CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 121/2022depositata il 21/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 23299/2022Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 24330/2026Data pubblicazione 31/07/20261. Con sentenza n. 1538/2020 del 29 settembre 2020 il Tribunale diSalerno, accogliendo la domanda in tal senso promossa dall’odiernoricorrente, ha annullato l’avviso di addebito emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] in relazioneai contributi dal medesimo dovuti per l’anno 2010. L’opposizione venivaaccolta valorizzando l’intervenuta prescrizione quinquennale dei creditipretesi dall’Istituto previdenziale.2. Con sentenza n. 121/2022 del 21 marzo 2022 la Corte di appello diSalerno, riformando la sentenza di primo grado, ha escluso il decorso deltermine di prescrizione, valorizzando l’utile intervento interruttivoscaturente dall’avviso bonario ricevuto dal ricorrente il 4 luglio 2016, ossiaentro il termine quinquennale decorrente alla data del 6 luglio 2016.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza resa dalla Cortedi appello di Salerno articolando, a tal riguardo, quattro distinti motivi diimpugnazione.4. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso chiedendone il rigetto.5. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, hapronunciato la seguente decisione riservandosi sessanta giorni per ildeposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nell’ambito dei primi due motivi di censura (illustrati unitariamente nelricorso), il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in combinato conl’articolo 3, comma 9, della l. n. 339 del 1995, nonché, ai sensi dell’art.360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degliartt. 2719 e 2697 c.c.2. Il ricorrente si duole dell’errata individuazione, da parte della Corte diappello, del dies a quo del termine di prescrizione, rispetto al qualeevidenzia, oltre alla “controvertibilità della questione giuridica”,Numero registro generale 23299/2022Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 24330/2026Data pubblicazione 31/07/2026l’irrilevanza della proroga prevista dal d.P.C.M. 12.5.2011. In particolare,il ricorrente si duole dell’erronea individuazione, ad opera della Corte, diun valido ed efficace atto interruttivo nel recapito del “fantomatico avvisobonario, mai recapitato al ricorrente”. Osserva a tal riguardo che lacontestazione ed il disconoscimento di tale avviso fossero pienamenteammissibili e riporta, in virgolettato, il contenuto del verbale del 17gennaio 2019 nel quale il proprio difensore aveva disconosciuto “laconformità all’originale dell’avviso di riscossione”.3. Nell’ambito del terzo motivo di doglianza il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 2, comma26 l. n. 335 del 1995, l’erroneità della sentenza impugnata nella quale losi è ritenuto obbligato all’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] nonostante il[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo quanto accertato alla luce di prova orale svolta nelcorso dell’istruttoria, fosse stato assunto dalla Commissione Europea ed inesito alla medesima avesse assunto una autonoma posizione contributivo-pensionistica avendo peraltro cessato, “in attesa di essere assunto […] perla fine dell’anno 2009”, “ogni attività professionale”.4. Nell’ambito del quarto ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta,ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. la violazione e la falsaapplicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in quanto, benché vittorioso inprimo grado e soccombente solo in appello, è stato condannato alpagamento delle spese relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.5. Ciò premesso quanto all’illustrazione dei motivi di ricorso, apparepreliminarmente doveroso l’esame del terzo motivo di ricorso nell’ambitodel quale il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui loha ritenuto obbligato all’iscrizione alla gestione separata nonostante la suaassunzione, a partire dal 1 luglio 2010, presso la Commissione Europea,ove era stata al medesimo aperta una posizione previdenziale, e lacircostanza che in tale prospettiva lo stesso, fin dal 2009 avesse cessatoogni attività professionale. Il motivo è infondato.Numero registro generale 23299/2022Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 24330/2026Data pubblicazione 31/07/20266. Costituisce espressione del consolidato e condivisibile orientamento diquesta Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 24047/2022 e Cass. n. 32167/2018,riferite in maniera specifica alla categoria degli avvocati, nonché inriferimento ad altre categorie professionali Cass. n. 28652/2024, Cass. n.20288/2022 e Cass. n. 17970/2022) quello secondo cui i professionisti, adesempio gli avvocati che «iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorieche, svolgendo attività libero professionale priva del caratteredell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis,antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo diiscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'alboprofessionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizioneprevidenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi allagestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio di universalizzazionedella copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art.2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamentocontributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione èquello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo unacorrelata prestazione previdenziale».7. In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa,che presiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico versamentocontributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quellosuscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlataprestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, conriguardo agli avvocati). Invero, il rapporto tra il sistema previdenziale dicategoria e quello della Gestione separata si atteggia in termini non giàalternativi, ma complementari, come ha affermato la Corte costituzionalenella sentenza n. 104 del 2022: «Il regime speciale categoriale risultacoerentemente integrato – nella misura in cui in concreto, prima dellariforma del 2012 dell’ordinamento della professione forense, nonNumero registro generale 23299/2022Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 24330/2026Data pubblicazione 31/07/2026raggiungeva ancora una piena estensione della tutela assicurativa – conl’operatività, in funzione complementare, della Gestione separata secondoun principio di gradualità» (punto 7.2. del Considerato in diritto).8. Da tale interpretazione del dato normativo, non vi sono ragioni perdiscostarsi e del resto lo stesso ricorrente contesta non tanto lasussistenza di un suo obbligo di iscrizione in qualità di libero professionistaquanto, più specificamente, la circostanza che il medesimo, in concreto,non avesse prodotto redditi rilevanti avendo cessato, fin dal 2009, ogni9. Sotto questo profilo la censura appare, prima ancora che infondata, deltutto inammissibile posto che con essa il ricorrente si limita a riproporre lecensure già proposte dinanzi ai giudici di merito e relativi alla suppostaincompatibilità tra la posizione previdenziale aperta, nel corso del 2010,presso la Commissione europea e quella scaturente dall’iscrizione all’Albo,senza tuttavia promuovere una esplicita censura sulle considerazioniespresse, a tale riguardo, dalla Corte di appello in punto di obbligo diiscrizione alla gestione separata in conseguenza del “volume dei redditiprodotti e dichiarati nel 2010”. Del resto, anche a prescindere da taleaspetto, non può non rilevarsi come, anche ammessa la sua assunzionepresso la Commissione europea a partire dal luglio del 2010, circostanzaquesta che il ricorrente neppure deduce in maniera specifica, la stessa nonsarebbe incompatibile con il permanere dell’obbligo di iscrizionerelativamente all’attività professionale svolta.10. I primi due motivi di ricorso risultano infondati. Gli stessi, secondoquanto già evidenziato, risultano incentrati sull’intervenuta decorrenza deltermine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi e sulla valenzainterruttiva dell’avviso inoltrato dall’[OSCURATO:PERSONA].11. In proposito, deve rilevarsi come è consolidata nella giurisprudenzadella S.C. l’operatività, a tal riguardo, sia della proroga del medesimotermine disposta, in questo caso con il d.P.C.M. del 12 maggio 2011, allaNumero registro generale 23299/2022Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 24330/2026Data pubblicazione 31/07/2026data del 6 luglio 2011 sia del termine quinquennale di prescrizione. Sottoquesto profilo appare evidente l’inammissibilità del ricorso il quale, nelsostenere l’inapplicabilità del predetto d.P.C.M. non individua profili diilliceità di sorta legati alla sua non applicabilità ovvero alla decorrenza deltermine di prescrizione a partire dal momento della scadenza del termineper effettuare il pagamento.12. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire alla giurisprudenza consolidatasecondo la quale la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 decorredal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato -nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 12 maggio del 2011 - per ilpagamento degli stessi, non rilevando invece la previsione nelle normativedi settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solosaldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi dimora (si veda, in relazione alla proroga disposta con il d.P.C.M. del 2010,Sez. L, n. 24186 del 2024, Rv. 672240-01).13. È pertanto evidente che, in esito allo slittamento del termine dipagamento al 6 luglio 2011, alla data del 4 luglio 2016, non era ancoramaturata la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall’Istituto.14. Sotto altro profilo, appaiono inammissibili le censure mediante le qualiil ricorrente contesta la ritenuta natura interruttiva dell’avviso bonario chela Corte di appello ha affermato, all’esito della valutazione degli elementiacquisiti nel corso dell’istruttoria, evidenziando come lo stesso siaespressione della volontà del titolare del credito di far valere il propriodiritto.15. Sotto questo profilo, a fronte dell’accertamento compiuto nel merito -ed a tenore del quale è risultato accertato: che l’avviso bonario inquestione è stato ricevuto a mani proprie del ricorrente il 4 luglio del2010; che la conformità all’originale della produzione versatatelematicamente è stato attestato dalla parte opposta; che nel testoNumero registro generale 23299/2022Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 24330/2026Data pubblicazione 31/07/2026dell’avviso si evidenzia la necessità di effettuare il pagamento entro trentagiorni dalla ricezione e che, pertanto, esso costituisce manifestazione della“inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il propriodiritto”- le censure del ricorrente appaiono generiche e inammissibili nellaparte in cui sono intese a richiedere, da parte del giudice di legittimità,una rivalutazione delle valutazioni compiute, sul punto, dalla Corteterritoriale.16. Le censure formulate nel primo e nel secondo motivo si risolvono,sotto questo profilo, in una critica delle valutazioni operate dal giudice dimerito, cui la parte contrappone le proprie, esaltando alcuni aspetti,piuttosto che altri, così richiedendo al giudice di legittimità una diversavalutazione delle complessive risultanze processuali, a seguito di unrinnovato giudizio fattuale, del tutto inammissibile.17. Infondato risulta, infine, il quarto motivo di censura nell’ambito delquale il ricorrente lamenta l’erroneità della condanna alle spese dientrambi i gradi di giudizio essendo lo stesso rimasto soccombente solo inesito al secondo grado.18. A tal riguardo, deve rilevarsi come la statuizione della Corteterritoriale risulta piuttosto conforme al principio, espresso dallagiurisprudenza consolidata della S.C. e dal quale questo Collegio nonintende discostarsi, secondo il quale “Il criterio della soccombenza, al finedi attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a secondadell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esitofinale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio laparte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essafavorevole.” (Sez. 6-3, n. 13356 del 2021, Rv. 661563-01 nonché, insenso conforme, Sez. 6-3, n. 6369 del 2013, Rv. 625486-01).19. In conclusione, il ricorso deve essere complessivamente rigettato ed ilricorrente condannato al pagamento, in favore dell’Istitutocontroricorrente, delle spese di legittimità, liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 23299/2022Numero sezionale 2874/2026Numero di raccolta generale 24330/2026Data pubblicazione 31/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favoredel controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugno 2026.La PresidenteGabriella Marchese