CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00330/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30673-2021 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 352/2021 della CORTE D'APPELLO di Oggetto R.G.N.30673/2021 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 40/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Causa numero 22 R.G. 30673 del 21 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 3.6.21 la corte d’appello di Torino ha confermato in parte qua la sentenza del tribunale di Vercelli che aveva dichiarato prescritti i contributi 2008 e 2009 per Fontanella, e dal 2005 al 2008 per Coppo, ed invece dovuta la contribuzione per gli anni 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 da Coppo; in parziale riforma della sentenza impugnata, la sentenza ha invece applicato le sanzioni relative alla omissione contributiva. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi, cui resiste con controricorso l’ingegnere Coppo; è rimasto intimato l’ing. Fontanella. Le parti costituite hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce – per entrambi i professionisti - violazione degli artt. 2935 c.c. e 2 comma 26-31 della legge 35 del 95, in quanto il DPCM per il 2008 aveva posticipato al 6 luglio 2009 il termine per il versamento della contribuzione sicché la prescrizione era stata interrotta dalla nota pervenuta dall’Inps il 28.6.14, e quindi prima del decorso del detto termine. Il secondo motivo invoca l’applicazione delle norme relative all’evasione deducendo violazione dell’articolo 116 comma 8 per omessa compilazione del quadro RR. Il primo motivo riguarda entrambi i professionisti e va accolto. Invero, la corte territoriale non ha considerato lo slittamento del termine in materia in relazione a DPCM cui il D.Lgs. n. 241 del 1997 art. 12, comma 5, demanda la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione; quanto ai contributi relativi all'anno 2008, il DPCM per il 2008 aveva posticipato al 6 luglio 2009 il termine per il versamento della contribuzione sicché la prescrizione era stata interrotta dalla nota pervenuta dall’Inps prima del detto termine. Il secondo motivo riguarda solo l’ing. Coppo e va dichiarato inammissibile perché non vi è evasione, atteso che questa Corte ha già escluso che l’omessa compilazione del quadro RR sia occultamento del debito, affermando (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01) che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Va pure considerata in materia l'applicazione dello "ius supeveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causava rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima c orte d'appello, in diversa composizione. p.q.m. Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesi