CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3478 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 1054/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 10/09/2021 R.G.N. 414/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3430/2022Numero di raccolta generale 25676/20261. La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza dDait a pubblicazione 22/09/2026primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimentodell’appello proposto dall’INPS, respingeva la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare l’illegittimità dellapretesa dell’INPS per euro 18.643,17, derivante dall’iscrizionedi ufficio per redditi da lavoro autonomo, disposta dal medesimoistituto, per l’anno 2012, alla gestione separata ex art. 2,comma 26, l. n. 335/1995, comunicata con avviso bonario del12.7.2018, notificato al Rimoldi il 30.7.2018, e comunque laprescrizione dei crediti per cui è causa.2. Propone ricorso per cassazione il contribuente, articolandoloin cinque motivi.3. Resiste con mandato l’Inps.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il mezzo censura la sentenza per violazione o falsa applicazionedelle norme sopraindicate per aver stabilito un automatismotra: la mancata iscrizione alla gestione separata Inps, l’omessacompilazione del quadro cd. “RR” della denunzia fiscale del 2013e l’occultamento doloso del debito contributivo.[OSCURATO:PERSONA] rimarca, altresì, di aver dichiarato l’attivitàsvolta, rilevante ai fini contributivi, seppur in altro quadro delladichiarazione dei redditi.2. Con la seconda doglianza è censurata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa considerazione delseguente fatto decisivo: la corretta compilazione da parte delcontribuente del quadro cd. “RE”, con esposizione dei redditi daNumero registro generale 3430/2022lavoro professionale nel modello unico 2013 ed indicazione deNl umero sezionale 3478/2026Numero di raccolta generale 25676/2026codice [OSCURATO:PERSONA] dell’attività autonoma svolta, codice rilevantDeat a pubblicazione 22/09/2026ai fini dell’iscrizione alla gestione separata Inps.In conseguenza di quanto innanzi è insistita l’impossibilità diqualificare come doloso il comportamento del contribuente.3. Con il terzo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. è lamentata la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2935 e2941 n. 8 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. pertravisamento della prova documentale, nello specifico il modellounico 2013.4. Con il quarto motivo, in via subordinata, per il caso di rigettodei primi tre, è denunziata la violazione e falsa applicazione deld.lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l’art. 116, comma8, della l. n. 388/2000.E’ censurata l’applicazione del regime sanzionatorio di cui alleevasioni contributive, in luogo di quello relativo alle omissioni.5. Con il quinto ed ultimo motivo è denunziata la nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perviolazione dell’art. 112 c.p.c.Detta ultima censura, formulata in via ulteriormentesubordinata rispetto alla quarta, lamenta l’omessa pronunziasulla domanda, proposta in primo grado e riproposta in appello,di accertamento dell’illegittimità della misura delle sanzioniquantificate dall’Inps in misura superiore a quella massimaprevista per legge per l’evasione.6. Premette il Collegio che i primi tre motivi possono essereesaminati congiuntamente, involgendo l’esame della medesimaquestione, ovvero la configurabilità o meno di uncomportamento doloso, rilevante ai sensi dell’art. 2941, n. 8,c.c., nella condotta del contribuente che ometteva lacompilazione del cd. quadro “RR” della dichiarazione dei redditi.Numero registro generale 3430/20226.1. Essi, in disparte i profili di inammissibilità del secondo eN umero sezionale 3478/2026Numero di raccolta generale 25676/2026terzo mezzo, di seguito evidenziati, possono essere accolti nDeait a pubblicazione 22/09/2026limiti segnati dalla presente motivazione.6.2. Va premesso che nella sentenza impugnata, èeffettivamente affermato che (cfr. pag. 5) (…) pure avendoil Rimoldi compilato il Quadro RE della dichiarazione dei redditi2013, risulta avere omesso il riempimento del Quadro RR,espressamente destinato alla indicazione dei contributi INPS. Siosserva che, ben potendo il reddito di lavoro autonomo (nellafattispecie particolare il reddito da attività professionale edartistica di cui alla riga RE2) dichiarato essere assoggettato aduna contribuzione obbligatoria diversa da quella presso unagestione INPS, la mera dichiarazione fiscale di redditi da lavoroautonomo non è suscettibile di costituire una valida alternativaalla compilazione del quadro RR. Pertanto. il Collegio ritiene che,nella presente fattispecie, tali omissioni configurino, ai sensidella giurisprudenza soprarichiamata, l’ipotesi di cui all’art.2941, n. 8 c.c. (…) .6.3. Questa essendo la motivazione della sentenza impugnata,il Collegio evidenzia che, al di là del mero dato letterale, lapronunzia individua nella sola omessa compilazione del quadrocd. “RR” la condotta dolosa, ritenendo irrilevanti gli ulteriorielementi di segno contrario, introdotti nel giudizio dalcontribuente, e volti a contrastare detta qualificazione, nellospecifico l’indicazione dei redditi per cui è causa in altra partedel Modello unico 2013.6.4. Ne consegue che, in disparte l’impossibilità, nel giudizio dilegittimità, di rivalutare le risultanze istruttorie e, nel caso inesame, di configurare un omesso esame di un fatto decisivo(perché l’indicazione dei redditi qui in rilievo nella dichiarazionedei redditi è stata invece valorizzata in sentenza e ritenutairrilevante), la disamina congiunta dei primi tre motivi e Ndumeellrao r egistro generale 3430/2022Numero sezionale 3478/2026motivazione della sentenza restituisce un dato inequivNoucmoer:o dli ara ccolta generale 25676/2026valorizzazione, ai fini della qualificazione come colposa delDlaat a pubblicazione 22/09/2026condotta del contribuente, di un solo elemento, nel dettaglio lamancata compilazione del quadro “RR”.6.5. Tale affermazione si pone in contrasto con il costanteinsegnamento di questa Corte, nel senso che in tema disospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcunautomatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR” nelladichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito exart. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamentointenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenzadell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agiree non una mera difficoltà di accertamento superabile con gliordinari controlli - essendo necessario un puntualeaccertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordinealla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo alprofessionista inadempiente (cfr., fra le ultime, Cass. n.6005/2026).Il principio innanzi enunziato, peraltro, si pone in continuità conquanto da questa Corte già statuito in Cass. n. 37529/2021 enella successiva Cass. n. 28594/2024, pronunzie nelle quali siera già affermato che In tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione deiredditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quantoil relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazioneNumero registro generale 3430/2022rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione neNi umero sezionale 3478/2026Numero di raccolta generale 25676/2026ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. . Data pubblicazione 22/09/2026Insomma, la condotta dolosa di occultamento del debitopresuppone un comportamento intenzionalmente diretto adoccultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione,comportamento foriero di un impedimento non superabile congli ordinari controlli, sicché riveste rilievo, ai sensi dell’art. 2941,n. 8 c.c., solo quando è idonea a determinare, per il creditore,una vera e propria impossibilità di agire, e non una meradifficoltà d’accertamento del credito (Cass., n. 26802/2023,punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Una condottaconnotata in modo così pregnante mal si concilia conl’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntualeaccertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico delprofessionista inadempiente, qui invero del tutto mancante erinveniente, anzi, elementi di segno contrario riportati nellostralcio della motivazione innanzi trascritta.6.6. Conclusivamente, va qui ribadito che non si può evinceredal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, indifetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso, laricorrenza di un’ipotesi rilevante ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c.(Cass. n. 25598/2023, punto 11 del Considerato, ma ancheCass. 28594/2024).7. La Corte territoriale non si è attenuta al sopraindicatoprincipio al quale il Collegio intende dare continuità, perché si èlimitata ad attribuire rilevanza al dato della mancatacompilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadrorelativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovutiall’Inps e ha così valorizzato proprio quell’automatismo più voltecensurato da questa Corte.Numero registro generale 3430/20228. I motivi quarto e quinto, alla luce di quanto innanzi, restanoN umero sezionale 3478/2026Numero di raccolta generale 25676/2026assorbiti. Data pubblicazione 22/09/20269. Conclusivamente, accolti i primi tre motivi nei limiti segnatidalla presente motivazione, assorbiti gli altri, la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte diAppello, in diversa composizione, che si atterrà ai principiinnanzi enunziati, provvedendo altresì sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte diappello di Milano, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre2026.La PresidenteRossana Mancino