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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 37529/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16537-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5303/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995i, in relazione all'attività libero professionale svolta negli anni 2009 e 2010, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto; a tale riguardo, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ.

Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; Ric. 2020 n. 16537 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -2- parte controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98 del 2011 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2010, in relazione all'art. 44, comma 2, D.L. nr. 269 del 2003 conv. con modificazioni nella legge nr.326 del 2003, per avere la Corte di merito ritenuto la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata; con il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione all'art. 2 commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante la professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR.

In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di «una presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo; il ricorso va dichiarato inammissibile; va esaminato in via prioritaria il secondo motivo, le cui censure sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse Ric. 2020 n. 16537 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -3- tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.

Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; l'INPS, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude.

E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v.

Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione).

Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati; inammissibile diviene anche il primo motivo; a tacer del fatto che le censure investono passaggi motivazionali eccedenti rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione, è divenuta definitiva la motivazione concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, idonea, in via autonoma, a fondare il decisum; ogni altra censura non potrebbe, perciò, produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis: Cass. nr. 3386 del 2011; Cass. nr. 24540 del 2009; Cass. nr. 389 del 2007; Cass. nr. 20118 del 2006); Ric. 2020 n. 16537 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -4- le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16537-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5303/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995i, in relazione all'attività libero professionale svolta negli anni 2009 e 2010, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto; a tale riguardo, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ. Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; Ric. 2020 n. 16537 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- parte controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98 del 2011 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2010, in relazione all'art. 44, comma 2, D.L. nr. 269 del 2003 conv. con modificazioni nella legge nr.326 del 2003, per avere la Corte di merito ritenuto la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata; con il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione all'art. 2 commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111 (conv. con mod. nella legge n. 111/2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante la professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR. In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di «una presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo; il ricorso va dichiarato inammissibile; va esaminato in via prioritaria il secondo motivo, le cui censure sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimís, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse Ric. 2020 n. 16537 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8 quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli. Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; l'INPS, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione). Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati; inammissibile diviene anche il primo motivo; a tacer del fatto che le censure investono passaggi motivazionali eccedenti rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione, è divenuta definitiva la motivazione concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, idonea, in via autonoma, a fondare il decisum; ogni altra censura non potrebbe, perciò, produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis: Cass. nr. 3386 del 2011; Cass. nr. 24540 del 2009; Cass. nr. 389 del 2007; Cass. nr. 20118 del 2006); Ric. 2020 n. 16537 sez. ML - ud. 16-09-2021 -4- le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovut