida del 4 marzo 2013, in considerazione della mancata comparizione dinanzi al notaio in data 27 marzo 2013.Il ricorrente sostiene di non essere inadempiente, stante le risultanze probatorie fatte valere dallo stesso, idonee a dimostrare la gravità dell'inadempimento della promissaria acquirente che - dietro una richiesta "di minimo differimento del rogito di trasferimento" avanzata dal MELI avrebbe chiesto una revisione a ribasso del prezzo pari ad euro 25.000,000. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per non aver il giudice di merito accertato che il mero differimento del rogito di trasferimento della proprietà comportasse un sacrificio esorbitante e facesse venir meno l'utilità perseguita dall'ARANCI, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. I primi tre motivi di ricorso - da trattare congiuntamente data la loro intrinseca connessione argomentativa - vanno respinti. Nella specie, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il giudice di prime cure ha tenuto conto delle missive inviate da entrambe le parti durante la fase esecutiva del contratto preliminare laddove ha affermato che le trattative intercorse tra le parti prima dell'invio della diffida ad adempiere da parte della promissaria acquirente non avevano sostituito le condizioni previste nel preliminare, rimasto comunque efficace specie per quanto atteneva alle condizioni espresse nella clausola di cui all'art. 4/1 e 4/2 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), secondo cui "il saldo potrà avvenire solo se soddisfatte le seguenti condizioni: a) avvenuta modifica della destinazione d'uso da ufficio a civile abitazione; b) l'acquisto dovrà avvenire direttamente dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]; c) l'immobile dovrà risultare libero alla data del rogito notarile. In caso di inadempienza alle suddette condizioni, il presente contratto si intenderà risolto". Tanto premesso, il Tribunale di Asti, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non censurabile in sede di legittimità se esente da vizi logico- formali, confrontando la condotta delle parti rispetto agli obblighi contrattuali, ha rilevato l'inadempimento del solo promittente venditore e la conseguente legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. dell'ARANCI, stante la mancata comparizione del promittente venditore dinanzi al Notaio e il mancato rispetto della condizione di cui all'art. 4/1 lett. b) del contratto, condizione rientrante negli oneri e adempimenti per l'ottenimento della titolarità dell'immobile previsti dal preliminare unicamente a carico del Meli, senza alcuna previsione di collaborazione/onere in capo alla promissaria acquirente. L'inadempimento del Meli è stato, peraltro, confermato dalla missiva inviata in data 19 marzo 2013 in risposta alla diffida ex art. 1454 del 4 febbraio 2013 della ARANCI, da cui emergeva che il promittente venditore non aveva la disponibilità della somma necessaria ad estinguere il contratto di leasing immobiliare prima di addivenire alla stipula del contratto definitivo di vendita dell'immobile de quo e che, in ogni caso, le operazioni di acquisto richiedevano più tempo rispetto alla data fissata per il rogito (cfr. pag. 7 della sentenza). Il giudice di prime cure ha tenuto conto della fattispecie voluta in concreto dalle parti e rientrante nell'ipotesi di promessa di vendita di bene altrui, che rimane pur sempre una fattispecie bilaterale tra promittente venditore e promissario acquirente, sicché nessun obbligo sorge in capo al proprietario nei confronti del promissario acquirente (Cass. n. 18097 del 2014). Le doglianze di parte ricorrente, quindi, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia, si traducono in una mera critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, intesa a far valere una diversa e inammissibile valutazione ricostruttiva degli elementi di fatto esaminati nella fase di merito, deducendo un presunto inadempimento della promissaria acquirente che nella specie è stato escluso dal Tribunale. Va, peraltro, ribadito che in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della motivazione emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale (Cass. n. 22521 del 2011). La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art.1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6401 del 2015); - con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in riferimento all'art. 112 c.p.c. per aver il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento per inadempimento spiegata dal MELI, non considerando gli inadempimenti reciproci delle parti agli obblighi contrattuali. Si tratta di censura assorbita dal rigetto dei primi tre motivi che precedono, posto che, come rilevato dallo stesso giudice di primo grado, da un raffronto delle condotte delle parti rispetto agli obblighi contrattuali assunti, il solo promittente venditore doveva essere ritenuto inadempiente per non essere comparso dinanzi al Notaio. Con la conseguente inammissibilità del mezzo che non tiene conto di una valutazione di infondatezza della domanda riconvenzionale; - con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 111 comma 7 Cost., per non essere l'ordinanza pronunciato dalla Corte di appello di Torino ex art. 348 bis c.p.c. "succintamente motivata", ma contraddistinta da un'approfondita valutazione dei singoli motivi di appello e della pronuncia di primo grado, tale da non consentire un'adeguata difesa alle parti. Il motivo è inammissibile. Difatti, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con un'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta solo avverso la sentenza di primo grado a norma dell'art. 348 ter, comma 3 c.p.c., non ricorrendo nella specie alcuno dei casi in cui le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1914/2016, hanno consentito il ricorso per cassazione contro l'ordinanza in esame.Invero, l'impugnazione per cassazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è consentita solo quando questa sia affetta da "vizi suoi propri", vale a dire quando sia stata pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consenta, oppure quando sia affetta da vizi processuali. Nella specie, parte ricorrente non prospetta alcun "vizio proprio" deducibile come motivo di ricorso in cassazione, non rientrando in tale categoria la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, piuttosto che adottare un'ordinanza "succintamente motivata", posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. n. 4970 del 2019). Del resto, è ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, anche attraverso un percorso argomentativo "parzialmente diverso" da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale (Cass. n. 23334 del 2019). Per le esposte considerazioni debbono essere respinti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, inammissibile il quinto e con essi rigettato il ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese processuali per essere la controparte rimasta intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente • di un ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 35279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris