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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25677/2026

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SOCIALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3479 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 42/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 08/03/2022 R.G.N. 136/2021;Numero registro generale 12772/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/202615/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENAData pubblicazione 22/09/2026SARRACINO.1.

La Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza delTribunale della medesima città - che aveva dichiaratol’illegittimità della pretesa creditoria dell’INPS di cui all’avviso diaddebito n. 303 2019 00026289 60 000, notificato a MarcoSerpilli il 4 febbraio 2020, per il pagamento della somma di euro3.847,13 a titolo di contributi alla Gestione separata per l’anno2012, per intervenuta prescrizione - in accoglimento delgravame proposto dall’ente previdenziale, rigettava la domandaproposta dal sopraindicato contribuente.2.

Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazioneMarco Serpilli, articolato in quattro motivi, assistiti da memoria.3. l’INPS è resistente con mandato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 2,comma 25, l. n. 335/1995, dell’art. 2, comma 26, della l. n.335/1995, in combinato disposto con l’art. 18, comma 12, deld.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. l. n. 111/2011, degliartt. 3 ed 8 d.lgs. n. 103 del 1996, dell’art. 22, commi 1 e 3,della l. n. 576/1980, dell’art. 6 del d.m. n. 281/1996, dell’art.2697 c.c., per aver la sentenza impugnata affermato lalegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] allaGestione separata per l’anno 2012.2.

Con il secondo mezzo è censurata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 12772/20223, comma 9, l. n. 335 del 1995, dell’art. 2935 c.c., dell’artN. umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/20262941, n. 8, c.c., dell’art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, degli artt. 1 etData pubblicazione 22/09/2026ss. d.lgs. n. 462/1997, in relazione al combinato dispostodell’art. 3 del d.m. n. 282/1995, nonché dell’art. 17 del d.P.R.n. 435/2001, dell’art. 2697 c.c., per aver la pronunzia qui inrilievo negato la prescrizione dei crediti oggetto di causa, inragione sia della affermata decorrenza del dies a quo a fartempo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditiche della condotta dolosa del contribuente che aveva omessocompilazione del quadro cd.

“RR”.3.

La terza doglianza lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, l. n.388 del 2000, per aver la Corte di Appello di Ancona affermatol’applicabilità delle sanzioni di cui alla lett. b), anziché quelle dicui alla lett. a) della norma citata, in assenza di qualsivogliacomportamento doloso.4.

L’ultima censura denunzia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 44.comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, dell’art.2697 c.c., per aver la Corte di Appello di Ancona ritenutocorretta l’iscrizione dell’avv.to Serpilli alla gestione separata perl’anno in contestazione, senza tener conto della soglia diesenzione di euro

5.000.5. Per ragioni di ordine logico, in primis, va esaminato il secondomotivo che pone la questione della valutazione dell’eccezionepreliminare di merito della maturazione o meno del termineprescrizionale in ragione della dedotta erroneità siadell’individuazione della data di decorrenza (il dies a quo) deltermine di prescrizione, sia della qualificazione, come dolosa,della mera condotta di mancata compilazione del quadro cd.“RR” della dichiarazione dei redditi.Numero registro generale 12772/20225.1.

Quanto alla prima questione, nella sentenza impugnataN, umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026come anticipato, il dies a quo è ancorato nel momento dellaData pubblicazione 22/09/2026presentazione della dichiarazione dei redditi, ritenuto il primoutile in cui l’INPS è posto in condizione di conoscere i proventida lavoro autonomo di cui il contribuente è percettore (cfr.sentenza impugnata pag. 7 et ss).5.1.1.

Ebbene, osserva il Collegio con rinvio, tra le tante, a Cass.n. 24186 del 2024 da cui è tratto il passaggio motivazionale diseguito riportato – ed alla giurisprudenza ivi richiamata - che: in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, vaanzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questaCorte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilrelativo pagamento e non già dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizioneassicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403del 2019, 1557 del 2020 e numerose successive); l'obbligazionecontributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fattocostitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenutoa presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza,non è presupposto del credito contributivo, così come non lo èrispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pursorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di uncerto reddito, la decorrenza del termine di prescrizionedell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadonoi termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal r.d.l. n.1827 del 1935, art. 55 (…) .Insomma, come ben esplicato nella pronunzia di questa Corten. 27950/2018, è chiaro che, pur sorgendo il credito sullabase della produzione del reddito, la decorrenza del termine diNumero registro generale 12772/2022Numero sezionale 3479/2026prescrizione dipende dall'ulteriore momento in Ncuumie ro dli ara ccolta generale 25677/2026Data pubblicazione 22/09/2026corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento incui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del restocon il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatoriesecondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui incui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l.1827/1935). (…) Vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs.9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e inacconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari diposizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da entiprevidenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti peril versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione deiredditi». (…) La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, qualedichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n.2725) non è presupposto del credito contributivo, così come nonlo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fattocostitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevanteai sensi di legge.

Semmai ad essa, quale atto giuridicosuccessivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effettointerruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesimaconsti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (peri principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v.

Cass. 22febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). (…)Tutto ciò posto, è chiaro che tra il momento di esigibilità delcredito ed il successivo momento in cui intervenga ladichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario,munito di valenza anche previdenziale, quella che si determinaè una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritticontributivi.

Non è vero infatti quanto affermato dalla Corteterritoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenzialesorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscrivaNumero registro generale 12772/2022alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'obbligo di iscrizioneN, umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipendeData pubblicazione 22/09/2026dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare deicorrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine diprescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravveniredel termine di esigibilità di tali crediti.

D'altra parte, allorquandonon vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenutil'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo delladichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nullavieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momentodella scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello discadenza del termine di presentazione della dichiarazione deiredditi - un accertamento tributario da cui possano emergere,ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presuppostidel diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusionedel ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

Vale dunquela consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere ildiritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fattoimpeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella chederiva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e noncomprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli dimero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solospecifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salval'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientral'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suodiritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né ilritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026) .5.2.

Conclusivamente è erronea l’affermazione contenuta nellasentenza impugnata secondo cui il termine di prescrizioneNumero registro generale 12772/2022andrebbe computato a far tempo dalla data della presentazioneN umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026dei redditi, dovendo essere calcolato, invece, in virtù di quantoData pubblicazione 22/09/2026innanzi ricordato, dalla data di scadenza del versamento deicontributi.5.3.

Il motivo all’esame è altresì fondato anche nella secondasottocensura in cui si esso si articola.5.4.

La pronunzia qui all’attenzione ha infatti affermato lasussistenza di una ipotesi di evasione contributiva e dunque disospensione della prescrizione rilevante ai sensi dell’art. 2941n. 8 c.c. in virtù della mera mancata denunzia all’Inps dellapercezione di un reddito non altrimenti assoggettato acontribuzione, tanto in ragione della mera mancatacompilazione del cd. quadro “RR” (cfr. sentenza pag. 10).5.5.

Del pari sotto questo profilo, le affermazioni della Corteterritoriale non sono in linea con la giurisprudenza di questaCorte, secondo il cui insegnamento, in tema di sospensionedella prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti aseguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcunautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito exart. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamentointenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenzadell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agiree non una mera difficoltà di accertamento superabile con gliordinari controlli - essendo necessario un puntualeaccertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordinealla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo alprofessionista inadempiente (cfr., tra le tante, la recenteCass. n. 6005/2026).Numero registro generale 12772/2022Il principio innanzi enunziato, peraltro, si pone in continuità conN umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026quanto da questa Corte già statuito in Cass. n. 37529/2021 eData pubblicazione 22/09/2026nella successiva Cass. n. 28594/2024, pronunzie nelle quali siera già statuito che In tema di sospensione della prescrizionedei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non è configurabile un automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto ilrelativo accertamento costituisce oggetto di una valutazionerimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione neiristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. .Insomma, la condotta dolosa di occultamento del debitopresuppone un comportamento intenzionalmente diretto a talfine da parte del debitore, comportamento foriero di unimpedimento non superabile con gli ordinari controlli, quindiavente rilievo ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. perché idoneo adeterminare per il creditore una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito(Cass., n. 26802/2023, punto

3.1. delle Ragioni delladecisione).

Una condotta connotata in modo così pregnante malsi concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postulaun puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del contribuente inadempiente, qui del tutto carentee che, per le ragioni innanzi illustrate, non può evincersi dalmero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto dialtri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass. n.25598/2023, punto 11 del Considerato, ma anche Cass.28594/2024).6.

La Corte territoriale, quindi, non si è attenuta a detti principi,ai quali il Collegio intende dare continuità, sia perché haNumero registro generale 12772/2022Numero sezionale 3479/2026erroneamente individuato la data di decorrenza del tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 25677/2026Data pubblicazione 22/09/2026prescrizionale nella data di presentazione della dichiarazione deiredditi, anziché in quella di scadenza per il pagamento deicontributi, sia perché ha erroneamente qualificato come dolosa,riconducendola all’art. 2941, n. 8, c.c., la condotta delcontribuente in ragione della sola omessa compilazione del cd.quadro “RR”.7.

L’accoglimento del secondo motivo, comporta l’assorbimentodi tutti gli altri.8.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata inaccoglimento del secondo motivo, assorbiti tutti gli altri, conrinvio, per nuovo esame, alla medesima Corte di Appello, indiversa composizione, che si atterrà ai principi innanzi enunziati,provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti tutti glialtri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 12772/2022Numero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026Data pubblicazione 22/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3479 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 42/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 08/03/2022 R.G.N. 136/2021;Numero registro generale 12772/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/202615/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENAData pubblicazione 22/09/2026SARRACINO.1. La Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza delTribunale della medesima città - che aveva dichiaratol’illegittimità della pretesa creditoria dell’INPS di cui all’avviso diaddebito n. 303 2019 00026289 60 000, notificato a MarcoSerpilli il 4 febbraio 2020, per il pagamento della somma di euro3.847,13 a titolo di contributi alla Gestione separata per l’anno2012, per intervenuta prescrizione - in accoglimento delgravame proposto dall’ente previdenziale, rigettava la domandaproposta dal sopraindicato contribuente.2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazioneMarco Serpilli, articolato in quattro motivi, assistiti da memoria.3. l’INPS è resistente con mandato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 2,comma 25, l. n. 335/1995, dell’art. 2, comma 26, della l. n.335/1995, in combinato disposto con l’art. 18, comma 12, deld.l. n. 98/2011, conv. con modif. dalla l. l. n. 111/2011, degliartt. 3 ed 8 d.lgs. n. 103 del 1996, dell’art. 22, commi 1 e 3,della l. n. 576/1980, dell’art. 6 del d.m. n. 281/1996, dell’art.2697 c.c., per aver la sentenza impugnata affermato lalegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] allaGestione separata per l’anno 2012.2. Con il secondo mezzo è censurata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 12772/20223, comma 9, l. n. 335 del 1995, dell’art. 2935 c.c., dell’artN. umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/20262941, n. 8, c.c., dell’art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, degli artt. 1 etData pubblicazione 22/09/2026ss. d.lgs. n. 462/1997, in relazione al combinato dispostodell’art. 3 del d.m. n. 282/1995, nonché dell’art. 17 del d.P.R.n. 435/2001, dell’art. 2697 c.c., per aver la pronunzia qui inrilievo negato la prescrizione dei crediti oggetto di causa, inragione sia della affermata decorrenza del dies a quo a fartempo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditiche della condotta dolosa del contribuente che aveva omessocompilazione del quadro cd. “RR”.3. La terza doglianza lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, l. n.388 del 2000, per aver la Corte di Appello di Ancona affermatol’applicabilità delle sanzioni di cui alla lett. b), anziché quelle dicui alla lett. a) della norma citata, in assenza di qualsivogliacomportamento doloso.4. L’ultima censura denunzia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 44.comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, dell’art.2697 c.c., per aver la Corte di Appello di Ancona ritenutocorretta l’iscrizione dell’avv.to Serpilli alla gestione separata perl’anno in contestazione, senza tener conto della soglia diesenzione di euro 5.000.5. Per ragioni di ordine logico, in primis, va esaminato il secondomotivo che pone la questione della valutazione dell’eccezionepreliminare di merito della maturazione o meno del termineprescrizionale in ragione della dedotta erroneità siadell’individuazione della data di decorrenza (il dies a quo) deltermine di prescrizione, sia della qualificazione, come dolosa,della mera condotta di mancata compilazione del quadro cd.“RR” della dichiarazione dei redditi.Numero registro generale 12772/20225.1. Quanto alla prima questione, nella sentenza impugnataN, umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026come anticipato, il dies a quo è ancorato nel momento dellaData pubblicazione 22/09/2026presentazione della dichiarazione dei redditi, ritenuto il primoutile in cui l’INPS è posto in condizione di conoscere i proventida lavoro autonomo di cui il contribuente è percettore (cfr.sentenza impugnata pag. 7 et ss).5.1.1. Ebbene, osserva il Collegio con rinvio, tra le tante, a Cass.n. 24186 del 2024 da cui è tratto il passaggio motivazionale diseguito riportato – ed alla giurisprudenza ivi richiamata - che: in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, vaanzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questaCorte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilrelativo pagamento e non già dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizioneassicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403del 2019, 1557 del 2020 e numerose successive); l'obbligazionecontributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fattocostitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenutoa presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza,non è presupposto del credito contributivo, così come non lo èrispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pursorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di uncerto reddito, la decorrenza del termine di prescrizionedell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadonoi termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal r.d.l. n.1827 del 1935, art. 55 (…) .Insomma, come ben esplicato nella pronunzia di questa Corten. 27950/2018, è chiaro che, pur sorgendo il credito sullabase della produzione del reddito, la decorrenza del termine diNumero registro generale 12772/2022Numero sezionale 3479/2026prescrizione dipende dall'ulteriore momento in Ncuumie ro dli ara ccolta generale 25677/2026Data pubblicazione 22/09/2026corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento incui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del restocon il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatoriesecondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui incui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55 r.d.l.1827/1935). (…) Vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs.9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e inacconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari diposizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da entiprevidenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti peril versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione deiredditi». (…) La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, qualedichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n.2725) non è presupposto del credito contributivo, così come nonlo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fattocostitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevanteai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridicosuccessivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effettointerruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesimaconsti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (peri principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). (…)Tutto ciò posto, è chiaro che tra il momento di esigibilità delcredito ed il successivo momento in cui intervenga ladichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario,munito di valenza anche previdenziale, quella che si determinaè una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritticontributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corteterritoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenzialesorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscrivaNumero registro generale 12772/2022alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'obbligo di iscrizioneN, umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipendeData pubblicazione 22/09/2026dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare deicorrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine diprescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravveniredel termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquandonon vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenutil'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo delladichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nullavieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momentodella scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello discadenza del termine di presentazione della dichiarazione deiredditi - un accertamento tributario da cui possano emergere,ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presuppostidel diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusionedel ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunquela consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere ildiritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fattoimpeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella chederiva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e noncomprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli dimero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solospecifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salval'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientral'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suodiritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né ilritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026) .5.2. Conclusivamente è erronea l’affermazione contenuta nellasentenza impugnata secondo cui il termine di prescrizioneNumero registro generale 12772/2022andrebbe computato a far tempo dalla data della presentazioneN umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026dei redditi, dovendo essere calcolato, invece, in virtù di quantoData pubblicazione 22/09/2026innanzi ricordato, dalla data di scadenza del versamento deicontributi.5.3. Il motivo all’esame è altresì fondato anche nella secondasottocensura in cui si esso si articola.5.4. La pronunzia qui all’attenzione ha infatti affermato lasussistenza di una ipotesi di evasione contributiva e dunque disospensione della prescrizione rilevante ai sensi dell’art. 2941n. 8 c.c. in virtù della mera mancata denunzia all’Inps dellapercezione di un reddito non altrimenti assoggettato acontribuzione, tanto in ragione della mera mancatacompilazione del cd. quadro “RR” (cfr. sentenza pag. 10).5.5. Del pari sotto questo profilo, le affermazioni della Corteterritoriale non sono in linea con la giurisprudenza di questaCorte, secondo il cui insegnamento, in tema di sospensionedella prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti aseguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcunautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito exart. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamentointenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenzadell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agiree non una mera difficoltà di accertamento superabile con gliordinari controlli - essendo necessario un puntualeaccertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordinealla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo alprofessionista inadempiente (cfr., tra le tante, la recenteCass. n. 6005/2026).Numero registro generale 12772/2022Il principio innanzi enunziato, peraltro, si pone in continuità conN umero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026quanto da questa Corte già statuito in Cass. n. 37529/2021 eData pubblicazione 22/09/2026nella successiva Cass. n. 28594/2024, pronunzie nelle quali siera già statuito che In tema di sospensione della prescrizionedei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non è configurabile un automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto ilrelativo accertamento costituisce oggetto di una valutazionerimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione neiristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. .Insomma, la condotta dolosa di occultamento del debitopresuppone un comportamento intenzionalmente diretto a talfine da parte del debitore, comportamento foriero di unimpedimento non superabile con gli ordinari controlli, quindiavente rilievo ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. perché idoneo adeterminare per il creditore una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito(Cass., n. 26802/2023, punto 3.1. delle Ragioni delladecisione). Una condotta connotata in modo così pregnante malsi concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postulaun puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del contribuente inadempiente, qui del tutto carentee che, per le ragioni innanzi illustrate, non può evincersi dalmero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto dialtri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass. n.25598/2023, punto 11 del Considerato, ma anche Cass.28594/2024).6. La Corte territoriale, quindi, non si è attenuta a detti principi,ai quali il Collegio intende dare continuità, sia perché haNumero registro generale 12772/2022Numero sezionale 3479/2026erroneamente individuato la data di decorrenza del tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 25677/2026Data pubblicazione 22/09/2026prescrizionale nella data di presentazione della dichiarazione deiredditi, anziché in quella di scadenza per il pagamento deicontributi, sia perché ha erroneamente qualificato come dolosa,riconducendola all’art. 2941, n. 8, c.c., la condotta delcontribuente in ragione della sola omessa compilazione del cd.quadro “RR”.7. L’accoglimento del secondo motivo, comporta l’assorbimentodi tutti gli altri.8. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata inaccoglimento del secondo motivo, assorbiti tutti gli altri, conrinvio, per nuovo esame, alla medesima Corte di Appello, indiversa composizione, che si atterrà ai principi innanzi enunziati,provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti tutti glialtri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 12772/2022Numero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 25677/2026Data pubblicazione 22/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25677/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris