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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08034/2026

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ORDINANZAsul ricorso 946-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],902 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -nonchè controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 812/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI,depositata il 24/06/2020 R.G.N. 1636/2018;Numero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelrioo d i draecclo lta generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/202623/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame propostodall’INPS avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Bariche aveva annullato l’avviso di addebito con il quale l’INPS avevachiesto all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il versamento deicontributi dovuti per l’anno 2009, pari ad € 3.087,44, inconseguenza dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata, inquanto per tale anno il professionista non aveva raggiunto il livelloreddituale minimo che determinava, all’epoca, l’iscrizione allaCassa Forense, essendo esclusivamente tenuto al versamento delcontributo integrativo; la Corte d’appello ha accolto il motivo diimpugnazione con cui l’INPS aveva censurato la sentenza di primogrado, ritenendo che l’iscrizione alla Gestione separata fosseobbligatoria per coloro che abbiano percepito un reddito derivantedall’esercizio di una professione in forma abituale o occasionale(purché ne derivi un reddito annuo superiore ad € 5.000,00),venendo meno siffatto obbligo solo per i soggetti che, svolgendoprofessionali, siano effettivamente iscritti ad altra gestioneprevidenziale; ha, dunque, ritenuto sussistente l’obbligo diiscrizione alla Gestione separata per il ricorrente che, pur iscrittoall’albo professionale degli avvocati, non era tenuto ad iscriversialla Cassa e al versamento del contributo soggettivo, per mancatoraggiungimento della soglia minima reddituale, non essendo, alfine di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata,sufficiente il mero versamento del contributo integrativo, in quantonon correlato all’obbligo di iscrizione alla cassa professionale.La Corte territoriale, infine, ha disatteso l’eccezione diprescrizione dei contributi sollevata dal professionista: applicandoNumero registro generale 946/2021il principio secondo cui il termine decorre dalla data di scadeNnuzmaer o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026del versamento contributivo e considerando la proroga al 6 luglioData pubblicazione 01/04/20262010 per il versamento dei contributi relativi all’anno 2009 di cuial d.P.C.m. del 10 giugno 2010, la comunicazione di iscrizione diufficio del 30 giugno 2015 costituisce nella fattispecie tempestivoprescrizione risulta sospeso, integrando la condotta delcontribuente, che non ha provveduto nella dichiarazione dei redditia compilare la parte relativa ai proventi dell’attività professionale,una ipotesi di doloso occultamento del debito contributivo.Per la medesima ragione, ha ritenuto corretta laquantificazione del regime sanzionatorio parametrato all’ipotesidell’evasione contributiva, rilevando che non può farsi luogoall’ipotesi di applicazione delle sanzioni in misura ridotta,presupponendo il beneficio di cui all’art. 116, comma 15, dellalegge n. 388 del 2000, in tema di riduzione delle sanzioni civili perl’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributiderivi da incertezze per contrasti giurisprudenziali oamministrativi, l’integrale pagamento dei contributi.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre Giovanni BattistaColonna formulando tre motivi di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente si deve rilevare che non ha effetto sulpresente procedimento la dichiarazione della parte ricorrentecontenuta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis1Numero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026c.p.c. di avere versato la somma di € 1.669,74 a titolo diN ucmoenrotdri irbacucotlita generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/2026per la Gestione separata per l’anno 2009 in mancanza di unaesplicita rinuncia ai motivi di ricorso.2.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)si contesta violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, della legge335/1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d. lgs. 98/2011, del d.lgs. 509/94, del d. lgs. 103/96, per avere la Corte di appelloconfermato l’obbligo per il ricorrente di iscrizione alla Gestioneseparata INPS, pur essendo un professionista iscritto all’albo degliavvocati.Secondo il ricorrente, l’insussistenza dei presupposti perl’iscrizione alla gestione separata deve essere tenuta ferma anchenell’ipotesi, come il caso in esame, in cui il professionista non siatenuto al versamento in favore della Cassa dei contributi soggettiviper mancato raggiungimento di un determinato reddito, in quantotale facoltà era prevista dallo stesso Regolamento della Cassacopertura assicurativa dalla quale consegue l’iscrizione allaGestione separata dell’INPS.3.- La censura non è fondata, dovendo darsi continuità aiprecedenti di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 24047/2022 eCass. n. 32167/2018, riferite in maniera specifica alla categoriadegli avvocati, nonché in riferimento ad altre categorieprofessionali Cass. n. 28652/2024, Cass. n. 20288/2022 e Cass.n. 17970/2022) secondo cui «gli avvocati iscritti ad altre forme diprevidenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionalepriva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplinavigente ratione temporis, antecedente l'introduzionedell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla CassaNumero registro generale 946/2021integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'aNlubmoer o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizioneData pubblicazione 01/04/2026previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale».Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente, per l’anno2009 pur essendo iscritto all’albo degli avvocati abbia versatoesclusivamente il contributo integrativo per mancatoraggiungimento del reddito, pur producendo in conseguenzadell’attività professionale svolta un reddito superiore a Euro5.000,00.Pertanto, il professionista è tenuto comunque a iscriversi allaGestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie, per i quali sia preclusa l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.Infatti, l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistemaNumero registro generale 946/2021previdenziale categoriale e quello della Gestione separataN uminer o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026termini non già di alternatività, bensì di complementarità.Data pubblicazione 01/04/20264.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, haritenuto l’art. 18, comma dodici, d.lgs. n. 98 del 2011, nell'esegesiprevalsa nella giurisprudenza di legittimità sopra riportata, esenteda profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistemanormativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura,rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo delloStato di dare concretezza al principio della universalità delle tuteleassicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «… èprevalsa e si è consolidata, nella giurisprudenza di legittimità,l'esegesi secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, graverebbe non solosui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devonoiscriversi a un albo professionale, ma anche su quelli che, puressendo a ciò tenuti, non hanno il contestuale obbligo (o, come nelcaso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impiego,subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziale diriferimento, sempre che l'attività esercitata è da considerarsi‘abituale’ ai fini fiscali dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e successivamente - dopo lariforma del 2004 - dell'art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R.Secondo questa interpretazione, già fatta propria dall'INPS, masuccessivamente assurta a regola di diritto vivente nellagiurisprudenza di legittimità, consolidatasi a far tempo dal 2017,l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata incombe anche suiprofessionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comportal'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, perragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale e restanoquindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddettoNumero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026integrativo (comportante la mera erogazione di pNruemesrto adizraioccnolita generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/2026assistenziali di carattere mutualistico), ma non anche di quellocosiddetto soggettivo, ossia di quello a cui consegue la costituzionedi una vera e propria posizione previdenziale a seguitodell'iscrizione alla cassa.

Tra i professionisti obbligati all'iscrizione(in relazione all'attività professionale svolta sino al 2 febbraio2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n.247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professioneforense») rientrano, dunque, anche gli avvocati del libero foro iquali, in base al previgente regime introdotto dalla legge n. 576del 1980, pur essendo iscritti all'albo professionale (e versando,conseguentemente, il contributo cosiddetto integrativo), nonhanno tuttavia raggiunto le soglie di reddito o di volume di affarinecessarie ai fini della qualificazione del carattere continuativodella professione e hanno scelto di non iscriversi alla Cassaprevidenziale categoriale, restando così non assoggettatiall'obbligo di versamento del cosiddetto contributo soggettivo».5.- Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, d.l.269/2003 convertito in l. 326/2004 in quanto la Corte territorialenon ha considerato, nel ritenere corretta la quantificazione deicontributi da versare alla gestione separata, che in caso disuperamento della soglia reddituale di € 5.000,00 di esenzionedall’obbligo contributivo, i contributi sono dovuti esclusivamentesulla quota di reddito eccedente tale importo.6.- A fronte della statuizione della Corte di appello diinammissibilità della censura per essere stata la questionesollevata solo in sede di gravame, non avendo costituito oggettodi contestazione in primo grado, il ricorrente si è limitato anche inquesta sede a reiterare la censura, senza contestare in manieraspecifica il punto di motivazione.

Ne deriva l’inammissibilità delNumero registro generale 946/2021motivo, in quanto formulato in maniera del tutto generica, Nnuomner o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026avendo il ricorrente indicato, riportandone il contenuto, in qualeData pubblicazione 01/04/2026ambito e contesto del giudizio di primo grado avrebbe sollevato laquestione.7.- Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza permotivazione illogica e contraddittoria anche per violazione e falsaapplicazione del d. lgs. n. 218/1997 in combinato disposto conl’art. 116 della legge 388/2000 e con l’art. 2941, comma 8, c.c.(art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).

Con il motivo in questione ilricorrente critica la sentenza della Corte di appello in relazione adue distinti profili, uno riguardante l’avere erroneamente ritenutonon prescritti i contributi e l’altro relativo all’applicazione dellesanzioni.In riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, ilricorrente ritiene errata la sentenza nella parte in cui ha attribuitorilevanza alla circolare n. 73 del 14 giugno 2010 e al d.P.C.m. 10giugno 2010 che hanno prorogato al 6 luglio 2010 il termine discadenza del versamento dei contributi alla Gestione separata, nonpotendo tali atti amministrativi modificare il termine diprescrizione stabilito dalla legge e nella parte in cui ha ritenutosospeso il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.per doloso occultamento del debito consistente nel non averecompilato il quadro RR nella dichiarazione dei redditi.Secondo la censura la Corte di appello avrebbe dovutodichiarare prescritti i contributi per l’anno 2009, in quanto a frontedella scadenza fissata il 16 giugno 2010, il primo atto interruttivoè intervenuto il 30 giugno 2015 con la comunicazionedell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata.8.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allaNumero registro generale 946/2021gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termNuimneir o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026per il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo, ai finiData pubblicazione 01/04/2026della decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteCass. n. 24584/2024 e Cass. n. 24186/2024); c) in senso oppostonon è corretto affermare che il termine di prescrizione decorradalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad operadel titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf.Cass., n. 19403/2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in sensoconf., Cass. n. 28594/2024).9.- In applicazione dei principi sopra indicati, risulta corretta lasentenza della Corte di appello che ha disatteso l’eccezione diprescrizione dei contributi sollevata dal professionista rilevandoche a fronte della scadenza del termine per il versamento deicontributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009 fissata al9 luglio 2010, la prescrizione era stata validamente interrotta conla comunicazione di iscrizione di ufficio del 30 giugno 2015, a nullaNumero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026rilevando che la stessa Corte abbia ritenuto in ogni casNoum seroo sdipraecscoolta generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/2026il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.10.- Non coglie nel segno l’argomentazione del ricorrentesecondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe in ogni casodal 16 giugno 2010 in quanto un d.P.C.m. è mera normaregolamentare che non può derogare a una norma di legge sulladurata della prescrizione: il d.P.C.m., infatti, non proroga iltermine di prescrizione, che è pur sempre quinquennale, ma silimita a differire il termine di versamento dei contributi,posticipando, così, il dies a quo di decorrenza della prescrizione.Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, si rinvia a Cass.n. 17970/2022 secondo cui il d.P.C.m. 10 giugno 2010 cit., art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del d.lgs. n. 241del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "icontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiredditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore dicui al d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limitestabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto diapprovazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbanoeffettuare í versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcunamaggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo diinteresse corrispettivo" (lett. b). 18.La Corte, nel precedente citato ha chiarito, altresì, che ildifferimento del termine di pagamento concerne tutti i"contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le qualisiano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che,Numero registro generale 946/2021in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmeNnumter o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizioneData pubblicazione 01/04/2026(...)".

Ai d.P.C.m., secondo l'orientamento consolidato, devericonoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativaquando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v., daultimo, Cass. n. 73/2014 e Cass. n. 16586/2010), comenell'ipotesi in esame (il d.P.C.m. 10 giugno 2010 è stato infattiemanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997,art. 12, comma 5).11.- Nella seconda parte del terzo motivo il ricorrente censurala sentenza della Corte di appello per non avere ritenuto nonapplicabili le sanzioni civili o quantomeno, esclusa l’ipotesi didoloso occultamento del debito contributivo e, dunque, per nonavere ritenuto applicabile il regime sanzionatorio conseguente alleomissioni contributive.12.- La questione relativa all’applicazione e quantificazionedelle sanzioni può ritenersi superata in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, la quale oltre adichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comeinterpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledello stesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.Argomenta la Corte cost. che «Nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)Numero registro generale 946/2021"sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizioneN umdeir o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto diData pubblicazione 01/04/2026specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibiledal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica,il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti disenso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsicarico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai eramaturato in costanza di tale giurisprudenza.

La reductio adlegitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operatamediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizionealla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedentel'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

In talmodo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile,ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale dipretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tral'entrata in vigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa».13.- Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati,discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio2011, n. 98 , cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o diNumero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembrNeu m1e9ro8di0ra,c cnol.ta generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/2026576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituitapresso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tuttii rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciòdetermina che la questione prospettata in ordine all'entità dellesanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la leggedichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, vadecisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzionicivili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione allagestione separata da parte del ricorrente.14.- In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, laseconda parte del terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi,la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, decidendosi nelmerito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civiliconnesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nullaè dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009.In considerazione del fatto che nel presente giudizio dilegittimità l'accoglimento in parte qua del terzo motivo deriva dallasopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dellanorma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per disporre lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle deigradi di merito.

P.Q.MLa Corte accolta, nei sensi di cui sopra, la seconda parte delterzo motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi, cassa in parte quala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che ilNumero registro generale 946/2021ricorrente non è tenuto a versare le sanzioni civili relative alla Nsuumaer o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026iscrizione alla gestione separata per l’anno 2009.Data pubblicazione 01/04/2026Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 23 febbraio 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 946-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],902 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -nonchè controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 812/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI,depositata il 24/06/2020 R.G.N. 1636/2018;Numero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di conNsuimgelrioo d i draecclo lta generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/202623/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame propostodall’INPS avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Bariche aveva annullato l’avviso di addebito con il quale l’INPS avevachiesto all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il versamento deicontributi dovuti per l’anno 2009, pari ad € 3.087,44, inconseguenza dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata, inquanto per tale anno il professionista non aveva raggiunto il livelloreddituale minimo che determinava, all’epoca, l’iscrizione allaCassa Forense, essendo esclusivamente tenuto al versamento delcontributo integrativo; la Corte d’appello ha accolto il motivo diimpugnazione con cui l’INPS aveva censurato la sentenza di primogrado, ritenendo che l’iscrizione alla Gestione separata fosseobbligatoria per coloro che abbiano percepito un reddito derivantedall’esercizio di una professione in forma abituale o occasionale(purché ne derivi un reddito annuo superiore ad € 5.000,00),venendo meno siffatto obbligo solo per i soggetti che, svolgendoprofessionali, siano effettivamente iscritti ad altra gestioneprevidenziale; ha, dunque, ritenuto sussistente l’obbligo diiscrizione alla Gestione separata per il ricorrente che, pur iscrittoall’albo professionale degli avvocati, non era tenuto ad iscriversialla Cassa e al versamento del contributo soggettivo, per mancatoraggiungimento della soglia minima reddituale, non essendo, alfine di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata,sufficiente il mero versamento del contributo integrativo, in quantonon correlato all’obbligo di iscrizione alla cassa professionale.La Corte territoriale, infine, ha disatteso l’eccezione diprescrizione dei contributi sollevata dal professionista: applicandoNumero registro generale 946/2021il principio secondo cui il termine decorre dalla data di scadeNnuzmaer o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026del versamento contributivo e considerando la proroga al 6 luglioData pubblicazione 01/04/20262010 per il versamento dei contributi relativi all’anno 2009 di cuial d.P.C.m. del 10 giugno 2010, la comunicazione di iscrizione diufficio del 30 giugno 2015 costituisce nella fattispecie tempestivoprescrizione risulta sospeso, integrando la condotta delcontribuente, che non ha provveduto nella dichiarazione dei redditia compilare la parte relativa ai proventi dell’attività professionale,una ipotesi di doloso occultamento del debito contributivo.Per la medesima ragione, ha ritenuto corretta laquantificazione del regime sanzionatorio parametrato all’ipotesidell’evasione contributiva, rilevando che non può farsi luogoall’ipotesi di applicazione delle sanzioni in misura ridotta,presupponendo il beneficio di cui all’art. 116, comma 15, dellalegge n. 388 del 2000, in tema di riduzione delle sanzioni civili perl’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributiderivi da incertezze per contrasti giurisprudenziali oamministrativi, l’integrale pagamento dei contributi.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre Giovanni BattistaColonna formulando tre motivi di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente si deve rilevare che non ha effetto sulpresente procedimento la dichiarazione della parte ricorrentecontenuta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis1Numero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026c.p.c. di avere versato la somma di € 1.669,74 a titolo diN ucmoenrotdri irbacucotlita generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/2026per la Gestione separata per l’anno 2009 in mancanza di unaesplicita rinuncia ai motivi di ricorso.2.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)si contesta violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli art. 2, commi 25 e 26, e art. 3, comma 12, della legge335/1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d. lgs. 98/2011, del d.lgs. 509/94, del d. lgs. 103/96, per avere la Corte di appelloconfermato l’obbligo per il ricorrente di iscrizione alla Gestioneseparata INPS, pur essendo un professionista iscritto all’albo degliavvocati.Secondo il ricorrente, l’insussistenza dei presupposti perl’iscrizione alla gestione separata deve essere tenuta ferma anchenell’ipotesi, come il caso in esame, in cui il professionista non siatenuto al versamento in favore della Cassa dei contributi soggettiviper mancato raggiungimento di un determinato reddito, in quantotale facoltà era prevista dallo stesso Regolamento della Cassacopertura assicurativa dalla quale consegue l’iscrizione allaGestione separata dell’INPS.3.- La censura non è fondata, dovendo darsi continuità aiprecedenti di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 24047/2022 eCass. n. 32167/2018, riferite in maniera specifica alla categoriadegli avvocati, nonché in riferimento ad altre categorieprofessionali Cass. n. 28652/2024, Cass. n. 20288/2022 e Cass.n. 17970/2022) secondo cui «gli avvocati iscritti ad altre forme diprevidenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionalepriva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplinavigente ratione temporis, antecedente l'introduzionedell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla CassaNumero registro generale 946/2021integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'aNlubmoer o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizioneData pubblicazione 01/04/2026previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale».Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente, per l’anno2009 pur essendo iscritto all’albo degli avvocati abbia versatoesclusivamente il contributo integrativo per mancatoraggiungimento del reddito, pur producendo in conseguenzadell’attività professionale svolta un reddito superiore a Euro5.000,00.Pertanto, il professionista è tenuto comunque a iscriversi allaGestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie, per i quali sia preclusa l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.Infatti, l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistemaNumero registro generale 946/2021previdenziale categoriale e quello della Gestione separataN uminer o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026termini non già di alternatività, bensì di complementarità.Data pubblicazione 01/04/20264.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, haritenuto l’art. 18, comma dodici, d.lgs. n. 98 del 2011, nell'esegesiprevalsa nella giurisprudenza di legittimità sopra riportata, esenteda profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistemanormativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura,rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo delloStato di dare concretezza al principio della universalità delle tuteleassicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «… èprevalsa e si è consolidata, nella giurisprudenza di legittimità,l'esegesi secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, graverebbe non solosui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devonoiscriversi a un albo professionale, ma anche su quelli che, puressendo a ciò tenuti, non hanno il contestuale obbligo (o, come nelcaso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impiego,subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziale diriferimento, sempre che l'attività esercitata è da considerarsi‘abituale’ ai fini fiscali dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e successivamente - dopo lariforma del 2004 - dell'art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R.Secondo questa interpretazione, già fatta propria dall'INPS, masuccessivamente assurta a regola di diritto vivente nellagiurisprudenza di legittimità, consolidatasi a far tempo dal 2017,l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata incombe anche suiprofessionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comportal'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, perragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale e restanoquindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddettoNumero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026integrativo (comportante la mera erogazione di pNruemesrto adizraioccnolita generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/2026assistenziali di carattere mutualistico), ma non anche di quellocosiddetto soggettivo, ossia di quello a cui consegue la costituzionedi una vera e propria posizione previdenziale a seguitodell'iscrizione alla cassa. Tra i professionisti obbligati all'iscrizione(in relazione all'attività professionale svolta sino al 2 febbraio2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n.247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professioneforense») rientrano, dunque, anche gli avvocati del libero foro iquali, in base al previgente regime introdotto dalla legge n. 576del 1980, pur essendo iscritti all'albo professionale (e versando,conseguentemente, il contributo cosiddetto integrativo), nonhanno tuttavia raggiunto le soglie di reddito o di volume di affarinecessarie ai fini della qualificazione del carattere continuativodella professione e hanno scelto di non iscriversi alla Cassaprevidenziale categoriale, restando così non assoggettatiall'obbligo di versamento del cosiddetto contributo soggettivo».5.- Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, d.l.269/2003 convertito in l. 326/2004 in quanto la Corte territorialenon ha considerato, nel ritenere corretta la quantificazione deicontributi da versare alla gestione separata, che in caso disuperamento della soglia reddituale di € 5.000,00 di esenzionedall’obbligo contributivo, i contributi sono dovuti esclusivamentesulla quota di reddito eccedente tale importo.6.- A fronte della statuizione della Corte di appello diinammissibilità della censura per essere stata la questionesollevata solo in sede di gravame, non avendo costituito oggettodi contestazione in primo grado, il ricorrente si è limitato anche inquesta sede a reiterare la censura, senza contestare in manieraspecifica il punto di motivazione. Ne deriva l’inammissibilità delNumero registro generale 946/2021motivo, in quanto formulato in maniera del tutto generica, Nnuomner o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026avendo il ricorrente indicato, riportandone il contenuto, in qualeData pubblicazione 01/04/2026ambito e contesto del giudizio di primo grado avrebbe sollevato laquestione.7.- Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza permotivazione illogica e contraddittoria anche per violazione e falsaapplicazione del d. lgs. n. 218/1997 in combinato disposto conl’art. 116 della legge 388/2000 e con l’art. 2941, comma 8, c.c.(art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). Con il motivo in questione ilricorrente critica la sentenza della Corte di appello in relazione adue distinti profili, uno riguardante l’avere erroneamente ritenutonon prescritti i contributi e l’altro relativo all’applicazione dellesanzioni.In riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, ilricorrente ritiene errata la sentenza nella parte in cui ha attribuitorilevanza alla circolare n. 73 del 14 giugno 2010 e al d.P.C.m. 10giugno 2010 che hanno prorogato al 6 luglio 2010 il termine discadenza del versamento dei contributi alla Gestione separata, nonpotendo tali atti amministrativi modificare il termine diprescrizione stabilito dalla legge e nella parte in cui ha ritenutosospeso il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.per doloso occultamento del debito consistente nel non averecompilato il quadro RR nella dichiarazione dei redditi.Secondo la censura la Corte di appello avrebbe dovutodichiarare prescritti i contributi per l’anno 2009, in quanto a frontedella scadenza fissata il 16 giugno 2010, il primo atto interruttivoè intervenuto il 30 giugno 2015 con la comunicazionedell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata.8.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allaNumero registro generale 946/2021gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termNuimneir o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026per il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo, ai finiData pubblicazione 01/04/2026della decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteCass. n. 24584/2024 e Cass. n. 24186/2024); c) in senso oppostonon è corretto affermare che il termine di prescrizione decorradalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad operadel titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf.Cass., n. 19403/2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in sensoconf., Cass. n. 28594/2024).9.- In applicazione dei principi sopra indicati, risulta corretta lasentenza della Corte di appello che ha disatteso l’eccezione diprescrizione dei contributi sollevata dal professionista rilevandoche a fronte della scadenza del termine per il versamento deicontributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009 fissata al9 luglio 2010, la prescrizione era stata validamente interrotta conla comunicazione di iscrizione di ufficio del 30 giugno 2015, a nullaNumero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026rilevando che la stessa Corte abbia ritenuto in ogni casNoum seroo sdipraecscoolta generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/2026il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.10.- Non coglie nel segno l’argomentazione del ricorrentesecondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe in ogni casodal 16 giugno 2010 in quanto un d.P.C.m. è mera normaregolamentare che non può derogare a una norma di legge sulladurata della prescrizione: il d.P.C.m., infatti, non proroga iltermine di prescrizione, che è pur sempre quinquennale, ma silimita a differire il termine di versamento dei contributi,posticipando, così, il dies a quo di decorrenza della prescrizione.Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, si rinvia a Cass.n. 17970/2022 secondo cui il d.P.C.m. 10 giugno 2010 cit., art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del d.lgs. n. 241del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "icontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiredditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore dicui al d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limitestabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto diapprovazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbanoeffettuare í versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcunamaggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo diinteresse corrispettivo" (lett. b). 18.La Corte, nel precedente citato ha chiarito, altresì, che ildifferimento del termine di pagamento concerne tutti i"contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le qualisiano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che,Numero registro generale 946/2021in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmeNnumter o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizioneData pubblicazione 01/04/2026(...)". Ai d.P.C.m., secondo l'orientamento consolidato, devericonoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativaquando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v., daultimo, Cass. n. 73/2014 e Cass. n. 16586/2010), comenell'ipotesi in esame (il d.P.C.m. 10 giugno 2010 è stato infattiemanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997,art. 12, comma 5).11.- Nella seconda parte del terzo motivo il ricorrente censurala sentenza della Corte di appello per non avere ritenuto nonapplicabili le sanzioni civili o quantomeno, esclusa l’ipotesi didoloso occultamento del debito contributivo e, dunque, per nonavere ritenuto applicabile il regime sanzionatorio conseguente alleomissioni contributive.12.- La questione relativa all’applicazione e quantificazionedelle sanzioni può ritenersi superata in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, la quale oltre adichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comeinterpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledello stesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.Argomenta la Corte cost. che «Nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)Numero registro generale 946/2021"sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizioneN umdeir o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto diData pubblicazione 01/04/2026specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibiledal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica,il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti disenso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsicarico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai eramaturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio adlegitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operatamediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizionealla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedentel'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In talmodo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile,ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale dipretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tral'entrata in vigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa».13.- Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati,discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio2011, n. 98 , cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o diNumero registro generale 946/2021Numero sezionale 902/2026volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembrNeu m1e9ro8di0ra,c cnol.ta generale 8034/2026Data pubblicazione 01/04/2026576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituitapresso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tuttii rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciòdetermina che la questione prospettata in ordine all'entità dellesanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la leggedichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, vadecisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzionicivili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione allagestione separata da parte del ricorrente.14.- In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, laseconda parte del terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi,la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, decidendosi nelmerito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civiliconnesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nullaè dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009.In considerazione del fatto che nel presente giudizio dilegittimità l'accoglimento in parte qua del terzo motivo deriva dallasopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dellanorma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per disporre lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle deigradi di merito. P.Q.MLa Corte accolta, nei sensi di cui sopra, la seconda parte delterzo motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi, cassa in parte quala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che ilNumero registro generale 946/2021ricorrente non è tenuto a versare le sanzioni civili relative alla Nsuumaer o sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 8034/2026iscrizione alla gestione separata per l’anno 2009.Data pubblicazione 01/04/2026Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 23 febbraio 2026La Presidente