CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 28594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 21284-2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 105 del 20 1 9 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 1 3 dicembre 20 1 9 (R.G.N. 49/2019). R.G.N.21284/2020 Cron. Rep. C.C. 18/9/2024 giurisdizione Contributi dovuti alla Gestione separata. Decorrenza della prescrizione. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 1 8 settembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, in base a tre motivi, contro la sentenza n. 105 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Trento e depositata il 13 dicembre 2019. 1.1.– La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rovereto, ha respinto l’opposizione proposta dal professionista contro l’avviso di addebito, notificato il 29 gennaio 2019, che gli ha intimato il pagamento dell’importo di Euro 8.268,90, a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2011 e di somme aggiuntive. 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che preliminare è la disamina dell’eccezione di prescrizione, accolta dal giudice di prime cure. Al contrario di quel che ha affermato il Tribunale, il dies a quodella prescrizione corrisponde alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto, senza tale adempimento, l’Istituto è ignaro del credito contributivo e non può farlo valere (art. 2935 cod. civ.). Nell’ipotesi di mancata compilazione del quadro RR, si configura , peraltro, un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). La diversa soluzione «viene a penalizzare senza giustificazione plausibile l’ente previdenziale che non è certamente posto nelle condizioni di accertare il corretto svolgimento del rapporto assicurativo esercitando il diritto alla riscossione» (pagina 9 della pronuncia d’appello). 2.–L’INPS resiste con controricorso. 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. -3 - 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.– La parte ricorrente ha depositato memoria, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. e dell’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Avrebbe errato la Corte territoriale nel far decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e non dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati. Ad avviso del ricorrente, i meri impedimenti di fatto non integrano l’impossibilità di far valere il diritto. Quanto alla causa di sospensione, regolata dall’art. 2941, n. 8, cod. civ., presupporrebbe un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, così determinando una vera e propria impossibilità di agire, e non una difficoltà pura e semplice di accertamento del credito. Nessuna circostanza specifica l’INPS avrebbe allegato per dimostrare l’intenzione del professionista di occultare l’esistenza del debito. I redditi, peraltro, sarebbero stati dichiarati ai fini IRPEF. 1.1.–Il motivo non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso(pagine 3 e 4), sul presupposto che il ricorrente tenda a ottenere da questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio. Le doglianze, lungi dal risolversi in una richiesta di revisione del giudizio di fatto,s’incentrano sulla violazione delle regole di diritto in materia di prescrizione, per quel che attiene al dies a quo del termine e alla latitudine della causa di sospensione tipizzata dall’art. 2941, n. -4 - 8, cod. civ. (cfr., in tal senso, anche le argomentazioni esposte nella memoria illustrativa alle pagine 2e 3). Il motivo è fondato, in entrambi i profili in cui si articola. 1.2.– Le censure c olgono nel segno , anzitutto per quel che concernela decorrenza della prescrizione. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273). L’obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell’art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo,alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo. Per giurisprudenza costante di questa Corte, l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gl’impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall’art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072). La sentenza impugnata non prospetta argomenti persuasivi, che inducano a rimeditare l’orientamento di questa Corte, e presta il fianco -5 - alle censure del ricorrente, nel considerare decisivo il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, che si dimostra, per contro, ininfluente ai fini del sorgere del credito contributivo e della connessapossibilità di far valere il diritto. Quanto alla gravosità delle verifiche necessarie, posta in risalto dalla sentenza d’appello,non travalica i confini di un mero impedimento di fatto, irrilevante alla stregua dell’art. 2935 cod. civ. 1.3.– La sentenza impugnata incorre negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, anche nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell’omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo. Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, richiamato nella sentenza impugnata e nel controricorso e concernente una specifica vicenda processuale , ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata , non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo(Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamentoforiero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condottariveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito(Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione) Una condotta connotata in modo così pregnantemal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del -6 - professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato). Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia d’appello (pagina 9) si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps e ha così valorizzato quell’automatismo altre volte censurato da questa Corte (nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del Considerato). 2.– Resta assorbito l’esame della seconda censura, che deduce violazione e falsa applicazione(art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e lamenta l’erronea applicazione della disciplina dell’evasione, a fronte dell’incertezza normativa imperantecon riferimento all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Identica sorte segue l’esame della terza censura, che denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e sottolinea la necessità di condannare l’INPS alla rifusione delle spese dell’intero processo, in conseguenza della riforma della sentenza d’appello. 3.–Il ricorso è accolto, nei limiti esposti, e la sentenza d’appello dev’esserecassata per quanto di ragione. 4.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Trento, che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie controversa, in linea con i princìpi ribaditi nella presente ordinanza, e pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo mezzo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia -7 - la causa, anche per la pronuncia sulle spes