CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19939/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2866 CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 131/2021 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 16/10/2021 R.G.N. 48/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11180/2022Numero sezionale 2866/20261.- L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi aNlu mTerroibdui ranccaolltea generale 19939/2026Data pubblicazione 15/06/2026di Campobasso l’avviso bonario inviato dall’INPS e pervenuto il 6luglio 2011, con il quale l’istituto gli intimava il pagamento dellasomma di € 1.928,45 a titolo di contributi dovuti alla Gestioneseparata per l’anno 2005.2.- Il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’opposizioneproposta dal professionista.3.- La Corte di appello di Campobasso ha rigettato il gravameproposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado,disattendendo l’eccezione di prescrizione e ritenendo, nel merito,fondata la pretesa contributiva dell’INPS e la quantificazione dellesanzioni.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto operativa lacausa di sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art.2941 n. 8, stante l’omessa compilazione da parte del contribuentedel quadro RR della dichiarazione dei redditi, condotta chedeterminando per il creditore una vera e propria impossibilità diaccertare il credito, doveva ritenersi integrante l’occultamentodoloso del debito.Ne consegue che al momento della notifica dell’avviso bonario,avvenuta il 6 luglio 2011, il termine di prescrizione non risultavadecorso, stante l’operatività della causa di sospensione.Ha ritenuto sussistente a carico del professionista l’obbligo diiscrizione alla Gestione separata, avendo superato la sogliareddituale di cui all’art. 44 del d.l. n. 269/2003 e ha ritenutocorretta l’applicazione del regime sanzionatorio previsto per leipotesi di evasione contributiva.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] cinque motivi.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Numero registro generale 11180/2022Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.N umero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19939/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato ilData pubblicazione 15/06/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il terzo e il quarto motivo, riguardando la sussistenzadell’obbligo contributivo, devono essere esaminati in via prioritariarispetto agli altri.2.- Con il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 2, commi 25 e 26,della legge n. 335 del 1995 e 18, comma 12, del d.l. n. 98 del2011. Afferma che la Corte territoriale ha erroneamenteinterpretato la normativa vigente, non valutandola nella suacompletezza e senza considerare la ratio legis ad essa sottesa.3.- La censura non è fondata, dovendo darsi continuità aiprecedenti di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 24047del 2022 e n. 32167 del 2018, riferite in maniera specifica allacategoria degli avvocati, nonché in riferimento ad altre categorieprofessionali Cass. n. 28652 del 2024, n. 20288 e n. 17970 del2022) secondo cui «gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva delcarattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente"ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismodella iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], allaquale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cuinon segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a lorobeneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestioneseparata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazionedella copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoNumero registro generale 11180/2022versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dNeumtteoro sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19939/2026obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo alData pubblicazione 15/06/2026lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale».4.- Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente, perl’anno 2005, pur essendo iscritto all’albo degli avvocati, abbiaversato esclusivamente il contributo integrativo per mancatoraggiungimento del reddito, pur producendo in conseguenzadell’attività professionale svolta un reddito superiore a euro5.000,00.Pertanto, il professionista è tenuto comunque a iscriversi allaGestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie, per i quali sia preclusa l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.Infatti, l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistemaprevidenziale categoriale e quello della Gestione separata intermini non già di alternatività, bensì di complementarità.5.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, haritenuto l’art. 18, comma dodici, d.lgs. n. 98 del 2011, nell'esegesiprevalsa nella giurisprudenza di legittimità sopra riportata, esenteda profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistemanormativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura,rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo delloNumero registro generale 11180/2022Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tuNtuemelero sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19939/2026assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.Data pubblicazione 15/06/2026Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «… èprevalsa e si è consolidata, nella giurisprudenza di legittimità,l'esegesi secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, graverebbe non solosui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devonoiscriversi a un albo professionale, ma anche su quelli che, puressendo a ciò tenuti, non hanno il contestuale obbligo (o, come nelcaso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impiego,subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziale diriferimento, sempre che l'attività esercitata è da considerarsi‘abituale’ ai fini fiscali dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e successivamente - dopo lariforma del 2004 - dell'art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R.Secondo questa interpretazione, già fatta propria dall'INPS, masuccessivamente assurta a regola di diritto vivente nellagiurisprudenza di legittimità, consolidatasi a far tempo dal 2017,l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata incombe anche suiprofessionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comportal'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, perragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale e restanoquindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddettointegrativo (comportante la mera erogazione di prestazioniassistenziali di carattere mutualistico), ma non anche di quellocosiddetto soggettivo, ossia di quello a cui consegue la costituzionedi una vera e propria posizione previdenziale a seguitodell'iscrizione alla cassa. Tra i professionisti obbligati all'iscrizione(in relazione all'attività professionale svolta sino al 2 febbraio2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n.247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professioneNumero registro generale 11180/2022Numero sezionale 2866/2026forense») rientrano, dunque, anche gli avvocati del liNbuemreroo dfi oracrcool tai generale 19939/2026Data pubblicazione 15/06/2026quali, in base al previgente regime introdotto dalla legge n. 576del 1980, pur essendo iscritti all'albo professionale (e versando,conseguentemente, il contributo cosiddetto integrativo), nonhanno tuttavia raggiunto le soglie di reddito o di volume di affarinecessarie ai fini della qualificazione del carattere continuativodella professione e hanno scelto di non iscriversi alla Cassaprevidenziale categoriale, restando così non assoggettatiall'obbligo di versamento del cosiddetto contributo soggettivo».6.- Con il quarto motivo, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003 convertito in l. 326/2004, pernon aver ritenuto la Corte di appello di quantificare il contributosolo in relazione alla parte eccedente la soglia reddituale di euro5.000,00.7.- L’argomento non è condivisibile, in quanto privo difondamento normativo.Infatti, come costantemente affermato da questa Corte,l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da partedi un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizioabituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogoad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte dellacassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore allasoglia di euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinchéanche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa metterecapo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restandonormativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza diun'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (in questitermini Cass. n. 4419/2021; in senso conforme, ex multis, Cass.n. 11535/2024 e Cass. n. 14523/2026).Numero registro generale 11180/2022Ne consegue che la soglia di euro 5.000,00 costituisce Numnearo sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19939/2026fascia di esenzione solo per i lavoratori autonomi che svolgonoData pubblicazione 15/06/2026l’attività occasionalmente e che non sono iscritti in nessun albo,elenco o registro (Cass. n. 4419/2021) mentre non opera qualesoglia di esenzione di contribuzione» (Cass. nr. 26327 del 2023,in motiv.) per essere «totalmente estranea una concezione dellimite reddituale quale franchigia» (Cass. nr. 27538 del 2023, inmotiv.; Cass. n. 11535 del 2024, punto 15).8.- Il primo e il secondo motivo, essendo entrambi volti acensurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nonmaturata la prescrizione quinquennale, possono essere esaminaticongiuntamente.9.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935 c.c. e 2941 n. 8 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. In particolare, censura lasentenza per avere il giudice di secondo grado ritenuto sussistentenel caso di specie una "presunzione di occultamento" derivantedall'omessa compilazione del quadro RR.10.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935 c.c. e 2941 n. 8 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., atteso che l’esame dellaquestione oggetto di doglianza (prescrizione) da parte del giudicedi merito ha comportato una soluzione giuridicamente noncorretta.11.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovutialla gestione separata possono essere enucleati i seguenti principi:a) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovutialla gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo,ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dallaNumero registro generale 11180/2022disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 12 maggioN udmerol sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19939/20262011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari diData pubblicazione 15/06/2026posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021 e successivamenteCass. n. 24584 del 2024, 24186 del 2024); c) in senso oppostonon è corretto affermare che il termine di prescrizione decorradalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad operadel titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 econf. Cass., n. 19403 del 2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529 del 2021 e, insenso conf., Cass. n. 28594 del 2024).12.- La Corte territoriale, richiamando in particolare iprecedenti di Cass. 8419/2021 e Cass. 6677/2019, ha ritenuto chel’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditifosse condizione necessaria e sufficiente per l’applicazione dellacausa di sospensione de qua, senza svolgere altri accertamenti infatto.13.- Sulla questione controversa questa Corte ha ribadito a piùriprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributidovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si puòconfigurare alcun automatismo tra la mancata compilazione delquadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento dolosoNumero registro generale 11180/2022Numero sezionale 2866/2026del debito contributivo (Cass. n. 37529/2021). La condNoutmtearo ddioralcocosltaa generale 19939/2026Data pubblicazione 15/06/2026di occultamento del debito presuppone un comportamentointenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenzadell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento nonsuperabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo allastregua dell’art. 2941, n. 8, c.c., solo quando è idonea adeterminare, per il creditore, una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass.n. 26802/2023). Una condotta connotata in modo così pregnantemal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postulaun puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass.n. 25598/2023 e Cass. n. 28594/2024).14.- La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi didiritto, ormai consolidati, ai quali il Collegio intende darecontinuità, perché si è limitata ad attribuire rilevanza al dato dellamancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadrorelativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovutiall’Inps e ha così valorizzato quell’automatismo più volte censuratoda questa Corte.In conclusione, si deve ribadire che in tema di sospensionedella prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata daiprofessionisti, non sussiste alcun automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c.; lasospensione richiede un comportamento intenzionalmente direttoa celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale dadeterminare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà diaccertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficienteNumero registro generale 11180/2022dell’inadempiente da parte del giudice del merito (vedi, da ultNimumoer,o sezionale 2866/2026Numero di raccolta generale 19939/2026Cass. n. 7764/2026 e Cass. n. 6005/2026).Data pubblicazione 15/06/202615.- Il quinto motivo, concernente la quantificazione dellesanzioni, deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del primo e delsecondo motivo, posto che spetterà al giudice del rinviol’applicazione alla presente fattispecie della sentenza della Cortecostituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, che, oltre a dichiararenon fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretatodall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n.111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stessoart. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede che gli avvocatidel libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense permancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume diaffari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sianoesonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, dellesanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodoanteriore alla sua entrata in vigore.16.- In definitiva, devono essere accolti, per le ragioni sopraillustrate, il primo e il secondo motivo e la sentenza impugnata vacassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa allaCorte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che nelprocedere ad un nuovo esame dovrà attenersi ai principi soprariportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo, rigetta il terzoe il quarto motivo, assorbito il quinto motivo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte diNumero registro generale 11180/2022Numero sezionale 2866/2026appello di Campobasso in diversa composizione, cui dNeumerao ndidraacc odltai generale 19939/2026Data pubblicazione 15/06/2026provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026La PresidenteGabriella Marchese