CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2715 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 3916/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/11/2022 R.G.N. 2442/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9539/2023Numero di raccolta generale 19478/20261.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti al Tribunale di SantaData pubblicazione 12/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA] un avviso di addebito notificato dall’INPS perl’importo di euro 2.890,15 per contributi dovuti alla Gestioneseparata anno 2009, cui era stato iscritto di ufficio. Il Tribunale haaccolto il ricorso, dichiarando prescritti i contributi richiestidall’INPS.2.- La Corte di appello di Napoli, premesso che la prescrizionedecorre dalla data di scadenza del termine per il versamento deicontributi, ha rigettato il gravame proposto dall’INPS avverso lasuddetta sentenza, ritenendo decorso il termine di prescrizionequinquennale, in quanto il termine di scadenza del versamento deicontributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009 era il 16giugno 2010, per cui l’avviso bonario notificato al professionista indata 30 giugno 2015 è intervenuto successivamente allamaturazione della prescrizione.La Corte di appello ha ritenuto che la decorrenza del terminedi prescrizione debba computarsi dalla data di scadenza delversamento dei contributi, senza che incida in alcun modo lapresentazione della dichiarazione dei redditi.Ha, inoltre, ritenuto non applicabile al caso concreto ildifferimento del termine di versamento dei contributi per l’anno2009, disposto con d.P.C.M. 10 giugno 2010, in quanto ilprofessionista non era soggetto agli studi di settore, beneficiandodel c.d. regime dei minimi.Infine, non ha ritenuto applicabile la causa di sospensione dicui all’art. 2941, n. 8 c.c. per il caso di dolo del contribuente dovutoalla omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione deiredditi.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS formulandoun’unica censura.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Numero registro generale 9539/20235.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camerNau mderio sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 19478/2026consiglio.Data pubblicazione 12/06/2026Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31 legge n. 335/1995, all’art.18 del d. lgs. n. 241/1997, all’art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001,n. 435 e del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto nonapplicabile il differimento della scadenza del versamento deicontributi al 6 luglio 2010.2.- La censura è fondata.Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allaGestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteCass. n. 24584/2024); c) in senso opposto non è correttoaffermare che il termine di prescrizione decorra dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolaredella posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione inquestione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf.Cass. n. 19403/2019); d) in tema di sospensione della prescrizionedei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizNioumneero raeglilsatro generale 9539/2023Numero sezionale 2715/2026gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 delNumero di raccolta generale 19478/20261995, non è configurabile un automatismo tra la maDnactaa ptuabb licazione 12/06/2026compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in sensoconf., Cass. n. 28594/2024).3.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, che costituisceoggetto del presente giudizio, il d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1,comma 1, emanato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, haprevisto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti aiversamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sonostati elaborati gli studi di settore di cui al d.l. 30 agosto 1993, n.331, art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi diammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio disettore dal relativo decreto di approvazione del Ministrodell'economia e delle finanze", debbano effettuare í versamenti"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b).4.- Deve essere data continuità al costante orientamento diquesta Corte secondo cui il differimento del termine di pagamentoconcerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attivitàeconomiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore enon soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi(siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime d'imposizione (...)" (così Cass. n. 17970/2022, nello stessosenso, tra le più recenti, Cass. n. 6400/2025, CNuamsesro. regnist.ro generale 9539/2023Numero sezionale 2715/202628729/2024).Numero di raccolta generale 19478/20265.- Ai d.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, Ddatea vpuebb licazione 12/06/2026riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativaquando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v., frale altre, Cass. n. 73/2014), come nell'ipotesi in esame (il d.P.C.M.10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delegadi cui al d. lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).6.- Alla luce di tali principi non può essere condivisa lapronuncia della Corte di appello che, in maniera conforme algiudice di primo grado, ha dichiarato prescritto il creditocontributivo vantato dall’INPS a seguito dell’iscrizione di ufficio perl’anno 2009 alla Gestione separata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per nonessere a lui applicabile il differimento al 6 luglio 2010 dellascadenza del termine per effettuare il versamento dei contributi.7.- Non può essere condivisa l’argomentazione delcontroricorrente secondo cui il d.P.C.M. non avrebbe prorogato iltermine di scadenza del pagamento, ma avrebbe solo consentito ilversamento tardivo dei contributi senza applicazione dimaggiorazioni, in quanto l’art. 12, comma nono, del d.lgs. n. 241del 1997 delega all’atto regolamentare la facoltà di modificare itermini dei versamenti e, in attuazione di tale delega, il d.P.C.M.10 giugno 2010 prevede che “i contribuenti … effettuano iversamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione”.8.- Dovendo, allora, nella fattispecie in esame, essereindividuata quale data di decorrenza quella del 6 luglio 2010, lanotifica dell’avviso bonario avvenuta il 30 giugno 2015 hautilmente interrotto la prescrizione quinquennale.9.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate e la sentenza impugnata va cassata, con rinviodella causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,che nel procedere ad un nuovo esame dovrà attenersi aNi upmerrion rcegiipstrio generale 9539/2023Numero sezionale 2715/2026sopra riportati.Numero di raccolta generale 19478/202610.- Spetterà al giudice del rinvio l’applicazione alla preDsaetan ptuebb licazione 12/06/2026fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 23febbraio 2022, che, oltre a dichiarare non fondata la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'art. 18, comma 12, deld.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dello stesso art. 18, comma 12, nellaparte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscrittialla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento dellesoglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, infavore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore.11.- Si demanda, altresì, al giudice del rinvio laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 28 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino