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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10595/2026

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feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Carla d'Aloisio- ricorrente -controunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 184/2020depositata il 05/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- La Corte d’appello di Perugia, confermando la sentenza di primogrado del Tribunale di Perugia, ha annullato l’avviso di addebitorelativo all’omesso pagamento dei contributi per la gestioneseparata INPS per l’anno 2009 rivolto nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] civili dovuti alla gestione separata presso il medesimoIstituto.

Il Tribunale, ritenendoli prescritti, ha dichiarato l’estinzionedella pretesa vantata dall’Inps.2. - La Corte d’appello, in seguito all’appello proposto dall’Istitutoprevidenziale, esclusa l’operatività della causa di sospensione deldecorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8 c.c., haconseguentemente confermato l’intervenuta prescrizione del creditocontributivo confermando la sentenza di primo grado.

In particolare,la Corte territoriale, esclusa la possibilità di rinvenire nell’omessacompilazione della dichiarazione dei redditi una causa di sospensioneai sensi dell’art. 2941, n. 8 c.c., ha rigettato l’impugnazioneritenendo non applicabile ai contributi dovuti dalla Frezzini, laproroga intervenuta con d.P.C.M. del 10 giugno 2010, avendo lastessa optato, per l’anno fiscale in questione per il regime dei cd.minimi con la conseguente non sottoponibilità agli studi di settore.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS formulando duemotivi di censura.4.- L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

All’esitodella camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60giorni per il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)l’Istituto contesta la violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli art. 2935 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 -31,della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d. lgs. n. 241 del 1997,dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. del 10 giugno2010.

Osserva l’Istituto come, in relazione all’omissione contributivaper l’anno 2009, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia stata raggiunta, in data 2 luglio2015, dall’intimazione al pagamento dei predetti contributi, la qualeè intervenuta utilmente dovendosi computare la proroga del termineper disporre il pagamento disposta ai sensi dell’art. 1 del d.P.C.M.del 10 giugno 2010, da ritenersi applicabile anche nei confronti di chisia risultato assoggettato al cd. regime dei minimi.2. – Deve preliminarmente osservarsi come il profilo evocato dallacensura proposta dall’Istituto, attinente alla decorrenza ed al calcolodel differimento previsto dal citato d.P.C.M. del 2010, non è statooggetto, in sede di gravame della sentenza di primo grado, dispecifica censura da parte dell’INPS e ciò nonostante che, anche suquest’aspetto, la pronuncia si fosse pronunciata.

Due dei tre motividi censura sui quali l’Istituto ha articolato il gravame, benché riferitial tema della prescrizione, riguardavano infatti aspetti diversi erelativi all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine diprescrizione (da identificarsi con la data di presentazione dei redditie non con quella di scadenza del termine di pagamento deicontributi) nonché l’operatività della causa di sospensione deldecorso del termine di prescrizione disciplinata dall’art. 2941, n. 8c.c..Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/20262.1 – Nondimeno, alla luce della giurisprudenza consolidata diquesta Corte, non può ritenersi maturata, a carico del medesimoIstituto, una eventuale causa di decadenza.

La giurisprudenza diquesta Corte ha infatti chiarito che allorquando “il motivo di appellosi incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione dellaprescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso deldebito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.),l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alladecorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto,nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scortadegli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione deltermine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamentepreliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione;inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determinala formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizionedei contributi (nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, inapplicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997),giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima didecisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, undeterminato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto undiritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire unadecisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva,come la decorrenza del "dies a quo".” (cfr. Cass. n. 32683/2022,nonché, in precedenza, Cass. n.28565/2022).

L’intervenutasottoposizione, tramite i motivi di censura formulati in appello (conriferimento al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione edall’applicabilità della causa di sospensione ex art. 2941, n. 8 c.c.) equi specificamente veicolati, innanzi tutto, con il primo motivo dicensura, relativo all’applicabilità del differimento del termine adopera del già citato d.P.C.M., dell’intera fattispecie della prescrizioneNumero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026impone di ritenere utilmente sottoposta all’esame di questa Corte ilprofilo relativo all’ambito di applicazione del disposto differimentoprevisto tramite il citato d.P.C.M.3.- Nel merito, la censura è fondata.3.1 – Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questaCorte (cfr., ex multis, Cass. n. 24047/2022 e Cass. n. 32167/2018,riferite in maniera specifica alla categoria degli avvocati, nonché inriferimento ad altre categorie professionali Cass. n. 28652/2024,Cass. n. 20288/2022 e Cass. n. 17970/2022) «gli avvocati iscritti adaltre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività liberoprofessionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondola disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzionedell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassadi carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cuinon segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a lorobeneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separatapresso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione dellacopertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art.2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale».3.2 - Ciò premesso, in riferimento alla decorrenza del termine diprescrizione, deve rilevarsi come per quanto riguarda la prescrizionedei contributi dovuti alla gestione separata possono essere enucleatii seguenti principi:a) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini peril pagamento dei predetti contributi;Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026b) assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione inquestione, anche il differimento dei termini stessi, quale quelloprevisto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 daititolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni dadetta disposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteCass. n. 24584/2024 e Cass. n. 24186/2024);c) la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestioneseparata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per illoro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovutiper l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per lequali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizionesoggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alrelativo regime fiscale (Cass. n. 24584/2024);d) in senso opposto non è corretto affermare che il termine diprescrizione decorra dalla data di presentazione della dichiarazionedei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, inquanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza,non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n.27950/2018 e conf.

Cass. n. 19403/2019);e) in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti a seguito di iscrizione alla Gestione separata di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile unautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debitocontributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto diuna valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile inNumero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.(Cass. n. 37529/2021 e, in senso conf., Cass. n. 28594/2024).3.3 - In applicazione dei principi sopra indicati, deve pertantoritenersi errata la pronuncia con la quale la Corte di appello, purritenendo correttamente che la decorrenza del termine quinquennaledi prescrizione decorresse dalla data in cui scadeva il termine per ilsuo versamento, ha escluso, in relazione ai contributi dovuti perl’anno 2009, l’operatività della proroga del medesimo terminedisposta dall’art. 1 del d.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La valorizzazione, intal senso, della circostanza che la controricorrente avesse, per ilmedesimo anno, optato per il regime cd. dei minimi e dunque nonrisultasse assoggettabile agli studi di settore, si scontra con unambito applicativo della proroga per il quale rileva, secondo quantoevidenziato in precedenza, il fattore oggettivo dello svolgimento diun'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono statielaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva delsingolo professionista di effettiva sottoposizione o sottoponibilità alrelativo regime fiscale.3.4 - In conseguenza del differimento (al 6 luglio 2010) del termineper il versamento degli obblighi contributivi disposto, per l’anno2009, dal citato art. 1, deve dunque ritenersi che l’intervenutaricezione da parte di questa, il 2 luglio 2015, della richiesta dipagamento, abbia utilmente interrotto il decorso del terminequinquennale di prescrizione.3.5 - Né appare rilevante osservare che il termine di prescrizionedecorrerebbe in ogni caso dal 16 giugno 2010 in quanto un d.P.C.M.è mera norma regolamentare che non può derogare a una norma dilegge sulla durata della prescrizione: il d.P.C.M., infatti, non prorogail termine di prescrizione, che è pur sempre quinquennale, ma silimita a differire il termine di versamento dei contributi,Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026posticipando, così, il dies a quo di decorrenza della prescrizione.

Sulpunto dell’applicabilità alla fattispecie in esame della proroga deltermine del versamento dei contributi, si rinvia a Cass. n.17970/2022 secondo cui il d.P.C.M. 10 giugno 2010 cit., art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del d.lgs. n. 241del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "icontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiredditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cuial d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiaranoricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito perciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione delMinistro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare íversamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"(lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando lesomme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interessecorrispettivo" (lett. b).3.6 - La Corte, nel precedente citato ha chiarito, altresì, che ildifferimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti(...) che esercitano attività economiche per le quali siano statielaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto,alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per nonaver scelto un diverso regime d'imposizione (...)".

Ai d.P.C.M.,secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi naturaregolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzioneCass. n. 16586/2010), come nell'ipotesi in esame (il d.P.C.m. 10giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cuial D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/20264.- Con il secondo motivo (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.)l’Istituto lamenta violazione dell’art. 2935 e 2941, n. 8 c.c. all’art. 2,commi 26 -31, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma 12 deld.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. con l. n. 111 del 2011, dell’art.1, del d.lgs. n. 462 del 1997 e dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n.241 del 1997.

Con il motivo in questione l’Istituto critica la sentenzadella Corte di appello per avere questa escluso la natura dolosadell’occultamento del debito contributivo e conseguentementeritenuto inapplicabile la causa di sospensione di cui all’art. 2941, n.8 c.c..4.1 – L’intervenuto accoglimento del primo motivo di censura ed ilconseguente annullamento della sentenza gravata assorbe, ad ognievidenza, l’esame del presente motivo.5. – In seguito all’accoglimento del primo motivo di censura non puòprocedersi alla decisione della causa nel merito posto che, risolto neitermini anzidetti il profilo attinente al regime di computo del terminedi prescrizione applicabile, rimane da affrontare, in relazione almerito, la questione, posta dalla difesa della Frezzini sin dal primogrado, concernente la sottoposizione della medesima all’obbligo diiscrizione alla gestione separata ed il conseguente obbligo dipagamento dei contributi, aspetto quest’ultimo che non è statoaffrontato, avendo la Corte territoriale incentrato la propriadecisione sul rilievo assorbente, per quanto errato, del decorso deltermine di prescrizione.6. – La sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del primomotivo di censura ed assorbito il secondo, deve essere cassata conrinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione,anche per le spese della presente fase di giudizio di legittimità.Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione e cassala sentenza in relazione al primo motivo accolto, assorbito ilsecondo; rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Carla d'Aloisio- ricorrente -controunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 184/2020depositata il 05/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- La Corte d’appello di Perugia, confermando la sentenza di primogrado del Tribunale di Perugia, ha annullato l’avviso di addebitorelativo all’omesso pagamento dei contributi per la gestioneseparata INPS per l’anno 2009 rivolto nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] civili dovuti alla gestione separata presso il medesimoIstituto. Il Tribunale, ritenendoli prescritti, ha dichiarato l’estinzionedella pretesa vantata dall’Inps.2. - La Corte d’appello, in seguito all’appello proposto dall’Istitutoprevidenziale, esclusa l’operatività della causa di sospensione deldecorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8 c.c., haconseguentemente confermato l’intervenuta prescrizione del creditocontributivo confermando la sentenza di primo grado. In particolare,la Corte territoriale, esclusa la possibilità di rinvenire nell’omessacompilazione della dichiarazione dei redditi una causa di sospensioneai sensi dell’art. 2941, n. 8 c.c., ha rigettato l’impugnazioneritenendo non applicabile ai contributi dovuti dalla Frezzini, laproroga intervenuta con d.P.C.M. del 10 giugno 2010, avendo lastessa optato, per l’anno fiscale in questione per il regime dei cd.minimi con la conseguente non sottoponibilità agli studi di settore.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS formulando duemotivi di censura.4.- L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. All’esitodella camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60giorni per il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)l’Istituto contesta la violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli art. 2935 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 -31,della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18 del d. lgs. n. 241 del 1997,dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. del 10 giugno2010. Osserva l’Istituto come, in relazione all’omissione contributivaper l’anno 2009, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia stata raggiunta, in data 2 luglio2015, dall’intimazione al pagamento dei predetti contributi, la qualeè intervenuta utilmente dovendosi computare la proroga del termineper disporre il pagamento disposta ai sensi dell’art. 1 del d.P.C.M.del 10 giugno 2010, da ritenersi applicabile anche nei confronti di chisia risultato assoggettato al cd. regime dei minimi.2. – Deve preliminarmente osservarsi come il profilo evocato dallacensura proposta dall’Istituto, attinente alla decorrenza ed al calcolodel differimento previsto dal citato d.P.C.M. del 2010, non è statooggetto, in sede di gravame della sentenza di primo grado, dispecifica censura da parte dell’INPS e ciò nonostante che, anche suquest’aspetto, la pronuncia si fosse pronunciata. Due dei tre motividi censura sui quali l’Istituto ha articolato il gravame, benché riferitial tema della prescrizione, riguardavano infatti aspetti diversi erelativi all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine diprescrizione (da identificarsi con la data di presentazione dei redditie non con quella di scadenza del termine di pagamento deicontributi) nonché l’operatività della causa di sospensione deldecorso del termine di prescrizione disciplinata dall’art. 2941, n. 8c.c..Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/20262.1 – Nondimeno, alla luce della giurisprudenza consolidata diquesta Corte, non può ritenersi maturata, a carico del medesimoIstituto, una eventuale causa di decadenza. La giurisprudenza diquesta Corte ha infatti chiarito che allorquando “il motivo di appellosi incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione dellaprescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso deldebito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.),l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alladecorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto,nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scortadegli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione deltermine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamentepreliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione;inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determinala formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizionedei contributi (nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, inapplicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997),giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima didecisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, undeterminato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto undiritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire unadecisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva,come la decorrenza del "dies a quo".” (cfr. Cass. n. 32683/2022,nonché, in precedenza, Cass. n.28565/2022). L’intervenutasottoposizione, tramite i motivi di censura formulati in appello (conriferimento al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione edall’applicabilità della causa di sospensione ex art. 2941, n. 8 c.c.) equi specificamente veicolati, innanzi tutto, con il primo motivo dicensura, relativo all’applicabilità del differimento del termine adopera del già citato d.P.C.M., dell’intera fattispecie della prescrizioneNumero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026impone di ritenere utilmente sottoposta all’esame di questa Corte ilprofilo relativo all’ambito di applicazione del disposto differimentoprevisto tramite il citato d.P.C.M.3.- Nel merito, la censura è fondata.3.1 – Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questaCorte (cfr., ex multis, Cass. n. 24047/2022 e Cass. n. 32167/2018,riferite in maniera specifica alla categoria degli avvocati, nonché inriferimento ad altre categorie professionali Cass. n. 28652/2024,Cass. n. 20288/2022 e Cass. n. 17970/2022) «gli avvocati iscritti adaltre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività liberoprofessionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondola disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzionedell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassadi carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cuinon segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a lorobeneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separatapresso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione dellacopertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art.2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale».3.2 - Ciò premesso, in riferimento alla decorrenza del termine diprescrizione, deve rilevarsi come per quanto riguarda la prescrizionedei contributi dovuti alla gestione separata possono essere enucleatii seguenti principi:a) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini peril pagamento dei predetti contributi;Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026b) assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione inquestione, anche il differimento dei termini stessi, quale quelloprevisto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 daititolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni dadetta disposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteCass. n. 24584/2024 e Cass. n. 24186/2024);c) la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestioneseparata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per illoro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovutiper l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per lequali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizionesoggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alrelativo regime fiscale (Cass. n. 24584/2024);d) in senso opposto non è corretto affermare che il termine diprescrizione decorra dalla data di presentazione della dichiarazionedei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, inquanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza,non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n.27950/2018 e conf. Cass. n. 19403/2019);e) in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti a seguito di iscrizione alla Gestione separata di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile unautomatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debitocontributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto diuna valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile inNumero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.(Cass. n. 37529/2021 e, in senso conf., Cass. n. 28594/2024).3.3 - In applicazione dei principi sopra indicati, deve pertantoritenersi errata la pronuncia con la quale la Corte di appello, purritenendo correttamente che la decorrenza del termine quinquennaledi prescrizione decorresse dalla data in cui scadeva il termine per ilsuo versamento, ha escluso, in relazione ai contributi dovuti perl’anno 2009, l’operatività della proroga del medesimo terminedisposta dall’art. 1 del d.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La valorizzazione, intal senso, della circostanza che la controricorrente avesse, per ilmedesimo anno, optato per il regime cd. dei minimi e dunque nonrisultasse assoggettabile agli studi di settore, si scontra con unambito applicativo della proroga per il quale rileva, secondo quantoevidenziato in precedenza, il fattore oggettivo dello svolgimento diun'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono statielaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva delsingolo professionista di effettiva sottoposizione o sottoponibilità alrelativo regime fiscale.3.4 - In conseguenza del differimento (al 6 luglio 2010) del termineper il versamento degli obblighi contributivi disposto, per l’anno2009, dal citato art. 1, deve dunque ritenersi che l’intervenutaricezione da parte di questa, il 2 luglio 2015, della richiesta dipagamento, abbia utilmente interrotto il decorso del terminequinquennale di prescrizione.3.5 - Né appare rilevante osservare che il termine di prescrizionedecorrerebbe in ogni caso dal 16 giugno 2010 in quanto un d.P.C.M.è mera norma regolamentare che non può derogare a una norma dilegge sulla durata della prescrizione: il d.P.C.M., infatti, non prorogail termine di prescrizione, che è pur sempre quinquennale, ma silimita a differire il termine di versamento dei contributi,Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026posticipando, così, il dies a quo di decorrenza della prescrizione. Sulpunto dell’applicabilità alla fattispecie in esame della proroga deltermine del versamento dei contributi, si rinvia a Cass. n.17970/2022 secondo cui il d.P.C.M. 10 giugno 2010 cit., art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del d.lgs. n. 241del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "icontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiredditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cuial d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiaranoricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito perciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione delMinistro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare íversamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione"(lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando lesomme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interessecorrispettivo" (lett. b).3.6 - La Corte, nel precedente citato ha chiarito, altresì, che ildifferimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti(...) che esercitano attività economiche per le quali siano statielaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto,alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per nonaver scelto un diverso regime d'imposizione (...)". Ai d.P.C.M.,secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi naturaregolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzioneCass. n. 16586/2010), come nell'ipotesi in esame (il d.P.C.m. 10giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cuial D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/20264.- Con il secondo motivo (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.)l’Istituto lamenta violazione dell’art. 2935 e 2941, n. 8 c.c. all’art. 2,commi 26 -31, della l. n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma 12 deld.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. con l. n. 111 del 2011, dell’art.1, del d.lgs. n. 462 del 1997 e dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n.241 del 1997. Con il motivo in questione l’Istituto critica la sentenzadella Corte di appello per avere questa escluso la natura dolosadell’occultamento del debito contributivo e conseguentementeritenuto inapplicabile la causa di sospensione di cui all’art. 2941, n.8 c.c..4.1 – L’intervenuto accoglimento del primo motivo di censura ed ilconseguente annullamento della sentenza gravata assorbe, ad ognievidenza, l’esame del presente motivo.5. – In seguito all’accoglimento del primo motivo di censura non puòprocedersi alla decisione della causa nel merito posto che, risolto neitermini anzidetti il profilo attinente al regime di computo del terminedi prescrizione applicabile, rimane da affrontare, in relazione almerito, la questione, posta dalla difesa della Frezzini sin dal primogrado, concernente la sottoposizione della medesima all’obbligo diiscrizione alla gestione separata ed il conseguente obbligo dipagamento dei contributi, aspetto quest’ultimo che non è statoaffrontato, avendo la Corte territoriale incentrato la propriadecisione sul rilievo assorbente, per quanto errato, del decorso deltermine di prescrizione.6. – La sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del primomotivo di censura ed assorbito il secondo, deve essere cassata conrinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione,anche per le spese della presente fase di giudizio di legittimità.Numero registro generale 12707/2021Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 10595/2026Data pubblicazione 21/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione e cassala sentenza in relazione al primo motivo accolto, assorbito ilsecondo; rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.Il Presidente