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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19929/2026

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avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONINOSGROI;- ricorrente -contro2026MARVASO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato1307GIUSEPPE SAMARITANO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 473/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 57/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24392/2022Numero di raccolta generale 19929/20261.

La Corte d’appello di Catanzaro, respinto l’appello di INPS, hDaat a pubblicazione 15/06/2026confermato la sentenza di primo grado di accoglimento delricorso di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la restituzionein suo favore della somma di € 2.566,69, a suo avvisoindebitamente versata quale contribuzione alla gestioneseparata di cui all’art. 2 co. 26 L. 335/1995, relativamente adalcune mensilità degli anni 2000 e 2001 nel corso dei qualiaveva svolto la libera professione, avendo negli stessi periodi, eper l’intero anno, già assolto all’obbligo contributivo privatisticorispetto ad altra attività di lavoro subordinato, lamentandonepertanto la duplicazione.L’INPS introduceva il motivo di gravame sulla questione dellafrazionabilità dell’imponibile contributivo soggettivo, diversa dalclassico caso di iscrizione d’ufficio alla gestione separata,ritenendo che il ricorrente per gli stessi anni contributivi avrebbedovuto versare, quanto ai mesi diversi da quelli per i quali avevaversato contributi a Inarcassa, i contributi alla gestione separataINPS; ed in particolare, l’imponibile contributivo soggettivoannuale andava proporzionalmente frazionato tra Inarcassa eINPS, rispetto ai mesi di esercizio continuativo ed esclusivodell’attività professionale (per i contributi dovuti alla Cassaprofessionale), ed ai restanti mesi di esercizio abituale,ancorché non esclusivo, dell’attività professionale (per icontributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]).

L’appellato ribadiva diaver versato per intero il contributo soggettivo dovuto allapropria cassa professionale e di non dover essere esposto alrischio di pagare doppia contribuzione.La Corte territoriale ha respinto l’appello di INPS.

Premesso chel’appellato è dipendente pubblico ed ha svolto anche liberaNumero registro generale 24392/2022professione in ristretti periodi di tempo, e che sul redditoN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026prodotto per l’intero anno ha pagato il contributo soggettivo Daat a pubblicazione 15/06/2026Inarcassa, presso la quale non era iscritto nei periodi in cuiaveva un lavoro subordinato, ha in primo luogo richiamato, perla risoluzione del quesito, quanto previsto dall’art. 18 co.11 d.l.98/2011, secondo cui il sistema prevede che siano iscritti allaGestione Separata i soggetti che esercitano, per professioneabituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,qualora si tratti di attività che presenti i requisiti di esercizio nonsubordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, o diesercizio, seppur subordinato ad iscrizione ad albi professionali,che non sia soggetto al versamento contributivo agli entiprevidenziali.

Ha anche rilevato che ai sensi dell’art. 4 delRegolamento Generale di Previdenza di Inarcassa il contributosoggettivo è obbligatorio per gli iscritti alla cassa ed è calcolatoin misura percentuale sul reddito professionale netto ai finiIRPEF per l’intero anno solare di riferimento, indipendentementedal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno.Da tanto derivava che colui che paga il contributo soggettivoalla propria Cassa professionale per l’intero anno è esoneratodalla iscrizione alla gestione separata e non occorre verificarese il contributo è stato pagato anche per i periodi in cui ilprofessionista non era iscritto alla Cassa, essendo rilevante cheanche per quei periodi il soggetto ha comunque pagato perintero i contributi alla propria Cassa di previdenza.2.

Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l’INPSaffidandosi ad un motivo, a cui il professionista resiste concontroricorso.Numero registro generale 24392/20223.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale deNl umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/202612 marzo 2026.

Data pubblicazione 15/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2 commi 26-31 L. 335/95, art. 18 co. 11 e 12 d.l. 98/2011,conv. in L. 111/11, artt. 9 e 21 co.5 L.290/1990 anche inrelazione agli artt. 7 e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] vigente fino al2011 poi sostituito dal Regolamento Generale di Previdenzaanno 2012, per avere la Corte d’appello ritenuto nonsussistente, per un ingegnere iscritto al competente alboprofessionale e alla Cassa di previdenza di categoria(Inarcassa), l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai redditi prodotti per l’esercizio di attività di liberoprofessionista relativamente ad alcuni mesi delle annualità2000, 2001, 2002, in cui non v’era stata iscrizione ad Inarcassain quanto lavoratore subordinato, sul presupposto chel’iscrizione alla Cassa per alcuni mesi ed il connesso accertatoversamento della contribuzione soggettiva non consentano lafrazionabilità della contribuzione dovuta.

Rileva INPS l’erroneaapplicazione del Regolamento Generale di Previdenza diInarcassa del 2012 che, all’art. 4, prevede il calcolo delcontributo soggettivo in misura percentuale sul reddito nettodichiarato per l’intero anno solare, indipendentemente dalperiodo di iscrizione intervenuto nell’anno, perché rationetemporis, fino al 2011, era vigente un altro regolamento, cheall’art. 22 prevedeva il versamento di una percentuale delreddito netto annuo, pari al 10% o, in ogni caso, il versamentodi un contributo minimo frazionabile in dodicesimi ecommisurabile ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell’annosolare; mentre il contributo soggettivo obbligatorio va veNrusmaertoo re gistro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026sul reddito dell’intero anno anche in presenza di iscrizNuiomneroi ddi rai ccolta generale 19929/2026breve periodo.

Non era quindi sostenibile la infrazionabilità delDlaat a pubblicazione 15/06/2026contribuzione soggettiva dovuta a Inarcassa; invero, lafrazionabilità era prevista dall’art. 22 Reg. ed espressamentedall’art. 9 L. 290/1990 in relazione ai mesi di effettiva iscrizionealla Inarcassa.

Sostiene l’INPS che quanto vale per il contributominimo soggettivo non consente di escludere la frazionabilitàdella contribuzione soggettiva dovuta anche per superamentodel minimale, nella quota parte in dodicesimi del redditoprofessionale netto imponibile ai fini IRPEF.

L’Istituto ricorrenterichiama un precedente di questa Corte, ord. n. 16566/2020,sulla frazionabilità del contributo soggettivo minimo (era unacontroversia tra Inarcassa e iscritto); richiama, infine,l’interpello n. 60/2008 del Min.

Lavoro sulla frazionabilità delcontributo soggettivo dovuto ad Inarcassa collegato ai mesi diesercizio dell’attività professionale in via continuativa, che a suavolta faceva rinvio all’art. 22 del Regolamento sul frazionamentoin dodicesimi ed al messaggio INPS n. 33676/2006 circa ilrimborso o trasferimento di contributi versati alla GestioneSeparata da parte dell’Istituto a Inarcassa subordinatamentealla formalizzazione di intese tra i diversi gestori previdenziali e,quindi, la possibilità di rimborso della contribuzione indebita.2.

Nel controricorso il professionista eccepisce la inammissibilitàdel ricorso ai sensi dell’art. 360-bis n.1 c.p.c., sulla erratainterpretazione delle norme, precisando di avere versato ilcontributo soggettivo nel 10% sull’intero fatturato e quindi diavere superato i minimi previsti per legge che possono esserefrazionati e di aver versato tutto a Inarcassa, anche più diquanto gli era stato poi conteggiato.3.

Il ricorso è fondato.

Numero registro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/20264.

Preliminarmente, la doluta violazione delle normeData pubblicazione 15/06/2026regolamentari non è censurabile come violazione diretta dinorma di legge bensì nei limiti della violazione di canoniermeneutici di atti negoziali ex art. 1362 e ss. c.c.

Come direcente affermato da questa Sezione (in ord. n. 2419/2025), laviolazione del regolamento della Cassa professionale, qualepersona giuridica di diritto privato, “è ammissibile ai sensidell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. solo a mezzo della dedottaviolazione delle norme (artt.1362 ss. c.c.) di ermeneuticanegoziale.

Il principio è stato affermato da questa Corte, adesempio, per i regolamenti della Cassa forense (Cass.27541/20), di Enasarco (Cass. 4296/16) e di Inarcassa (Cass.6505/22)”; orbene, il motivo di ricorso non è strutturato in talmodo, non essendo dedotta la violazione dei canoni diermeneutica negoziale (art.1362 ss. c.c.).

Ed ancora, in un casoanalogo trattato in ord. 9531/2025, in cui venivano richiamaticontenuti di diverse disposizioni regolamentari succedutesi neltempo, egualmente si riporta la natura negoziale dello StatutoInarcassa ed il richiamo ad un orientamento legato in viaspecifica al suo regolamento, nel quale il sindacato di legittimitàè limitato all'evenienza in cui venga dedotta una qualcheviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c. (così, da ult., Cass. n.31000/2019); in particolare,questa Corte di cassazione ha già affermato che (Cass. n.10866/2020; n. 27541 del 2020), in conseguenza dell'entratain vigore del d.lgs. n. 509/1994, recante attuazione della delegaconferita dall'art. 1, comma 32, L. n. 537/1993, in materia ditrasformazione in persone giuridiche private di enti gestori diforme obbligatorie di previdenza e assistenza (tra i quali laInarcassa), e della connessa delegificazione della disciplinarelativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattenNugmoenroo re gistro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concNeumrnereo dli era ccolta generale 19929/2026prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiarDia,t a pubblicazione 15/06/2026“la determinazione della relativa disciplina è stata affidata dallalegge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nelrispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle lorodisposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass.n.24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del 2018);similmente agli atti emanati da soggetti di riferimento dicategorie professionali (ad es. i codici deontologici predispostidagli Ordini professionali) anche le normative regolamentaridelle Casse di previdenza professionali, se non recepitedirettamente da una norma di legge, non hanno né la natura néle caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili alcriterio interpretativo di cui all'art. 12 delle preleggi, ma sonoespressione dei poteri di autorganizzazione degli enti medesimi(in tal senso proprio, vd. già Cass. n. 6762 del 1982 inconsiderazione della natura delle casse di mutualità e fondiprevidenziali); alla stregua di quanto ora detto, quindi, lesuddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoniermeneutici fissati dagli artt. 1363 c.c. e segg., sicché èdenunziabile in Cassazione ex art. 360 c.p.c., primo comma n.3) la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni - con laspecifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi - oltreche il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonriscontrabile allorquando - come nel caso di specie - si intendafar prevalere sulla coerente interpretazione seguita nel giudiziodi merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dallaparte ricorrente” (in linea con i principi che precedono, cfr.Cass., sez.un., nn. 13506 e 13507 del 2026, punto 15 delle“Ragioni della decisione”, e Cass. n. 13510 del 2026, punNtuom e1ro4 re gistro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026delle “Ragioni della decisione”, intervenute nelle morNeu medroe dlli ara ccolta generale 19929/2026presente decisione, in relazione al potere regolamentare delDlaat a pubblicazione 15/06/2026Cassa Geometri).5.

Ciò posto, devesi evidenziare che la questione in dibattito èrisolvibile attraverso principi giurisprudenziali consolidati intema di universalizzazione della tutela previdenziale ed indiretta applicazione di norme di legge regolanti la materia, in talmodo superando la disciplina di dettaglio che regolamenta ilrapporto tra la cassa professionale ed i suoi iscritti.6.

Seguendo la disposizione normativa dell’art. 2 comma 26 L.335/1995 e la norma di interpretazione autentica di cui all’art.18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 il sistema prevede chesiano iscritti alla gestione separata i soggetti che esercitano, perprofessione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoroautonomo, qualora si tratti di attività che presenti i requisiti diesercizio non subordinato all’iscrizione ad appositi albiprofessionali, o di esercizio, seppur subordinato ad iscrizione adalbi professionali, che non sia soggetto al versamentocontributivo agli enti previdenziali.

In tema di ingegneri iscrittiall’Albo professionale, questa Corte ha già affermato (sent. n.32166/2018) che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altreforme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusal'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamenteun contributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizioneprevidenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque adiscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù delprincipio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui èfunzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n.335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contribNuumteivroo re gistro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscriNzuiomenroe d i èra ccolta generale 19929/2026quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomDoat a pubblicazione 15/06/2026una correlata prestazione previdenziale.”7.

Nel caso in esame, nei periodi in cui il professionista risultiiscritto a forme obbligatorie previdenziali per essere assuntocome lavoratore dipendente, è esentato dalla iscrizione allaCassa professionale, pur restando iscritto all’Albo a cui versa ilcontributo integrativo; ma lo svolgimento di attività liberoprofessionale in forma abituale, ma non esclusiva, richiedel’iscrizione alla gestione separata INPS producendo ilprofessionista redditi imponibili idonei a formare una basecontributiva a cui si correla una prestazione previdenziale.Diversamente, in caso di cessazione del rapporto di lavorodipendente e quindi di ripresa dell’attività professionalecontinuativa ed esclusiva, si riespande l’obbligazionecontributiva in favore della Cassa professionale.

Con chiarezzaè stato espresso in ord. Cass. n. 20288/2022 che “Gli ingegnerie gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie,per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla qualeversano esclusivamente un contributo integrativo di caratteresolidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata pressol'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,comma 26, della L. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale,dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenzialeNumero registro generale 24392/2022categoriale e quello della Gestione separata in termini non giàN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026di alternatività, bensì di complementarità”.

Nella esegeDsait a pubblicazione 15/06/2026prevalsa in giurisprudenza di legittimità, tale obbligo diiscrizione per l'attività libero-professionale svolta da uningegnere, consente di ritenere che la normativa su cui essa sifonda, come ha evidenziato la Corte cost., con sentenza n. 104del 2022, vada esente da profili di irragionevolezza, illogicità eincoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assumeinvece una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamentocostituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza alprincipio della universalità delle tutele assicurative obbligatorieper tutti i lavoratori.8.

La soluzione offerta dalla impugnata sentenza, nel ritenereche l’intero periodo annuale, comprensivo di quello in cui ilprofessionista non è iscritto alla Cassa per il temporaneoesercizio di attività di lavoro dipendente, resti coperto dallacontribuzione alla Inarcassa con versamento di contributosoggettivo in misura percentuale sul reddito professionale nettodichiarato ai fini IRPEF per l’intero anno solare, si pone,pertanto, in evidente contrasto con la normativa di cui all’art. 2comma 26-31 L. 335/1995.

Non erano stati impropriamenteversati i contributi ad INPS [OSCURATO:PERSONA] per i mesi relativiagli anni 2000 e 2001 indicati nell’originario ricorso, né sussisteuna legittima causa restitutionis a sostegno di un ipotizzatoindebito versamento, vuoi perché il sistema normativo dichiusura dianzi delineato individua nella [OSCURATO:PERSONA]INPS il destinatario del versamento contributivo soggettivocorrispondente ai citati requisiti, in assenza di iscrizione allaCassa professionale, vuoi perché un eventuale indebitoandrebbe invece rivolto a quest’ultima per i periodi di noniscrizione mensile imputati a copertura contributiva annuale perNumero registro generale 24392/2022l’intero.

L’eventuale regolazione dei rapporti interni fra i due entNi umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026gestori di previdenza è tema pertinente e rilevante ai rispettivDait a pubblicazione 15/06/2026rapporti contributivi con il professionista produttore di redditiimponibili, ancorché estraneo al presente giudizio.9.

Non è invece estraneo il tema della frazionabilità, nellemodalità e nei tempi, dei periodi contributivi, ripartiti fra Cassaprofessionale ed INPS.

L’art. 9 L. 290/1990, di cui INPS deducela violazione di legge, prescrive che “i contributi minimi di cuiagli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981 n.6, comemodificati dalla presente legge, sono commisurati, indodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'annosolare secondo modalità stabilite dal consiglio diamministrazione della Cassa stessa.” Il criterio del ripartomensile (in dodicesimi) dei contributi non è incompatibile con laripartizione della imputabilità del versamento contributivo inragione dei periodi di iscrizione o non iscrizione alla Cassaprofessionale nell’arco di un medesimo anno solare; una diversainterpretazione si porrebbe in contrasto con il principio diuniversalizzazione della tutela previdenziale che presidia ladisciplina della gestione separata INPS.10.

Speculare a quanto previsto in favore di INPS èl’affermazione dell’obbligo contributivo ad Inarcassa per il soloperiodo di iscrizione, non esteso all’intero reddito professionaleprodotto anche in periodi di non iscrizione; questa Corte, consentenza n. 16566/2020 ha affermato l’infondatezza dellarichiesta da parte di Inarcassa del pagamento del contributosoggettivo sul reddito professionale prodotto e dichiarato ai finiIRPEF ed IVA nell’intero anno dal professionista, sebbene fosseiscritto alla Cassa a decorrere da una certa mensilità dell’anno,laddove in precedenza lo stesso era iscritto ad INPS; la richiesta,Numero registro generale 24392/2022non limitata, dunque, al reddito professionale prodotto duranteN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026l'iscrizione all'Inarcassa, ma estesa all'intero redditDoat a pubblicazione 15/06/2026professionale prodotto nel corso del medesimo anno, nontrovava fondamento giustificativo in quanto “la contribuzionedovuta alla Cassa, avendo quale presupposto l'iscrizione all'enteprevidenziale, non può che riferirsi al periodo di effettivaiscrizione nel quale il reddito professionale è stato prodotto inforza dell'attività professionale espletata in via continuativa enon anche, in ipotesi, a seguito di prestazione professionalesvolte occasionalmente nel periodo precedente l'iscrizione.

Edivi si aggiunge, “Giova ricordare che l'iscrizione all'Inarcassa èpreclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altreforme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapportodi lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata(art. 2,

I. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiteratadall'art. 21, comma 5,

I. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7,comma 5, dello [OSCURATO:PERSONA], approvato giusta ledisposizioni del decreto legislativo n. 509/1994).

Costoro,conseguentemente, non sono tenuti al versamento delcontributo soggettivo, bensì unicamente al versamento delcontributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi diingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizioneall'Inarcassa, nella forma di una maggiorazione percentuale chedeve essere applicata dal professionista su tutti i compensirientranti nel volume di affari e versata alla Cassaindipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbiaeseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti diquest'ultimo (art. 10,

I. n. 6/1981, riprodotto negli stessitermini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa).

È,altresì noto che al versamento di tale contributo integrativo nonsegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loroNumero registro generale 24392/2022beneficio.

Le suddette considerazioni determinano, conN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026evidenza, l'infondatezza della pretesa dell'Inarcassa di ottenerDeat a pubblicazione 15/06/2026il pagamento del contributo soggettivo con riferimento a tuttal'attività professionale svolta dal (….), anche primadell'iscrizione alla Cassa ed anzi con riferimento a periodo in cuinon avrebbe neppure potuto iscriversi in quanto già assicuratoInps come insegnante”.11.

La frazionabilità del periodo annuale contributivo, espressain dodicesimi, è coerente con il sistema dianzi delineato, senzaincorrere nel rischio di duplicazione stante la distinzionecronologica e soggettiva dei gestori previdenziali.

Lafrazionabilità del contributo soggettivo rende esposto all’obbligodi iscrizione a gestione separata il reddito prodotto nel periododell’anno per il quale non v’è stata iscrizione alla Cassaprofessionale, e non v’è duplicazione perché la frazionabilitàconsente di attribuire ad alcuni periodi dell’anno, in percentuale,i contributi soggettivi alla cassa di appartenenza, lasciandoscoperti gli altri.

Peraltro nel periodo di mancata iscrizione ilprofessionista iscritto all’Albo non è sottoposto ad altra gestioneper avere svolto lavoro dipendente; di rimando, per questiperiodi in cui è stato lavoratore dipendente, non c’è iscrizione aCassa e restano diversamente destinati i restanti dodicesimi noncoperti da contribuzione; attraverso il frazionamento siriespande la universalizzazione, ed il reddito prodotto peresercizio abituale, ancorché non esclusivo, da attività liberoprofessionale, può (deve) essere coperto da iscrizione agestione separata (ovviamente va escluso dalla base imponibileil reddito di lavoro subordinato).11.1.

In altre parole – e conclusivamente - può affermarsi cheil frazionamento del periodo annuale di contribuzione comportaNumero registro generale 24392/2022l’obbligo del professionista di versare i contributi ad INARCASSAN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026in relazione ai mesi di effettiva iscrizione; per i restanti meDsait a pubblicazione 15/06/2026dell’anno, per i quali è preclusa l’iscrizione ad INARCASSA, inragione del contemporaneo svolgimento di attività di lavorodipendente, sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata INPS, nella ricorrenza dei relativi presupposti(svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, di attività liberoprofessionale), in virtù del principio di universalizzazione dellacopertura assicurativa.12.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddettiprincipi, va cassata con rinvio per nuovo esame, unitamente alladeterminazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corted’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 12 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONINOSGROI;- ricorrente -contro2026MARVASO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato1307GIUSEPPE SAMARITANO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 473/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 57/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24392/2022Numero di raccolta generale 19929/20261. La Corte d’appello di Catanzaro, respinto l’appello di INPS, hDaat a pubblicazione 15/06/2026confermato la sentenza di primo grado di accoglimento delricorso di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la restituzionein suo favore della somma di € 2.566,69, a suo avvisoindebitamente versata quale contribuzione alla gestioneseparata di cui all’art. 2 co. 26 L. 335/1995, relativamente adalcune mensilità degli anni 2000 e 2001 nel corso dei qualiaveva svolto la libera professione, avendo negli stessi periodi, eper l’intero anno, già assolto all’obbligo contributivo privatisticorispetto ad altra attività di lavoro subordinato, lamentandonepertanto la duplicazione.L’INPS introduceva il motivo di gravame sulla questione dellafrazionabilità dell’imponibile contributivo soggettivo, diversa dalclassico caso di iscrizione d’ufficio alla gestione separata,ritenendo che il ricorrente per gli stessi anni contributivi avrebbedovuto versare, quanto ai mesi diversi da quelli per i quali avevaversato contributi a Inarcassa, i contributi alla gestione separataINPS; ed in particolare, l’imponibile contributivo soggettivoannuale andava proporzionalmente frazionato tra Inarcassa eINPS, rispetto ai mesi di esercizio continuativo ed esclusivodell’attività professionale (per i contributi dovuti alla Cassaprofessionale), ed ai restanti mesi di esercizio abituale,ancorché non esclusivo, dell’attività professionale (per icontributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]). L’appellato ribadiva diaver versato per intero il contributo soggettivo dovuto allapropria cassa professionale e di non dover essere esposto alrischio di pagare doppia contribuzione.La Corte territoriale ha respinto l’appello di INPS. Premesso chel’appellato è dipendente pubblico ed ha svolto anche liberaNumero registro generale 24392/2022professione in ristretti periodi di tempo, e che sul redditoN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026prodotto per l’intero anno ha pagato il contributo soggettivo Daat a pubblicazione 15/06/2026Inarcassa, presso la quale non era iscritto nei periodi in cuiaveva un lavoro subordinato, ha in primo luogo richiamato, perla risoluzione del quesito, quanto previsto dall’art. 18 co.11 d.l.98/2011, secondo cui il sistema prevede che siano iscritti allaGestione Separata i soggetti che esercitano, per professioneabituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,qualora si tratti di attività che presenti i requisiti di esercizio nonsubordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, o diesercizio, seppur subordinato ad iscrizione ad albi professionali,che non sia soggetto al versamento contributivo agli entiprevidenziali. Ha anche rilevato che ai sensi dell’art. 4 delRegolamento Generale di Previdenza di Inarcassa il contributosoggettivo è obbligatorio per gli iscritti alla cassa ed è calcolatoin misura percentuale sul reddito professionale netto ai finiIRPEF per l’intero anno solare di riferimento, indipendentementedal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno.Da tanto derivava che colui che paga il contributo soggettivoalla propria Cassa professionale per l’intero anno è esoneratodalla iscrizione alla gestione separata e non occorre verificarese il contributo è stato pagato anche per i periodi in cui ilprofessionista non era iscritto alla Cassa, essendo rilevante cheanche per quei periodi il soggetto ha comunque pagato perintero i contributi alla propria Cassa di previdenza.2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l’INPSaffidandosi ad un motivo, a cui il professionista resiste concontroricorso.Numero registro generale 24392/20223. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale deNl umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/202612 marzo 2026. Data pubblicazione 15/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2 commi 26-31 L. 335/95, art. 18 co. 11 e 12 d.l. 98/2011,conv. in L. 111/11, artt. 9 e 21 co.5 L.290/1990 anche inrelazione agli artt. 7 e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] vigente fino al2011 poi sostituito dal Regolamento Generale di Previdenzaanno 2012, per avere la Corte d’appello ritenuto nonsussistente, per un ingegnere iscritto al competente alboprofessionale e alla Cassa di previdenza di categoria(Inarcassa), l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai redditi prodotti per l’esercizio di attività di liberoprofessionista relativamente ad alcuni mesi delle annualità2000, 2001, 2002, in cui non v’era stata iscrizione ad Inarcassain quanto lavoratore subordinato, sul presupposto chel’iscrizione alla Cassa per alcuni mesi ed il connesso accertatoversamento della contribuzione soggettiva non consentano lafrazionabilità della contribuzione dovuta. Rileva INPS l’erroneaapplicazione del Regolamento Generale di Previdenza diInarcassa del 2012 che, all’art. 4, prevede il calcolo delcontributo soggettivo in misura percentuale sul reddito nettodichiarato per l’intero anno solare, indipendentemente dalperiodo di iscrizione intervenuto nell’anno, perché rationetemporis, fino al 2011, era vigente un altro regolamento, cheall’art. 22 prevedeva il versamento di una percentuale delreddito netto annuo, pari al 10% o, in ogni caso, il versamentodi un contributo minimo frazionabile in dodicesimi ecommisurabile ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell’annosolare; mentre il contributo soggettivo obbligatorio va veNrusmaertoo re gistro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026sul reddito dell’intero anno anche in presenza di iscrizNuiomneroi ddi rai ccolta generale 19929/2026breve periodo. Non era quindi sostenibile la infrazionabilità delDlaat a pubblicazione 15/06/2026contribuzione soggettiva dovuta a Inarcassa; invero, lafrazionabilità era prevista dall’art. 22 Reg. ed espressamentedall’art. 9 L. 290/1990 in relazione ai mesi di effettiva iscrizionealla Inarcassa. Sostiene l’INPS che quanto vale per il contributominimo soggettivo non consente di escludere la frazionabilitàdella contribuzione soggettiva dovuta anche per superamentodel minimale, nella quota parte in dodicesimi del redditoprofessionale netto imponibile ai fini IRPEF. L’Istituto ricorrenterichiama un precedente di questa Corte, ord. n. 16566/2020,sulla frazionabilità del contributo soggettivo minimo (era unacontroversia tra Inarcassa e iscritto); richiama, infine,l’interpello n. 60/2008 del Min. Lavoro sulla frazionabilità delcontributo soggettivo dovuto ad Inarcassa collegato ai mesi diesercizio dell’attività professionale in via continuativa, che a suavolta faceva rinvio all’art. 22 del Regolamento sul frazionamentoin dodicesimi ed al messaggio INPS n. 33676/2006 circa ilrimborso o trasferimento di contributi versati alla GestioneSeparata da parte dell’Istituto a Inarcassa subordinatamentealla formalizzazione di intese tra i diversi gestori previdenziali e,quindi, la possibilità di rimborso della contribuzione indebita.2. Nel controricorso il professionista eccepisce la inammissibilitàdel ricorso ai sensi dell’art. 360-bis n.1 c.p.c., sulla erratainterpretazione delle norme, precisando di avere versato ilcontributo soggettivo nel 10% sull’intero fatturato e quindi diavere superato i minimi previsti per legge che possono esserefrazionati e di aver versato tutto a Inarcassa, anche più diquanto gli era stato poi conteggiato.3. Il ricorso è fondato. Numero registro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/20264. Preliminarmente, la doluta violazione delle normeData pubblicazione 15/06/2026regolamentari non è censurabile come violazione diretta dinorma di legge bensì nei limiti della violazione di canoniermeneutici di atti negoziali ex art. 1362 e ss. c.c. Come direcente affermato da questa Sezione (in ord. n. 2419/2025), laviolazione del regolamento della Cassa professionale, qualepersona giuridica di diritto privato, “è ammissibile ai sensidell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. solo a mezzo della dedottaviolazione delle norme (artt.1362 ss. c.c.) di ermeneuticanegoziale. Il principio è stato affermato da questa Corte, adesempio, per i regolamenti della Cassa forense (Cass.27541/20), di Enasarco (Cass. 4296/16) e di Inarcassa (Cass.6505/22)”; orbene, il motivo di ricorso non è strutturato in talmodo, non essendo dedotta la violazione dei canoni diermeneutica negoziale (art.1362 ss. c.c.). Ed ancora, in un casoanalogo trattato in ord. 9531/2025, in cui venivano richiamaticontenuti di diverse disposizioni regolamentari succedutesi neltempo, egualmente si riporta la natura negoziale dello StatutoInarcassa ed il richiamo ad un orientamento legato in viaspecifica al suo regolamento, nel quale il sindacato di legittimitàè limitato all'evenienza in cui venga dedotta una qualcheviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c. (così, da ult., Cass. n.31000/2019); in particolare,questa Corte di cassazione ha già affermato che (Cass. n.10866/2020; n. 27541 del 2020), in conseguenza dell'entratain vigore del d.lgs. n. 509/1994, recante attuazione della delegaconferita dall'art. 1, comma 32, L. n. 537/1993, in materia ditrasformazione in persone giuridiche private di enti gestori diforme obbligatorie di previdenza e assistenza (tra i quali laInarcassa), e della connessa delegificazione della disciplinarelativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattenNugmoenroo re gistro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concNeumrnereo dli era ccolta generale 19929/2026prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiarDia,t a pubblicazione 15/06/2026“la determinazione della relativa disciplina è stata affidata dallalegge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nelrispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle lorodisposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass.n.24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del 2018);similmente agli atti emanati da soggetti di riferimento dicategorie professionali (ad es. i codici deontologici predispostidagli Ordini professionali) anche le normative regolamentaridelle Casse di previdenza professionali, se non recepitedirettamente da una norma di legge, non hanno né la natura néle caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili alcriterio interpretativo di cui all'art. 12 delle preleggi, ma sonoespressione dei poteri di autorganizzazione degli enti medesimi(in tal senso proprio, vd. già Cass. n. 6762 del 1982 inconsiderazione della natura delle casse di mutualità e fondiprevidenziali); alla stregua di quanto ora detto, quindi, lesuddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoniermeneutici fissati dagli artt. 1363 c.c. e segg., sicché èdenunziabile in Cassazione ex art. 360 c.p.c., primo comma n.3) la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni - con laspecifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi - oltreche il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonriscontrabile allorquando - come nel caso di specie - si intendafar prevalere sulla coerente interpretazione seguita nel giudiziodi merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dallaparte ricorrente” (in linea con i principi che precedono, cfr.Cass., sez.un., nn. 13506 e 13507 del 2026, punto 15 delle“Ragioni della decisione”, e Cass. n. 13510 del 2026, punNtuom e1ro4 re gistro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026delle “Ragioni della decisione”, intervenute nelle morNeu medroe dlli ara ccolta generale 19929/2026presente decisione, in relazione al potere regolamentare delDlaat a pubblicazione 15/06/2026Cassa Geometri).5. Ciò posto, devesi evidenziare che la questione in dibattito èrisolvibile attraverso principi giurisprudenziali consolidati intema di universalizzazione della tutela previdenziale ed indiretta applicazione di norme di legge regolanti la materia, in talmodo superando la disciplina di dettaglio che regolamenta ilrapporto tra la cassa professionale ed i suoi iscritti.6. Seguendo la disposizione normativa dell’art. 2 comma 26 L.335/1995 e la norma di interpretazione autentica di cui all’art.18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 il sistema prevede chesiano iscritti alla gestione separata i soggetti che esercitano, perprofessione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoroautonomo, qualora si tratti di attività che presenti i requisiti diesercizio non subordinato all’iscrizione ad appositi albiprofessionali, o di esercizio, seppur subordinato ad iscrizione adalbi professionali, che non sia soggetto al versamentocontributivo agli enti previdenziali. In tema di ingegneri iscrittiall’Albo professionale, questa Corte ha già affermato (sent. n.32166/2018) che “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altreforme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusal'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamenteun contributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizioneprevidenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque adiscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù delprincipio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui èfunzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n.335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contribNuumteivroo re gistro generale 24392/2022Numero sezionale 1307/2026rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscriNzuiomenroe d i èra ccolta generale 19929/2026quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomDoat a pubblicazione 15/06/2026una correlata prestazione previdenziale.”7. Nel caso in esame, nei periodi in cui il professionista risultiiscritto a forme obbligatorie previdenziali per essere assuntocome lavoratore dipendente, è esentato dalla iscrizione allaCassa professionale, pur restando iscritto all’Albo a cui versa ilcontributo integrativo; ma lo svolgimento di attività liberoprofessionale in forma abituale, ma non esclusiva, richiedel’iscrizione alla gestione separata INPS producendo ilprofessionista redditi imponibili idonei a formare una basecontributiva a cui si correla una prestazione previdenziale.Diversamente, in caso di cessazione del rapporto di lavorodipendente e quindi di ripresa dell’attività professionalecontinuativa ed esclusiva, si riespande l’obbligazionecontributiva in favore della Cassa professionale. Con chiarezzaè stato espresso in ord. Cass. n. 20288/2022 che “Gli ingegnerie gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie,per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla qualeversano esclusivamente un contributo integrativo di caratteresolidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata pressol'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,comma 26, della L. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale,dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenzialeNumero registro generale 24392/2022categoriale e quello della Gestione separata in termini non giàN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026di alternatività, bensì di complementarità”. Nella esegeDsait a pubblicazione 15/06/2026prevalsa in giurisprudenza di legittimità, tale obbligo diiscrizione per l'attività libero-professionale svolta da uningegnere, consente di ritenere che la normativa su cui essa sifonda, come ha evidenziato la Corte cost., con sentenza n. 104del 2022, vada esente da profili di irragionevolezza, illogicità eincoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assumeinvece una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamentocostituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza alprincipio della universalità delle tutele assicurative obbligatorieper tutti i lavoratori.8. La soluzione offerta dalla impugnata sentenza, nel ritenereche l’intero periodo annuale, comprensivo di quello in cui ilprofessionista non è iscritto alla Cassa per il temporaneoesercizio di attività di lavoro dipendente, resti coperto dallacontribuzione alla Inarcassa con versamento di contributosoggettivo in misura percentuale sul reddito professionale nettodichiarato ai fini IRPEF per l’intero anno solare, si pone,pertanto, in evidente contrasto con la normativa di cui all’art. 2comma 26-31 L. 335/1995. Non erano stati impropriamenteversati i contributi ad INPS [OSCURATO:PERSONA] per i mesi relativiagli anni 2000 e 2001 indicati nell’originario ricorso, né sussisteuna legittima causa restitutionis a sostegno di un ipotizzatoindebito versamento, vuoi perché il sistema normativo dichiusura dianzi delineato individua nella [OSCURATO:PERSONA]INPS il destinatario del versamento contributivo soggettivocorrispondente ai citati requisiti, in assenza di iscrizione allaCassa professionale, vuoi perché un eventuale indebitoandrebbe invece rivolto a quest’ultima per i periodi di noniscrizione mensile imputati a copertura contributiva annuale perNumero registro generale 24392/2022l’intero. L’eventuale regolazione dei rapporti interni fra i due entNi umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026gestori di previdenza è tema pertinente e rilevante ai rispettivDait a pubblicazione 15/06/2026rapporti contributivi con il professionista produttore di redditiimponibili, ancorché estraneo al presente giudizio.9. Non è invece estraneo il tema della frazionabilità, nellemodalità e nei tempi, dei periodi contributivi, ripartiti fra Cassaprofessionale ed INPS. L’art. 9 L. 290/1990, di cui INPS deducela violazione di legge, prescrive che “i contributi minimi di cuiagli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981 n.6, comemodificati dalla presente legge, sono commisurati, indodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'annosolare secondo modalità stabilite dal consiglio diamministrazione della Cassa stessa.” Il criterio del ripartomensile (in dodicesimi) dei contributi non è incompatibile con laripartizione della imputabilità del versamento contributivo inragione dei periodi di iscrizione o non iscrizione alla Cassaprofessionale nell’arco di un medesimo anno solare; una diversainterpretazione si porrebbe in contrasto con il principio diuniversalizzazione della tutela previdenziale che presidia ladisciplina della gestione separata INPS.10. Speculare a quanto previsto in favore di INPS èl’affermazione dell’obbligo contributivo ad Inarcassa per il soloperiodo di iscrizione, non esteso all’intero reddito professionaleprodotto anche in periodi di non iscrizione; questa Corte, consentenza n. 16566/2020 ha affermato l’infondatezza dellarichiesta da parte di Inarcassa del pagamento del contributosoggettivo sul reddito professionale prodotto e dichiarato ai finiIRPEF ed IVA nell’intero anno dal professionista, sebbene fosseiscritto alla Cassa a decorrere da una certa mensilità dell’anno,laddove in precedenza lo stesso era iscritto ad INPS; la richiesta,Numero registro generale 24392/2022non limitata, dunque, al reddito professionale prodotto duranteN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026l'iscrizione all'Inarcassa, ma estesa all'intero redditDoat a pubblicazione 15/06/2026professionale prodotto nel corso del medesimo anno, nontrovava fondamento giustificativo in quanto “la contribuzionedovuta alla Cassa, avendo quale presupposto l'iscrizione all'enteprevidenziale, non può che riferirsi al periodo di effettivaiscrizione nel quale il reddito professionale è stato prodotto inforza dell'attività professionale espletata in via continuativa enon anche, in ipotesi, a seguito di prestazione professionalesvolte occasionalmente nel periodo precedente l'iscrizione. Edivi si aggiunge, “Giova ricordare che l'iscrizione all'Inarcassa èpreclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altreforme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapportodi lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata(art. 2, I. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiteratadall'art. 21, comma 5, I. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7,comma 5, dello [OSCURATO:PERSONA], approvato giusta ledisposizioni del decreto legislativo n. 509/1994). Costoro,conseguentemente, non sono tenuti al versamento delcontributo soggettivo, bensì unicamente al versamento delcontributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi diingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizioneall'Inarcassa, nella forma di una maggiorazione percentuale chedeve essere applicata dal professionista su tutti i compensirientranti nel volume di affari e versata alla Cassaindipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbiaeseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti diquest'ultimo (art. 10, I. n. 6/1981, riprodotto negli stessitermini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa). È,altresì noto che al versamento di tale contributo integrativo nonsegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loroNumero registro generale 24392/2022beneficio. Le suddette considerazioni determinano, conN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026evidenza, l'infondatezza della pretesa dell'Inarcassa di ottenerDeat a pubblicazione 15/06/2026il pagamento del contributo soggettivo con riferimento a tuttal'attività professionale svolta dal (….), anche primadell'iscrizione alla Cassa ed anzi con riferimento a periodo in cuinon avrebbe neppure potuto iscriversi in quanto già assicuratoInps come insegnante”.11. La frazionabilità del periodo annuale contributivo, espressain dodicesimi, è coerente con il sistema dianzi delineato, senzaincorrere nel rischio di duplicazione stante la distinzionecronologica e soggettiva dei gestori previdenziali. Lafrazionabilità del contributo soggettivo rende esposto all’obbligodi iscrizione a gestione separata il reddito prodotto nel periododell’anno per il quale non v’è stata iscrizione alla Cassaprofessionale, e non v’è duplicazione perché la frazionabilitàconsente di attribuire ad alcuni periodi dell’anno, in percentuale,i contributi soggettivi alla cassa di appartenenza, lasciandoscoperti gli altri. Peraltro nel periodo di mancata iscrizione ilprofessionista iscritto all’Albo non è sottoposto ad altra gestioneper avere svolto lavoro dipendente; di rimando, per questiperiodi in cui è stato lavoratore dipendente, non c’è iscrizione aCassa e restano diversamente destinati i restanti dodicesimi noncoperti da contribuzione; attraverso il frazionamento siriespande la universalizzazione, ed il reddito prodotto peresercizio abituale, ancorché non esclusivo, da attività liberoprofessionale, può (deve) essere coperto da iscrizione agestione separata (ovviamente va escluso dalla base imponibileil reddito di lavoro subordinato).11.1. In altre parole – e conclusivamente - può affermarsi cheil frazionamento del periodo annuale di contribuzione comportaNumero registro generale 24392/2022l’obbligo del professionista di versare i contributi ad INARCASSAN umero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19929/2026in relazione ai mesi di effettiva iscrizione; per i restanti meDsait a pubblicazione 15/06/2026dell’anno, per i quali è preclusa l’iscrizione ad INARCASSA, inragione del contemporaneo svolgimento di attività di lavorodipendente, sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata INPS, nella ricorrenza dei relativi presupposti(svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, di attività liberoprofessionale), in virtù del principio di universalizzazione dellacopertura assicurativa.12. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddettiprincipi, va cassata con rinvio per nuovo esame, unitamente alladeterminazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corted’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 12 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 19929/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris