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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 24047/2022

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nte SENTENZA sul ricorso 11604-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2022 Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA 743 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];N.R.G. 11604/2019 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 958/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/10/2018 R.G.N. 621/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato prescritto il credito contributivo e, comunque, insussistente l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 e di versare i contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009, quale professionista iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed N.R.G. 11604/2019 [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.

2. La Corte d'appello ha confermato la statuizione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi' vantati dall'INPS, individuando come dies a quo del decorso del termine quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la nota dell'INPS giunta a destinazione il 6.7.2015; nel merito e in consapevole dissenso rispetto alle sentenze di legittimità pure richiamate (Cass. nr. 30344 del 2017; nr. 30345 del 2017), ha ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, successivamente illustrato con memoria.

La professionista non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n, 98/2011 (con'. con mod. nella legge n. 111/2011), dell'art. 53 d.P.R. n. 917/1986 modificato dal d.lgs. n. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22 della legge n. 576/1980, dell'art.21, comma 10, della legge n. 247/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c,., per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito).N.R.G. 11604/2019

6. Col secondo motivo di ricorso l'Istituto ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge nr. 335 del 1995, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, coincidente, secondo la tesi delll'INPS, con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. 7.11 primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi dare continuità al principio, costituente diritto vivente, secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della

I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e successive conformi; v.

Cass. nr. 32167 del 2018 relativa alla attività professione di avvocato).

8. Nelle more della presente decisione è, peraltro, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato N.R.G. 11604/2019 dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, secondo l'esegesi di questa Corte.

9. Il giudice delle leggi, alle cui esaustive argomentazioni, in questa sede, integralmente si rinvia, ha osservato che la norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in una coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa.

10. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»).

11. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano - così come faceva, in particolare, la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 - un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata.

12. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone, infatti, in termini non già di alternatività, bensì di complementarità.

13. Sul secondo motivo di ricorso, e in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base N.R.G. 11604/2019 all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

14. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. nr. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

15. Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

16. Successivamente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno N.R.G. 11604/2019 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021).

17. L'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., che rileva anche nella fattispecie di causa, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui interessa, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lettj a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispel:tivo» (lett. b).

18. La Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s.:;(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]»

19. In altre parole, ciò che rileva, ai fini della proroga, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle «per le quali sono stati elaborati studi di settore» e non la condizione soggettiva del singolo professionista, di (effettiva) sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi.N.R.G. 11604/2019

20. In relazione al caso in esame, deve darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del secondo motivo di ricorso dell'Istituto.

21. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v.

Cass.n. 15631 del 2016; Cass. nr. 17066 del 2013; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004), con l'unico limite della «non necessità di accertamenti di fatto» (così, di recente, Cass. nr. 21404 del 2021; Cass. nr. 24260 del 2020; nello stesso senso già Cass. nr. 9993 del 2016 e Cass. nr. 4238 del 2011).

22. Nel caso di specie, i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata.

In essa si dà atto che i contributi si riferiscono all'anno 2009 e che l'atto di messa in mora è del 6 luglio 2015.

23. Quanto, poi, alla natura dei D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997).

24. Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., con la conseguenza che detto termine non era N.R.G. 11604/2019 ancora maturato alla data del 6.7.2015, di notifica della richiesta di pagamento da parte dell'INPS.

25. Per le ragioni esposte, il ricorso dell'Istituto deve trovare integrale accoglimento.

26. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso 11604-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2022 Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA 743 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];N.R.G. 11604/2019 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 958/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/10/2018 R.G.N. 621/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato prescritto il credito contributivo e, comunque, insussistente l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 e di versare i contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009, quale professionista iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed N.R.G. 11604/2019 [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo. 2. La Corte d'appello ha confermato la statuizione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi' vantati dall'INPS, individuando come dies a quo del decorso del termine quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la nota dell'INPS giunta a destinazione il 6.7.2015; nel merito e in consapevole dissenso rispetto alle sentenze di legittimità pure richiamate (Cass. nr. 30344 del 2017; nr. 30345 del 2017), ha ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, successivamente illustrato con memoria. La professionista non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n, 98/2011 (con'. con mod. nella legge n. 111/2011), dell'art. 53 d.P.R. n. 917/1986 modificato dal d.lgs. n. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22 della legge n. 576/1980, dell'art.21, comma 10, della legge n. 247/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c,., per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito).N.R.G. 11604/2019 6. Col secondo motivo di ricorso l'Istituto ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge nr. 335 del 1995, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, coincidente, secondo la tesi delll'INPS, con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. 7.11 primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi dare continuità al principio, costituente diritto vivente, secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e successive conformi; v. Cass. nr. 32167 del 2018 relativa alla attività professione di avvocato). 8. Nelle more della presente decisione è, peraltro, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato N.R.G. 11604/2019 dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, secondo l'esegesi di questa Corte. 9. Il giudice delle leggi, alle cui esaustive argomentazioni, in questa sede, integralmente si rinvia, ha osservato che la norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in una coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. 10. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»). 11. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano - così come faceva, in particolare, la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 - un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. 12. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone, infatti, in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. 13. Sul secondo motivo di ricorso, e in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base N.R.G. 11604/2019 all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. 14. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. nr. 1827 del 1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 15. Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 16. Successivamente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno N.R.G. 11604/2019 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021). 17. L'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., che rileva anche nella fattispecie di causa, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui interessa, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lettj a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispel:tivo» (lett. b). 18. La Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s.:;(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» 19. In altre parole, ciò che rileva, ai fini della proroga, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle «per le quali sono stati elaborati studi di settore» e non la condizione soggettiva del singolo professionista, di (effettiva) sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi.N.R.G. 11604/2019 20. In relazione al caso in esame, deve darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del secondo motivo di ricorso dell'Istituto. 21. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass.n. 15631 del 2016; Cass. nr. 17066 del 2013; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004), con l'unico limite della «non necessità di accertamenti di fatto» (così, di recente, Cass. nr. 21404 del 2021; Cass. nr. 24260 del 2020; nello stesso senso già Cass. nr. 9993 del 2016 e Cass. nr. 4238 del 2011). 22. Nel caso di specie, i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata. In essa si dà atto che i contributi si riferiscono all'anno 2009 e che l'atto di messa in mora è del 6 luglio 2015. 23. Quanto, poi, alla natura dei D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997). 24. Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., con la conseguenza che detto termine non era N.R.G. 11604/2019 ancora maturato alla data del 6.7.2015, di notifica della richiesta di pagamento da parte dell'INPS. 25. Per le ragioni esposte, il ricorso dell'Istituto deve trovare integrale accoglimento. 26. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricor