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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08037/2026

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ORDINANZAsul ricorso 13809-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMARCO ALFIERI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],903 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 2971/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/11/2020 R.G.N. 1643/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13809/2021Numero di raccolta generale 8037/20261.- La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame propostoData pubblicazione 01/04/2026dall’INPS avverso la sentenza di primo grado emessa dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato insussistente l’obbligo dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] di iscrizione alla Gestione separata e,conseguentemente, non dovuto il versamento dei contributi perl’anno 2009 richiesti dall’INPS.

La Corte d’appello, considerato chel’iscrizione di ufficio alla Gestione separata era stata disposta inquanto per tale anno il professionista non aveva raggiunto il livelloreddituale minimo che determinava, all’epoca, l’iscrizione allaCassa Forense, essendo esclusivamente tenuto al versamento delcontributo integrativo, ha accolto il motivo di impugnazione concui l’INPS aveva censurato la sentenza di primo grado, ritenendoche l’iscrizione fosse obbligatoria per coloro che avessero percepitoun reddito derivante dall’esercizio di una professione in formaabituale o occasionale, venendo meno siffatto obbligo solo per isoggetti che, svolgendo attività il cui esercizio sia subordinatoall’iscrizione in appositi albi professionali, siano effettivamenteiscritti ad altra gestione previdenziale; ha, dunque, ritenutosussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per coluiche, pur iscritto all’albo professionale, non fosse tenuto adiscriversi alla Cassa e al versamento del contributo soggettivo, permancato raggiungimento della soglia minima reddituale, nonessendo, invece, sufficiente il mero versamento del contributointegrativo.Ha ritenuto corretta la quantificazione delle sanzioni inrelazione all’omesso versamento dei contributi, rilevando che nonpuò farsi luogo all’ipotesi di applicazione delle sanzioni in misuraridotta, presupponendo il beneficio di cui all’art. 116, comma 15,della legge n. 388 del 2000, in tema di riduzione delle sanzionicivili per l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento deiNumero registro generale 13809/2021Numero sezionale 903/2026contributi derivi da oggettive incertezze per Numceorondtirracscotlita generale 8037/2026Data pubblicazione 01/04/2026giurisprudenziali o amministrativi, l’integrale pagamento deicontributi.La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di prescrizione deicontributi sollevata dal professionista non ritenendo decorso iltermine quinquennale, in quanto, integrando la condotta delcontribuente, che non ha provveduto nella dichiarazione dei redditia compilare la parte relativa ai proventi dell’attività professionale,una ipotesi di doloso occultamento del debito contributivo, trovaapplicazione l’ipotesi di sospensione del decorso della prescrizioneai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] due motivi di censura.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)si contesta violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 2, commi 25 e 26, della legge 335/1995 e 18, commi11 e 12, del d. lgs. 98/2011, in quanto la Corte di appello haritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, nonostante che le norme sopra indicate ne escludanol’iscrizione per i professionisti iscritti ad albi.Secondo la ricorrente, l’insussistenza dei presupposti perl’iscrizione alla Gestione separata deve essere tenuta ferma anchenell’ipotesi, come il caso in esame, in cui il professionista non siatenuto al versamento in favore della Cassa dei contributi soggettiviper mancato raggiungimento di un determinato reddito, in quantoNumero registro generale 13809/2021tale facoltà era prevista dallo stesso Regolamento della CaNsusmaer o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026Data pubblicazione 01/04/2026copertura assicurativa dalla quale consegue l’iscrizione allaGestione separata dell’INPS.2.- La censura non è fondata, dovendo darsi continuità aiprecedenti di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 24047/2022 eCass. n. 32167/2018, riferite in maniera specifica alla categoriadegli avvocati, nonché in riferimento ad altre categorieprofessionali Cass. n. 28652/2024 e Cass. n. 20288/2022)secondo cui «gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva delcarattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigenteratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismodella iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], allaquale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cuinon segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a lorobeneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestioneseparata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazionedella copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale».Nella fattispecie non è contestato che la ricorrente, per l’anno2009, pur essendo iscritta all’albo degli avvocati abbia versatoesclusivamente il contributo integrativo per mancatoraggiungimento del reddito, pur producendo in conseguenzadell’attività professionale svolta un reddito superiore a Euro5.000,00.Numero registro generale 13809/2021Pertanto, la professionista era tenuta comunque a iscrivNeurmseir o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026alla Gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diData pubblicazione 01/04/2026universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie, per i quali sia preclusa l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.Infatti, l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistemaprevidenziale categoriale e quello della Gestione separata intermini non già di alternatività, bensì di complementarità.3.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, haritenuto l’art. 18, comma dodici, d.lgs. n. 98 del 2011, nell'esegesiprevalsa nella giurisprudenza di legittimità sopra riportata, esenteda profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistemanormativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura,rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo delloStato di dare concretezza al principio della universalità delle tuteleassicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «… èprevalsa e si è consolidata, nella giurisprudenza di legittimità,l'esegesi secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, graverebbe non solosui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devonoiscriversi a un albo professionale, ma anche su quelli che, puressendo a ciò tenuti, non hanno il contestuale obbligo (o, come nelNumero registro generale 13809/2021caso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impieNgumoe,r o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziale diData pubblicazione 01/04/2026riferimento, sempre che l'attività esercitata è da considerarsi‘abituale’ ai fini fiscali dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e successivamente - dopo lariforma del 2004 - dell'art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R.Secondo questa interpretazione, già fatta propria dall'INPS, masuccessivamente assurta a regola di diritto vivente nellagiurisprudenza di legittimità, consolidatasi a far tempo dal 2017,l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata incombe anche suiprofessionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comportal'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, perragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale e restanoquindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddettointegrativo (comportante la mera erogazione di prestazioniassistenziali di carattere mutualistico), ma non anche di quellocosiddetto soggettivo, ossia di quello a cui consegue la costituzionedi una vera e propria posizione previdenziale a seguitodell'iscrizione alla cassa.

Tra i professionisti obbligati all'iscrizione(in relazione all'attività professionale svolta sino al 2 febbraio2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n.247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professioneforense») rientrano, dunque, anche gli avvocati del libero foro iquali, in base al previgente regime introdotto dalla legge n. 576del 1980, pur essendo iscritti all'albo professionale (e versando,conseguentemente, il contributo cosiddetto integrativo), nonhanno tuttavia raggiunto le soglie di reddito o di volume di affarinecessarie ai fini della qualificazione del carattere continuativodella professione e hanno scelto di non iscriversi alla Cassaprevidenziale categoriale, restando così non assoggettatiall'obbligo di versamento del cosiddetto contributo soggettivo».Numero registro generale 13809/2021Numero sezionale 903/20264.- Con il secondo motivo lamenta violazioneN umer o difraaclscoalta generale 8037/2026Data pubblicazione 01/04/2026applicazione dell’art. 2935 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),avendo la Corte di appello errato nella interpretazione delladisciplina della prescrizione, nel ritenere la sussistenza di un dolodella ricorrente e nel ritenere applicabili le sanzioni.Con il motivo in questione la ricorrente critica la sentenza dellaCorte di appello in relazione a due distinti profili, uno riguardantel’avere erroneamente ritenuto non prescritti i contributi e l’altrorelativo all’applicazione delle sanzioni.Nello specifico, la Corte di appello ha erroneamente ritenutonon prescritti i contributi, affermando che il decorso dellaprescrizione dovesse ritenersi sospeso, integrando la condottadella professionista che non aveva compilato l’apposito quadrodella dichiarazione dei redditi una ipotesi di occultamento dolosodel debito; la Corte, invece, avrebbe dovuto dichiarare prescrittoil versamento dei contributi, in quanto il termine di prescrizionedecorre dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi(16 giugno 2010), per cui il primo atto interruttivo sarebbeintervenuto oltre la scadenza del quinquennio (30 giugno 2015);inoltre, la Corte di appello di Napoli ha errato nel riteneresussistente il dolo del contribuente ai fini dell’applicazione dellesanzioni civili.5.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari diNumero registro generale 13809/2021posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da deNutmtaer o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026disposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteData pubblicazione 01/04/2026Cass. n. 24584/2024); c) in senso opposto, non è correttoaffermare che il termine di prescrizione decorra dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolaredella posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione inquestione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf.Cass., n. 19403/2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in sensoconf., Cass. n. 28594/2024).6.- In applicazione dei principi sopra indicati, risulta infondatal’eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dallaprofessionista in quanto a fronte della scadenza del termine per ilversamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno2009 fissata al 9 luglio 2010, la prescrizione è stata validamenteinterrotta con la comunicazione di iscrizione di ufficio del 30 giugno2015, a nulla rilevando che la stessa Corte abbia ritenuto in ognicaso sospeso il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n.8 c.c.7.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, si rinvia a Cass.n. 17970/2022 secondo cui il d.P.C.m. 10 giugno 2010 cit., art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del d.lgs. n. 241Numero registro generale 13809/2021del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, cheNu m"eir o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiData pubblicazione 01/04/2026redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore dicui al d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limitestabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto diapprovazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbanoeffettuare í versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcunamaggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo diinteresse corrispettivo" (lett. b).La Corte ha chiarito, altresì, che il differimento del termine dipagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitanosettore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto undiverso regime d'imposizione (...)".

Ai d.P.C.m., secondol'orientamento consolidato, deve riconoscersi naturaregolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione16586/2010), come nell'ipotesi in esame (il d.P.C.m. 10 giugno2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui alD.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).8.- Seppure la questione della scadenza del termine per ilversamento dei contributi non sia stata affrontata nel giudizio dimerito, secondo un consolidato orientamento di questa Corteallorché sia proposta una censura inerente alla sospensione dellaprescrizione, è l’intera fattispecie della prescrizione, anche conriguardo alla decorrenza del dies a quo, a rimanere sub iudiceNumero registro generale 13809/2021(Cass. n. 28592/2024).

L’impugnazione delle statuizNioumneir o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026concernenti il profilo consequenziale della sospensione mantieneData pubblicazione 01/04/2026ancora viva e controversa anche l’identificazione del dies a quo,che si atteggia come quaestio iuris logicamente pregiudiziale, inquanto di sospensione si può discorrere in rapporto a un terminecorrettamente individuato nel suo esordio.

Anche su tale tema,dunque, si dispiega la cognizione di questa Corte, chiamata aindividuare l’esatto diritto applicabile alla luce degli elementiritualmente allegati (Cass. n. 32683/2022).9.- Nella seconda parte del motivo la ricorrente censura lasentenza della Corte di appello per non avere ritenuto nonapplicabili le sanzioni civili o, quantomeno, esclusa l’ipotesi didoloso occultamento del debito contributivo e per non avereritenuto applicabile il regime sanzionatorio meno afflittivoconseguente alle omissioni contributive.10.- La questione relativa all’applicazione e quantificazionedelle sanzioni può ritenersi superata in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, la quale oltre adichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comeinterpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledello stesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.Argomenta la Corte cost. che «Nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)Numero registro generale 13809/2021"sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizioneN umdeir o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto diData pubblicazione 01/04/2026specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibiledal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica,il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti disenso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsicarico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai eramaturato in costanza di tale giurisprudenza.

La reductio adlegitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operatamediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizionealla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedentel'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

In talmodo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile,ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale dipretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tral'entrata in vigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa».11.- Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati,discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio2011, n. 98 , cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o diNumero registro generale 13809/2021Numero sezionale 903/2026volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembrNeu m1e9ro8di0ra,c cnol.ta generale 8037/2026Data pubblicazione 01/04/2026576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituitapresso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tuttii rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciòdetermina che la questione prospettata in ordine all'entità dellesanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la leggedichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, vadecisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzionicivili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione allaGestione separata da parte del ricorrente.12.- In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, laseconda parte del secondo motivo di ricorso e rigettati gli altrimotivi, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e,decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità dellesanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, vadichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno2009.In considerazione del fatto che nel presente giudizio dilegittimità l'accoglimento in parte qua del secondo motivo derivadalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dellanorma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per disporre lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle deigradi di merito.

P.Q.MLa Corte accolta, nei sensi di cui sopra, la seconda parte delsecondo motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi, cassa in parteNumero registro generale 13809/2021qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara Ncuhmer o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026il ricorrente non è tenuto a versare le sanzioni civili relative allaData pubblicazione 01/04/2026sua iscrizione alla gestione separata per l’anno 2009.Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 23 febbraio 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 13809-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMARCO ALFIERI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],903 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 2971/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/11/2020 R.G.N. 1643/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13809/2021Numero di raccolta generale 8037/20261.- La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame propostoData pubblicazione 01/04/2026dall’INPS avverso la sentenza di primo grado emessa dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato insussistente l’obbligo dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] di iscrizione alla Gestione separata e,conseguentemente, non dovuto il versamento dei contributi perl’anno 2009 richiesti dall’INPS. La Corte d’appello, considerato chel’iscrizione di ufficio alla Gestione separata era stata disposta inquanto per tale anno il professionista non aveva raggiunto il livelloreddituale minimo che determinava, all’epoca, l’iscrizione allaCassa Forense, essendo esclusivamente tenuto al versamento delcontributo integrativo, ha accolto il motivo di impugnazione concui l’INPS aveva censurato la sentenza di primo grado, ritenendoche l’iscrizione fosse obbligatoria per coloro che avessero percepitoun reddito derivante dall’esercizio di una professione in formaabituale o occasionale, venendo meno siffatto obbligo solo per isoggetti che, svolgendo attività il cui esercizio sia subordinatoall’iscrizione in appositi albi professionali, siano effettivamenteiscritti ad altra gestione previdenziale; ha, dunque, ritenutosussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per coluiche, pur iscritto all’albo professionale, non fosse tenuto adiscriversi alla Cassa e al versamento del contributo soggettivo, permancato raggiungimento della soglia minima reddituale, nonessendo, invece, sufficiente il mero versamento del contributointegrativo.Ha ritenuto corretta la quantificazione delle sanzioni inrelazione all’omesso versamento dei contributi, rilevando che nonpuò farsi luogo all’ipotesi di applicazione delle sanzioni in misuraridotta, presupponendo il beneficio di cui all’art. 116, comma 15,della legge n. 388 del 2000, in tema di riduzione delle sanzionicivili per l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento deiNumero registro generale 13809/2021Numero sezionale 903/2026contributi derivi da oggettive incertezze per Numceorondtirracscotlita generale 8037/2026Data pubblicazione 01/04/2026giurisprudenziali o amministrativi, l’integrale pagamento deicontributi.La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di prescrizione deicontributi sollevata dal professionista non ritenendo decorso iltermine quinquennale, in quanto, integrando la condotta delcontribuente, che non ha provveduto nella dichiarazione dei redditia compilare la parte relativa ai proventi dell’attività professionale,una ipotesi di doloso occultamento del debito contributivo, trovaapplicazione l’ipotesi di sospensione del decorso della prescrizioneai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] due motivi di censura.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)si contesta violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 2, commi 25 e 26, della legge 335/1995 e 18, commi11 e 12, del d. lgs. 98/2011, in quanto la Corte di appello haritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, nonostante che le norme sopra indicate ne escludanol’iscrizione per i professionisti iscritti ad albi.Secondo la ricorrente, l’insussistenza dei presupposti perl’iscrizione alla Gestione separata deve essere tenuta ferma anchenell’ipotesi, come il caso in esame, in cui il professionista non siatenuto al versamento in favore della Cassa dei contributi soggettiviper mancato raggiungimento di un determinato reddito, in quantoNumero registro generale 13809/2021tale facoltà era prevista dallo stesso Regolamento della CaNsusmaer o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026Data pubblicazione 01/04/2026copertura assicurativa dalla quale consegue l’iscrizione allaGestione separata dell’INPS.2.- La censura non è fondata, dovendo darsi continuità aiprecedenti di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 24047/2022 eCass. n. 32167/2018, riferite in maniera specifica alla categoriadegli avvocati, nonché in riferimento ad altre categorieprofessionali Cass. n. 28652/2024 e Cass. n. 20288/2022)secondo cui «gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva delcarattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigenteratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismodella iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], allaquale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cuinon segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a lorobeneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestioneseparata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazionedella copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale».Nella fattispecie non è contestato che la ricorrente, per l’anno2009, pur essendo iscritta all’albo degli avvocati abbia versatoesclusivamente il contributo integrativo per mancatoraggiungimento del reddito, pur producendo in conseguenzadell’attività professionale svolta un reddito superiore a Euro5.000,00.Numero registro generale 13809/2021Pertanto, la professionista era tenuta comunque a iscrivNeurmseir o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026alla Gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diData pubblicazione 01/04/2026universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie, per i quali sia preclusa l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.Infatti, l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistemaprevidenziale categoriale e quello della Gestione separata intermini non già di alternatività, bensì di complementarità.3.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, haritenuto l’art. 18, comma dodici, d.lgs. n. 98 del 2011, nell'esegesiprevalsa nella giurisprudenza di legittimità sopra riportata, esenteda profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistemanormativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura,rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo delloStato di dare concretezza al principio della universalità delle tuteleassicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «… èprevalsa e si è consolidata, nella giurisprudenza di legittimità,l'esegesi secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, graverebbe non solosui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devonoiscriversi a un albo professionale, ma anche su quelli che, puressendo a ciò tenuti, non hanno il contestuale obbligo (o, come nelNumero registro generale 13809/2021caso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impieNgumoe,r o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziale diData pubblicazione 01/04/2026riferimento, sempre che l'attività esercitata è da considerarsi‘abituale’ ai fini fiscali dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e successivamente - dopo lariforma del 2004 - dell'art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R.Secondo questa interpretazione, già fatta propria dall'INPS, masuccessivamente assurta a regola di diritto vivente nellagiurisprudenza di legittimità, consolidatasi a far tempo dal 2017,l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata incombe anche suiprofessionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comportal'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, perragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale e restanoquindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddettointegrativo (comportante la mera erogazione di prestazioniassistenziali di carattere mutualistico), ma non anche di quellocosiddetto soggettivo, ossia di quello a cui consegue la costituzionedi una vera e propria posizione previdenziale a seguitodell'iscrizione alla cassa. Tra i professionisti obbligati all'iscrizione(in relazione all'attività professionale svolta sino al 2 febbraio2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n.247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professioneforense») rientrano, dunque, anche gli avvocati del libero foro iquali, in base al previgente regime introdotto dalla legge n. 576del 1980, pur essendo iscritti all'albo professionale (e versando,conseguentemente, il contributo cosiddetto integrativo), nonhanno tuttavia raggiunto le soglie di reddito o di volume di affarinecessarie ai fini della qualificazione del carattere continuativodella professione e hanno scelto di non iscriversi alla Cassaprevidenziale categoriale, restando così non assoggettatiall'obbligo di versamento del cosiddetto contributo soggettivo».Numero registro generale 13809/2021Numero sezionale 903/20264.- Con il secondo motivo lamenta violazioneN umer o difraaclscoalta generale 8037/2026Data pubblicazione 01/04/2026applicazione dell’art. 2935 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),avendo la Corte di appello errato nella interpretazione delladisciplina della prescrizione, nel ritenere la sussistenza di un dolodella ricorrente e nel ritenere applicabili le sanzioni.Con il motivo in questione la ricorrente critica la sentenza dellaCorte di appello in relazione a due distinti profili, uno riguardantel’avere erroneamente ritenuto non prescritti i contributi e l’altrorelativo all’applicazione delle sanzioni.Nello specifico, la Corte di appello ha erroneamente ritenutonon prescritti i contributi, affermando che il decorso dellaprescrizione dovesse ritenersi sospeso, integrando la condottadella professionista che non aveva compilato l’apposito quadrodella dichiarazione dei redditi una ipotesi di occultamento dolosodel debito; la Corte, invece, avrebbe dovuto dichiarare prescrittoil versamento dei contributi, in quanto il termine di prescrizionedecorre dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi(16 giugno 2010), per cui il primo atto interruttivo sarebbeintervenuto oltre la scadenza del quinquennio (30 giugno 2015);inoltre, la Corte di appello di Napoli ha errato nel riteneresussistente il dolo del contribuente ai fini dell’applicazione dellesanzioni civili.5.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari diNumero registro generale 13809/2021posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da deNutmtaer o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026disposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteData pubblicazione 01/04/2026Cass. n. 24584/2024); c) in senso opposto, non è correttoaffermare che il termine di prescrizione decorra dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolaredella posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione inquestione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf.Cass., n. 19403/2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in sensoconf., Cass. n. 28594/2024).6.- In applicazione dei principi sopra indicati, risulta infondatal’eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dallaprofessionista in quanto a fronte della scadenza del termine per ilversamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno2009 fissata al 9 luglio 2010, la prescrizione è stata validamenteinterrotta con la comunicazione di iscrizione di ufficio del 30 giugno2015, a nulla rilevando che la stessa Corte abbia ritenuto in ognicaso sospeso il decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n.8 c.c.7.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, si rinvia a Cass.n. 17970/2022 secondo cui il d.P.C.m. 10 giugno 2010 cit., art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del d.lgs. n. 241Numero registro generale 13809/2021del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, cheNu m"eir o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiData pubblicazione 01/04/2026redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore dicui al d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limitestabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto diapprovazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbanoeffettuare í versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcunamaggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo diinteresse corrispettivo" (lett. b).La Corte ha chiarito, altresì, che il differimento del termine dipagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitanosettore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto undiverso regime d'imposizione (...)". Ai d.P.C.m., secondol'orientamento consolidato, deve riconoscersi naturaregolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione16586/2010), come nell'ipotesi in esame (il d.P.C.m. 10 giugno2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui alD.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).8.- Seppure la questione della scadenza del termine per ilversamento dei contributi non sia stata affrontata nel giudizio dimerito, secondo un consolidato orientamento di questa Corteallorché sia proposta una censura inerente alla sospensione dellaprescrizione, è l’intera fattispecie della prescrizione, anche conriguardo alla decorrenza del dies a quo, a rimanere sub iudiceNumero registro generale 13809/2021(Cass. n. 28592/2024). L’impugnazione delle statuizNioumneir o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026concernenti il profilo consequenziale della sospensione mantieneData pubblicazione 01/04/2026ancora viva e controversa anche l’identificazione del dies a quo,che si atteggia come quaestio iuris logicamente pregiudiziale, inquanto di sospensione si può discorrere in rapporto a un terminecorrettamente individuato nel suo esordio. Anche su tale tema,dunque, si dispiega la cognizione di questa Corte, chiamata aindividuare l’esatto diritto applicabile alla luce degli elementiritualmente allegati (Cass. n. 32683/2022).9.- Nella seconda parte del motivo la ricorrente censura lasentenza della Corte di appello per non avere ritenuto nonapplicabili le sanzioni civili o, quantomeno, esclusa l’ipotesi didoloso occultamento del debito contributivo e per non avereritenuto applicabile il regime sanzionatorio meno afflittivoconseguente alle omissioni contributive.10.- La questione relativa all’applicazione e quantificazionedelle sanzioni può ritenersi superata in virtù della sentenza dellaCorte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, la quale oltre adichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comeinterpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledello stesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o divolume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.Argomenta la Corte cost. che «Nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)Numero registro generale 13809/2021"sottosoglia", prima dell'entrata in vigore della disposizioneN umdeir o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto diData pubblicazione 01/04/2026specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibiledal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica,il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti disenso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsicarico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai eramaturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio adlegitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operatamediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizionealla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedentel'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In talmodo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile,ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale dipretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tral'entrata in vigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa».11.- Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati,discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio2011, n. 98 , cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede chegli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o diNumero registro generale 13809/2021Numero sezionale 903/2026volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembrNeu m1e9ro8di0ra,c cnol.ta generale 8037/2026Data pubblicazione 01/04/2026576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituitapresso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tuttii rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciòdetermina che la questione prospettata in ordine all'entità dellesanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la leggedichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, vadecisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzionicivili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione allaGestione separata da parte del ricorrente.12.- In definitiva, accogliendo, nei sensi di cui sopra, laseconda parte del secondo motivo di ricorso e rigettati gli altrimotivi, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e,decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità dellesanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, vadichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno2009.In considerazione del fatto che nel presente giudizio dilegittimità l'accoglimento in parte qua del secondo motivo derivadalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità dellanorma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per disporre lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle deigradi di merito. P.Q.MLa Corte accolta, nei sensi di cui sopra, la seconda parte delsecondo motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi, cassa in parteNumero registro generale 13809/2021qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara Ncuhmer o sezionale 903/2026Numero di raccolta generale 8037/2026il ricorrente non è tenuto a versare le sanzioni civili relative allaData pubblicazione 01/04/2026sua iscrizione alla gestione separata per l’anno 2009.Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 23 febbraio 2026La Presidente