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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19955/2026

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presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2868 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 1639/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 1486/2021;Numero registro generale 23924/2022Numero sezionale 2868/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 19955/2026Data pubblicazione 15/06/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi al Tribunale di Romal’avviso di addebito notificato dall’INPS il 21 gennaio 2019, con ilquale l’istituto le ha intimato il pagamento della somma di €12.109,52 a titolo di contributi e sanzioni dovuti a seguitodell’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2011.2.- Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, dichiarandoprescritto il credito contributivo.3.- La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame propostodall’INPS avverso la sentenza di primo grado, disattendendol’eccezione di prescrizione, ritenendo sussistente l’ipotesi disospensione del decorso del termine ai sensi dell’art. 2941, n. 8,c.c., stante l’omessa compilazione da parte della contribuente delquadro RR della dichiarazione dei redditi, condotta che,determinando per il creditore una vera e propria impossibilità diaccertare il credito, doveva ritenersi integrante occultamentodoloso del debito; ha, inoltre, ritenuto corretta la quantificazionedelle sanzioni, concretizzando la condotta della professionista unaipotesi di evasione contributiva.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] tre motivi.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente afferma l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto diNumero registro generale 23924/2022discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 c.pN.ucm.e)r,o sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 19955/2026consistente nell’espressa contestazione in tutti gli atti processualiData pubblicazione 15/06/2026di parte, del dolo o della mala fede nella compilazione del quadroRR della dichiarazione dei redditi prodotta dalla stessa ricorrente enella quale ha indicato fedelmente tutti i dati reddituali ivicompresi quelli utilizzati dall’INPS per la quantificazione deicontributi.2.- Il motivo, incentrato sull’omesso esame di un fattoconsistente nella contestazione da parte della ricorrente in ordinealla sussistenza di un comportamento doloso, è infondato, inquanto la sentenza impugnata affronta la questione dellaprescrizione, fornendo una ampia motivazione delle ragioni in basealle quali disattende l’eccezione, con particolare riferimento allasussistenza di una condotta dolosa che ha reso operativa lasospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941,n. 8, c.c.Come condivisibilmente affermato da questa Corte, in seguitoalla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (così, exmultis, Cass. n. 7090/2022).Numero registro generale 23924/20223.- Con il secondo motivo deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 19955/2026applicazione dell’art. 2941 n. 8 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.), ritenendo che la Corte di appello abbia errato nel ritenereche il dolo fosse integrato dalla mancata compilazione del quadroRR della dichiarazione dei redditi.4.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allaGestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 12 maggio del2011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021 e successivamenteCass. n. 24584 del 2024, 24186 del 2024); c) in senso oppostonon è corretto affermare che il termine di prescrizione decorradalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad operadel titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 econf.

Cass., n. 19403 del 2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiNumero registro generale 23924/2022all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529 del 2021 eNu,m ienro sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 19955/2026senso conf., Cass. n. 28594 del 2024).Data pubblicazione 15/06/20265.- La Corte territoriale, richiamando in particolare i precedentidi Cass. 5413/2020 e Cass. 6677/2019, ha ritenuto che l’omessacompilazione del quadro RR fosse condizione necessaria esufficiente per l’applicazione della causa di sospensione de qua,senza svolgere altri accertamenti in fatto.6.- Sulla questione questa Corte ha ribadito a più riprese che,in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcunautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debitocontributivo (Cass. n. 37529/2021).

La condotta dolosa dioccultamento del debito presuppone un comportamentointenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenzadell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento nonsuperabile con gli ordinari controlli.

La condotta riveste rilievo allastregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea adeterminare, per il creditore, una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass.n. 26802/2023).

Una condotta connotata in modo così pregnantemal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postulaun puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass.n. 25598/2023 e Cass. n. 28594/2024).7.- La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi didiritto, ormai consolidati, ai quali il Collegio intende darecontinuità, perché si è limitata ad attribuire rilevanza al dato dellamancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadroNumero registro generale 23924/2022Numero sezionale 2868/2026relativo alla determinazione dei contributi previdenzNiuamleir o di oravccuoltai generale 19955/2026Data pubblicazione 15/06/2026all’Inps e ha così valorizzato quell’automatismo più volte censuratoda questa Corte.In particolare, la Corte di appello, pur facendo riferimento aiprincipi espressi da Cass. n. 37529/2021, già citata, ha ritenuto inogni caso sussistente il dolo proprio, ed esclusivamente, in ragionedella omessa compilazione del quadro RR, essendo questo l’unicodocumento che consente all’INPS di verificare la produzione di unreddito da lavoro autonomo, riproducendo, tuttavia, lo stessoautomatismo che questa Corte nella suddetta pronuncia avevainteso censurare.8.- In conclusione, si deve ribadire che in tema di sospensionedella prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata daiprofessionisti, non sussiste alcun automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c.; lasospensione richiede un comportamento intenzionalmente direttoa celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale dadeterminare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà diaccertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficientedell’inadempiente da parte del giudice del merito (vedi, da ultimo,Cass. n. 7764/2026 e Cass. n. 6005/2026).9.- Il terzo motivo, con il quale il ricorrente afferma violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la Corte di appello errato nel ritenere che, a frontedell’eccepita prescrizione estintiva quinquennale e della espressacontestazione e negazione del dolo e della mala fede nella mancatacompilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditiprodotta, l’onere di allegazione e di prova in ordine all’esistenzadel dolo gravasse integralmente a carico della ricorrente, rimaneassorbito in ragione dell’accoglimento del secondo motivo.Numero registro generale 23924/2022Numero sezionale 2868/202610.- In definitiva, deve essere accolto, per le ragNuiomenroi dsi roacpcorltaa generale 19955/2026Data pubblicazione 15/06/2026illustrate, il secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte diappello di Roma, in diversa composizione, che nel procedere ad unnuovo esame, dovrà attenersi ai principi sopra riportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2868 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 1639/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 1486/2021;Numero registro generale 23924/2022Numero sezionale 2868/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 19955/2026Data pubblicazione 15/06/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi al Tribunale di Romal’avviso di addebito notificato dall’INPS il 21 gennaio 2019, con ilquale l’istituto le ha intimato il pagamento della somma di €12.109,52 a titolo di contributi e sanzioni dovuti a seguitodell’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2011.2.- Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, dichiarandoprescritto il credito contributivo.3.- La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame propostodall’INPS avverso la sentenza di primo grado, disattendendol’eccezione di prescrizione, ritenendo sussistente l’ipotesi disospensione del decorso del termine ai sensi dell’art. 2941, n. 8,c.c., stante l’omessa compilazione da parte della contribuente delquadro RR della dichiarazione dei redditi, condotta che,determinando per il creditore una vera e propria impossibilità diaccertare il credito, doveva ritenersi integrante occultamentodoloso del debito; ha, inoltre, ritenuto corretta la quantificazionedelle sanzioni, concretizzando la condotta della professionista unaipotesi di evasione contributiva.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] tre motivi.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente afferma l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto diNumero registro generale 23924/2022discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 c.pN.ucm.e)r,o sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 19955/2026consistente nell’espressa contestazione in tutti gli atti processualiData pubblicazione 15/06/2026di parte, del dolo o della mala fede nella compilazione del quadroRR della dichiarazione dei redditi prodotta dalla stessa ricorrente enella quale ha indicato fedelmente tutti i dati reddituali ivicompresi quelli utilizzati dall’INPS per la quantificazione deicontributi.2.- Il motivo, incentrato sull’omesso esame di un fattoconsistente nella contestazione da parte della ricorrente in ordinealla sussistenza di un comportamento doloso, è infondato, inquanto la sentenza impugnata affronta la questione dellaprescrizione, fornendo una ampia motivazione delle ragioni in basealle quali disattende l’eccezione, con particolare riferimento allasussistenza di una condotta dolosa che ha reso operativa lasospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941,n. 8, c.c.Come condivisibilmente affermato da questa Corte, in seguitoalla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (così, exmultis, Cass. n. 7090/2022).Numero registro generale 23924/20223.- Con il secondo motivo deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 19955/2026applicazione dell’art. 2941 n. 8 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.), ritenendo che la Corte di appello abbia errato nel ritenereche il dolo fosse integrato dalla mancata compilazione del quadroRR della dichiarazione dei redditi.4.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allaGestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 12 maggio del2011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021 e successivamenteCass. n. 24584 del 2024, 24186 del 2024); c) in senso oppostonon è corretto affermare che il termine di prescrizione decorradalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad operadel titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 econf. Cass., n. 19403 del 2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiNumero registro generale 23924/2022all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529 del 2021 eNu,m ienro sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 19955/2026senso conf., Cass. n. 28594 del 2024).Data pubblicazione 15/06/20265.- La Corte territoriale, richiamando in particolare i precedentidi Cass. 5413/2020 e Cass. 6677/2019, ha ritenuto che l’omessacompilazione del quadro RR fosse condizione necessaria esufficiente per l’applicazione della causa di sospensione de qua,senza svolgere altri accertamenti in fatto.6.- Sulla questione questa Corte ha ribadito a più riprese che,in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcunautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debitocontributivo (Cass. n. 37529/2021). La condotta dolosa dioccultamento del debito presuppone un comportamentointenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenzadell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento nonsuperabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo allastregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea adeterminare, per il creditore, una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass.n. 26802/2023). Una condotta connotata in modo così pregnantemal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postulaun puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass.n. 25598/2023 e Cass. n. 28594/2024).7.- La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi didiritto, ormai consolidati, ai quali il Collegio intende darecontinuità, perché si è limitata ad attribuire rilevanza al dato dellamancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadroNumero registro generale 23924/2022Numero sezionale 2868/2026relativo alla determinazione dei contributi previdenzNiuamleir o di oravccuoltai generale 19955/2026Data pubblicazione 15/06/2026all’Inps e ha così valorizzato quell’automatismo più volte censuratoda questa Corte.In particolare, la Corte di appello, pur facendo riferimento aiprincipi espressi da Cass. n. 37529/2021, già citata, ha ritenuto inogni caso sussistente il dolo proprio, ed esclusivamente, in ragionedella omessa compilazione del quadro RR, essendo questo l’unicodocumento che consente all’INPS di verificare la produzione di unreddito da lavoro autonomo, riproducendo, tuttavia, lo stessoautomatismo che questa Corte nella suddetta pronuncia avevainteso censurare.8.- In conclusione, si deve ribadire che in tema di sospensionedella prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata daiprofessionisti, non sussiste alcun automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c.; lasospensione richiede un comportamento intenzionalmente direttoa celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale dadeterminare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà diaccertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficientedell’inadempiente da parte del giudice del merito (vedi, da ultimo,Cass. n. 7764/2026 e Cass. n. 6005/2026).9.- Il terzo motivo, con il quale il ricorrente afferma violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la Corte di appello errato nel ritenere che, a frontedell’eccepita prescrizione estintiva quinquennale e della espressacontestazione e negazione del dolo e della mala fede nella mancatacompilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditiprodotta, l’onere di allegazione e di prova in ordine all’esistenzadel dolo gravasse integralmente a carico della ricorrente, rimaneassorbito in ragione dell’accoglimento del secondo motivo.Numero registro generale 23924/2022Numero sezionale 2868/202610.- In definitiva, deve essere accolto, per le ragNuiomenroi dsi roacpcorltaa generale 19955/2026Data pubblicazione 15/06/2026illustrate, il secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte diappello di Roma, in diversa composizione, che nel procedere ad unnuovo esame, dovrà attenersi ai principi sopra riportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiaraassorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026La PresidenteGabriella Marchese