CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 28729/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22075-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1096/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2019 R.G.N. 610/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dallaConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata Dies a quo prescrizione Rilievo d’ufficio DPCM R.G.N.22075/2020 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato insussistente l’obbligo del professionista di iscriversi alla Gestione separata di cui allalegge n r . 335 del 1995, art. 2,comma 26, e di versare i contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta negli anni 2009 e 2010, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, la Corte di appello ha ritenuto prescritto il credito contributivo in quanto gli atti di messa in mora erano del 30 giugno 2015 e del 1°luglio 2016; 2. a vverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il professionista non ha svolto difese; 3. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo di ricorso , l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n r . 335 del 1995, art. 3,commi 26-31, del D.L. n r . 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con mod. nellaL. n. 111 del 2011), del D.P.R. n r . 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. nr. 344 del 2003, dellaL. nr. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l'obbligo di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito); 5. il motivo è fondato nei termini che seguono; 6. va data continuità al principio, costituente diritto vivente, secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui allaL. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» ( Cass. n. 30344 del 2017e successive conformi; v. Cass. n. 32167 del 2018relativa alla attività professionale di avvocato); 7. non sono, però , dovute le sanzioni , per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 2022. [OSCURATO:PERSONA], con la richiamata sentenza, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, dell’affidamento insorto in una diversa interpretazione. In virtù di tali considerazioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nellalegge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cuinon prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576(Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione allaGestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, dellesanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore». Nel caso di specie, trova applicazione la pronuncia di accoglimento: si controverte, invero, di crediti contributivi relativi ad annualità precedent i ( 2009 e 2010) alla legge d'interpretazione autentica; 8. c o n il secondo motivo di ricorso , l'Istituto ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ.in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, all’art. 18 del D.Lgs nr. 241 del 1997, all’art. 17 del D.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 12 maggio 2011, pubblicato in G.U. nr. 111 del 14 maggio 2011, per non avere la Corte di appello considerato la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione e, pertanto, ritenuto erroneamente maturata la prescrizione di cinque anni al momento di ricezione (1 ° luglio 2016) della richiesta di pagamento; 9. con il terzo motivo , infine, è dedotta la violazione degli artt. 2935 cod.civ. e 2941 nr. 8 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., al D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011, all’art. 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del D.lgs nr. 241 del 1997, peravere la Corte di appello giudicato prescritto il credito dell’INPS, in relazione ai redditi prodotti nel 2009 e nel 2010, nonostante l’acclarata omessa compilazione del quadro RR delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 e nel 2011 che, invece, dava luogo alla sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.; 10.i due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono ugualmente fondati per le ragioni che vanno ad illustrarsi; 11.riepilogando, l’INPS imputa alla Corte di merito di non aver considerato, per l’anno 2010, lo slittamento del termine di pagamento ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione. Assume, comunque, in relazione tanto al credito contributivo per l’anno 2009 che a quello per l’anno 2010, che laprescrizione non sarebbe maturata in ragione della ricorrenza di una causa di sospensione della stessa; 12.in ordine all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la Corte ha chiarito che, sebbenelo stesso decorra dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr.4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022), ai fini della sua decorrenza, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalle disposizioni dei D.P.C.M. che, tempo per tempo, hanno stabilito lo slittamento dei termini di pagamento (così Cass. nr. 10273 del 2021, con riferimento al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, e plurime pronunce successive conformi); 13.l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D.P.C.M. concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa (tra le tante, Cass.nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); 14.la Corte si è occupata anche di definire il perimetro di applicazione del differimento. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva del differimento»,che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non averscelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11); 15.la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2011, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, non considerando, come avrebbe dovuto, il termine di proroga stabilito dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011 che aveva stabilito lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011. In relazione a quest’ultimo, avrebbe, dunque, dovuto valutare la tempestività dell’iniziativa dell’INPS; 16.la decisione impugnata non è corretta neppure in punto di individuazione del termine di decorrenza della prescrizione del credito relativo all’anno2009 (fissat o , dai giudici territoriali, al 16 giugno 2010), perché non ha considerato la proroga al 6 luglio 2010 disposta dal D .P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1. Non è di ostacolo al predetto rilievo il fatto che le censure dell’INPS non investanoex professo l'identificazione del dies a quo della prescrizione del diritto di credito ai contributi per i redditi prodotti nel 2009, ponendo, per questi ultimi, solo un profilo di sospensione della prescrizione. Vale, infatti, il principio per cui «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso»(Cass. nr. 32683 del 2022; ex multis,tra le successive, Cass. nr. 25684 del 2023). In altre parole, l'impugnazione del profilo della sospensione mantiene viva e controversa anche per i contributi del 2009 la questione del dies a quo della prescrizione. In questi termini, consegue il complessivo accoglimento delle censure di cui ai motivi di ricorso;17. in conclusione, i l ricorso va accolto e la sentenza impugnata va, dunque, cassata. Lacausa va rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi qui ribaditi e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impug