CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 06005/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22162/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’AGATA 15, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 21/2021 pubblicata il 15/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Monza che fosse accertata la insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione d’ufficio alla Gestione separata ex art.2 comma 26 della legge n.335/1995 a decorrere dal 01/01/2011, e che fossero dichiarate come non dovute le somme pretese a tale titolo dall’INPS per mezzo dell’avviso di addebito che in quella sede opponeva, rispetto alle quali eccepiva in via preliminare la prescrizione. 2. Il Tribunale di Monza accolse la eccezione di prescrizione sollevata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e prese le statuizioni conseguenti. Il primo giudice, in particolare, ritenne che la omessa compilazione del Quadro RR non fosse qualificabile come doloso e preordinato occultamento del credito ex art.2941 n.8 cod. civ. 3. Avuto riguardo alla materia ancora viva in Cassazione, la Corte d’appello di Milano, in integrale riforma della sentenza appellata, ha rigettato l’eccezione di prescrizione già sollevata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la sussistenza della causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art.2941 n.8 cod. civ. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste con controricorso. 5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.2941 n.8 cod. civ. Deduce che la corte territoriale ha del tutto omesso di valutare se l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], abbia determinato un impedimento all'accertamento dell'esistenza del suo debito contributivo non sormontabile con gli ordinari controlli da parte dell’INPS. 2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’omesso esame del fatto che I'INPS ha sormontato l'impedimento costituito dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi mediante un controllo presso l'anagrafe tributaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i due motivi debbano essere esaminati congiuntamente, vertendo sulla medesima questione giuridica della sussistenza dei presupposti richiesti per la sospensione della prescrizione ex art.2941 comma primo n.8 cod. civ. 4. La corte territoriale ha richiamato in particolare i precedenti di Cass.27950/2018, Cass. 19240/2013 e Cass. 6677/2019 ed ha ritenuto che: «Ai fini della sussistenza del dolo previsto dall'art. 2941 n. 8 c.c. non è quindi necessario il manifestarsi di una condotta connotata da artifici e/o raggiri come richiesto dalle norme penalistiche in tema di dolo e come ritenuto dal Giudice di prime cure, ma è sufficiente la semplice omissione di rendere una specifica dichiarazione» (pag.6 motivazione). 5. Sulla base di questa premessa, la corte territoriale ha tratto la conclusione che l’omessa compilazione del Quadro RR fosse condizione necessaria e sufficiente per l’applicazione della causa di sospensione de qua, senza svolgere altri accertamenti in fatto. 6. Sulla questione controversa questa Corte «ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)» (da ultimo, cfr. Cass. 28594/2024). 6. La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, ai quali il Collegio intende dare continuità, perché si è limitata ad attribuire rilevanza al dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps e ha così valorizzato quell’automatismo più volte censurato da questa Corte. 7. Questi rilievi conducono all’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolt i , con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione che, in sede di rinvio, si atterrà al principio di diritto di seguito enunciato: «In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dai professionisti, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, cod. civ.; la sospensione richiede un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficiente psicologico dell’inadempiente da parte del giudice del merito». 8. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e c assa ta la sentenzarinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui