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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12870/2026

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ndato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:SOCIETA].);- intimata -avverso la sentenza n. 4204/2021 della CORTE D'APPELLONu mdeir o registro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026NAPOLI, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 2303/2019; Numero di raccolta generale 12870/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 06/05/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Napoli, per quanto qui ancora in rilievo,in accoglimento del gravame principale proposto dall’Inps ed inriforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte ledomande proposte dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] volteall’accertamento dell’insussistenza di un obbligo della stessa diiscrizione alla Gestione separata per gli anni 2010, 2011 e 2012.2.

Proponeva ricorso per cassazione l’avvocato indicato inepigrafe.3.

L’l’INPS resisteva con mandato.4. [OSCURATO:PERSONA] restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in una pluralità disottocensure, è contestato: a) l’obbligo di iscrizione allaGestione separata; b) l’esclusione del dovere di iscrizione inragione del versamento del cd. contributo integrativo; c) lamancanza di prova, a carico dell’Inps, dell’abitualità dellosvolgimento della professione forense; d) l’illegittimità dellesanzioni applicate ex art. 116, comma 8, lett. b) l. n. 388 del2000.2.

Con il secondo mezzo, è denunziata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n.241 del 1997, dell’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435 del 2011 edell’art. 2, comma 30, l. n. 335 del 1995, in relazione alNlu’amrerto. r egistro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Numero di raccolta generale 12870/2026E’ rimarcato che la mancata compilazione del cd. quadro “RRD”a,t a pubblicazione 06/05/2026a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, noncostituisce di per sé un occultamento del debito rilevante aisensi dell’art. 2941, n. 8 c.c.

Insiste pertanto con rinvio alleproduzioni documentali in atti e – in particolare alle notifichedelle richieste di pagamento - che la prescrizione è decorsa.3.

I due motivi possono essere valutati congiuntamente,essendo il ricorso fondato nei limiti segnati dalla presentemotivazione.3.1.

Con riguardo al primo mezzo, le doglianze in esso svoltesono complessivamente infondate, eccetto quanto si dirà inseguito con riguardo alle sanzioni (cfr. innanzi punto 2.2.).3.2.

In apertura, breviter, va ricordato che il pagamento deicontributi integrativi, con funzione solidaristica (sulla funzionesolidaristica della contribuzione integrativa ex plurimis Cass. n.24047/2022), non esclude affatto il doveroso versamento dellacontribuzione alla gestione separata.Tanto premesso, in relazione a tutte le sotto doglianze in cui èarticolato il motivo - eccezion fatta, si ribadisce, per quellariportata al punto 1 alla lett. d) - il Collegio fa rinvio, anche aisensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo emerse ragionidi rimeditazione, a quanto questa Corte ha avuto più volte mododi affermare (cfr. Cass. n. 10347/2023, da cui è tratto ilpassaggio motivazionale di seguito riportato, con ampiorichiamo a Cass. n. 4419/2021 e giurisprudenza ivi richiamata): (…) l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata daparte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegataall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professioneche dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione daparte della cassa di riferimento; la produzione di un reNdudmietroo r egistro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce inNvuemcereo di iral ccolta generale 12870/2026presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomDoat a pubblicazione 06/05/2026occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso lamedesima Gestione, restando invece normativamenteirrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativasvolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419/2021; Cass.n. 12419 del 2021; Cass. n. 12358 del 2021).

Dirimente deveconsiderarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui èsvolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale omeno.A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisitodell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto,precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possonorilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo,dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materialepredisposta dal professionista a supporto della sua attività"oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del liberoprofessionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro5.000,00", quale indizio - da ponderare adeguatamente con glialtri che siano stati acquisiti al processo - per escludere inconcreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. n.4419/2021, cit.), senza che nessuno di tali elementi possa diper sé imporsi all'interprete come univocamente significativo,trattandosi "pur sempre di forme di praesumptio hominis, chenon impongono all'interprete conclusioni indefettibili, masemplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quellonoto" (Cass. n. 4419 del 2021 cit.) .3.3.

Ebbene a tali principi la sentenza impugnata si èconformata, in essa essendosi affermato, nell’esame dellafattispecie concreta all’attenzione che, sussiste l’obbligo diiscrizione della Vittozzi, nonostante il mancato superamNeumnetroo r egistro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026della soglia reddituale (cfr. pag. 15 e soprattutto 16,N umperriom di ora ccolta generale 12870/2026capoverso della pronunzia), in quanto, sulla base del compiutDoat a pubblicazione 06/05/2026accertamento fattuale, qui non più rivedibile, il giudice di appelloha ritenuto l’abitualità dell’attività professionale non esclusadall’importo del reddito prodotto.Trattasi di giudizio di merito compiuto dalla Corte di Appello,peraltro in consonanza con i parametri segnalati dal giudice dilegittimità ed innanzi riportati, non sindacabile, sicché non puòpiù mettersi in discussione l’abitualità dell’esercizio dellaprofessione forense.3.4.

Quanto al secondo motivo ed alla doglianza relativa allesanzioni (cfr. punto 1 lett. d) di cui al primo motivo, invece, lecensure sono fondate e vanno accolte.3.5.

Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che in tema disospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabileun automatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR”nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debitocontributivo (cfr. Cass. n. 37529/2021, Cass. n. 28594/2024,Cass. n. 330/2025).A detto insegnamento, non essendo state nemmeno prospettateragioni per un ripensamento, questa Corte si conforma, sicchéla sentenza va in parte qua cassata, con rinvio alla Corte diAppello di Napoli in diversa composizione, che rivaluterà lasollevata eccezione di prescrizione, nonché l’incidenza nellafattispecie in esame della pronunzia della Corte cost. n 104 del2024, che ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 18,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del liberoforo non iscritti alla Cassa di previdenza forense per manNcumaetroo r egistro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affarNiu,m derio c dui rai ccolta generale 12870/2026all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizionDeat a pubblicazione 06/05/2026alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esoneratidal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.3.6. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce altresì che ove la questione dellaprescrizione resti, com’è nel caso di specie, all’attenzione delgiudice di merito, è l’intera fattispecie che rimane sub iudice, ivicompresa la decorrenza del termine, e può essere scrutinataanche d’ufficio, pure se non specificamente e precedentementecensurata, senza che su tale profilo possa formarsi giudicatointerno (cfr. Cass. n. 28565/2022; Cass. n. 31685/2022).Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà tener conto, ai fini diverificare la maturazione o meno del termine di prescrizione,dell’eventuale differimento del termine iniziale di decorrenzadisposto ad opera dei dd.PP.C.M. ratione temporis applicabili, invirtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, attia contenuto normativo, dei quali non occorre la produzionedocumentale in giudizio.Al riguardo basta sul punto ricordare l’insegnamento, fra letante, della massimata Cass. n. 35563/2021 che, in termini, haaffermato che ai d.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fontenormativa quando hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (v.

Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), sicché ad essi si applicail principio iura novit curia.4.

Conclusivamente, non essendosi la Corte territorialeconformata ai sopraindicati principi, il ricorso va accolto nei soliNumero registro generale 9400/2022limiti segnati dalla presente motivazione, la sentenza impugnataN umero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 12870/2026cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversDaat a pubblicazione 06/05/2026composizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 12870/2026Data pubblicazione 06/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:SOCIETA].);- intimata -avverso la sentenza n. 4204/2021 della CORTE D'APPELLONu mdeir o registro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026NAPOLI, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 2303/2019; Numero di raccolta generale 12870/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 06/05/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Napoli, per quanto qui ancora in rilievo,in accoglimento del gravame principale proposto dall’Inps ed inriforma della sentenza di primo grado, rigettava tutte ledomande proposte dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] volteall’accertamento dell’insussistenza di un obbligo della stessa diiscrizione alla Gestione separata per gli anni 2010, 2011 e 2012.2. Proponeva ricorso per cassazione l’avvocato indicato inepigrafe.3. L’l’INPS resisteva con mandato.4. [OSCURATO:PERSONA] restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in una pluralità disottocensure, è contestato: a) l’obbligo di iscrizione allaGestione separata; b) l’esclusione del dovere di iscrizione inragione del versamento del cd. contributo integrativo; c) lamancanza di prova, a carico dell’Inps, dell’abitualità dellosvolgimento della professione forense; d) l’illegittimità dellesanzioni applicate ex art. 116, comma 8, lett. b) l. n. 388 del2000.2. Con il secondo mezzo, è denunziata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n.241 del 1997, dell’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435 del 2011 edell’art. 2, comma 30, l. n. 335 del 1995, in relazione alNlu’amrerto. r egistro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c. Numero di raccolta generale 12870/2026E’ rimarcato che la mancata compilazione del cd. quadro “RRD”a,t a pubblicazione 06/05/2026a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, noncostituisce di per sé un occultamento del debito rilevante aisensi dell’art. 2941, n. 8 c.c. Insiste pertanto con rinvio alleproduzioni documentali in atti e – in particolare alle notifichedelle richieste di pagamento - che la prescrizione è decorsa.3. I due motivi possono essere valutati congiuntamente,essendo il ricorso fondato nei limiti segnati dalla presentemotivazione.3.1. Con riguardo al primo mezzo, le doglianze in esso svoltesono complessivamente infondate, eccetto quanto si dirà inseguito con riguardo alle sanzioni (cfr. innanzi punto 2.2.).3.2. In apertura, breviter, va ricordato che il pagamento deicontributi integrativi, con funzione solidaristica (sulla funzionesolidaristica della contribuzione integrativa ex plurimis Cass. n.24047/2022), non esclude affatto il doveroso versamento dellacontribuzione alla gestione separata.Tanto premesso, in relazione a tutte le sotto doglianze in cui èarticolato il motivo - eccezion fatta, si ribadisce, per quellariportata al punto 1 alla lett. d) - il Collegio fa rinvio, anche aisensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo emerse ragionidi rimeditazione, a quanto questa Corte ha avuto più volte mododi affermare (cfr. Cass. n. 10347/2023, da cui è tratto ilpassaggio motivazionale di seguito riportato, con ampiorichiamo a Cass. n. 4419/2021 e giurisprudenza ivi richiamata): (…) l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata daparte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegataall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professioneche dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione daparte della cassa di riferimento; la produzione di un reNdudmietroo r egistro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce inNvuemcereo di iral ccolta generale 12870/2026presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomDoat a pubblicazione 06/05/2026occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso lamedesima Gestione, restando invece normativamenteirrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativasvolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419/2021; Cass.n. 12419 del 2021; Cass. n. 12358 del 2021). Dirimente deveconsiderarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui èsvolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale omeno.A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisitodell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto,precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possonorilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo,dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materialepredisposta dal professionista a supporto della sua attività"oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del liberoprofessionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro5.000,00", quale indizio - da ponderare adeguatamente con glialtri che siano stati acquisiti al processo - per escludere inconcreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. n.4419/2021, cit.), senza che nessuno di tali elementi possa diper sé imporsi all'interprete come univocamente significativo,trattandosi "pur sempre di forme di praesumptio hominis, chenon impongono all'interprete conclusioni indefettibili, masemplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quellonoto" (Cass. n. 4419 del 2021 cit.) .3.3. Ebbene a tali principi la sentenza impugnata si èconformata, in essa essendosi affermato, nell’esame dellafattispecie concreta all’attenzione che, sussiste l’obbligo diiscrizione della Vittozzi, nonostante il mancato superamNeumnetroo r egistro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026della soglia reddituale (cfr. pag. 15 e soprattutto 16,N umperriom di ora ccolta generale 12870/2026capoverso della pronunzia), in quanto, sulla base del compiutDoat a pubblicazione 06/05/2026accertamento fattuale, qui non più rivedibile, il giudice di appelloha ritenuto l’abitualità dell’attività professionale non esclusadall’importo del reddito prodotto.Trattasi di giudizio di merito compiuto dalla Corte di Appello,peraltro in consonanza con i parametri segnalati dal giudice dilegittimità ed innanzi riportati, non sindacabile, sicché non puòpiù mettersi in discussione l’abitualità dell’esercizio dellaprofessione forense.3.4. Quanto al secondo motivo ed alla doglianza relativa allesanzioni (cfr. punto 1 lett. d) di cui al primo motivo, invece, lecensure sono fondate e vanno accolte.3.5. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che in tema disospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabileun automatismo tra la mancata compilazione del quadro “RR”nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debitocontributivo (cfr. Cass. n. 37529/2021, Cass. n. 28594/2024,Cass. n. 330/2025).A detto insegnamento, non essendo state nemmeno prospettateragioni per un ripensamento, questa Corte si conforma, sicchéla sentenza va in parte qua cassata, con rinvio alla Corte diAppello di Napoli in diversa composizione, che rivaluterà lasollevata eccezione di prescrizione, nonché l’incidenza nellafattispecie in esame della pronunzia della Corte cost. n 104 del2024, che ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 18,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del liberoforo non iscritti alla Cassa di previdenza forense per manNcumaetroo r egistro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affarNiu,m derio c dui rai ccolta generale 12870/2026all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizionDeat a pubblicazione 06/05/2026alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esoneratidal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.3.6. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce altresì che ove la questione dellaprescrizione resti, com’è nel caso di specie, all’attenzione delgiudice di merito, è l’intera fattispecie che rimane sub iudice, ivicompresa la decorrenza del termine, e può essere scrutinataanche d’ufficio, pure se non specificamente e precedentementecensurata, senza che su tale profilo possa formarsi giudicatointerno (cfr. Cass. n. 28565/2022; Cass. n. 31685/2022).Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà tener conto, ai fini diverificare la maturazione o meno del termine di prescrizione,dell’eventuale differimento del termine iniziale di decorrenzadisposto ad opera dei dd.PP.C.M. ratione temporis applicabili, invirtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, attia contenuto normativo, dei quali non occorre la produzionedocumentale in giudizio.Al riguardo basta sul punto ricordare l’insegnamento, fra letante, della massimata Cass. n. 35563/2021 che, in termini, haaffermato che ai d.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fontenormativa quando hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), sicché ad essi si applicail principio iura novit curia.4. Conclusivamente, non essendosi la Corte territorialeconformata ai sopraindicati principi, il ricorso va accolto nei soliNumero registro generale 9400/2022limiti segnati dalla presente motivazione, la sentenza impugnataN umero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 12870/2026cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversDaat a pubblicazione 06/05/2026composizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 9400/2022Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 12870/2026Data pubblicazione 06/05/2026