CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 10246/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F. Civinini n. 105 - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - controricorrente - avverso la sentenza n. 19 7 /20 20 della Corte di appello di Ancona depositata il 9 ottobre2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte di appello di Ancona ha respinto l’appello proposto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Macerata, che aveva ritenuto sussistente a suo carico l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all ’ art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 2. per quanto qui rileva, la Corte territorialeha condiviso la decisione del primo giudice, sul rilievo che il professionista, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Macerata ma non all’Inarcassa in quanto pubblico dipendente statale, per gli anni dedotti in causa aveva versato alla cassa professionale unicamente il contributo integrativo, dovuto per finalità solidaristiche ed inidoneo a costituire alcuna posizione previdenziale, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’I.N.P.S. per l’attività parallela libero- professionale di ingegnere svolta; 3. avverso tale pronuncia l’ing. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo , cui resiste l’ I. N . P . S . con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio; 5. è pervenuta istanza di differimento dell’adunanza trasmessa dal difensore del ricorrente, motivata con l’opportunità di attendere l’esito delle proposte di legge di riforma della disciplina della Gestione separata, in discussione al Parlamento. Considerato che:1. preliminarmente, non può essere accolta l’istanza di rinvio della trattazionedel procedimento, come richiesto dal difensore, formulata sul mero rilievo della pendenza di disegni di legge di riforma della normativa all’esame; 2. con l’unico motivo i l ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto legittima l’iscrizione del ricorrente alla G estione separata, omettendo di considerare il principio di autonomia dei vari sistemi previdenziali nell’ambito delle libere professionie determinando l’estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in contrasto con l’interpretazione autentica della norma invocata, sì da rendere plausibili dubbi di legittimità costituzionale dell’assetto delle tutele previdenziali in tal modo delineato; 3. il motivo inteso a contestare la legittimità dell’obbligo di iscrizione del professionista ricorrent e alla G estione separata dell’I.N.P.S. è infondato per le medesime ragioni evidenziate co n orientamento ormai consolidato di questa Corte, di recente, fra molte, con le ordinanze Cass. Sez. L . 11 /11/ 2021, n. 33399, Cass. Sez. L . 11/11/2021, n. 33471, Cass. Sez. L. 18 /11/ 2021, n. 35366 , Cass. Sez. L, 19/11/2021, n. 35672, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. infatti, in base a ripetute pronunce di questa Corte, si è consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali , sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l ’ I . N . P . S . , in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell ’ esclusione dell ’ obbligo di iscrizione di cui alla normad’interpretazione autentica contenuta nell ’ art. 18, comma 12, del d.l. n. 98del 2011 , conv . con modif. in legge n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose,Cass. Sez. L. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605 , Cass. Sez. L . 03/03/2021, n. 5826); 5. con i richiamati arresti –in particolare con l’ultimo richiamato – si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla legge n. 335 del1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il Governo ad emanare «norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi»),non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui,laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del«versamento contributivo» che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, darisolversi «volgendosi all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass.nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018» (così, Cass. n. 5826 cit.); 6. tale consolidato orientamento – attinto, nella prospettazione del ricorrente, da dubbi circa la legittimità costituzionale del sistema di tutele previdenziale in tal modo derivato – ha resistito al vaglio de l giudice di legittimità delle leggi, che, con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022, ha affermato che «La norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa.Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale – come sospetta il giudice rimettente – ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza alprincipio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto aglieventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma(che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»)». In tal modo, è stato chiarito che « Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità » , giungendo ad esclude re anche la paventata duplicità di iscrizione ai fini previdenziali a fronte dell’unicità dell’attività professionale esercitata, atteso che «Il professionista con reddito (o volume di affari) “sottosoglia” non incorre in un irragionevole obbligo di duplice iscrizione in corrispondenza di un’unica attività, ma è tenuto a iscriversi unicamente alla Gestione separata proprio perché non ha l’obbligo (e neppure ha esercitato la facoltà) di iscriversi alla cassa categoriale, cui versa soltanto il contributo integrativo. L’individuazione dell’ente previdenziale verso cui l’obbligo di iscrizione deve essere adempiuto dipende dall’esercizio del potere di autoregolamentazione della cassa professionale, la quale, in piena autonomia, può decidere di ampliare o restringere la sua sfera di operatività, così determinando, per riflesso, il restringimento o l’estensione dell’ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione della Gestione separata»; 7. rimane, dunque, confermata la legittimità e l’obbligatorietà dell’iscrizione del professionista ricorrente alla Gestione separata, con conseguente rigetto del ricorso; 8. alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo; 9.occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a