CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2865 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 1094/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 07/10/2021 R.G.N. 1199/2020;Numero registro generale 9733/2022Numero sezionale 2865/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 19946/2026Data pubblicazione 15/06/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- L’INPS ha notificato in data 16 gennaio 2020 a Paola DiNanno un avviso di addebito con il quale le intimava il pagamentodella somma di € 6.230,86 a titolo di contributi dovuti alla Gestioneseparata per l’anno 2012 (annualità successivamente rettificatanel 2011).2.- Il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione propostadalla professionista dichiarando prescritto il credito.3.- La Corte di appello di Milano ha accolto il gravame dell’INPSavverso la sentenza di primo grado, disattendendo l’eccezione diprescrizione e ritenendo, nel merito, fondata la pretesacontributiva dell’INPS e la quantificazione delle sanzioni.In particolare, la Corte territoriale ha individuato il termine didecorrenza della prescrizione nella data di scadenza delversamento dei contributi, nella specie 9 luglio 2012 per icontributi anno 2011, ma ha ritenuto operativa la causa disospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 2941, n.8, c.c., stante l’omessa compilazione da parte del contribuente delquadro RR della dichiarazione dei redditi, condotta che,determinando per il creditore una vera e propria impossibilità diaccertare il credito, doveva ritenersi integrante l’occultamentodoloso del debito; pertanto, al momento della notifica a Paola DiNanno dell’avviso bonario avvenuta il 24 luglio 2018, il termine diprescrizione non risultava decorso, stante l’operatività della causadi sospensione.Quanto al merito della pretesa, la Corte territoriale haevidenziato che la professionista non ha allegato, né dimostrato,di essere stata iscritta alla cassa professionale nell’anno 2011, néNumero registro generale 9733/2022di avere versato, in quell’anno, contributi sul reddito da laNvuomreoro sezionale 2865/2026Numero di raccolta generale 19946/2026autonomo prodotto.Data pubblicazione 15/06/2026Ai fini dell’individuazione del regime sanzionatorio applicabile,la Corte ha ritenuto corretta l’individuazione di un’evasionecontributiva, in ragione della mancanza di elementi documentaliche rendano possibile l’eventuale accertamento della posizionecontributiva.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] cinque motivi.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente afferma la nullità dellasentenza e la violazione, falsa ed errata applicazione degli artt.112, 132 comma 2 n. 4, 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., anchein relazione all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995,avendo omesso la Corte d’Appello di Milano di pronunciarsi sucircostanza dedotta dalle parti e rilevante ai fini del decidere, ossiala eccepita prescrizione quinquennale del credito (art. 360, comma1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.).2.- Il motivo, incentrato sull’omessa pronuncia da parte dellaCorte territoriale sull’eccezione di prescrizione quinquennalesollevata dalla ricorrente, è infondato, in quanto la sentenzaimpugnata affronta la questione della prescrizione, fornendo unaampia motivazione delle ragioni in base alle quali ritiene di doveredisattendere l’eccezione, con particolare riferimento allasussistenza di una condotta dolosa del contribuente che ha resoNumero registro generale 9733/2022operativa la sospensione del decorso della prescrizione ai sNeunmesroi sezionale 2865/2026Numero di raccolta generale 19946/2026dell’art. 2941, n. 8, c.c.Data pubblicazione 15/06/20263.- Come condivisibilmente affermato da questa Corte, inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (così, exmultis, Cass. n. 7090/2022).4.- Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., afferma la nullità della sentenzae la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 116, 156c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché art.2, comma 26 e segg., della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazionidalla legge n. 111 del 2011, nonché dell’art. 20-bis delregolamento di disciplina del regime previdenziale dei tirocinantiDottori Commercialisti approvato con d.m. del 30 marzo 2007circa l’obbligatorietà della iscrizione alla Gestione separata.5.- La censura non è fondata, dovendo darsi continuità aiprecedenti di questa Corte (vedi, con particolare riferimento allacategoria professionale dei commercialisti, Cass. n. 32508/2018),secondo cui i dottori commercialisti che, non avendo raggiunto laNumero registro generale 9733/2022soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla CassaN udmerol sezionale 2865/2026Numero di raccolta generale 19946/2026dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente unData pubblicazione 15/06/2026contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscrittiall'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcunaposizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque adiscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in virtù del principiodi universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionalela disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale.Pertanto, il professionista è tenuto comunque a iscriversi allaGestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale i professionisti iscritti all’albo che non sianocontestualmente iscritti alla cassa professionale, sono tenuti adiscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, con la precisazioneche l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusionedi detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire incapo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistemaprevidenziale categoriale e quello della Gestione separata intermini non già di alternatività, bensì di complementarità.6.- La Corte costituzionale, con riferimento agli avvocati, consentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto l’art. 18, comma dodici,d.lgs. n. 98 del 2011, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza dilegittimità sopra riportata, esente da profili di irragionevolezza,illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario,assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamentoNumero registro generale 9733/2022costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezzNau mearol sezionale 2865/2026Numero di raccolta generale 19946/2026principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie perData pubblicazione 15/06/2026tutti i lavoratori.Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «… èprevalsa e si è consolidata, nella giurisprudenza di legittimità,l'esegesi secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, graverebbe non solosui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devonoiscriversi a un albo professionale, ma anche su quelli che, puressendo a ciò tenuti, non hanno il contestuale obbligo (o, come nelcaso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impiego,subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziale diriferimento, sempre che l'attività esercitata è da considerarsi‘abituale’ ai fini fiscali dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e successivamente - dopo lariforma del 2004 - dell'art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R.Secondo questa interpretazione, già fatta propria dall'INPS, masuccessivamente assurta a regola di diritto vivente nellagiurisprudenza di legittimità, consolidatasi a far tempo dal 2017,l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata incombe anche suiprofessionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comportal'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, perragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale e restanoquindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddettointegrativo (comportante la mera erogazione di prestazioniassistenziali di carattere mutualistico), ma non anche di quellocosiddetto soggettivo, ossia di quello a cui consegue la costituzionedi una vera e propria posizione previdenziale a seguitodell'iscrizione alla cassa».7.- Nella fattispecie in esame, come rilevato nella sentenzaimpugnata, la stessa parte ricorrente afferma che nell’anno 2011Numero registro generale 9733/2022era, in qualità di tirocinante, “preiscritta” alla Cassa, Nucmoenro sezionale 2865/2026Numero di raccolta generale 19946/2026versamento di una contribuzione fissa, in attesa di potersi iscrivereData pubblicazione 15/06/2026una volta completato il percorso di abilitazione.8.- Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 e n. 5 c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, 2935 e 2941 n. 8 c.c. anche in relazione all’art. 43 c.p.per travisamento della prova, violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto e, ancora, in particolare degli artt. 112, 113 e 116e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. In sostanza, sicontesta la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenutosussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizionein conseguenza della mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi.9.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata possono essere enucleati i seguenti principi: a)in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo, ai finidella decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 12 maggio del2011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021 e successivamenteCass. n. 24584 del 2024, 24186 del 2024); c) in senso oppostonon è corretto affermare che il termine di prescrizione decorradalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad operadel titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 econf. Cass., n. 19403 del 2019); d) in tema di sospensione dellaNumero registro generale 9733/2022prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguitNou mderoi sezionale 2865/2026Numero di raccolta generale 19946/2026iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellaData pubblicazione 15/06/2026l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529 del 2021 e, insenso conf., Cass. n. 28594 del 2024).10.- La Corte territoriale, dopo avere correttamente condivisol’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, enon dalla data della dichiarazione dei redditi, ha richiamato, inparticolare, i precedenti di Cass. 27950/2018, Cass. 19240/2013e Cass. 6677/2019 ed ha ritenuto che: «[OSCURATO:PERSONA], nelladichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011, non avevacompilato il quadro RR, necessario per la determinazione deicontributi. La compilazione del quadro RR della dichiarazione deiredditi costituiva l’unico ed esclusivo documento che avrebbeconsentito all’INPS di verificare la produzione di un reddito dalavoro autonomo da parte dell’odierna appellata, non assoggettatoad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell’obbligo diiscrizione alla Gestione separata. Da tale premessa fattuale devefarsi discendere l’operatività della causa di sospensione dellaprescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (secondo cui laprescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamenteoccultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non siastato scoperto”), che ricorre quando sia posta in essere, daldebitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, unaNumero registro generale 9733/2022Numero sezionale 2865/2026vera e propria impossibilità di agire, e non una mera Nduimffeirco odi lrtaàcc odltai generale 19946/2026Data pubblicazione 15/06/2026accertamento del credito» (pag. 6 motivazione).Sulla base di questa premessa, la Corte territoriale ha tratto laconclusione che l’omessa compilazione del quadro RR fossecondizione necessaria e sufficiente per l’applicazione della causa disospensione de qua, senza svolgere altri accertamenti in fatto.11.- Sulla specifica questione questa Corte ha ribadito a piùriprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributidovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si puòconfigurare alcun automatismo tra la mancata compilazione delquadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento dolosodel debito contributivo (Cass. n. 37529/2021). La condotta dolosadi occultamento del debito presuppone un comportamentointenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenzadell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento nonsuperabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo allastregua dell’art. 2941, n. 8, c.c., solo quando è idonea adeterminare, per il creditore, una vera e propria impossibilità diagire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass.n. 26802/2023). Una condotta connotata in modo così pregnantemal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postulaun puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass.n. 25598/2023 e Cass. n. 28594/2024).12.- La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi didiritto, ormai consolidati, ai quali il Collegio intende darecontinuità, perché si è limitata ad attribuire rilevanza al dato dellamancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadrorelativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovutiNumero registro generale 9733/2022Numero sezionale 2865/2026all’Inps e ha così valorizzato quell’automatismo più volteN ucmeerno sdiurarcacotltoa generale 19946/2026Data pubblicazione 15/06/2026da questa Corte.In conclusione, si deve ribadire che in tema di sospensionedella prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata daiprofessionisti, non sussiste alcun automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c.; lasospensione richiede un comportamento intenzionalmente direttoa celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale dadeterminare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà diaccertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficientedell’inadempiente da parte del giudice del merito (vedi, da ultimo,Cass. n. 7764/2026 e Cass. n. 6005/2026).13.- Il quarto motivo, concernente la quantificazione dellesanzioni, con particolare riferimento all’applicazione del regimesanzionatorio previsto per le ipotesi di evasione contributiva, deveritenersi assorbito nell’accoglimento del terzo motivo.14.- Anche il quinto motivo, concernente la regolamentazionedelle spese dei due gradi del giudizio di merito, rimane assorbitoin ragione dell’accoglimento del terzo motivo.15.- In definitiva, deve essere accolto, per le ragioni sopraillustrate, il terzo motivo e la sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte diappello di Milano, in diversa composizione, che nel procedere adun nuovo esame dovrà attenersi ai principi sopra riportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il secondomotivo, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di MilanoNumero registro generale 9733/2022Numero sezionale 2865/2026in diversa composizione, cui demanda di provvedere aNunmcehroed i rsacucollltea generale 19946/2026Data pubblicazione 15/06/2026spese del giudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026La PresidenteGabriella Marchese