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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13457/2026

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e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;2026- ricorrenti -1874controDE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoBRUNO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 5753/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 2629/2019;Numero registro generale 18943/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 09/05/20261.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti al Tribunale diTorre Annunziata un avviso di addebito notificato dall’INPS perl’importo di € 4.062,79 per contributi dovuti in favore dellaGestione separata anno 2009, cui era stata iscritta di ufficio.

IlTribunale ha accolto il ricorso, dichiarando prescritti i contributirichiesti dall’INPS.La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame propostodall’INPS avverso la suddetta sentenza, ritenendo decorso iltermine di prescrizione quinquennale, in quanto il termine diprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno2009 decorre dalla scadenza degli stessi in data 16 giugno 2010,per cui l’avviso bonario notificato alla professionista in data 30giugno 2015 è intervenuto successivamente alla maturazione dellaprescrizione.La Corte di appello ha ritenuto che la decorrenza del terminedi prescrizione debba computarsi dalla data di scadenza delversamento dei contributi, senza che incida in alcun modo lapresentazione della dichiarazione dei redditi.Ha, inoltre, ritenuto non applicabile al caso concreto ildifferimento del termine di versamento dei contributi per l’anno2009 disposto con d.P.C.M. 10 giugno 2010, in quanto poiché laricorrente beneficiava del c.d. regime dei minimi non era soggettaagli studi di settore.Infine, non ha ritenuto applicabile la causa di sospensione dicui all’art. 2941, n. 8 c.c. per il caso di dolo del contribuente dovutoalla omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione deiredditi.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS formulandoun’unica censura.3.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Numero registro generale 18943/2022Numero sezionale 1874/20264.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diNumero di raccolta generale 13457/2026consiglio.

Data pubblicazione 09/05/2026Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995,all’art. 18 del d. lgs. n. 241/1997, all’art. 17 del d.P.R. 7 dicembre2001, n. 435 e del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenutonon applicabile il differimento della scadenza del versamento deicontributi al 6 luglio 2010.2.- La censura è fondata.Con l’unico motivo l’INPS censura la sentenza della Corte diappello di Napoli nella parte in cui ha ritenuto che il termine diprescrizione quinquennale decorresse dal 16 giugno 2010, nonritenendo, invece, applicabile la proroga del termine al 6 luglio2010 di cui al d.P.C.M. 10 giugno 2010.Tale considerazione porta a disattendere le eccezioni diinammissibilità sollevate dalla controricorrente, posto che l’istitutoprevidenziale ha contestato, in maniera specifica, uno degliargomenti utilizzati dalla Corte di appello per ritenere decorso iltermine di prescrizione.2.1.- Inoltre, ai d.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fontenormativa quando hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (v., da ultimo, Cass. n. 73/2014), come nell'ipotesi in esame(il d.P.C.M. 10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazionedella delega di cui al d. lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).Numero registro generale 18943/2022Da qui l’irrilevanza delle eccezioni sollevate dNuamlelaro sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026controricorrente e fondate sulla natura del suddetto atto.Data pubblicazione 09/05/20262.2.- Seppure la questione della scadenza del termine per ilversamento dei contributi sia stata affrontata in maniera puntualenel giudizio di merito, avendo costituito una delle specifiche ragioniche ha portato la Corte di appello a ritenere integralmente decorsoil termine di prescrizione, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte allorché sia proposta una censura inerente allasospensione della prescrizione, è l’intera fattispecie dellaprescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, arimanere sub iudice (Cass. n. 28592/2024).L’impugnazione delle statuizioni concernenti il profiloconsequenziale della sospensione mantiene ancora viva econtroversa anche l’identificazione del dies a quo, che si atteggiacome quaestio iuris logicamente pregiudiziale, in quanto disospensione si può discorrere in rapporto a un terminecorrettamente individuato nel suo esordio.

Anche su tale tema,dunque, si dispiega la cognizione di questa Corte, chiamata aindividuare l’esatto diritto applicabile alla luce degli elementiritualmente allegati (Cass. n. 32683/2022).2.3.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata possono essere enucleati i seguenti principi:a) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovutialla gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo,ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteCass. n. 24584/2024); c) in senso opposto non è correttoaffermare che il termine di prescrizione decorra dallaN umdearot raeg isdtroi generale 18943/2022Numero sezionale 1874/2026presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolareNumero di raccolta generale 13457/2026della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionDeat a piunbb licazione 09/05/2026questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf.Cass. n. 19403/2019); d) in tema di sospensione della prescrizionedei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non è configurabile un automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in sensoconf., Cass. n. 28594/2024).2.4.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, che costituisceoggetto del presente giudizio, il d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1,comma 1, emanato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, haprevisto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti aiversamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sonostati elaborati gli studi di settore di cui al d.l. 30 agosto 1993, n.331, art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi diammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio disettore dal relativo decreto di approvazione del Ministrodell'economia e delle finanze", debbano effettuare í versamenti"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b).Numero registro generale 18943/2022Deve essere data continuità al costante orientamento di quNeusmtearo sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026Corte secondo cui il differimento del termine di pagamentoData pubblicazione 09/05/2026concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attivitàeconomiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore enon soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi(siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime d'imposizione (...)" (così Cass. n. 17970/2022, nello stessosenso, tra le più recenti, Cass. n. 6400/2025, Cass. n.28729/2024).2.5.- Alla luce di tali principi non può essere condivisa lapronuncia della Corte di appello che, in maniera conforme algiudice di primo grado, ha dichiarato prescritto il creditocontributivo vantato dall’INPS a seguito dell’iscrizione di ufficio perl’anno 2009 alla Gestione separata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],per non essere ad essa applicabile il differimento al 6 luglio 2010della scadenza del termine per effettuare il versamento deicontributi.Dovendo, allora, nella fattispecie in esame essere individuataquale data di decorrenza il 6 luglio 2010, la notifica dell’avvisobonario avvenuta il 30 giugno 2015 ha utilmente interrotto laprescrizione quinquennale.3.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, chenel procedere ad un nuovo esame dovrà attenersi ai principi soprariportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.Numero registro generale 18943/2022Roma, deciso all’adunanza camerale del 16 aprile 2026 Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026La PresidenteData pubblicazione 09/05/2026Gabriella MarcheseNumero registro generale 18943/2022Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026Data pubblicazione 09/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;2026- ricorrenti -1874controDE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoBRUNO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 5753/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 2629/2019;Numero registro generale 18943/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 09/05/20261.- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti al Tribunale diTorre Annunziata un avviso di addebito notificato dall’INPS perl’importo di € 4.062,79 per contributi dovuti in favore dellaGestione separata anno 2009, cui era stata iscritta di ufficio. IlTribunale ha accolto il ricorso, dichiarando prescritti i contributirichiesti dall’INPS.La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame propostodall’INPS avverso la suddetta sentenza, ritenendo decorso iltermine di prescrizione quinquennale, in quanto il termine diprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno2009 decorre dalla scadenza degli stessi in data 16 giugno 2010,per cui l’avviso bonario notificato alla professionista in data 30giugno 2015 è intervenuto successivamente alla maturazione dellaprescrizione.La Corte di appello ha ritenuto che la decorrenza del terminedi prescrizione debba computarsi dalla data di scadenza delversamento dei contributi, senza che incida in alcun modo lapresentazione della dichiarazione dei redditi.Ha, inoltre, ritenuto non applicabile al caso concreto ildifferimento del termine di versamento dei contributi per l’anno2009 disposto con d.P.C.M. 10 giugno 2010, in quanto poiché laricorrente beneficiava del c.d. regime dei minimi non era soggettaagli studi di settore.Infine, non ha ritenuto applicabile la causa di sospensione dicui all’art. 2941, n. 8 c.c. per il caso di dolo del contribuente dovutoalla omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione deiredditi.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS formulandoun’unica censura.3.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Numero registro generale 18943/2022Numero sezionale 1874/20264.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diNumero di raccolta generale 13457/2026consiglio. Data pubblicazione 09/05/2026Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995,all’art. 18 del d. lgs. n. 241/1997, all’art. 17 del d.P.R. 7 dicembre2001, n. 435 e del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenutonon applicabile il differimento della scadenza del versamento deicontributi al 6 luglio 2010.2.- La censura è fondata.Con l’unico motivo l’INPS censura la sentenza della Corte diappello di Napoli nella parte in cui ha ritenuto che il termine diprescrizione quinquennale decorresse dal 16 giugno 2010, nonritenendo, invece, applicabile la proroga del termine al 6 luglio2010 di cui al d.P.C.M. 10 giugno 2010.Tale considerazione porta a disattendere le eccezioni diinammissibilità sollevate dalla controricorrente, posto che l’istitutoprevidenziale ha contestato, in maniera specifica, uno degliargomenti utilizzati dalla Corte di appello per ritenere decorso iltermine di prescrizione.2.1.- Inoltre, ai d.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fontenormativa quando hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (v., da ultimo, Cass. n. 73/2014), come nell'ipotesi in esame(il d.P.C.M. 10 giugno 2010 è stato infatti emanato in attuazionedella delega di cui al d. lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).Numero registro generale 18943/2022Da qui l’irrilevanza delle eccezioni sollevate dNuamlelaro sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026controricorrente e fondate sulla natura del suddetto atto.Data pubblicazione 09/05/20262.2.- Seppure la questione della scadenza del termine per ilversamento dei contributi sia stata affrontata in maniera puntualenel giudizio di merito, avendo costituito una delle specifiche ragioniche ha portato la Corte di appello a ritenere integralmente decorsoil termine di prescrizione, secondo un consolidato orientamento diquesta Corte allorché sia proposta una censura inerente allasospensione della prescrizione, è l’intera fattispecie dellaprescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, arimanere sub iudice (Cass. n. 28592/2024).L’impugnazione delle statuizioni concernenti il profiloconsequenziale della sospensione mantiene ancora viva econtroversa anche l’identificazione del dies a quo, che si atteggiacome quaestio iuris logicamente pregiudiziale, in quanto disospensione si può discorrere in rapporto a un terminecorrettamente individuato nel suo esordio. Anche su tale tema,dunque, si dispiega la cognizione di questa Corte, chiamata aindividuare l’esatto diritto applicabile alla luce degli elementiritualmente allegati (Cass. n. 32683/2022).2.3.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata possono essere enucleati i seguenti principi:a) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovutialla gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo,ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273/2021 e successivamenteCass. n. 24584/2024); c) in senso opposto non è correttoaffermare che il termine di prescrizione decorra dallaN umdearot raeg isdtroi generale 18943/2022Numero sezionale 1874/2026presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolareNumero di raccolta generale 13457/2026della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionDeat a piunbb licazione 09/05/2026questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950/2018 e conf.Cass. n. 19403/2019); d) in tema di sospensione della prescrizionedei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non è configurabile un automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/2021 e, in sensoconf., Cass. n. 28594/2024).2.4.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, che costituisceoggetto del presente giudizio, il d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1,comma 1, emanato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, haprevisto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti aiversamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sonostati elaborati gli studi di settore di cui al d.l. 30 agosto 1993, n.331, art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi diammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio disettore dal relativo decreto di approvazione del Ministrodell'economia e delle finanze", debbano effettuare í versamenti"entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b).Numero registro generale 18943/2022Deve essere data continuità al costante orientamento di quNeusmtearo sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026Corte secondo cui il differimento del termine di pagamentoData pubblicazione 09/05/2026concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attivitàeconomiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore enon soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi(siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime d'imposizione (...)" (così Cass. n. 17970/2022, nello stessosenso, tra le più recenti, Cass. n. 6400/2025, Cass. n.28729/2024).2.5.- Alla luce di tali principi non può essere condivisa lapronuncia della Corte di appello che, in maniera conforme algiudice di primo grado, ha dichiarato prescritto il creditocontributivo vantato dall’INPS a seguito dell’iscrizione di ufficio perl’anno 2009 alla Gestione separata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],per non essere ad essa applicabile il differimento al 6 luglio 2010della scadenza del termine per effettuare il versamento deicontributi.Dovendo, allora, nella fattispecie in esame essere individuataquale data di decorrenza il 6 luglio 2010, la notifica dell’avvisobonario avvenuta il 30 giugno 2015 ha utilmente interrotto laprescrizione quinquennale.3.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, chenel procedere ad un nuovo esame dovrà attenersi ai principi soprariportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.Numero registro generale 18943/2022Roma, deciso all’adunanza camerale del 16 aprile 2026 Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026La PresidenteData pubblicazione 09/05/2026Gabriella MarcheseNumero registro generale 18943/2022Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13457/2026Data pubblicazione 09/05/2026