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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 10347/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20988-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.20988/2020 Cron.

Rep.

Ud.26/01/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1569/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 917/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda dell’attuale intimato, avvocato iscritto all'Albo degli avvocati ma non alla Cassa di previdenza, annullando l'avviso di addebito con cui l'INPS aveva chiesto al professionista i contributi da versare alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2011 e relative sanzioni, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta.

La Corte territoriale ha ritenuto che il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, prevede un principio di carattere generale introducendo una fascia di esenzione per la quale non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata il professionista qualora abbia prodotto un reddito inferiore o pari ad Euro 5000 .

La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 -31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n.917 del 1986, art. 53, mod. dal D.Lgs. n. 344 del 2003, L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo ma non alla [OSCURATO:PERSONA], in periodi antecedenti alla L. n. 247 del 2012, dichiarato non sussistente l'obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad Euro 5.000,00) indicato dal D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, l'attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione.

Il ricorso è da rigettare non essendo la censura idonea ad incrinare la statuizione della Corte territoriale che, nella specie, ha rimarcato il mancato assolvimento, da parte dell’ente previdenziale, degli oneri di allegazione e prova.

Invero, questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

Dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno.

A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00", quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. n. 4419 del 2021 cit.), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi "pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto" (Cass. n.4419 del 2021 cit.).

Nella specie, come dianzi accennato, la Corte di appello ha additato la carente allegazione e prova a carico dell’ente previdenziale, e tale statuizione non è stata in alcun modo censurata dall’INPS, limitandosi a snodare gli argomenti difensivi incentrati sulla tesi patrocinata dell’incontestata presenza di un reddito professionale, a fini IRPEF, di euro 3.245,00.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20988-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.20988/2020 Cron. Rep. Ud.26/01/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1569/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 917/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda dell’attuale intimato, avvocato iscritto all'Albo degli avvocati ma non alla Cassa di previdenza, annullando l'avviso di addebito con cui l'INPS aveva chiesto al professionista i contributi da versare alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2011 e relative sanzioni, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta. La Corte territoriale ha ritenuto che il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, prevede un principio di carattere generale introducendo una fascia di esenzione per la quale non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata il professionista qualora abbia prodotto un reddito inferiore o pari ad Euro 5000 . La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 -31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n.917 del 1986, art. 53, mod. dal D.Lgs. n. 344 del 2003, L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo ma non alla [OSCURATO:PERSONA], in periodi antecedenti alla L. n. 247 del 2012, dichiarato non sussistente l'obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad Euro 5.000,00) indicato dal D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, l'attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione. Il ricorso è da rigettare non essendo la censura idonea ad incrinare la statuizione della Corte territoriale che, nella specie, ha rimarcato il mancato assolvimento, da parte dell’ente previdenziale, degli oneri di allegazione e prova. Invero, questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021). Dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00", quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. n. 4419 del 2021 cit.), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi "pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto" (Cass. n.4419 del 2021 cit.). Nella specie, come dianzi accennato, la Corte di appello ha additato la carente allegazione e prova a carico dell’ente previdenziale, e tale statuizione non è stata in alcun modo censurata dall’INPS, limitandosi a snodare gli argomenti difensivi incentrati sulla tesi patrocinata dell’incontestata presenza di un reddito professionale, a fini IRPEF, di euro 3.245,00. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo u